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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/02/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 6569/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6569/2024 promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandra Ricci del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima a
Bologna (BO), in via Clavature n. 18
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07/05/2024, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 stabilite con decreto dell'08/06/2021 volto a regolamentare le modalità di affido del figlio nato dalla relazione intrattenuta tra i due, , nato a [...] il [...]. Nello specifico, il decreto in Per_1
questione, affidava il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. alla madre, fintanto che ci Parte_1
avrebbe vissuto con il figlio . Per_1
pagina 1 di 3 Il ricorrente, dando atto delle condizioni congiuntamente concordate con decreto del 2021, chiedeva che venisse modificato quanto ivi stabilito, in virtù dei cambiamenti che erano intervenuti rispetto all'epoca del decreto di cui chiedeva le modifiche. Nello specifico il ricorrente chiedeva di: a) revocare l'assegnazione alla NO della casa familiare;
b) collocare il minore CP_1 Persona_2
presso il signor c) assegnare al ricorrente la casa familiare, di sua Parte_1 Parte_1
esclusiva proprietà; d) dichiarare tenuta la NO al mantenimento del figlio;
CP_1
a sostegno delle sue richieste, il ricorrente, allegava che la sig.ra avesse trasferito il suo nuovo CP_1
nucleo familiare presso la casa del sig. a lei assegnata in forza del decreto del 2021; nello Pt_1
specifico il ricorrente, lamentava proprio che, fosse il sig. a dover corrispondere le spese Pt_1 relative all'immobile ove la sig.ra viveva con il suo nuovo nucleo familiare. CP_1
Sulla base delle suddette “mutate circostanze” chiedeva dunque le modifiche al decreto di cui sopra.
All'udienza del 12/09/2024 venivano incaricati i servizi sociali territorialmente competenti di approfondire e relazionare circa la situazione del minore e del nucleo familiare in cui era inserito a seguito della nuova unione della madre con il compagno.
La resistente non si costituiva.
Il 12/12/2024 il servizio sociale incaricato di approfondire la situazione del minore, depositava la relazione richiesta, dalla quale emergeva in primis la difficoltà del padre a rispettare gli impegni presi con , nonché la difficoltà di riuscire a vederlo nei weekend di spettanza;
dai colloqui effettuati Per_1 dagli assistenti sociali con il padre del minore emergeva, oltre ad un'elevatissima conflittualità tra i genitori, una distanza territoriale tra , ove vive il padre e , centro della vita e degli Pt_2 Persona_3
interessi di . Circostanza che non aiutava al miglioramento dei rapporti padre-figlio che Per_1
appariva sempre più un legame a singhiozzi.
§
Le richieste avanzate dal ricorrente di revoca di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , CP_1
nonché del collocamento del minore presso di sè non possono trovare accoglimento.
Non appare infatti opportuno discostarsi da quanto osservato dagli assistenti sociali incaricati di vigilare circa le condizioni di nel suo “nuovo nucleo familiare”, nonché sulle capacità Per_1
genitoriali del ricorrente e della madre.
E' emersa, infatti, a chiare lettere la serenità di nel vivere con la madre e con i fratelli nati Per_1
dalla relazione con il sig. ; il rendimento del minore a scuola è positivo e il bambino sembra Per_4
pagina 2 di 3 aver trovato un sano equilibrio ove riesce a coltivare le proprie passioni e rispondere reattivamente ai propri doveri.
Non sono emerse valide ragioni per mutare le modalità di affidamento del minore rispetto a quanto stabilito con decreto del 2021; la madre, a detta dei servizi sociali che hanno vagliato le capacità genitoriali di entrambi, è risultata idonea a soddisfare gli interessi del minore;
mentre il padre è apparso incapace di rispettare gli impegni presi con il minore, quale tenerlo con sé nei giorni di spettanza, oltre a essere incapace, a causa della distanza che li divide, ad accompagnarlo alle attività cui il minore è chiamato.
Se il preminente interesse da tutelare è quello del minore, non si ravvisano i presupposti per discostarsi dall'assetto attuale che tutela gli interessi di . Per_1
La richiesta di parte ricorrente di ottenere il collocamento del minore presso di lui, con conseguente assegnazione della casa familiare, deve dunque essere rigettata.
Conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento di presso la Per_1 madre, cui per l'effetto, assegna la casa familiare, situata in Monterenzio (BO), via Caduti di Cefalonia
n. 14.
Nulla sulle spese in quanto la parte vittoriosa non si è costituita
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) rigetta tutto quanto avanzato dal Sig. confermando quanto stabilito con decreto Parte_1
cronol. 6513/2021 del 10/06/2021;
Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.2.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 6569/2024
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 6569/2024 promossa da
(c.f. ), nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandra Ricci del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio della medesima a
Bologna (BO), in via Clavature n. 18
RICORRENTE contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 07/05/2024, chiedeva la modifica delle condizioni Parte_1 stabilite con decreto dell'08/06/2021 volto a regolamentare le modalità di affido del figlio nato dalla relazione intrattenuta tra i due, , nato a [...] il [...]. Nello specifico, il decreto in Per_1
questione, affidava il minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, cui per l'effetto assegnava la casa familiare, di esclusiva proprietà del sig. alla madre, fintanto che ci Parte_1
avrebbe vissuto con il figlio . Per_1
pagina 1 di 3 Il ricorrente, dando atto delle condizioni congiuntamente concordate con decreto del 2021, chiedeva che venisse modificato quanto ivi stabilito, in virtù dei cambiamenti che erano intervenuti rispetto all'epoca del decreto di cui chiedeva le modifiche. Nello specifico il ricorrente chiedeva di: a) revocare l'assegnazione alla NO della casa familiare;
b) collocare il minore CP_1 Persona_2
presso il signor c) assegnare al ricorrente la casa familiare, di sua Parte_1 Parte_1
esclusiva proprietà; d) dichiarare tenuta la NO al mantenimento del figlio;
CP_1
a sostegno delle sue richieste, il ricorrente, allegava che la sig.ra avesse trasferito il suo nuovo CP_1
nucleo familiare presso la casa del sig. a lei assegnata in forza del decreto del 2021; nello Pt_1
specifico il ricorrente, lamentava proprio che, fosse il sig. a dover corrispondere le spese Pt_1 relative all'immobile ove la sig.ra viveva con il suo nuovo nucleo familiare. CP_1
Sulla base delle suddette “mutate circostanze” chiedeva dunque le modifiche al decreto di cui sopra.
All'udienza del 12/09/2024 venivano incaricati i servizi sociali territorialmente competenti di approfondire e relazionare circa la situazione del minore e del nucleo familiare in cui era inserito a seguito della nuova unione della madre con il compagno.
La resistente non si costituiva.
Il 12/12/2024 il servizio sociale incaricato di approfondire la situazione del minore, depositava la relazione richiesta, dalla quale emergeva in primis la difficoltà del padre a rispettare gli impegni presi con , nonché la difficoltà di riuscire a vederlo nei weekend di spettanza;
dai colloqui effettuati Per_1 dagli assistenti sociali con il padre del minore emergeva, oltre ad un'elevatissima conflittualità tra i genitori, una distanza territoriale tra , ove vive il padre e , centro della vita e degli Pt_2 Persona_3
interessi di . Circostanza che non aiutava al miglioramento dei rapporti padre-figlio che Per_1
appariva sempre più un legame a singhiozzi.
§
Le richieste avanzate dal ricorrente di revoca di assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , CP_1
nonché del collocamento del minore presso di sè non possono trovare accoglimento.
Non appare infatti opportuno discostarsi da quanto osservato dagli assistenti sociali incaricati di vigilare circa le condizioni di nel suo “nuovo nucleo familiare”, nonché sulle capacità Per_1
genitoriali del ricorrente e della madre.
E' emersa, infatti, a chiare lettere la serenità di nel vivere con la madre e con i fratelli nati Per_1
dalla relazione con il sig. ; il rendimento del minore a scuola è positivo e il bambino sembra Per_4
pagina 2 di 3 aver trovato un sano equilibrio ove riesce a coltivare le proprie passioni e rispondere reattivamente ai propri doveri.
Non sono emerse valide ragioni per mutare le modalità di affidamento del minore rispetto a quanto stabilito con decreto del 2021; la madre, a detta dei servizi sociali che hanno vagliato le capacità genitoriali di entrambi, è risultata idonea a soddisfare gli interessi del minore;
mentre il padre è apparso incapace di rispettare gli impegni presi con il minore, quale tenerlo con sé nei giorni di spettanza, oltre a essere incapace, a causa della distanza che li divide, ad accompagnarlo alle attività cui il minore è chiamato.
Se il preminente interesse da tutelare è quello del minore, non si ravvisano i presupposti per discostarsi dall'assetto attuale che tutela gli interessi di . Per_1
La richiesta di parte ricorrente di ottenere il collocamento del minore presso di lui, con conseguente assegnazione della casa familiare, deve dunque essere rigettata.
Conferma l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento di presso la Per_1 madre, cui per l'effetto, assegna la casa familiare, situata in Monterenzio (BO), via Caduti di Cefalonia
n. 14.
Nulla sulle spese in quanto la parte vittoriosa non si è costituita
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
1) rigetta tutto quanto avanzato dal Sig. confermando quanto stabilito con decreto Parte_1
cronol. 6513/2021 del 10/06/2021;
Nulla sulle spese
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 12.2.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3