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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/12/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt.281-undecies e segg. e 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11398/2025 promossa da:
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 arch. , rappresentato e difeso dall'avv.Federica Caudana, presso il cui studio ha CP_2 eletto domicilio;
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_3 C.F._1
parte resistente contumace
Oggetto: azione ex art.524 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso del 19.5.2025 ex art.281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio assumendo e Controparte_1 CP_3 documentando:
- di essere creditrice di della somma di €.104.085,54 (oltre interessi dal CP_3 deposito della sentenza al soddisfo), portata da sentenza penale n.1276/2023 di condanna del predetto per bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore di fatto della pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino (giudizio Parte_1 nel quale la ricorrente si era costituita parte civile ottenendo la condanna dell'imputato al pagamento a proprio favore della somma di €.319.200,00, di cui €.100.000,00 a titolo di provvisionale), confermata dalla sentenza n.6050/2024 della locale C.d.A (cfr. docc.1-2);
- di avere accertato che il resistente:
• dopo l'apertura in data 19.5.2021 dell'eredità giacente del padre, Per_1
deceduto in Rivoli ab intestato il 19.11.2018 lasciando a succedergli
[...] moglie e figlio e dismettendo le quote di ½ di immobili (alloggio e magazzino) in Rivoli, rispettivamente distinti al NCEU al F.38 n.59 sub.4 e al F.38 n.58 sub.1, e la quota di 2/6 di terreno urbano in Torino distinto al NCEU al F.1050 n.35, ebbe a lasciar trascorrere, senza rendere la relativa dichiarazione e così perdendo il diritto di accettare, il termine fissatogli dal Tribunale, su istanza della società ricorrente, nel procedimento di volontaria giurisdizione n.13589/2024 (di contro, si presume accettata ex art.485 c.c. l'eredità da parte della madre, contro la quale è stata radicata procedura Persona_2 esecutiva, sospesa per divisione); se il resistente avesse accettato l'eredità paterna sarebbe titolare almeno di ¼ degli immobili in Rivoli e di 1/12 del terreno in Torino;
• all'attualità, oltre a non svolgere alcuna attività lavorativa produttiva di reddito tracciabile, non sia titolare di alcun diritto reale su immobili;
infatti, l'unico immobile di cui era titolare, sito in Rivoli e distinto al NCEU al F.38 n.59 sub.3, venne staggito e, con decreto di trasferimento in data 24.11.2021 (trascritto il 22.12.2021 ai nn.57898/42110), trasferito a favore della moglie, , la CP_4 quale, con donazione in data 28.7.2023, ne cedette la proprietà, gravata da diritto di abitazione a proprio favore e, dopo di lei, a favore del coniuge, attuale resistente. alla figlia (cfr. docc.
3-4 e 16); Controparte_5
Ciò premesso, la ricorrente, sul presupposto che l'incapienza patrimoniale di CP_3
combinata con l'inerzia dallo stesso serbata nel procedimento ex art.481 c.c.
[...] (strutturalmente diversa dalla rinuncia all'eredità ex art.519 c.c. ma a questa equiparabile negli effetti pregiudizievoli per i creditori), pregiudichi le sue ragioni creditorie, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.524 c.c., di essere autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario e fino alla concorrenza del proprio credito l'eredità di in nome e luogo del resistente. Persona_1
Il ricorso, di natura documentale, è stato discusso oralmente all'udienza del 18.11.2025 e, spirato il 24.11.2025 il termine ex art.127-ter c.p.c. per il deposito di nota spese, è stato trattenuto a decisione.
2.Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_3
3.Ciò premesso, la domanda è, nel merito, fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass.5994/2020) ha chiarito che l'azione ex art.524 c.c. sia, così come l'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli per le ragioni del ceto creditorio.
Nella indifferenza normativa dell'intento fraudolento del rinunciante, il presupposto oggettivo dell'azione ex art.524 c.c. consiste nel prevedibile danno ai creditori (c.d. eventus damni), che ricorre allorquando sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano risultare insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Il prefato pregiudizio ricorre, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando ne determini una variazione quantitativa oppure comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
pag. 2 di 4 Sotto il profilo del riparto probatorio, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., oltre alla sentenza citata, anche Cass.11471/2003 e 1902/2015).
Merita, infine, evidenziare che, come sostenuto dalla ricorrente sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art.524 c.c., testualmente riferibile alla rinuncia all'eredità, possa essere analogicamente estesa (salvo il caso, qui non ricorrente, di maturata prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità) all'ipotesi (di cui all'art.481 c.c.) di perdita del diritto di accettare l'eredità per effetto di condotta inerte del chiamato. Infatti, escluso il ricorso all'azione surrogatoria, l'unico rimedio esperibile dai creditori per sopperire alla condotta pregiudizievole del proprio debitore è l'esercizio dell'azione ex art.524 c.c. L'obiezione a tale estensione, fondata sulla presunta natura di stretta interpretazione del rimedio di cui all'art.524 c.c., è superata dal rilievo che non possa dirsi eccezionale una norma che si limita ad applicare, nel rispetto del principio di uguaglianza tra i creditori, il principio generale di organizzazione del sistema in base alla responsabilità patrimoniale del debitore (art.2740 c.c). Osserva la Corte che “Sarebbe…iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria” essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio alle ragioni dei creditori del chiamato (cfr. Cass.33479/2021; nello stesso senso Cass.15664/2020 e 25347/2023).
Ciò premesso in punto di diritto, ricorre nella fattispecie in esame il paventato pregiudizio.
A fronte della nullatenenza di che è stato formalmente espropriato CP_3 dell'immobile in Rivoli distinto al NCEU al F.38 n.59 sub.3 (rimasto, di fatto nella sua disponibilità per essere attualmente di proprietà della figlia, con diritto di abitazione a favore della moglie e, dopo di lei, del ricorrente) e si è lasciato decadere dal diritto di accettare l'eredità paterna, l'unica possibilità per la ricorrente di soddisfazione, almeno parziale, del proprio credito, certo, liquido ed esigibile, è quella di ottenere la richiesta autorizzazione ad accettare -con beneficio d'inventario e fino alla concorrenza del proprio credito- l'eredità di in nome e luogo del resistente, al fine di Persona_1 intervenire nel giudizio di divisione endo-esecutiva volta allo scioglimento della comunione degli immobili in Rivoli distinti al NCEU al F.38 n.59 sub.4 e al F.38 n.58 sub.1, e del terreno urbano in Torino distinto al NCEU al F.1050 n.35.
4.Le spese di lite, liquidate per compenso come da dispositivo in conformità di nota spese (che computa nel minimo del D.M. 55/2014 tutte le fasi espletate), sono parametrate allo scaglione di valore del credito. Gli esposti documentali ammontano a
€.1.302,80.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.dichiara la contumacia di CP_3
2.autorizza (P.I. ad accettare, con beneficio Controparte_1 P.IVA_1
pag. 3 di 4 d'inventario e sino alla concorrenza del proprio credito per capitale, interessi e spese, l'eredità di nato a [...] il [...] (CF ) Persona_1 C.F._2 deceduto in Rivoli il 19.11.2018, in nome e luogo del chiamato all'eredità CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ), rimasto inerte nel
[...] C.F._1 procedimento R.G.V.G. n.13589/2024 radicato avanti al Tribunale di Torino per actio interrogatoria;
3.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla società ricorrente le CP_3 spese di lite, che si liquidano in €.1.302,80 per esposti non imponibili e €.7.276,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione II civile nella persona del Giudice dott.ssa Paola Demaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt.281-undecies e segg. e 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 11398/2025 promossa da:
(P.I. ), in persona dell'Amministratore Unico Controparte_1 P.IVA_1 arch. , rappresentato e difeso dall'avv.Federica Caudana, presso il cui studio ha CP_2 eletto domicilio;
parte ricorrente contro
(C.F. ) CP_3 C.F._1
parte resistente contumace
Oggetto: azione ex art.524 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con ricorso del 19.5.2025 ex art.281-undecies c.p.c., ritualmente notificato, la società ha convenuto in giudizio assumendo e Controparte_1 CP_3 documentando:
- di essere creditrice di della somma di €.104.085,54 (oltre interessi dal CP_3 deposito della sentenza al soddisfo), portata da sentenza penale n.1276/2023 di condanna del predetto per bancarotta fraudolenta in qualità di amministratore di fatto della pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Torino (giudizio Parte_1 nel quale la ricorrente si era costituita parte civile ottenendo la condanna dell'imputato al pagamento a proprio favore della somma di €.319.200,00, di cui €.100.000,00 a titolo di provvisionale), confermata dalla sentenza n.6050/2024 della locale C.d.A (cfr. docc.1-2);
- di avere accertato che il resistente:
• dopo l'apertura in data 19.5.2021 dell'eredità giacente del padre, Per_1
deceduto in Rivoli ab intestato il 19.11.2018 lasciando a succedergli
[...] moglie e figlio e dismettendo le quote di ½ di immobili (alloggio e magazzino) in Rivoli, rispettivamente distinti al NCEU al F.38 n.59 sub.4 e al F.38 n.58 sub.1, e la quota di 2/6 di terreno urbano in Torino distinto al NCEU al F.1050 n.35, ebbe a lasciar trascorrere, senza rendere la relativa dichiarazione e così perdendo il diritto di accettare, il termine fissatogli dal Tribunale, su istanza della società ricorrente, nel procedimento di volontaria giurisdizione n.13589/2024 (di contro, si presume accettata ex art.485 c.c. l'eredità da parte della madre, contro la quale è stata radicata procedura Persona_2 esecutiva, sospesa per divisione); se il resistente avesse accettato l'eredità paterna sarebbe titolare almeno di ¼ degli immobili in Rivoli e di 1/12 del terreno in Torino;
• all'attualità, oltre a non svolgere alcuna attività lavorativa produttiva di reddito tracciabile, non sia titolare di alcun diritto reale su immobili;
infatti, l'unico immobile di cui era titolare, sito in Rivoli e distinto al NCEU al F.38 n.59 sub.3, venne staggito e, con decreto di trasferimento in data 24.11.2021 (trascritto il 22.12.2021 ai nn.57898/42110), trasferito a favore della moglie, , la CP_4 quale, con donazione in data 28.7.2023, ne cedette la proprietà, gravata da diritto di abitazione a proprio favore e, dopo di lei, a favore del coniuge, attuale resistente. alla figlia (cfr. docc.
3-4 e 16); Controparte_5
Ciò premesso, la ricorrente, sul presupposto che l'incapienza patrimoniale di CP_3
combinata con l'inerzia dallo stesso serbata nel procedimento ex art.481 c.c.
[...] (strutturalmente diversa dalla rinuncia all'eredità ex art.519 c.c. ma a questa equiparabile negli effetti pregiudizievoli per i creditori), pregiudichi le sue ragioni creditorie, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.524 c.c., di essere autorizzata ad accettare con beneficio d'inventario e fino alla concorrenza del proprio credito l'eredità di in nome e luogo del resistente. Persona_1
Il ricorso, di natura documentale, è stato discusso oralmente all'udienza del 18.11.2025 e, spirato il 24.11.2025 il termine ex art.127-ter c.p.c. per il deposito di nota spese, è stato trattenuto a decisione.
2.Va preliminarmente dichiarata la contumacia di CP_3
3.Ciò premesso, la domanda è, nel merito, fondata.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Cass.5994/2020) ha chiarito che l'azione ex art.524 c.c. sia, così come l'azione revocatoria, strumento di conservazione della garanzia patrimoniale volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli per le ragioni del ceto creditorio.
Nella indifferenza normativa dell'intento fraudolento del rinunciante, il presupposto oggettivo dell'azione ex art.524 c.c. consiste nel prevedibile danno ai creditori (c.d. eventus damni), che ricorre allorquando sussistano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano risultare insufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori. Il prefato pregiudizio ricorre, non soltanto quando l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando ne determini una variazione quantitativa oppure comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito.
pag. 2 di 4 Sotto il profilo del riparto probatorio, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., oltre alla sentenza citata, anche Cass.11471/2003 e 1902/2015).
Merita, infine, evidenziare che, come sostenuto dalla ricorrente sulla scorta di costante giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art.524 c.c., testualmente riferibile alla rinuncia all'eredità, possa essere analogicamente estesa (salvo il caso, qui non ricorrente, di maturata prescrizione decennale del diritto di accettare l'eredità) all'ipotesi (di cui all'art.481 c.c.) di perdita del diritto di accettare l'eredità per effetto di condotta inerte del chiamato. Infatti, escluso il ricorso all'azione surrogatoria, l'unico rimedio esperibile dai creditori per sopperire alla condotta pregiudizievole del proprio debitore è l'esercizio dell'azione ex art.524 c.c. L'obiezione a tale estensione, fondata sulla presunta natura di stretta interpretazione del rimedio di cui all'art.524 c.c., è superata dal rilievo che non possa dirsi eccezionale una norma che si limita ad applicare, nel rispetto del principio di uguaglianza tra i creditori, il principio generale di organizzazione del sistema in base alla responsabilità patrimoniale del debitore (art.2740 c.c). Osserva la Corte che “Sarebbe…iniquo accordare il rimedio nel caso di rinuncia e negarlo nel caso di inerzia a seguito di actio interrogatoria” essendo le due ipotesi assimilabili dal punto di vista del pregiudizio alle ragioni dei creditori del chiamato (cfr. Cass.33479/2021; nello stesso senso Cass.15664/2020 e 25347/2023).
Ciò premesso in punto di diritto, ricorre nella fattispecie in esame il paventato pregiudizio.
A fronte della nullatenenza di che è stato formalmente espropriato CP_3 dell'immobile in Rivoli distinto al NCEU al F.38 n.59 sub.3 (rimasto, di fatto nella sua disponibilità per essere attualmente di proprietà della figlia, con diritto di abitazione a favore della moglie e, dopo di lei, del ricorrente) e si è lasciato decadere dal diritto di accettare l'eredità paterna, l'unica possibilità per la ricorrente di soddisfazione, almeno parziale, del proprio credito, certo, liquido ed esigibile, è quella di ottenere la richiesta autorizzazione ad accettare -con beneficio d'inventario e fino alla concorrenza del proprio credito- l'eredità di in nome e luogo del resistente, al fine di Persona_1 intervenire nel giudizio di divisione endo-esecutiva volta allo scioglimento della comunione degli immobili in Rivoli distinti al NCEU al F.38 n.59 sub.4 e al F.38 n.58 sub.1, e del terreno urbano in Torino distinto al NCEU al F.1050 n.35.
4.Le spese di lite, liquidate per compenso come da dispositivo in conformità di nota spese (che computa nel minimo del D.M. 55/2014 tutte le fasi espletate), sono parametrate allo scaglione di valore del credito. Gli esposti documentali ammontano a
€.1.302,80.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e domanda disattesa o assorbita:
1.dichiara la contumacia di CP_3
2.autorizza (P.I. ad accettare, con beneficio Controparte_1 P.IVA_1
pag. 3 di 4 d'inventario e sino alla concorrenza del proprio credito per capitale, interessi e spese, l'eredità di nato a [...] il [...] (CF ) Persona_1 C.F._2 deceduto in Rivoli il 19.11.2018, in nome e luogo del chiamato all'eredità CP_3 nato a [...] il [...] (C.F. ), rimasto inerte nel
[...] C.F._1 procedimento R.G.V.G. n.13589/2024 radicato avanti al Tribunale di Torino per actio interrogatoria;
3.dichiara tenuto e condanna a rimborsare alla società ricorrente le CP_3 spese di lite, che si liquidano in €.1.302,80 per esposti non imponibili e €.7.276,00 per compenso, oltre 15% di rimborso forfettario spese sull'imponibile, c.p.a. e i.v.a. per legge.
Così deciso in Torino, il 20 dicembre 2025.
Il Giudice dott.ssa Paola Demaria
pag. 4 di 4