Ordinanza cautelare 27 maggio 2021
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 19/12/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01872/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2021, proposto da
“-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore -OMISSIS-, nonché quest’ultimo personalmente, rappresentati e difesi dagli avvocati Vittorio Barosio, Marco Briccarello, Giulia Cocimano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Vittorio Barosio in Torino, corso Galileo Ferraris 120;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
-I) della “Informazione antimafia interdittiva ai sensi del d.lgs. 159/2011” della Prefettura di Torino in data-OMISSIS-, adottata con il provvedimento fasc. n. -OMISSIS- Area I bis - Ant, prot. interno n. -OMISSIS-, notificata ex art. 92 comma 2-bis del d.lgs. 159/2011 con la nota prot. n. -OMISSIS-;
-II) di ogni altro atto antecedente, preparatorio, presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, con particolare (ma non esclusivo riferimento): -a) ai verbali della riunione del Gruppo Provinciale Interforze per i controlli nei cantieri degli appalti pubblici del -OMISSIS- e del -OMISSIS-; -b) ai rapporti informativi della Questura di Torino n. -OMISSIS-; -c) al rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Torino n. -OMISSIS-; -d) al rapporto informativo del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Torino n. -OMISSIS-; -e) ai rapporti informativi dei Centro Operativo della DIA di Torino n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS-; -f) al rapporto informativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia n. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 la dott.ssa OL TO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione professionale ricorrente ha impugnato l’informazione interdittiva antimafia in epigrafe deducendo di essere stata costituita nel gennaio 2005 tra gli ingegneri -OMISSIS- e -OMISSIS-; nel gennaio 2006 entrava nell’associazione anche -OMISSIS-, padre di -OMISSIS-. Nel -OMISSIS-formalizzava il recesso dall’associazione professionale; contestualmente entrava l’Ing. -OMISSIS-.
All’attualità l’associazione professionale è così composta: -OMISSIS- 95%, -OMISSIS-5%; padre e figlio -OMISSIS- avrebbero negli anni intrattenuto rapporti per lo più formali essendosi il figlio allontanato dall’ambito familiare sin dalla fine degli anni ’90.
L’associazione annoverava sino a dieci collaboratori e tre dipendenti ed operava prevalentemente nell’ambito di commesse pubbliche, attività compromessa dell’impugnato provvedimento.
L’impugnata interdittiva si fonda su circostanze che coinvolgerebbero sia -OMISSIS-, padre dell’attuale associato, che -OMISSIS- personalmente, attuale legale rappresentante.
Lamenta parte ricorrente:
1) la violazione di legge, con particolare riferimento agli art. 67, 82, 84 (comma 4), 85, 91 (comma 5 e 6) e 92 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159; violazione dei principi di proporzionalità, correttezza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di “interdittive antimafia”; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria; difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990); in particolare, quanto alla posizione di -OMISSIS-, l’addebito consisterebbe in un unico e risalente incontro con un soggetto pregiudicato neppure correttamente identificato; né potrebbero addebitarsi a -OMISSIS- meri rapporti parentali, per altro in un contesto in cui, da anni, egli si è allontanato dalla casa familiare;
2) la violazione di legge, con particolare riferimento agli art. 67, 82, 84 (comma 4), 85, 91 (comma 5 e 6) e 92 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria; difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990); quanto alla posizione del padre -OMISSIS- la sua individuazione come esponente dell’associazione nell’istanza di certificazione antimafia sarebbe frutto di mero errore materiale commesso dell’ente che ha inoltrato la richiesta; quanto al fatto che -OMISSIS- ancora apparisse all’epoca del provvedimento interdittivo sul sito dell’associazione professionale, si tratterebbe di un mero mancato aggiornamento del sito stesso, fermo al 2015; quanto infine agli indizi a carico del padre gli stessi sarebbero, risalenti, occasionali o smentiti dall’evolversi dei fatti;
3) violazione di legge, con particolare riferimento agli art. 67, 82, 84 (comma 4), 85, 91 (comma 5 e 6) e 92 del d.lgs. 6.9.2011 n. 159; violazione dei principi di proporzionalità, correttezza, efficacia e buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost., nonché dei principi giurisprudenziali in materia di “interdittive antimafia”; eccesso di potere per erronea valutazione e travisamento dei fatti, nonché per carenza d’istruttoria; difetto di motivazione (anche quale violazione di legge con riferimento all’art. 3 della legge 241/1990); quand’anche si ritenessero sussistere indizi a carico del padre si dovrebbe considerare che il rapporto di parentela non è di per sé idoneo e sufficiente a provare un condizionamento.
Si è costituita l’amministrazione resistente, contestando in fatto e diritto gli assunti di cui al ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 206/21 di questo TAR l’istanza di misure cautelari è stata respinta.
All’udienza dell’11.12.2025 la causa è stata discussa e decisa nel merito.
DIRITTO
L’impugnato provvedimento individua i sintomi di rischio di infiltrazione criminale a carico dell’associazione professionale ricorrente nei seguenti elementi:
-OMISSIS- è stato componente dell’associazione professionale e ne sarebbe rimasto stabile collaboratore dopo il formale recesso del 2016;
il medesimo, negli anni ’90, è stato sindaco di-OMISSIS-, ente sciolto per condizionamento mafioso il -OMISSIS-;
successivamente lo stesso -OMISSIS- è stato assoggettato a fermo (non convalidato), perché attinto da indagini afferenti la criminalità organizzata;
nel -OMISSIS- il medesimo veniva anche attinto da una ordinanza di custodia cautelare del GIP di Catanzaro per il reato di associazione a delinquere finalizzata al controllo di attività economiche ed appalti pubblici mediante intimidazioni e ostacolo al libero esercizio del diritto di voto; dall’indagine sarebbero emerse attività di riciclaggio;
le accuse non hanno trovato riscontro dibattimentale ed egli è poi assolto, ottenendo anche l’equa riparazione per la detenzione sofferta;
da informativa del 2001 emergerebbe poi come -OMISSIS- avrebbe tentato di investire una cospicua somma di denaro in un esercizio commerciale in -OMISSIS-;
a decorrere dal -OMISSIS- è stato sottoposto a misura di prevenzione personale, disposta dal Tribunale di Vibo Valentia, confermata dalla Corte d’appello di Catanzaro e successivamente revocata dal -OMISSIS-;
ancora -OMISSIS- avrebbe avuto frequentazioni con soggetti pregiudicati;
frequentazioni con pregiudicati vengono inoltre rilevate anche con riferimento a -OMISSIS-.
A fronte di siffatto quadro indiziario si osserva che l’amministrazione individua come indice di condizionamento dell’associazione professionale da parte di -OMISSIS- la circostanza che egli, ancora nel 2020, risultasse fattivamente inserito nella gestione dell’associazione, tanto da essere indicato come socio nella richiesta di rilascio della comunicazione antimafia compilata in data -OMISSIS- (e che ha dato luogo al provvedimento impugnato) dal consorzio -OMISSIS-che inseriva suddetta richiesta nell’apposita banca dati nonché da figurare, per altro con il ruolo di “responsabile della progettazione e direzione lavori nel sud Italia, in particolare relativamente ad impianti eolici e fotovoltaici” nel sito internet aziendale, ancora all’epoca di interesse per l’interdittiva.
Quanto alla prima circostanza si deduce in ricorso che l’inserimento del nominativo di -OMISSIS- come socio nell’istanza sarebbe stato frutto di un errore materiale da parte del consorzio -OMISSIS-; l’assunto è oggettivamente credibile in quanto, nella richiesta inoltrata dall’amministrazione istante, si specifica che la qualità di associato di -OMISSIS- viene ricavata dalla modifica associativa risultante dal contratto “Rep. -OMISSIS-”.
Senonché parte ricorrente ha depositato in giudizio il suddetto contatto “Rep. -OMISSIS-” che contiene sì una modifica associativa e tuttavia la stessa ha comportato il recesso e non l’inserimento di -OMISSIS- quale associato. Sul punto pertanto l’indizio appare privo di pregio.
Per contro non è plausibile la tesi di parte ricorrente là dove, pur non contestando che -OMISSIS- abbia continuato a figurare - con ruolo per altro di rilievo per il sud Italia - sul sito dell’associazione professionale ben quattro anni dopo il presunto recesso, attribuisce la circostanza ad un mero mancato aggiornamento del sito.
L’assunto appare, in quanto tale, irrilevante, posto che non spiega se il mancato aggiornamento sia dipeso da dimenticanza/negligenza o piuttosto da una scelta deliberata che ha consentito all’associazione stessa e al -OMISSIS- personalmente di continuare a proporsi al mercato (proprio quello del sud Italia ove il padre è stato coinvolto in vari e significativi episodi che lo hanno visto intrecciare le proprie sorti con la criminalità organizzata) in abbinamento.
D’altro canto l’assunto di base del ricorrente di presunta estraneità, salvi rapporti formali, tra padre e figlio e il tentativo di accreditare un allontanamento tra i due in ragione della scelta, risalente, di una diversa residenza, benché suggestivo, si scontra frontalmente con la circostanza del tutto pacifica, che padre e figlio sono stati in congiunta associazione professionale quantomeno dal 2006 al 2016 (del tutto a prescindere dal luogo di formale residenza), e dunque per oltre dieci anni; per di più il periodo di sodalizio professionale si colloca in epoca successiva a quando il padre già era stato coinvolto, in qualità di sindaco, nel gravissimo provvedimento di scioglimento di un comune per infiltrazioni criminali, era stato colpito da custodia cautelare e da misura di prevenzione personale della durata di ben 5 anni.
E’ del tutto evidente come non solo non trovi alcun riscontro, quantomeno professionale, la tesi di un rapporto solo formale tra padre e figlio e dell’allontanamento di quest’ultimo dal primo ma, al contrario, la durata, i tempi e financo l’individuazione geografica privilegiata del rapporto professionale messa in evidenza nel sito sono sintomo di un sodalizio duraturo ed incurante delle molteplici problematiche di quantomeno intreccio con la criminalità organizzata che hanno attinto il -OMISSIS-, problematiche che, evidentemente, non hanno scoraggiato la scelta di proiettare l’immagine dell’associazione professionale, ben oltre il momento di formale recesso del padre, accostandola a -OMISSIS-.
Né si comprende perché se il rapporto professionale con il padre fosse stato, come accreditato in ricorso, puramente volto a garantire la sopravvivenza dell’associazione professionale (per la quale occorrono almeno due associati) dopo il recesso inatteso dell’originario secondo socio e senza alcuna effettiva attività professionale del padre, il ricorrente avrebbe sentito l’esigenza di inserirlo nel sito internet , per di più mettendone in evidenza uno specifico ruolo di “responsabile” di un determinato ambito professionale e territoriale sul quale non vi è dubbio che -OMISSIS- fosse attivo; ancora e poco comprensibile sarebbe che il ruolo di “tappa buchi”, come indicato in ricorso, sia stato mantenuto dal padre per ben dieci anni, senza che il ricorrente sia mai riuscito ad individuare un qualsivoglia altro effettivo associato. Né in atti si spiega quale sarebbe stata l’effettiva attività professionale di -OMISSIS- al di fuori di quella, asseritamente formale, portata avanti tramite ed anche grazie all’associazione professionale con il figlio.
Ne resta sconfessato l’assunto, che percorre tutte le censure, secondo il quale il provvedimento impugnato costruirebbe la tesi di permeabilità dell’associazione professionale alle istanze della criminalità sul mero rapporto parentale tra -OMISSIS- e -OMISSIS-, essendo per contro documentale che i due hanno intrattenuto un lungo rapporto professionale, dal quale il figlio non ha evidentemente ritenuto di dover prendere distanza alcuna, anche a dispetto dei già più che palesati dubbi di contiguità di -OMISSIS- con la criminalità organizzata; è appunto sul rapporto professionale che il provvedimento focalizza la propria attenzione.
Acquisito, quindi, che vi è evidenza di lunga commistione professionale tra padre e figlio il ricorso si dedica a parcellizzare gli indizi portati a carico di -OMISSIS-, il cui operato per la ragioni già dette può dirsi riflettersi sull’associazione, per contestarne la rilevanza.
In termini generali occorre precisare che, come chiarito anche dalla difesa dell’amministrazione, il sistema delle interdittive antimafia si fonda su meccanismi indiziari e prescinde dalla specifica ultimativa rilevanza penale degli elementi addotti per comporre un plausibile quadro di rischio di infiltrazione; il quadro indiziario, nella materia in questione, è soggetto a scrutinio secondo il criterio del “più probabile che non” e non secondo quello, più stringente, dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio” che deve sorreggere una statuizione di carattere penale.
Ancora e proprio perché l’interdittiva affonda le proprie radici in una valutazione di contesto, la stessa va vagliata come quadro di insieme e non parcellizzata; inoltre, pacificamente, il mero decorso del tempo, soprattutto rispetto ad episodi di spiccata rilevanza, non è idoneo di per sé a far scemare il significato, in termini di mero rischio di permeabilità alle istanze criminali richiesto dalla normativa, là dove non sia accompagnato da oggettive inequivoche prese di distanza o mutamenti di scelte di vita idonei a rivelare un obiettivo distacco da un determinato ambiente. Ancora e se pure è ovvio che il mero rapporto parentale non può qualificarsi ex se indizio di rischio di permeabilità alle istanze criminali, altrettanto ovvio è che non possono non valutarsi diversamente in ragione della dovuta complessiva contestualizzazione e strutturale differenza le posizioni e scelte (anche di presa di distanza) di soggetti che, estranei al contesto criminale, vi siano venuti occasionalmente in contatto salvo poi, semplicemente, allontanarsene e, per contro, quelle di soggetti che, inevitabilmente inseriti in contesti e dinamiche familiari contigue alla criminalità a questi contesti e dinamiche, di per sé fisiologicamente assorbenti, non si siano esplicitamente sottratti con scelte intellegibili, finendo in qualche modo, anche implicitamente, per accertarne dinamiche e rischi.
-OMISSIS- è stato sindaco del comune di-OMISSIS-, proprio comune di origine, tra il -OMISSIS-e il -OMISSIS-, guidando una amministrazione che, in tempi record, è stata sciolta per infiltrazioni criminali con D.P.R. del -OMISSIS-; nel corpo dell’atto si legge la seguente pesante motivazione: “ il sig.-OMISSIS- -OMISSIS-, sindaco, è nipote di-OMISSIS- -OMISSIS-, sospettato di essere il capo indiscusso dell’omonima ed emergente organizzazione criminale dedita all’accaparramento degli appalti pubblici e collegata alle famiglie mafiose -OMISSIS-e-OMISSIS-di-OMISSIS- -OMISSIS-, nonché cugino dei fratelli -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti pregiudicati per "associazione a delinquere di tipo mafioso" e ritenuti affiliati alla locale cosca mafiosa citata "-OMISSIS-". A carico del predetto sindaco figurano, oltre varie denunce, una condanna per truffa continuata, nonché pendenze penali di cui la più rilevante appare essere il procedimento in corso per danneggiamento a seguito dell'incendio dell'archivio del comune di-OMISSIS- ”; ancora e con riferimento alla gestione guidata da -OMISSIS-, si legge, sempre nel provvedimento, inoppugnato, “ la nuova giunta sin dall’insediamento si è rivelata attiva nel solo settore dei lavori pubblici, molti dei quali risultano essere stati aggiudicati ad imprese i cui titolari sono legati da vincoli di parentela con alcuni amministratori ”.
La gravità delle motivazioni del provvedimento, che risulta inoppugnato e come tale non certo revocabile in dubbio in questa sede, non appare tale da poter essere cancellata dal mero decorso del tempo.
Neppure è possibile nel presente giudizio il rinnovato sindacato di un provvedimento consolidato nell’assenza della difesa amministrazione e della cognizione del contesto che ne portato l’adozione, sindacato inammissibilmente tentato in atti; l’atto ha dunque accertato in modo definitivo la diffusa l’infiltrazione criminale di una amministrazione guidata dal -OMISSIS-, per di più in un contesto, come sottolineato proprio dalla difesa, di un piccolo paese coincidente con quello di nascita dall’interessato ove non è in alcun modo plausibile che la scelta di operatori economici collusi con la criminalità organizzata e una gestione di tipo clientelare fossero ignote a chi guidava in quel momento la piccola comunità, essendovi per di più nato, e del tutto a prescindere da quale dei componenti dell’amministrazione se ne fosse direttamente intestata l’iniziativa.
Per altro il pur lungo tempo trascorso non è stato accompagnato da specifici sintomi di distacco dell’interessato da quel contesto; -OMISSIS- risulta, nel tempo, essere stato condannato in via definitiva per truffa, assoggettato a misura di prevenzione personale (benché oggetto di revoca dopo alcuni anni, come per altro riconosciuto nello stesso atto impugnato), coinvolto in indagini per criminalità organizzata, ancorché poi assolto, sempre come pur riconosciuto nel provvedimento.
Risulta dalla nota della DIA di Torino del -OMISSIS- che, nel -OMISSIS-, -OMISSIS- è stato controllato in territorio calabrese in compagnia del padre e di tal -OMISSIS-, pregiudicato per reati associativi.
Ritiene in definitiva il Collegio che il quadro di radicamento in contesti se non direttamente malavitosi certamente contigui alla malavita calabrese di -OMISSIS- risulti complessivamente ricostruito nel provvedimento impugnato, oltre che duraturo nel tempo, così come emerge un sodalizio professionale quantomeno pubblicamente accreditato tra padre e figlio nonostante l’evidente compromissione della figura paterna che giustificano la diagnosi negativa espressa dall’amministrazione in termini di rischio di permeabilità alla criminalità organizzata della comune associazione professionale.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
respinge il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido a rifondere a parte resistente le spese di lite, liquidate in € 3500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le persone fisiche indicate nel provvedimento.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FF RI, Presidente
OL TO, Consigliere, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL TO | FF RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.