Sentenza 23 gennaio 2014
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/01/2014, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00848/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2013, proposto da:
VA LI, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana Tortora, con domicilio eletto presso Tiziana Tortora in LE, via Lung. Trieste,84 c/o avv. Pasquale Santoro;
contro
Comune di Controne, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Oreste Agosto, con domicilio eletto presso Oreste Agosto Avv. * . * in LE, via Sabato Robertelli, 51;
nei confronti di
NT BB, rappresentata e difesa dall'avv. Donato Mennella, con domicilio eletto presso Donato Mennella in LE, via M. di Fatima,116 c/o Avv. Giuseppe Beatrice;
per l'annullamento
della determina dirigenziale n. 87/2013 del 14.3.2013 recante conferimento di un incarico esterno per l'attività di supporto all'ufficio finanziario èer la durata di anni uno;
della determina dirigenziale prot. n. 680 del 19 febbario 2013 recante avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico esterno;
della deliberazione giuntale n. 20 del 26.2.2013;
della determina dirigenziale prot. n. 743 del 26 feebbraio 2013;
della determina dirigenziale prot. n. 904 del 12 marzo 2013;
di ogni atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Controne e di NT BB, quest’ultima anche ricorrente incidentale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2013 il dott. Francesco Gaudieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con l’atto notificato il 22 aprile 2013, depositato il 15 maggio 2013, il nominato in epigrafe, premesso di aver partecipato ad una procedura selettivo comparativa per il conferimento di un incarico esterno per “attività di natura operativa e di supporto per elaborazione dei dati afferenti il servizio finanziario e tributi” presso l’Ufficio Ragioneria e Tributi del Comune di Montrone, recante previsione, quali requisiti di ammissione, del diploma di ragioneria oltre ad un’esperienza di almeno cinque anni presso pubbliche amministrazioni per lo stesso tipo di attività nonché eventuali funzioni di responsabile del servizio finanziario presso le stesse amministrazioni, impugna l’atto in epigrafe meglio specificato con il quale la resistente amministrazione ha conferito l’incarico alla controinteressata ritenendo il ricorrente carente del requisito dell’esperienza quinquennale, chiedendone l’annullamento per :
-violazione di legge e segnatamente dell’art. 7 d. lgs n. 165/2001, a mente delle cui indicazioni le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata, soltanto ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, per cui erroneamente sarebbe stato individuato il diploma di ragioneria quale requisito per l’accesso;
-violazione della medesima normativa in relazione all’art. 6 l. n. 241/90; art. 3 l. n. 241/90, avendo l’amministrazione omesso di chiedere al ricorrente chiarimenti in ordine al periodo di circa 4 anni prestato presso il Comune di Amalfi;
-violazione della medesima normativa, atteso che la controinteressata non possedeva il requisito della comprovata specializzazione universitaria.
2.- Resiste in giudizio l’intimata amministrazione comunale, eccependo in primis, il difetto di giurisdizione del giudice adito, e chiedendo il rigetto della domanda perché inammissibile ed infondata.
3.- Resiste in giudizio anche la controinteessata, spiegando ricorso incidentale inteso ad evidenziare l’illegittima ammissione alla procedura del ricorrente siccome carente del requisito quinquennale dell’attività svolta; invoca l’annullamento dell’intera procedura di gara assumendo di avere titolo alla proroga dell’incarico già in essere con la predetta amministrazione.
4.- Non risultano provvedimenti cautelari.
5. All’udienza del 28 novembre 2013, sulla conclusione delle parti presenti come verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio deve darsi carico dell’eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice adito, venendo in contestazione atti privatistici che sono manifestazione del potere privatistico del datore di lavoro pubblico.
L’eccezione è fondata.
1.- Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto atti privatistici del datore di lavoro pubblico, quale il conferimento di un incarico dirigenziale, a meno che la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi (Cons. St. Sez. V 14 maggio 2013 n. 2607; Cass. civ. SS. UU 9 febbraio 2009 n. 3054; 5 marzo 2008 n. 5920).
Nella specie, non vengono in rilievo atti di macro organizzazione che sono soggetti alla disciplina pubblicistica ai sensi dell’art. 2, comma 1, d. lg.vo n. 165/2001 e, se oggetto di contestazione giurisdizionale, rimessi alla cognizione del giudice amministrativo secondo la regola fissata dall’art. 63 d. lg.vo n. 165/2001. Agli stessi è applicabile il comma 1 dell’art. 3 l. n. 241/90, in omaggio al principio di trasparenza dell’azione amministrativa, la cui attuazione deve essere assicurata anche nella concreta articolazione dell’architettura degli uffici pubblici (Cons. St. Sez. V 14 maggio 2013 n. 2607).
Al contrario, vengono in rilievo atti di diritto privato che riguardano la gestione ordinaria del rapporto e la “micro organizzazione” delle strutture dell’Amministrazione, affidate alla responsabilità del competente Dirigente, in un’ottica di efficienza e di snellezza dell’azione del soggetto pubblico (Cass. civ. SS. UU 8 novembre 2005 n. 21592).
A ciò aggiunga sui che la controinteressata, con ricorso incidentale, ha chiesto, sia pure in via subordinata, anche l’annullamento degli atti di indizione della selezione impugnati con il ricorso principale, accampando un diritto di proroga del rapporto in corso con il Comune di Controne.
E’ pacifico in giurisprudenza che, in tutti i casi nei quali vengano in considerazione atti amministrativi presupposti, ove si agisca a tutela delle posizioni di diritto soggettivo in materia di lavoro pubblico e si assume il diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro già instaurato, è consentita, ai sensi dell’art. 63 T.U. 30 marzo 2001 n. 165, esclusivamente l’instaurazione del giudizio davanti al giudice ordinario, nel quale la tutela è pienamente assicurata dalla disapplicazione dell’atto e dagli ampi poteri a questi riconosciuti (ex multis Cons. St. Sez. III 24 aprile 2012 n. 2406).
Può concludersi per la improponibilità del ricorso innanzi al G. A. sussistendo la giurisdizione dell’A.G.O.
2.- La particolarità della fattispecie, impone l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improponibile nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Antonio Esposito, Presidente
Francesco Gaudieri, Consigliere, Estensore
Giovanni Sabbato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO