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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/09/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio D'Amore, ha pronunciato la seguente
SENT ENZA nella causa iscritta al n. 5177 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti ALBARELLO ANTONIO GIROLAMO e ALBARELLO ALESSANDRA in forza di procura allegata all'atto di citazione;
attore contro
(C.F.: rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dagli avv.ti ZIVIANI PAOLA e MONDINI SIMONE in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
In punto: lesione personale;
Conclusioni delle parti: come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che la presente sentenza viene redatta senza “la concisa esposizione dello svolgimento del processo” e con motivazione consistente nella “succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”, così come previsto dagli artt.
132, comma 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. nel testo introdotto dagli artt.
45, comma 17, e 52, comma 5, della legge 18 giugno 2009 n. 69;
considerato che
per consolidata giurisprudenza, nel motivare concisamente la sentenza ai sensi delle norme citate, il giudice non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le tesi prospettate e le prove prodotte o acquisite dalle parti, ben potendosi limitare ad esporre in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla (Cass. 17145/2006); richiamata la pronuncia della Suprema Corte (S.U. 642/2015), secondo la quale nel processo civile non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata;
richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta nonché quello delle ulteriori memorie depositate dalle parti e considerate le risultanze dell'istruttoria orale e della consulenza tecnica d'ufficio espletata, il Giudice osserva quanto segue.
Il dott. ha convenuto in giudizio il sig. Parte_1 Controparte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro avvenuto in data 29.12.2022 a Sesto (BZ), mentre stava percorrendo con gli sci la pista denominata “Orto del Toro”. In particolare, l'attore riferisce che, durante una curva verso destra, mentre stava rallentando prima di fermarsi, era stato investito dal sig. che sopraggiungeva da monte con lo snowboard ad alta velocità. CP_1
Costituendosi in giudizio, il sig. ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle domanda attoree sia nell'an che nel quantum, chiedendone il rigetto.
Sostiene che, mentre stava scendendo a velocità moderata sul proprio snowboard a bordo pista, dal suo lato sinistro era improvvisamente comparso il dott. , che Pt_1 aveva invaso la corsia percorsa da esso convenuto e si era fermato improvvisamente davanti a sé, in modo da non poter evitare l'urto.
Tanto premesso, dall'istruttoria orale è emerso che il sig. proveniva CP_1 da monte e scendeva con lo snowboard seguendo una traiettoria stretta lungo il margine destro della pista mentre il dott. si trovava più a valle e scendeva Pt_1 più lentamente con gli sci.
In particolare, il teste che sciava alla sinistra Testimone_1 dell'attore ed ha assistito all'incidente da breve distanza, ha riferito che “il dott. scendeva a cristiania a curve abbastanza strette poiché la pista in quel punto Pt_1
è molto ripida e poi si è fermato sul lato destro della pista quando è stato travolto dallo snowboarder. Io non ho visto la traiettoria dello snowboarder poiché arrivava da dietro.”
Di contro, i testi di parte convenuta non sono stati in grado di riferire in ordine all'esatta dinamica dell'incidente per non avervi assistito direttamente. In particolare, il teste ha dichiarato che si trovava più avanti perché procedeva Testimone_2 più spedito mentre la teste ha dichiarato di non aver assistito Testimone_3 all'incidente poiché si trovava più a valle.
Il teste ha riferito inoltre che, quando aveva superato Testimone_2
l'attore, aveva visto che “procedeva tagliando la pista da un lato all'altro, forse a causa della pendenza”, mentre la teste ha dichiarato che “di aver superato Testimone_3 alcune persone che scendevano con gli sci con una traiettoria molto più ampia” e che successivamente aveva riconosciuto una di queste nella persona caduta assieme al CP_1
Ciò posto, l'art. 19 (rubricato “precedenze”) del d.lgs. n. 40/2021, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, stabilisce chiara- mente che “Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”, elevando a rango di legge una regola già presente nel c.d. decalogo dello sciatore e confluita nell'art. 10 della legge n. 363/2003.
Non è un caso che, già prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2021, la giurisprudenza di merito avesse affermato la responsabilità esclusiva dello sciatore a monte rispetto all'investimento dello sciatore a valle, pronunciandosi nel senso che:
• “Va affermata la responsabilità dello sciatore che si trovi in una posizione sopraelevata rispetto agli sciatori a valle, poiché tale posizione gli consente di vedere l'intera pista davanti a sé (senza ingombri alla visuale) e, quindi, gli permette di rendersi conto delle manovre poste in essere dagli sciatori più a valle” (Tribunale
Aosta, 10/05/2021, n. 153);
• “È lo sciatore che si trova nella pista a monte a dover dirigere la propria traiettoria in maniera tale da evitare qualsivoglia tipologia di collisione con gli sciatori a valle”
(Tribunale Trento, 29/08/2018, n. 821);
• “E' principio pacifico nell'ambito della circolazione sulle piste da sci, che lo sciatore che proviene da monte abbia l'obbligo di scegliere la propria traiettoria con modalità tali da evitare interferenze con chi si trova a valle” (Tribunale Trento,
05/10/2015, n. 918).
Non è invece pertinente il riferimento, da parte della difesa del convenuto, all'art. 21 (rubricato “incrocio”) del medesimo d.lgs. n. 40/2021 (a mente del quale
“Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista.
In prossimità dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso”) poiché esso, nel disciplinare in generale il comportamento da adottare negli incroci tra sciatori, pone a carico dello sciatore più a valle l'obbligo di porre attenzione a chi proviene da più a monte solo nel caso di incrocio con un'altra pista.
Va pertanto affermata la responsabilità esclusiva del convenuto per i danni subiti dall'attore in conseguenza dell'incidente di cui è causa.
In ordine alla valutazione del quantum debeatur, è stata disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio medico legale sulla persona dell'attore, volta alla valuta- zione della natura e dell'entità delle lesioni causalmente riconducibili al sinistro di cui
è causa. All'esito di visita medico legale e dopo un attento esame della documenta- zione sanitaria il C.T.U. nominato, dott.ssa , ha accertato che a Persona_1 seguito ed in conseguenza del sinistro di cui è causa il dott. ha riportato Pt_1
“un trauma contusivo al ginocchio destro con frattura composta dell'emipiatto tibiale laterale che allo stato attuale concretizzano, dal punto di vista menomativo, uno sfumato aumento della iperestensione del ginocchio, mentre dal punto di vista sintomatologico una saltuaria gonalgia destra e riduzione della forza dell'arto” che hanno comportato all'infortunato un periodo di inabilità temporanea parziale di
30 giorni al 75%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%, caratterizzato da un livello di sofferenza medio-lieve per i primi 30 giorni e lieve nel periodo successivo, e che sono residuati esiti a carattere permanente ormai stabilizzati e non emendabili, in ragione dei quali il C.T.U. ha stimato la riduzione della complessiva capacità psico-fisica dell'attore nella misura del 3-4% con un livello di sofferenza lieve, mentre ha escluso la sussistenza di un pregiudizio alla vita di relazione.
Tali conclusioni, raggiunte attraverso un percorso argomentativo chiaro e coerente, sorretto da logiche considerazioni di carattere scientifico, devono essere condivise dal Tribunale e ritenute idonee a fondare la decisione in ordine alla valutazione del pregiudizio, sia temporaneo che permanente, all'integrità fisica dell'attore eziologicamente ricollegabile al sinistro di cui è causa.
Ora, non c'è dubbio che i postumi permanenti e l'inabilità temporanea accertati dal C.T.U. costituiscono espressione di una menomazione della complessiva integrità fisio-psichica della persona dell'attore in sé e per sé considerata.
Tanto premesso, poiché nei fatti oggetto del presente giudizio sono astrattamente ravvisabili gli estremi del delitto colposo di cui all'art. 590 c.p., e comunque, anche a prescindere dall'esistenza di reato, viene in rilievo la lesione di interessi della persona di rango costituzionale, l'attore ha diritto al risarcimento non solo del danno patrimoniale ma anche del danno non patrimoniale, nell'ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica. Quest'ultimo, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., va determinato secondo i principi fissati dalle Sezioni
Unite (S.U. 26972/2008), per cui non possono considerarsi sottocategorie (biologico, esistenziale, morale), ma si deve liquidare in modo unitario, con un'attenta valutazione non solo dell'aspetto anatomo-funzionale (natura ed entità delle lesioni, durata della malattia, sussistenza e rilevanza di esiti a carattere permanente) e delle condizioni soggettive del soggetto leso, ma anche, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, dell'ulteriore pregiudizio consistente nel turbamento psichico provato e delle negative ripercussioni sugli aspetti dinamico relazionali e sulle attività realizzatrici della persona prive di valenza economica.
In ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte (Cass. 12408/2011) e nella condivisibile esigenza di assicurare la necessaria parità di trattamento per casi analoghi, questo giudice ritiene di dover procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale applicando le “Tabelle milanesi per la liquidazione del danno non patrimoniale - edizione 2024”, elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia civile del
Tribunale di Milano, che fissano per ogni punto di invalidità permanente un “range” di liquidazione compreso tra un valore minimo e un valore massimo che variano in funzione crescente rispetto alla percentuale di invalidità e decrescente rispetto all'età del soggetto leso e riconoscono, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, la somma di euro 115,00 (aumentabile fino ad un massimo del 50%), che in caso di invalidità temporanea relativa va proporzionalmente ridotta in funzione del minore grado percentuale di invalidità.
Ebbene, applicando in via equitativa i criteri sopra esposti, tenuto conto dell'invalidità accertata e delle argomentazioni del C.T.U. e considerando l'età dell'attore all'epoca del sinistro (76 anni), il risarcimento del danno non patrimoniale ad esso spettante deve essere quantificato, al valore attuale della moneta, in euro
4.422,00 per invalidità permanente (così determinata in misura intermedia tra il 3% e il 4%) ed euro 3.712,50 per inabilità temporanea (calcolata assumendo come valore per giorno di inabilità assoluta la somma di euro 115,00, ridotta ad euro 100,00 dopo i primi 30 giorni in considerazione del minor grado di sofferenza indicato dal C.T.U.).
Gli importi così liquidati devono ritenersi comprensivi sia del pregiudizio alla integrità fisio-psichica in sé e per sé considerata, sia delle ripercussioni in termini di sofferenza soggettiva e dei risvolti dinamico-relazionali ad esso connessi.
Nulla può essere riconosciuto a titolo di spese mediche, non documentate.
Quanto invece al danno da lucro cessante va osservato che il C.T.U., recependo le osservazioni formulate dal C.T.P. attoreo, dott. , Persona_2 ha confermato l'esistenza di un'inabilità lavorativa temporanea totale di 30 giorni e di un'inabilità lavorativa temporanea parziale di 15 giorni al 50% e di 15 giorni al 25%, essendo di tutta evidenza che la lesione traumatica iniziale ed il tipo di immobiliz- zazione praticato devono aver impedito all'attore di svolgere temporaneamente la propria professione di neurologo libero professionista, legato da contratto di consulenza e collaborazione professionale ad una struttura sanitaria privata (docc. 9
e 10 di parte attrice).
È ben vero che in giurisprudenza si è affermato che il danno da lucro cessante va accertato in modo rigoroso – non già in astratto, in base alla virtuale incidenza dell'incapacità lavorativa specifica sul reddito del danneggiato, ma in concreto, in base all'effettiva contrazione reddituale dallo stesso subita a seguito del sinistro – ma tale principio, che ben si attaglia alla definitiva perdita di capacità lavorativa specifica, non appare altrettanto soddisfacente in relazione alla fattispecie in esame, nella quale viene in rilievo una riduzione solo temporanea della capacità lavorativa specifica poiché eventuali variazioni (in aumento o in diminuzione) del reddito dell'attore, che svolge attività di neurologo libero professionista, nell'anno al quale si riferisce la temporanea inabilità lavorativa rispetto a quello degli anni antecedenti al sinistro possono essere influenzate in modo determinante dal (maggiore o minor) numero di visite specialistiche e diagnostiche dallo stesso effettuate. Più corretto appare, pertanto, assumere come parametro di riferimento il reddito più recente derivante dall'attività lavorativa dell'attore, relativo all'anno (2022) al termine del quale si è verificato il sinistro di cui è causa, quale risulta dalla dichiarazione dei redditi prodotta (doc. 8 di parte attrice).
Assumendo dunque come base di calcolo il reddito da attività professionale di euro 109.308,00 lordi annui e considerando l'incidenza dell'accertata inabilità lavorativa temporanea (30 giorni al 100%, 15 giorni al 50% e 15 giorni al 25%), il risarcimento del danno da lucro cessante va quantificato in complessivi euro
12.524,87 (euro 9.109,00 per i primi 30 giorni, euro 2.277,25 per i seguenti 15 giorni ed euro 1.138,62 per gli ultimi 15 giorni).
All'attore spetta pertanto a titolo di risarcimento la complessiva somma di euro
20.659,37.
Con riferimento alla ulteriore questione – se dalla liquidazione del danno debba essere detratto l'indennizzo di euro 2.500,00 che l'attore ha percepito dalla propria compagnia di assicurazioni in forza di polizza infortuni – il sottoscritto, pur avendo diversamente opinato, non può che prendere atto del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte a mente del quale “Il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile
l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto”, con la conseguenza che “una volta che abbia riscosso l'indennizzo dal proprio assicuratore, il danneggiato non può agire contro il responsabile se non per la differenza, non essendovi spazio per una doppia liquidazione a fronte di un pregiudizio identico”, e ciò a prescindere dal fatto che l'assicuratore abbia comunicato al danneggiate la sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato poiché “nel sistema dell'art. 1916 c.c.
è con il pagamento dell'indennità assicurativa che i diritti contro il terzo si trasferiscono, ope legis, all'assicuratore” (S.U. 12565/2018).
Al netto dell'indennizzo assicurativo, all'attore spetta dunque la somma di euro
18.159,37.
Trattandosi di debito di valore, su tale importo spettano rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno dell'illecito fino al deposito della presente sentenza. Tuttavia, poiché la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno è già liquidata all'attualità, all'attore devono essere corrisposti i soli interessi – al tasso legale e, a partire dalla domanda giudiziale (luglio 2023), al tasso di cui agli artt. 1284, co. 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 (Cass. 7677/2025; Cass. 61/2023) – dalla data del sinistro (29.12.2022) sino all'attualità, calcolati sulla sorte capitale devalutata a tale data e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat fino al deposito della presente sentenza.
In virtù della sua soccombenza il convenuto va condannato, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rifondere all'attore le spese processuali, come liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, sono poste definitivamente a carico del convenuto in ragione della sua soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattese o assorbite, così provvede:
a) condanna a pagare a la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 18.159,37 oltre interessi – al tasso legale dal 29.12.2022 e al tasso di cui agli artt. 1284, co. 4, c.c. e 5 del d.lgs. 231/2001 dal 21.7.2023 – calcolati sulla sorte capitale devalutata al 29.12.2022 e via via rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat fino al deposito della presente sentenza;
b) condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1 le spese processuali, che liquida in euro 559,58 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15%, C.p.a. ed IVA (se dovuta) come per legge;
c) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente giudizio, come liquidate in atti, a carico di . Controparte_1
Così deciso in Verona, il 10.09.2025
Il Giudice
(dott. Fabio D'Amore)