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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/06/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 187/2023 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Starvaggi (con PEC indicata) per procura a margine
[...]
della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, con lui elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello (ME), via M. Amari, n. 3/E,
APPELLANTE PRINCIPALE contro
nato a [...] il [...], c. f: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c. f.:
[...] CP_2 [...]
, nata a [...] il [...], c. f.: C.F._3 CP_3 [...]
, nata a [...] il [...], c. f: C.F._4 Parte_2
, nata a [...] il 28 dicembre CodiceFiscale_5 Parte_3
1940, c. f.: , e nata a [...] il 16 CodiceFiscale_6 Controparte_4
gennaio 1957, c. f.: , rappresentati e difesi, per procura in calce alla CodiceFiscale_7 comparsa di costituzione, dall'avv. Alessandro Romano (con PEC indicata),
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI (in via condizionata)
e contro
CP
APPELLATA contumace
___________________
1 Oggetto: Appelli - principale e incidentale condizionato - avverso la sentenza parziale del Tribunale di Patti n. 336/2021 emessa il 19 aprile 2021 e avverso la sentenza definitiva n. 47/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dallo stesso Tribunale, in materia di annullamento contrattuale, rendimento del conto e altro.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2023 ha proposto appello davanti Parte_1
a questa Corte contro Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
e e nei confronti avverso le Parte_3 CP_3 CP_2 CP sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'eccezione di competenza del giudice del lavoro, la domanda riconvenzionale da lui avanzata, nonché la domanda di annullamento dei contratti di mandato per incapacità naturale del mandante avanzata dai predetti , quali CP
eredi di dichiarando il obbligato a rendere il conto agli attori Persona_1 Pt_1
Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 Parte_3
e nella qualità di eredi del mandante e, CP_3 CP_2 Persona_1 all'esito del rendimento del conto da parte di costui, n. q., lo ha condannato a corrispondere ai suddetti attori, n. q., la somma di € 241.616,00, oltre interessi dalla domanda (cioè dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dei predetti attori, n. q., liquidati come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero rigettate tutte le domande di controparte;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 maggio 2023 si sono costituiti CP
, e
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_3 CP_3 resistendo all'appello, di cui hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai CP_2 sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne hanno contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, ed hanno spiegato appello incidentale condizionato, insistendo nella domanda di annullamento dei due mandati rilasciati in favore del con Pt_1
condanna dello stesso alla corresponsione di tutte le somme percepite in esecuzione dei predetti contratti.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Superato il vaglio di non inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (quella avente contenuto
2 condannatorio) - come da ordinanza del 14 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2024 per provvedere alla regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di CP
Espletato tale incombente e dichiarata la contumacia di è stata disposta la notifica CP
a lei dell'appello incidentale, fissandosi all'uopo l'udienza del 20 maggio 2024, nella quale, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., verificato l'adempimento della suddetta disposizione,
è stata fissata la data del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note scritte di trattazione, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(27 maggio 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento reso il 6 febbraio 2025.
Entro la suddetta nuova data nessuna delle parti ha depositato note scritte, nonostante la regolare comunicazione ad entrambe del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 3 febbraio 2025, né per quella del 27 maggio 2024, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 23 febbraio Parte_1
2023 contro Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
, e e nei confronti di avverso Parte_3 CP_3 CP_2 CP
la sentenza parziale n. 336/2021 emessa il 19 aprile 2021 e avverso la sentenza definitiva n. 47/2023 emessa il 19 gennaio 2023, entrambe dal Tribunale di Patti, nonché sull'appello incidentale
3 “condizionato”, proposto dai predetti (esclusa con comparsa di CP CP
costituzione depositata il 22 maggio 2023, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (presente da remoto il Presidente) il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
4
I Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 187/2023 R. G., vertente tra nato a [...] il [...], c. f.: Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Starvaggi (con PEC indicata) per procura a margine
[...]
della comparsa di costituzione depositata nel giudizio di primo grado, con lui elettivamente domiciliato in S.Agata di Militello (ME), via M. Amari, n. 3/E,
APPELLANTE PRINCIPALE contro
nato a [...] il [...], c. f: Controparte_1 C.F._2
, nato a [...] il [...], c. f.:
[...] CP_2 [...]
, nata a [...] il [...], c. f.: C.F._3 CP_3 [...]
, nata a [...] il [...], c. f: C.F._4 Parte_2
, nata a [...] il 28 dicembre CodiceFiscale_5 Parte_3
1940, c. f.: , e nata a [...] il 16 CodiceFiscale_6 Controparte_4
gennaio 1957, c. f.: , rappresentati e difesi, per procura in calce alla CodiceFiscale_7 comparsa di costituzione, dall'avv. Alessandro Romano (con PEC indicata),
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI (in via condizionata)
e contro
CP
APPELLATA contumace
___________________
1 Oggetto: Appelli - principale e incidentale condizionato - avverso la sentenza parziale del Tribunale di Patti n. 336/2021 emessa il 19 aprile 2021 e avverso la sentenza definitiva n. 47/2023 emessa il 19 gennaio 2023 dallo stesso Tribunale, in materia di annullamento contrattuale, rendimento del conto e altro.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23 febbraio 2023 ha proposto appello davanti Parte_1
a questa Corte contro Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
e e nei confronti avverso le Parte_3 CP_3 CP_2 CP sentenze indicate in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha rigettato l'eccezione di competenza del giudice del lavoro, la domanda riconvenzionale da lui avanzata, nonché la domanda di annullamento dei contratti di mandato per incapacità naturale del mandante avanzata dai predetti , quali CP
eredi di dichiarando il obbligato a rendere il conto agli attori Persona_1 Pt_1
Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 Parte_3
e nella qualità di eredi del mandante e, CP_3 CP_2 Persona_1 all'esito del rendimento del conto da parte di costui, n. q., lo ha condannato a corrispondere ai suddetti attori, n. q., la somma di € 241.616,00, oltre interessi dalla domanda (cioè dalla data di notifica dell'atto di citazione) sino al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite in favore dei predetti attori, n. q., liquidati come in dispositivo.
L'appellante ha contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed ha chiesto che, in riforma della stessa, fossero rigettate tutte le domande di controparte;
con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22 maggio 2023 si sono costituiti CP
, e
[...] Parte_2 Controparte_4 Parte_3 CP_3 resistendo all'appello, di cui hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità ai CP_2 sensi dell'art. 348 bis c. p. c.; nel merito ne hanno contestato uno per uno i motivi, chiedendone il rigetto ove non dichiarato inammissibile, ed hanno spiegato appello incidentale condizionato, insistendo nella domanda di annullamento dei due mandati rilasciati in favore del con Pt_1
condanna dello stesso alla corresponsione di tutte le somme percepite in esecuzione dei predetti contratti.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Superato il vaglio di non inammissibilità degli appelli ex art. 348 bis c. p. c. e rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (quella avente contenuto
2 condannatorio) - come da ordinanza del 14 luglio 2023 –, è stata fissata l'udienza del 15 gennaio 2024 per provvedere alla regolarizzazione del contraddittorio nei confronti di CP
Espletato tale incombente e dichiarata la contumacia di è stata disposta la notifica CP
a lei dell'appello incidentale, fissandosi all'uopo l'udienza del 20 maggio 2024, nella quale, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., verificato l'adempimento della suddetta disposizione,
è stata fissata la data del 3 febbraio 2025 per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c. p. c., nessuna delle parti ha depositato note scritte di trattazione, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio
(27 maggio 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c. p. c., con provvedimento reso il 6 febbraio 2025.
Entro la suddetta nuova data nessuna delle parti ha depositato note scritte, nonostante la regolare comunicazione ad entrambe del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo
e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 3 febbraio 2025, né per quella del 27 maggio 2024, fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c. p. c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data di entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c. p. c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c. p. c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con citazione notificata il 23 febbraio Parte_1
2023 contro Controparte_1 Parte_2 Controparte_4 [...]
, e e nei confronti di avverso Parte_3 CP_3 CP_2 CP
la sentenza parziale n. 336/2021 emessa il 19 aprile 2021 e avverso la sentenza definitiva n. 47/2023 emessa il 19 gennaio 2023, entrambe dal Tribunale di Patti, nonché sull'appello incidentale
3 “condizionato”, proposto dai predetti (esclusa con comparsa di CP CP
costituzione depositata il 22 maggio 2023, così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
- ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
- dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (presente da remoto il Presidente) il 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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