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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12494/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12494/2024 promossa da:
e entrambi Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERCHIA MARIA PIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA il 29/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.10.2004 e il 19.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il pagamento del mantenimento nella seguente misura:
a) alla signora €300,00, tale cifra comprende anche il Parte_1 pagamento delle spese di condominio e di utenza per la casa coniugale;
b) alla figlia €100,00 mensile fino al raggiungimento dell'indipendenza economica con pagamento Per_2 alla madre;
c) al figlio €100,00 mensile fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale somma Per_1 sarà versata tramite bonifico bancario direttamente sul suo conto.. Il pagamento sarà versato anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Il versamento sarà eseguito a partire dal deposito del presente ricorso. Per quanto, riguarda le cure mediche dovranno essere eseguite presso strutture pubbliche salvo diverso accordo o urgenza saranno eseguite in strutture private, in ogni caso le spese saranno divise al 50% tra i coniugi. Le spese per gli studi (corsi, stage, viaggi studi) saranno divise al 50%. Ulteriori spese straordinarie verranno divise al 50%tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
AFFIDA la minore e con collocazione di e presso la madre;
Per_2 Per_2 Per_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12494/2024 promossa da:
e entrambi Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERCHIA MARIA PIA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e Parte_1 Parte_2 contraevano matrimonio in CIVITELLA IN VAL DI CHIANA il 29/07/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (atto n. 10 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31.10.2004 e il 19.09.2008. Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 20/05/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze. pagina 1 di 3 Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4
c.p.c.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte – il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra Parte_1
e
[...] Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE il pagamento del mantenimento nella seguente misura:
a) alla signora €300,00, tale cifra comprende anche il Parte_1 pagamento delle spese di condominio e di utenza per la casa coniugale;
b) alla figlia €100,00 mensile fino al raggiungimento dell'indipendenza economica con pagamento Per_2 alla madre;
c) al figlio €100,00 mensile fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale somma Per_1 sarà versata tramite bonifico bancario direttamente sul suo conto.. Il pagamento sarà versato anticipatamente entro il 5 di ciascun mese e sarà annualmente rivalutato in base agli indici Istat. Il versamento sarà eseguito a partire dal deposito del presente ricorso. Per quanto, riguarda le cure mediche dovranno essere eseguite presso strutture pubbliche salvo diverso accordo o urgenza saranno eseguite in strutture private, in ogni caso le spese saranno divise al 50% tra i coniugi. Le spese per gli studi (corsi, stage, viaggi studi) saranno divise al 50%. Ulteriori spese straordinarie verranno divise al 50%tra i coniugi secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa del Tribunale di Torino.
AFFIDA la minore e con collocazione di e presso la madre;
Per_2 Per_2 Per_1
ASSEGNA la casa coniugale alla signora . Parte_1
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
pagina 2 di 3 SPESE al definitivo.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 10.01.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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