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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 05/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 484/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LE, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 484/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/1988, e residente in [...], strada al Rio Chiappone n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATTINI GIAN CARLA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata il [...] ad [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], C.F.: C.F.: rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. PONASSI STEFANO presso il cui studio ha eletto domicilio
- resistente -
Conclusioni del ricorrente:
“ Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, punto 2, lett. b) della Legge n. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in
1 RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte
II, serie C, n. 8, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (CZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396, dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti CONDIZIONI: 1) disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocazione delle minori presso la madre;
Per_1 Per_2
2) prevedere il diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21,00, con previsione di anticipare il rientro dei figli c/o la loro abitazione alle ore 19 finché non abbia una età che gli Per_2
consenta di stare sveglio anche dopo cena. Prevedere altresì che, nel caso i minori tornassero a risiedere nuovamente a PI, a tale periodo si aggiungerà 1 giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. Sino ad allora, prevedere altresì il diritto per il padre di utilizzare tutti i giorni festivi ed i ponti (a titolo esemplificativo, si indicano le date del: 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico allacciandoli ai weekend precedente o successivo per allungare il periodo di permanenza dei minori presso il padre ed usufruire dei ponti e dei permessi di cui lui ed i figli potranno godere. Oltre a questo il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli Pt_1
nelle vacanze scolastiche estive cinque settimane, anche non consecutive;
per le festività natalizie prevedere che i minori trascorreranno con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari trascorreranno col padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari staranno con la madre, negli anni pari staranno con il padre. 3) prevedere che tutti gli spostamenti dei figli tra un genitore e l'altro, per i weekend di spettanza, per le vacanze estive, natalizie e pasquali, saranno alternati tra i genitori, in modo da suddividersi equamente i costi ed i tempi di viaggio necessari per percorrere la distanza PI –
LE. Qualora la sig.ra fosse impossibilitata o non disposta ad effettuare i viaggi dei CP_1
minori presso il padre, disporre che questi saranno sostenuti economicamente, al 50% fra loro, da entrambi i genitori;
pertanto la madre dovrà riconoscere al padre un rimborso a mezzo bonifico e in base alle tabelle ACI della parte di viaggio. 4) prevedere l'obbligo per il sig. di Pt_1 corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella quota del 50%, secondo il protocollo del CNF da intendersi qui
2 richiamato e trascritto, precisando altresì, anche se per puro tuziorismo, che l'assegno unico debba essere riconosciuto ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dichiarare che in funzione delle reciproche capacità lavorative e reddituali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% in forza del Decreto
Ministero Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247)”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24/07/2016 tra i sigg. e CP_1 Pt_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (CZ) con atto
[...]
numero 8, parte II, serie C, anno 1976, disponendo: - l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_3
- il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week end alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21:00;
- quanto alle ferie estive il diritto del sig. di tenere con sé i figli almeno 4 settimane nelle Pt_1
vacanze scolastiche estive anche non consecutive, di cui almeno due da trascorrere nel periodo di agosto presso i nonni paterni;
- per le festività natalizie che i figli trascorrano con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari con il padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre dal
1 al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali i minori trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre;
- l'obbligo del sig. di corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori Pt_1 pari ad € 684,83 (€ 342,41 ciascuno), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici ISTAT, oltre al contributo per spese straordinarie pari al 50% da determinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo per Divorzio avanti al Tribunale di LE;
- il diritto della sig.ra a percepire esclusivamente l'assegno unico;
CP_1 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui venne trascritto il matrimonio di procedere a tutte le annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
3 In via istruttoria: Si insiste nei mezzi istruttori richiesti negli atti depositati nei precedenti atti difensivi e nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. Con osservanza”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente sig. esponeva quanto segue: il Parte_1
giorno 24.07.2016 nel Comune di RR (CZ), il ricorrente matrimonio con la sig.ra
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], CP_1
di professione militare;
il matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8, ed all'atto del matrimonio, le parti optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione nascevano due figli, nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]; durante la Per_1 Per_2
convivenza matrimoniale, i coniugi – entrambi militari professionisti - venivano trasferiti entrambi a lavorare presso la Caserma delle Forze Armate Esercito 2 Reggimento Genio Pontieri di PI,
e pertanto si trasferivano in tale città con il loro nucleo familiare, andando a vivere in una casa condotta in locazione;
dopo pochi anni, a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza,
i coniugi presentavano ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di PI
(procedimento n. 3939/2021 R.G.), e durante la comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, trovavano un accordo e chiedevano la conversione del rito in consensuale.
Con decreto di omologazione n. cronol. 1282/2021 del 03.11.2021 il verbale d'udienza veniva omologato, con le seguenti condizioni: l'affidamento congiunto dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
il diritto di visita per il padre un weekend a settimane alternate (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) ed un pomeriggio infrasettimanale da accorparsi al weekend di spettanza (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera o dal venerdì pomeriggio al lunedì sera) l'uscita da scuola sino a dopo cena), e vacanze in modo alternato, oltre a
2 settimane consecutive nel periodo estivo;
in considerazione dei trasferimenti casa lavoro e del ritorno ad LE della sig.ra e dei bambini, la madre si impegnava ad portare i CP_1
bambini a PI presso il padre o ad andarli a riprendere alla fine del weekend di sua spettanza, mettendo comunque a disposizione del padre, qualora volesse fermarsi per il weekend ad
LE, anche l'abitazione di proprietà della propria famiglia;
la contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli con la somma di € 600,00 mensili (300,00 euro per ogni figlio), con varianti a tale contribuzioni a seconda delle missioni su territorio nazionale o all'estero e delle conseguenti eventuali minori frequentazioni con i minori in tali periodi lavorativi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse e secondo il protocollo del CNF;
le parti stabilivano altresì che gli assegni familiari sarebbero stati percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
4 Dalla data successivamente alla separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, e la odierna resistente sig.ra si trasferiva definitivamente con i figli ad LE presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori, mentre il sig. rimaneva a PI, vivendo prima in Pt_1
caserma per due anni e poi, dal 1° ottobre 2023, in un appartamento condotto in locazione;
Entrambi i coniugi continuavano, e tuttora continuano, a lavorare presso Forze Armate Esercito 2
Reggimento Genio Pontieri di PI.
Esponeva altresì il ricorrente che la sig.ra vivendo ad Alessanderia - ad oltre 90 km dal CP_1
posto di lavoro - ogni mattina, partiva alle ore 7.30 per rientrare tutte le sere alle ore 18.00, vivendo e trascorrendo le notti infrasettimanali nella nuova casa di sua proprietà e lasciando durante il giorno i figli presso i propri genitori; il ricorrente precisava di vedere figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
A causa dei crescenti dissapori tra le parti, legati per lo più a questioni economiche, il ricorrente sig. non poteva più usufruire dell'immobile che la famiglia della sig.ra si era Pt_1 CP_1
impegnata a mettergli a disposizione, per il periodo in cui durante il week end incontrava i figli, così come non è stato più concesso al padre di unire il giorno infrasettimanale o i ponti al weekend, essendo impossibile portare i bambini a scuola il mattino successivo.
Inoltre gli impegni professionali del sig. sono mutati, tant'è che le sue missioni all'estero Pt_1
ed in Italia si sono praticamente azzerate, rimanendo per la maggior parte del tempo al lavoro
PI ove – nel tempo libero dal lavoro – potrebbe incontrare i figli anche infrasettimanalmente qualora questi rientrassero a vivere a PI.
Parte ricorrente chiedeva infine che - qualora la madre decidesse di rimanere a vivere ad
LE - i costi dei viaggi dei minori presso il padre fossero sostenuti economicamente, al
50% fra loro, da entrambi i genitori.
Relativamente alla situazione economica della parti evidenziava parta ricorrente che le parti svolgono il medesimo lavoro ed hanno la stessa retribuzione base ammontante a circa € 1.655,00 mensili circa.
Esponeva il ricorrente che le sue condizioni economiche erano notevolmente peggiorate: mentre in passato, in considerazione delle missioni nazionali ed estere a cui partecipava incrementavano la retribuzione “base” di consistenti indennità, vivendo quindi presso la caserma militare, attualmente, la mancata partecipazione a missioni militari ed il reperimento di un alloggio civile con il relativo costo, rendevono difficoltoso affrontare le spese per il mantenimento degli figli, tanto da aver dovuto contrarre un finanziamento per far fronte a spese urgenti e necessarie.
A quanto esposto si aggiungevano le spese di viaggio per poter andare a prendere e riportare a casa i figli nei week end di sua pertinenza.
5 Rileva il ricorrente che – al contrario – la resistente – grazie all'aiuto dei genitori che si occupavano dei figli mentre la medesima lavorava - aveva potuto accumulare risparmi che le avevano consentito di acquistare anche un immobile, oltre che una automobile nuova.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis,
Voglia il Tribunale adito, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, punto 2, lett. b) della
Legge n. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig. e la sig.ra , e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (CZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396, dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti
CONDIZIONI
1) disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , con Per_1 Per_2
collocazione delle minori presso la madre; 2) prevedere il diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21,00, con previsione di anticipare il rientro dei figli c/o la loro abitazione alle ore 19 finché non abbia una età che gli consenta di stare sveglio anche dopo cena. Prevedere Per_2
altresì che, nel caso i minori tornassero a risiedere nuovamente a PI, a tale periodo si aggiungerà 1 giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. Sino ad allora, prevedere altresì il diritto per il padre di utilizzare tutti i giorni festivi ed i ponti (a titolo esemplificativo, si indicano le date del: 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno,
15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico allacciandoli ai weekend precedente o successivo per allungare il periodo di permanenza dei minori presso il padre ed usufruire dei ponti e dei permessi di cui lui ed i figli potranno godere. Oltre a questo il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli nelle vacanze scolastiche estive cinque Pt_1
settimane, anche non consecutive;
per le festività natalizie prevedere che i minori trascorreranno con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari trascorreranno col padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari staranno con la madre, negli anni pari staranno con il padre.
3) prevedere che tutti gli spostamenti dei figli tra un genitore e l'altro, per i weekend di spettanza, per le vacanze estive, natalizie e pasquali, saranno alternati tra i genitori, in modo da suddividersi
6 equamente i costi ed i tempi di viaggio necessari per percorrere la distanza PI – LE.
Qualora la sig.ra fosse impossibilitata o non disposta ad effettuare i viaggi dei minori presso CP_1
il padre, disporre che questi saranno sostenuti economicamente, al 50% fra loro, da entrambi i genitori;
pertanto la madre dovrà riconoscere al padre un rimborso a mezzo bonifico e in base alle tabelle ACI della parte di viaggio. 4) prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere un Pt_1 contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella quota del 50%, secondo il protocollo del CNF da intendersi qui richiamato e trascritto, precisando altresì, anche se per puro tuziorismo, che l'assegno unico debba essere riconosciuto ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dichiarare che in funzione delle reciproche capacità lavorative e reddituali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% in forza del Decreto Ministero
Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Si costituiva nel giudizio la sig.ra la quale contestava la ricostruzione offerta dal CP_1
ricorrente.
In particolare parte resistente rilevava che il suo trasferimento ad LE era avvenuto già prima della definitiva separazione, su accordo di entrambi i coniugi. La scelta compiuta era volta a consentire alla madre di trovare nei genitori un appoggio che le consentisse di mantenere l'impiego di militare, evitare spese di babysitting e permettere al padre di accettare più missioni possibile, come da sua manifesta richiesta. I genitori del ricorrente abitano infatti in Calabria e non si poteva evidentemente contare sul loro aiuto;
la scelta così compiuta era stata quindi assunta nell'interesse di entrambi i genitori e dei figli. In questa prospettiva – osservava parte resistente – appariva contrario a buon senso anche solo ipotizzare di sradicare i minori dal luogo dove sono nati e cresciuti, a distanza di anni dalla separazione.
In ordine alla gestione ordinaria dei minori la resistente negava che dei figli si occupassero prevalentemente i nonni materni: in particolare sottolineava di utilizzare tutti i permessi a disposizione per trascorrere quanto più tempo possibile a casa per dedicarsi alla cura dei figli.
Evidenziava – inoltre - che il sig. era carente in ordine alla frequentazione con i figli: Pt_1
infatti secondo gli accordi presi in sede di separazione, egli avrebbe dovuto/potuto vedere i figli almeno 6 giorni al mese;
tuttavia, pur non trattandosi di un impegno gravoso, questo risulta nella
7 realtà ulteriormente ridotto per scelta paterna. Solamente nei tempi immediatamente successivi alla separazione, aveva provveduto a trascorrere tutte le giornate previste con i figli, andando a dormire nell'alloggio che gli era stato messo a disposizione dalla sua famiglia anche durante la settimana. Successivamente a tale periodo l'impegno infrasettimanale era tuttavia venuto meno, sicché il padre incontrava i figli solamente nei due week-end al mese concordati, così che il tempo effettivo trascorso dagli stessi presso il padre che si era ridotto a 4 giorni mensili.
Rilevava ancora parte resistente che il sig. non aveva mai partecipato ad un'udienza Pt_1
scolastica dei figli, non si informava sul loro profitto, o sulle loro attività sportive.
Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti parte resistente evidenziava che effettivamente i due coniugi hanno lo stesso impiego come militari professionisti. La differenza a livello di redditi da lavoro che entrambe le parti possono percepire è data dal tempo a disposizione;
mentre il ricorrente dispone di più “tempo libero” che gli ha consentito (o consentirebbe) di dedicarsi a tutte le missioni/impieghi extra collegati alla professione, la resistente deve dedicarsi ai figli presso cui sono collocati prevalentemente.
Rilevava – inoltre parte resistente che attualmente il ricorrente convive a PI con la sig.ra con cui divide pertanto le spese di affitto e utenze di servizio. Parte_2
In ordine agli acquisti effettuati dopo la separazione, ammetteva di aver acquistato un immobile in LE ma tale investimento aveva comportato l'accensione di un mutuo ventennale presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. oltre ad un finanziamento per l'arredo.
Aveva inoltre contratto un ulteriore finanziamento per il pagamento dell'autovettura Nissan KE di cui è proprietaria, con addebito mensile di € 324,50 su conto Banco BPm - Webank.it
Alla luce di tale ricostruzione parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24/07/2016 tra i sigg. e , CP_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (CZ) con atto numero 8, parte II, serie C, anno 1976, disponendo: - l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei
Per_ minori e , con collocamento prevalente presso la madre;
- il diritto del padre di Per_3 vedere e tenere con sé i figli minori a week end alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21:00; - quanto alle ferie estive il diritto del sig. di Pt_1
tenere con sé i figli almeno 4 settimane nelle vacanze scolastiche estive anche non consecutive, di cui almeno due da trascorrere nel periodo di agosto presso i nonni paterni;
- per le festività natalizie che i figli trascorrano con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della
8 scuola fino al 31 dicembre e con il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari con il padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre dal 1 al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali i minori trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre;
- l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 684,83 (€ 342,41 ciascuno), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici
ISTAT, oltre al contributo per spese straordinarie pari al 50% da determinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo per Divorzio avanti al Tribunale di LE;
- il diritto della sig.ra
a percepire esclusivamente l'assegno unico;
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1
luogo in cui venne trascritto il matrimonio di procedere a tutte le annotazioni di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Successivamente alla costituzione della resistente le parti provvedevano a depositare nei termini di legge le rispettive memorie ex art 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 18.06.2024 erano presenti entrambe le parti in causa ed il Giudice designato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione;
i procuratori delle parti insistevano sui rispettivi mezzi istruttori, ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 24.06.2024, il Giudice ordinava alla parte resistente di depositare in giudizio la documentazione inerente al proprio patrimonio, e fissava l'udienza del 17.10.2024 per l'audizione di un teste sui capitoli di parte resistente ammessi.
In tale data, veniva sentita la madre della sig.ra , e, vista la richiesta dei Controparte_2 procuratori, fissava l'udienza del 28.01.2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. ed autorizzando il deposito di note fino a 5 giorni prima dell'udienza da tenersi quindi in forma scritta.
Motivi della decisone
1. Sulla richiesta di scioglimento del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che successivamente alla separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza. Appare peraltro trascorso il termine di legge dall'avvenuta separazione per pronunciare lo scioglimento del matrimonio richiesto da entrambe le parti (si osserva da parte del Collegio che per mero errore parte resistente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre doveva essere richiesto lo scioglimento del matrimonio;
cfr. conclusioni finali di parte resistente).
2. Sull' affidamento e collocazione prevalente dei figli minori
9 Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, a seguito della separazione, la madre si è formalmente e definitivamente trasferita ad LE unitamente ai figli minori, i quali frequentano le scuole e svolgono attività sportiva intrecciando attività di relazione con i coetanei.
In sede di separazione erano state previste modalità di frequentazione tra padre ed figli che in considerazione delle difficoltà logistiche conseguenti alla distanza fra PI (luogo in cui vive il padre) ed LE (luogo in cui vivono i minori insieme alla madre), sono state parzialmente disattese dal padre, il quale tuttavia, anche in considerazione del fatto che spesso si trovava in luoghi diversi da PI per svolgere attività di missione, ha cercato compatibilmente con le esigenze lavorative, di mantenere una minima – ma costante - frequentazione come minori.
Ad avviso del Tribunale - anche e soprattutto in considerazione dell'esigenza di non turbare e destabilizzare il precario equilibrio di vita che si è venuto a creare in capo ai minori a seguito della separazione dei genitori - non sussistono i presupposti per modificare quanto già previsto in sede di separazione consensuale in ordine alla frequentazione dei minori con il padre e alla frequentazione durante i periodi di vacanza.
Si tratta di una situazione che si è consolidata negli anni e che merita, nell'interesse principale dei minori, di trovare conferma, lasciando – ovviamente – all'accordo fra i genitori il rinvenimento di soluzioni condivise che, adattandosi alle diverse esigenze lavorative e di vita, possano incrementare
- nel rispetto delle esigenze di studio e di socialità dei minori – gli spazi ed i tempi di frequentazione.
In questa prospettiva deve – quindi- trovare conferma l'affidamento condiviso già disposto in sede di separazione consensuale e, quindi, la collocazione prevalente dei minori presso la madre nonché quanto previsto con riferimento alla frequentazione dei minori con il padre anche con riferimento ai periodi festivi e feriali.
3. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre.
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo
10 sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nella norma di legge che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, i tempi di permanenza dei minori presso la madre non risultano mutati, così come la valenza economica dei compiti domestici che dovrà svolgere la resistente.
Appaiono invece mutate le condizioni reddituali del ricorrente il quale – allo stato – non può più usufruire delle indennità che derivavano dalla partecipazione a missioni all'estero o in Italia al di fuori del reparto di appartenenza. Il ricorrente può pertanto contare solo sulla “retribuzione base” che ammonta ad euro 1655,00 mensili.
Inoltre il ricorrente non alloggia più presso la caserma, ma, avendo iniziato una relazione con altre donna e relativa convivenza, conduce in locazione una abitazione – cui seguono le relative spese di utenza – il cui costo (quantificato in circa 500,00 euro mensili, seppure verosimilmente condiviso con la nuova compagna) incide ulteriormente sulla disponibilità reddituale mensile.
Appare pertanto adeguato, in considerazione della ridotta capacità reddituale mensile del ricorrente rispetto al momento della separazione, prevedere un contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio che il Tribunale indica nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie devono essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di LE.
In considerazione della riduzione di euro 50,00 di contributo mensile per ciascun figlio rispetto al momento della separazione deve - peraltro - essere disposto che l'assegno unico di importo di euro 442,00 mensili per entrambi i figli, debba essere attribuito integralmente in capo alla
11 madre presso cui i minori sono collocati prevalentemente.
4. Sulle spese del giudizio
Nel caso di specie entrambe le parti risultano soccombenti in ordine agli aspetti patrimoniali del giudizio. Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di LE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig.
e la sig.ra , e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8;
manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Comune di RR (CZ), per le annotazioni di competenza.
Affida
I figli nata in [...] il [...] e nato in LE il [...] in [...] Per_1 Per_2
condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra dove i minori avranno residenza anagrafica;
CP_1
dispone il diritto di visita per il padre sig. un weekend a settimane alternate (dal venerdì Parte_1
pomeriggio alla domenica sera) ed un pomeriggio infrasettimanale da accorparsi al weekend di spettanza (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera o dal venerdì pomeriggio al lunedì sera)
l'uscita da scuola sino a dopo cena). Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, saranno trascorse dai figli con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Dispone
a carico di del padre sig. l'obbligo di corrispondere a alla sig.ra Parte_1 CP_1
12 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la somma di Euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di LE;
L'assegno unico spettante per i figli minori sarà percepito interamente dalla madre sig.ra . CP_1
Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in LE, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di LE, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 484/2024, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
14/11/1988, e residente in [...], strada al Rio Chiappone n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. MOSCATTINI GIAN CARLA presso il cui studio ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata il [...] ad [...] ed ivi CP_1 C.F._2
residente in [...], C.F.: C.F.: rappresentata e difesa C.F._2
dall'Avv. PONASSI STEFANO presso il cui studio ha eletto domicilio
- resistente -
Conclusioni del ricorrente:
“ Contrariis reiectis, Voglia il Tribunale adito, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, punto 2, lett. b) della Legge n. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in
1 RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig. e la sig.ra , Parte_1 CP_1
e trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte
II, serie C, n. 8, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (CZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396, dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti CONDIZIONI: 1) disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , con collocazione delle minori presso la madre;
Per_1 Per_2
2) prevedere il diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21,00, con previsione di anticipare il rientro dei figli c/o la loro abitazione alle ore 19 finché non abbia una età che gli Per_2
consenta di stare sveglio anche dopo cena. Prevedere altresì che, nel caso i minori tornassero a risiedere nuovamente a PI, a tale periodo si aggiungerà 1 giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. Sino ad allora, prevedere altresì il diritto per il padre di utilizzare tutti i giorni festivi ed i ponti (a titolo esemplificativo, si indicano le date del: 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico allacciandoli ai weekend precedente o successivo per allungare il periodo di permanenza dei minori presso il padre ed usufruire dei ponti e dei permessi di cui lui ed i figli potranno godere. Oltre a questo il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli Pt_1
nelle vacanze scolastiche estive cinque settimane, anche non consecutive;
per le festività natalizie prevedere che i minori trascorreranno con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari trascorreranno col padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari staranno con la madre, negli anni pari staranno con il padre. 3) prevedere che tutti gli spostamenti dei figli tra un genitore e l'altro, per i weekend di spettanza, per le vacanze estive, natalizie e pasquali, saranno alternati tra i genitori, in modo da suddividersi equamente i costi ed i tempi di viaggio necessari per percorrere la distanza PI –
LE. Qualora la sig.ra fosse impossibilitata o non disposta ad effettuare i viaggi dei CP_1
minori presso il padre, disporre che questi saranno sostenuti economicamente, al 50% fra loro, da entrambi i genitori;
pertanto la madre dovrà riconoscere al padre un rimborso a mezzo bonifico e in base alle tabelle ACI della parte di viaggio. 4) prevedere l'obbligo per il sig. di Pt_1 corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella quota del 50%, secondo il protocollo del CNF da intendersi qui
2 richiamato e trascritto, precisando altresì, anche se per puro tuziorismo, che l'assegno unico debba essere riconosciuto ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dichiarare che in funzione delle reciproche capacità lavorative e reddituali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% in forza del Decreto
Ministero Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247)”.
Conclusioni del resistente:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24/07/2016 tra i sigg. e CP_1 Pt_1
, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (CZ) con atto
[...]
numero 8, parte II, serie C, anno 1976, disponendo: - l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei minori e con collocamento prevalente presso la madre;
Per_1 Per_3
- il diritto del padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week end alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21:00;
- quanto alle ferie estive il diritto del sig. di tenere con sé i figli almeno 4 settimane nelle Pt_1
vacanze scolastiche estive anche non consecutive, di cui almeno due da trascorrere nel periodo di agosto presso i nonni paterni;
- per le festività natalizie che i figli trascorrano con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari con il padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre dal
1 al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali i minori trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre;
- l'obbligo del sig. di corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori Pt_1 pari ad € 684,83 (€ 342,41 ciascuno), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici ISTAT, oltre al contributo per spese straordinarie pari al 50% da determinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo per Divorzio avanti al Tribunale di LE;
- il diritto della sig.ra a percepire esclusivamente l'assegno unico;
CP_1 con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui venne trascritto il matrimonio di procedere a tutte le annotazioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di lite.”
3 In via istruttoria: Si insiste nei mezzi istruttori richiesti negli atti depositati nei precedenti atti difensivi e nelle memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c. Con osservanza”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente sig. esponeva quanto segue: il Parte_1
giorno 24.07.2016 nel Comune di RR (CZ), il ricorrente matrimonio con la sig.ra
, nata il [...] ad [...] ed ivi residente in [...], CP_1
di professione militare;
il matrimonio veniva trascritto nel registro degli atti di Matrimonio del
Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8, ed all'atto del matrimonio, le parti optavano per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
dalla loro unione nascevano due figli, nata in [...] il [...] e nato in [...] il [...]; durante la Per_1 Per_2
convivenza matrimoniale, i coniugi – entrambi militari professionisti - venivano trasferiti entrambi a lavorare presso la Caserma delle Forze Armate Esercito 2 Reggimento Genio Pontieri di PI,
e pertanto si trasferivano in tale città con il loro nucleo familiare, andando a vivere in una casa condotta in locazione;
dopo pochi anni, a causa della sopravvenuta intollerabilità della convivenza,
i coniugi presentavano ricorso per la separazione giudiziale innanzi al Tribunale di PI
(procedimento n. 3939/2021 R.G.), e durante la comparizione delle parti innanzi al Presidente del
Tribunale, trovavano un accordo e chiedevano la conversione del rito in consensuale.
Con decreto di omologazione n. cronol. 1282/2021 del 03.11.2021 il verbale d'udienza veniva omologato, con le seguenti condizioni: l'affidamento congiunto dei figli minori con collocazione prevalente degli stessi presso l'abitazione della madre;
il diritto di visita per il padre un weekend a settimane alternate (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera) ed un pomeriggio infrasettimanale da accorparsi al weekend di spettanza (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera o dal venerdì pomeriggio al lunedì sera) l'uscita da scuola sino a dopo cena), e vacanze in modo alternato, oltre a
2 settimane consecutive nel periodo estivo;
in considerazione dei trasferimenti casa lavoro e del ritorno ad LE della sig.ra e dei bambini, la madre si impegnava ad portare i CP_1
bambini a PI presso il padre o ad andarli a riprendere alla fine del weekend di sua spettanza, mettendo comunque a disposizione del padre, qualora volesse fermarsi per il weekend ad
LE, anche l'abitazione di proprietà della propria famiglia;
la contribuzione da parte del padre al mantenimento dei figli con la somma di € 600,00 mensili (300,00 euro per ogni figlio), con varianti a tale contribuzioni a seconda delle missioni su territorio nazionale o all'estero e delle conseguenti eventuali minori frequentazioni con i minori in tali periodi lavorativi, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie per le stesse e secondo il protocollo del CNF;
le parti stabilivano altresì che gli assegni familiari sarebbero stati percepiti interamente dalla sig.ra CP_1
4 Dalla data successivamente alla separazione i coniugi non hanno più ripreso la convivenza, e la odierna resistente sig.ra si trasferiva definitivamente con i figli ad LE presso CP_1
l'abitazione dei propri genitori, mentre il sig. rimaneva a PI, vivendo prima in Pt_1
caserma per due anni e poi, dal 1° ottobre 2023, in un appartamento condotto in locazione;
Entrambi i coniugi continuavano, e tuttora continuano, a lavorare presso Forze Armate Esercito 2
Reggimento Genio Pontieri di PI.
Esponeva altresì il ricorrente che la sig.ra vivendo ad Alessanderia - ad oltre 90 km dal CP_1
posto di lavoro - ogni mattina, partiva alle ore 7.30 per rientrare tutte le sere alle ore 18.00, vivendo e trascorrendo le notti infrasettimanali nella nuova casa di sua proprietà e lasciando durante il giorno i figli presso i propri genitori; il ricorrente precisava di vedere figli a weekend alternati dal venerdì pomeriggio sino alla domenica sera.
A causa dei crescenti dissapori tra le parti, legati per lo più a questioni economiche, il ricorrente sig. non poteva più usufruire dell'immobile che la famiglia della sig.ra si era Pt_1 CP_1
impegnata a mettergli a disposizione, per il periodo in cui durante il week end incontrava i figli, così come non è stato più concesso al padre di unire il giorno infrasettimanale o i ponti al weekend, essendo impossibile portare i bambini a scuola il mattino successivo.
Inoltre gli impegni professionali del sig. sono mutati, tant'è che le sue missioni all'estero Pt_1
ed in Italia si sono praticamente azzerate, rimanendo per la maggior parte del tempo al lavoro
PI ove – nel tempo libero dal lavoro – potrebbe incontrare i figli anche infrasettimanalmente qualora questi rientrassero a vivere a PI.
Parte ricorrente chiedeva infine che - qualora la madre decidesse di rimanere a vivere ad
LE - i costi dei viaggi dei minori presso il padre fossero sostenuti economicamente, al
50% fra loro, da entrambi i genitori.
Relativamente alla situazione economica della parti evidenziava parta ricorrente che le parti svolgono il medesimo lavoro ed hanno la stessa retribuzione base ammontante a circa € 1.655,00 mensili circa.
Esponeva il ricorrente che le sue condizioni economiche erano notevolmente peggiorate: mentre in passato, in considerazione delle missioni nazionali ed estere a cui partecipava incrementavano la retribuzione “base” di consistenti indennità, vivendo quindi presso la caserma militare, attualmente, la mancata partecipazione a missioni militari ed il reperimento di un alloggio civile con il relativo costo, rendevono difficoltoso affrontare le spese per il mantenimento degli figli, tanto da aver dovuto contrarre un finanziamento per far fronte a spese urgenti e necessarie.
A quanto esposto si aggiungevano le spese di viaggio per poter andare a prendere e riportare a casa i figli nei week end di sua pertinenza.
5 Rileva il ricorrente che – al contrario – la resistente – grazie all'aiuto dei genitori che si occupavano dei figli mentre la medesima lavorava - aveva potuto accumulare risparmi che le avevano consentito di acquistare anche un immobile, oltre che una automobile nuova.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis,
Voglia il Tribunale adito, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, punto 2, lett. b) della
Legge n. 898/1970, pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig. e la sig.ra , e trascritto nel Parte_1 CP_1
registro degli atti di Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8, disponendo che la sentenza sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR (CZ), per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al DPR 3 novembre 2000 n. 396, dell'emananda sentenza non appena passata in giudicato, alle seguenti
CONDIZIONI
1) disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e , con Per_1 Per_2
collocazione delle minori presso la madre; 2) prevedere il diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli minori a week-end alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21,00, con previsione di anticipare il rientro dei figli c/o la loro abitazione alle ore 19 finché non abbia una età che gli consenta di stare sveglio anche dopo cena. Prevedere Per_2
altresì che, nel caso i minori tornassero a risiedere nuovamente a PI, a tale periodo si aggiungerà 1 giorno infrasettimanale, nella giornata di mercoledì, dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva. Sino ad allora, prevedere altresì il diritto per il padre di utilizzare tutti i giorni festivi ed i ponti (a titolo esemplificativo, si indicano le date del: 25 Aprile, 1° maggio, 2 Giugno,
15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre) che si presenteranno nel corso dell'anno scolastico allacciandoli ai weekend precedente o successivo per allungare il periodo di permanenza dei minori presso il padre ed usufruire dei ponti e dei permessi di cui lui ed i figli potranno godere. Oltre a questo il sig. avrà diritto di tenere con sé i figli nelle vacanze scolastiche estive cinque Pt_1
settimane, anche non consecutive;
per le festività natalizie prevedere che i minori trascorreranno con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con il padre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari trascorreranno col padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre il periodo dal 1° gennaio al 6 gennaio;
per le vacanze pasquali, trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari staranno con la madre, negli anni pari staranno con il padre.
3) prevedere che tutti gli spostamenti dei figli tra un genitore e l'altro, per i weekend di spettanza, per le vacanze estive, natalizie e pasquali, saranno alternati tra i genitori, in modo da suddividersi
6 equamente i costi ed i tempi di viaggio necessari per percorrere la distanza PI – LE.
Qualora la sig.ra fosse impossibilitata o non disposta ad effettuare i viaggi dei minori presso CP_1
il padre, disporre che questi saranno sostenuti economicamente, al 50% fra loro, da entrambi i genitori;
pertanto la madre dovrà riconoscere al padre un rimborso a mezzo bonifico e in base alle tabelle ACI della parte di viaggio. 4) prevedere l'obbligo per il sig. di corrispondere un Pt_1 contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 400,00 (€ 200,00 ciascuna), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici Istat, oltre alle spese straordinarie nella quota del 50%, secondo il protocollo del CNF da intendersi qui richiamato e trascritto, precisando altresì, anche se per puro tuziorismo, che l'assegno unico debba essere riconosciuto ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) dichiarare che in funzione delle reciproche capacità lavorative e reddituali, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ed accessori di legge del presente giudizio, da liquidarsi con la maggiorazione del 30% in forza del Decreto Ministero
Giustizia, 08/03/2018 n° 37 che modifica il Decreto 55/2014 (regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247).
Si costituiva nel giudizio la sig.ra la quale contestava la ricostruzione offerta dal CP_1
ricorrente.
In particolare parte resistente rilevava che il suo trasferimento ad LE era avvenuto già prima della definitiva separazione, su accordo di entrambi i coniugi. La scelta compiuta era volta a consentire alla madre di trovare nei genitori un appoggio che le consentisse di mantenere l'impiego di militare, evitare spese di babysitting e permettere al padre di accettare più missioni possibile, come da sua manifesta richiesta. I genitori del ricorrente abitano infatti in Calabria e non si poteva evidentemente contare sul loro aiuto;
la scelta così compiuta era stata quindi assunta nell'interesse di entrambi i genitori e dei figli. In questa prospettiva – osservava parte resistente – appariva contrario a buon senso anche solo ipotizzare di sradicare i minori dal luogo dove sono nati e cresciuti, a distanza di anni dalla separazione.
In ordine alla gestione ordinaria dei minori la resistente negava che dei figli si occupassero prevalentemente i nonni materni: in particolare sottolineava di utilizzare tutti i permessi a disposizione per trascorrere quanto più tempo possibile a casa per dedicarsi alla cura dei figli.
Evidenziava – inoltre - che il sig. era carente in ordine alla frequentazione con i figli: Pt_1
infatti secondo gli accordi presi in sede di separazione, egli avrebbe dovuto/potuto vedere i figli almeno 6 giorni al mese;
tuttavia, pur non trattandosi di un impegno gravoso, questo risulta nella
7 realtà ulteriormente ridotto per scelta paterna. Solamente nei tempi immediatamente successivi alla separazione, aveva provveduto a trascorrere tutte le giornate previste con i figli, andando a dormire nell'alloggio che gli era stato messo a disposizione dalla sua famiglia anche durante la settimana. Successivamente a tale periodo l'impegno infrasettimanale era tuttavia venuto meno, sicché il padre incontrava i figli solamente nei due week-end al mese concordati, così che il tempo effettivo trascorso dagli stessi presso il padre che si era ridotto a 4 giorni mensili.
Rilevava ancora parte resistente che il sig. non aveva mai partecipato ad un'udienza Pt_1
scolastica dei figli, non si informava sul loro profitto, o sulle loro attività sportive.
Con riferimento alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti parte resistente evidenziava che effettivamente i due coniugi hanno lo stesso impiego come militari professionisti. La differenza a livello di redditi da lavoro che entrambe le parti possono percepire è data dal tempo a disposizione;
mentre il ricorrente dispone di più “tempo libero” che gli ha consentito (o consentirebbe) di dedicarsi a tutte le missioni/impieghi extra collegati alla professione, la resistente deve dedicarsi ai figli presso cui sono collocati prevalentemente.
Rilevava – inoltre parte resistente che attualmente il ricorrente convive a PI con la sig.ra con cui divide pertanto le spese di affitto e utenze di servizio. Parte_2
In ordine agli acquisti effettuati dopo la separazione, ammetteva di aver acquistato un immobile in LE ma tale investimento aveva comportato l'accensione di un mutuo ventennale presso la Banca Intesa San Paolo s.p.a. oltre ad un finanziamento per l'arredo.
Aveva inoltre contratto un ulteriore finanziamento per il pagamento dell'autovettura Nissan KE di cui è proprietaria, con addebito mensile di € 324,50 su conto Banco BPm - Webank.it
Alla luce di tale ricostruzione parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni: ““Voglia il
Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24/07/2016 tra i sigg. e , CP_1 Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RR (CZ) con atto numero 8, parte II, serie C, anno 1976, disponendo: - l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei
Per_ minori e , con collocamento prevalente presso la madre;
- il diritto del padre di Per_3 vedere e tenere con sé i figli minori a week end alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alla domenica sera ore 21:00; - quanto alle ferie estive il diritto del sig. di Pt_1
tenere con sé i figli almeno 4 settimane nelle vacanze scolastiche estive anche non consecutive, di cui almeno due da trascorrere nel periodo di agosto presso i nonni paterni;
- per le festività natalizie che i figli trascorrano con la madre, negli anni dispari, il periodo che va dalla fine della
8 scuola fino al 31 dicembre e con il padre dal 1° gennaio al 6 gennaio, mentre negli anni pari con il padre il periodo che va dalla fine della scuola fino al 31 dicembre e con la madre dal 1 al 6 gennaio;
- per le vacanze pasquali i minori trascorreranno l'intero periodo con ciascun genitore, negli anni dispari con la madre, negli anni pari con il padre;
- l'obbligo del sig. di Pt_1 corrispondere un contributo mensile al mantenimento dei figli minori pari ad € 684,83 (€ 342,41 ciascuno), somma da aggiornarsi annualmente sulla base delle variazioni nazionali degli indici
ISTAT, oltre al contributo per spese straordinarie pari al 50% da determinarsi secondo quanto previsto dal Protocollo per Divorzio avanti al Tribunale di LE;
- il diritto della sig.ra
a percepire esclusivamente l'assegno unico;
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del CP_1
luogo in cui venne trascritto il matrimonio di procedere a tutte le annotazioni di legge. Con vittoria di spese e compensi di lite.”
Successivamente alla costituzione della resistente le parti provvedevano a depositare nei termini di legge le rispettive memorie ex art 473 bis 17 c.p.c.
All'udienza del 18.06.2024 erano presenti entrambe le parti in causa ed il Giudice designato esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione;
i procuratori delle parti insistevano sui rispettivi mezzi istruttori, ed il Giudice si riservava.
Con ordinanza del 24.06.2024, il Giudice ordinava alla parte resistente di depositare in giudizio la documentazione inerente al proprio patrimonio, e fissava l'udienza del 17.10.2024 per l'audizione di un teste sui capitoli di parte resistente ammessi.
In tale data, veniva sentita la madre della sig.ra , e, vista la richiesta dei Controparte_2 procuratori, fissava l'udienza del 28.01.2024 per la rimessione della causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. ed autorizzando il deposito di note fino a 5 giorni prima dell'udienza da tenersi quindi in forma scritta.
Motivi della decisone
1. Sulla richiesta di scioglimento del matrimonio
La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che successivamente alla separazione i coniugi non hanno ripreso la convivenza. Appare peraltro trascorso il termine di legge dall'avvenuta separazione per pronunciare lo scioglimento del matrimonio richiesto da entrambe le parti (si osserva da parte del Collegio che per mero errore parte resistente ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, mentre doveva essere richiesto lo scioglimento del matrimonio;
cfr. conclusioni finali di parte resistente).
2. Sull' affidamento e collocazione prevalente dei figli minori
9 Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, a seguito della separazione, la madre si è formalmente e definitivamente trasferita ad LE unitamente ai figli minori, i quali frequentano le scuole e svolgono attività sportiva intrecciando attività di relazione con i coetanei.
In sede di separazione erano state previste modalità di frequentazione tra padre ed figli che in considerazione delle difficoltà logistiche conseguenti alla distanza fra PI (luogo in cui vive il padre) ed LE (luogo in cui vivono i minori insieme alla madre), sono state parzialmente disattese dal padre, il quale tuttavia, anche in considerazione del fatto che spesso si trovava in luoghi diversi da PI per svolgere attività di missione, ha cercato compatibilmente con le esigenze lavorative, di mantenere una minima – ma costante - frequentazione come minori.
Ad avviso del Tribunale - anche e soprattutto in considerazione dell'esigenza di non turbare e destabilizzare il precario equilibrio di vita che si è venuto a creare in capo ai minori a seguito della separazione dei genitori - non sussistono i presupposti per modificare quanto già previsto in sede di separazione consensuale in ordine alla frequentazione dei minori con il padre e alla frequentazione durante i periodi di vacanza.
Si tratta di una situazione che si è consolidata negli anni e che merita, nell'interesse principale dei minori, di trovare conferma, lasciando – ovviamente – all'accordo fra i genitori il rinvenimento di soluzioni condivise che, adattandosi alle diverse esigenze lavorative e di vita, possano incrementare
- nel rispetto delle esigenze di studio e di socialità dei minori – gli spazi ed i tempi di frequentazione.
In questa prospettiva deve – quindi- trovare conferma l'affidamento condiviso già disposto in sede di separazione consensuale e, quindi, la collocazione prevalente dei minori presso la madre nonché quanto previsto con riferimento alla frequentazione dei minori con il padre anche con riferimento ai periodi festivi e feriali.
3. Sulla quantificazione del contributo al mantenimento dei figli minori a carico del padre.
Come è noto la giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo
10 sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089).
Tale principio trova conferma nella norma di legge che nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Nel caso di specie, i tempi di permanenza dei minori presso la madre non risultano mutati, così come la valenza economica dei compiti domestici che dovrà svolgere la resistente.
Appaiono invece mutate le condizioni reddituali del ricorrente il quale – allo stato – non può più usufruire delle indennità che derivavano dalla partecipazione a missioni all'estero o in Italia al di fuori del reparto di appartenenza. Il ricorrente può pertanto contare solo sulla “retribuzione base” che ammonta ad euro 1655,00 mensili.
Inoltre il ricorrente non alloggia più presso la caserma, ma, avendo iniziato una relazione con altre donna e relativa convivenza, conduce in locazione una abitazione – cui seguono le relative spese di utenza – il cui costo (quantificato in circa 500,00 euro mensili, seppure verosimilmente condiviso con la nuova compagna) incide ulteriormente sulla disponibilità reddituale mensile.
Appare pertanto adeguato, in considerazione della ridotta capacità reddituale mensile del ricorrente rispetto al momento della separazione, prevedere un contributo mensile al mantenimento di ciascun figlio che il Tribunale indica nella misura di euro 250,00 per ciascun figlio, da pagarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale ISTAT.
Le spese straordinarie devono essere poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno secondo le indicazioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di LE.
In considerazione della riduzione di euro 50,00 di contributo mensile per ciascun figlio rispetto al momento della separazione deve - peraltro - essere disposto che l'assegno unico di importo di euro 442,00 mensili per entrambi i figli, debba essere attribuito integralmente in capo alla
11 madre presso cui i minori sono collocati prevalentemente.
4. Sulle spese del giudizio
Nel caso di specie entrambe le parti risultano soccombenti in ordine agli aspetti patrimoniali del giudizio. Sussistono pertanto i presupposti per la compensazione integrale delle spese di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di LE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in RR (CZ) in data 24.7.2016, tra il sig.
e la sig.ra , e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1
Matrimonio del Comune di RR (CZ), anno 2016, parte II, serie C, n. 8;
manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile del comune di Comune di RR (CZ), per le annotazioni di competenza.
Affida
I figli nata in [...] il [...] e nato in LE il [...] in [...] Per_1 Per_2
condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre sig.ra dove i minori avranno residenza anagrafica;
CP_1
dispone il diritto di visita per il padre sig. un weekend a settimane alternate (dal venerdì Parte_1
pomeriggio alla domenica sera) ed un pomeriggio infrasettimanale da accorparsi al weekend di spettanza (dal giovedì pomeriggio alla domenica sera o dal venerdì pomeriggio al lunedì sera)
l'uscita da scuola sino a dopo cena). Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre.
Durante le vacanze estive, il padre terrà con sé i figli per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. I compleanni e le festività civili e religiose, di anno in anno, saranno trascorse dai figli con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza.
Dispone
a carico di del padre sig. l'obbligo di corrispondere a alla sig.ra Parte_1 CP_1
12 entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori la somma di Euro 500,00 (euro 250,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli e previamente concordate tra i genitori, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di LE;
L'assegno unico spettante per i figli minori sarà percepito interamente dalla madre sig.ra . CP_1
Spese di causa interamente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in LE, il 29 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Antonella Dragotto)
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