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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/09/2025, n. 5016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5016 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1194/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Benzoni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Sabino Laudadio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (di seguito, il ) citava in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di chiedendo di accertare che il medesimo era CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 11 creditore della somma di € 411.582,06, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detta somma.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva che la società in bonis aveva avuto rapporti commerciali con la quale era sia cliente che fornitrice della prima, e Controparte_1 che il curatore aveva verificato, sulla base dei libri contabili e degli estratti di conto corrente, che la società fallita era creditrice della suddetta somma, al netto della contropartita debitoria di € 180.421,68.
***
Si costituiva contestando la domanda attorea e deducendo di aver Controparte_1 concluso con una transazione, sottoscritta dalle parti in data 7.4.2014, Parte_1 con cui la prima aveva corrisposto, con assegno circolare, l'importo di € 320.000,00 a saldo e stralcio per tutte le fatture e prestazioni rese fino alla data del 28.2.2014 e la seconda aveva rilasciato, con la sottoscrizione dell'accordo, ampia liberatoria di avvenuto pagamento.
***
Con sentenza n. 1244/2022, R.G. n. 68353/2018, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, così motivando:
‹‹… Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi e delle circostanze non contestate può ritenersi provato quanto segue:
- è circostanza pacifica che tra la e la intercorrevano rapporti Parte_1 Controparte_1 commerciali dai quali sorgevano crediti e debiti reciproci;
- sulla domanda di accertamento del credito di € 411.582,06 della nei Parte_2 confronti della al netto della contropartita debitoria, si deve rilevare che la convenuta ha Controparte_1 prodotto e depositato in giudizio atto di transazione sottoscritto dalle parti del presente giudizio e riportante la data del 7 aprile 2014. In tale documento si legge all'art. 4° che “le parti concordano di procedere alla compensazione dei rispettivi crediti (con consequenziale residuo di credito della nei confronti Parte_1 della per un importo di € 396.521,90) e di comporre bonariamente la vicenda. In particolare, la CP_1
a tacitazione definitiva di ogni pretesa della offre a quest'ultima la Controparte_1 Parte_1 somma omnicomprensiva di Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), iva inclusa”; all'art. 5° che “La
[...]
– subordinatamente al puntuale versamento della somma pattuita all'art. 4°- accetta, a tacitazione, Parte_1 transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa e da ogni e qualsivoglia rapporto intercorso con la […] e, in ogni caso, a saldo e stralcio delle fatture Controparte_1 sopra richiamate e di ulteriori prestazione rese fino alla data del 28/02/2014 e non ancora portate in documenti fiscali, la somma omnicomprensiva di 320.000,00 (trecentoventimila/00), iva compresa, rinunciando di conseguenza a qualsiasi azione presente e futura per i crediti maturati fino alla data del 28/02/2014 in virtù dei suddetti titoli nei confronti della e/o del . La suddetta somma Controparte_1 Controparte_3
pagina 2 di 11 sarà versata dalla a mezzo di assegno circolare, di cui si allega copia, contestualmente Controparte_1 alla sottoscrizione del presente atto”; e, infine, all'Art. 6°) che “Per effetto delle pattuizioni di cui sopra le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, dovendo ogni diritto, ragione ed azione ritenersi definitivamente transatto e/o rinunziato, anche se non menzionato espressamente nel presente atto” (cfr. doc. n.
2 della comparsa di costituzione). Inoltre, dalla copia dell'assegno circolare depositata anche in forma separata dalla convenuta (cfr. doc. nota di deposito di parte convenuta del 17 ottobre 2019) e dal verbale dell'udienza del
15 ottobre 2019 in cui le parti hanno dichiarato concordemente che l'assegno di € 320.000,00 indicato nell'atto di transazione è stato regolarmente incassato da n. 800/2014, è pacifico che parte Parte_2 convenuta abbia provveduto al pagamento di quanto fissato nella transazione e che, quindi, la suddetta transazione sia andata a buon fine.
Pertanto, da tale atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti e avente data certa, si rileva chiaramente l'intenzione delle parti a definire in via irreversibile tutti i rapporti di credito e di debito tra le stesse intercorrenti alla data, ivi indicata, del 28.02.2014 e che, quindi, tutti i crediti formatisi prima di quella data non sono più esigibili da parte dell'attrice nei confronti della convenuta perché estinti.
Di fronte alla contestazione del credito e all'atto di transazione sollevato dalla convenuta, l'attrice assumeva che i rapporti tra le parti sarebbero proseguiti anche dopo la transazione, come emergerebbe dalle fatture, dalle risultanze dei conti corrente e delle scritture contabili della società fallita successive alla data della transazione,
e che questo dimostrerebbe l'esistenza del credito, al di là della transazione. Tuttavia, si deve rilevare che l'attrice, non avendo né prodotto né depositato alcun contratto, né avendo dato prova dell'esecuzione di prestazione eseguita in favore della convenuta, e quindi, non avendo dimostrato nel processo alcuna fonte di obbligazione in capo alla convenuta, non ha fornito in giudizio la prova della fonte del credito, e quindi della sua esistenza, non potendo certamente le sole fatture o le scritture contabili formare prova dell'obbligazione. Né
l'attore avrebbe potuto, peraltro, giovarsi dell'eccezione al sistema generale delle prove, secondo il quale nessuno può costituire una prova a sé favorevole, prevista dagli artt. 2709 e 2710 c.c. che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, in quanto tali norme “non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” (Cass. civile, Sez. I, sent. n. 10081 del 9 maggio 2011).
Pertanto, tenuto conto delle contestazioni e delle eccezioni sollevate dalla convenuta e non essendo stata fornita da parte attrice alcuna prova circa la fonte del credito in discorso e non essendo, in generale, il pagamento domandato imputabile ad alcuna specifica obbligazione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM
n. 55/2014.››.
***
Ha proposto appello il , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, pagina 3 di 11 accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti della Parte_3 [...] della somma di € 411.582,06 o, comunque, almeno della somma minima risultante dalle scritture Controparte_1 contabili della convenuta, dalla medesima depositate, di € 19.938,32. per l'effetto, condannare la medesima al pagamento della predetta somma o quella Controparte_1 diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi oltre interessi ai sensi del D. Lgs.
9 novembre 2012, n. 192 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio.››.
***
Si è costituita, in data 23.9.2022, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito:
-rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
-rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto e in Parte_2 diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolta da tutte le pretese ex adverso Controparte_1 formulate;
In ogni caso:
-confermare integralmente la sentenza n. 1244/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sezione XI, Giudice dott.ssa W. Verusio, il 26.01.2022 all'esito del giudizio avente R.G. n. 68353/2018, notificata nella stessa data, per tutti i motivi di cui in narrativa. In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritesse rilevante la prova dedotta in primo grado dall'odierna appellata si riformulano le istanze istruttorie già formulate in primo grado (cfr. pag. 2 e 10 ns. mem. n.
2. ex art. 183 comma 6 c.p.c. - fascicolo di I grado). Ferma l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, in via del tutto gradata e residuale si rimette al Collegio l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio dedotta in primo grado e la prova testimoniale con i testimoni qui indicati.››.
***
All'udienza del 13.10.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. per avere il tribunale ritenuto opponibile al fallimento la transazione, ancorché priva di data certa››.
pagina 4 di 11 Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la transazione fosse opponibile al , trattandosi di una semplice scrittura privata non autenticata e, quindi, Parte_1 priva di data certa, né ricorrevano ulteriori condizioni idonee ad attribuire certezza alla data, mai neppure allegata dalla convenuta;
peraltro, ove il Tribunale, nell'affermare che l'atto di transazione sarebbe stato “sottoscritto da entrambe le parti e avente data certa”, avesse voluto intendere che l'art. 2704 c.c. non era applicabile al caso di specie, sarebbe comunque incorso in un'errata applicazione della norma;
difatti, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, il curatore - quantunque non sia da considerare terzo rispetto al rapporto dedotto in lite, trovandosi rispetto al rapporto sostanziale nella stessa posizione assunta dal fallito - è comunque una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che la quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 1° marzo 2018 n. 4842; Cass. 19 ottobre 2017 n. 24690); anche ove si volesse aderire alla giurisprudenza secondo cui il curatore subentrerebbe nella posizione non solo sostanziale, ma anche processuale del fallito, ciò non può comportare l'automatico subentro anche nel diverso contratto costituito dalla transazione.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 c.c. per avere il tribunale ritenuto che le scritture contabili non possano fare prova a favore del fallimento››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato insufficiente la documentazione contabile prodotta dal , affermando la inapplicabilità dell'art. 2710 Parte_1
c.c. nei confronti della curatela sulla scorta di un precedente giurisprudenziale che riguarda il diverso caso in cui il curatore agisca “non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui”; invece, nell'ipotesi in cui il curatore agisca quale avente causa del fallito, esercitando un diritto trovato nel fallimento (per esempio per ottenere il pagamento di una somma di denaro), subentra nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito;
ne deriverebbe che la contabilità versata in atti era utilizzabile come prova dell'esistenza del credito di € 411.582,06; peraltro, quanto all'attendibilità della contabilità, la convenuta ha eccepito unicamente l'esistenza della transazione, senza nulla eccepire in ordine ai pagamenti e, soprattutto, alle compensazioni successive, relative alle ulteriori fatture emesse nel 2014, dopo l'accordo menzionato, né ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. pagina 5 di 11 1, c.p.c.; solo nella difesa successiva la convenuta ha eccepito l'inattendibilità delle scritture contabili della fallita, depositando (parzialmente) le proprie, senza, tuttavia, prendere posizione sulle compensazioni e sui pagamenti successivi al fallimento, né tantomeno sul residuo debito risultante in contabilità, trovando in tal modo applicazione i principi di preclusione e di mancata contestazione.
***
Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2709 c.c. per avere il tribunale escluso la rilevanza contra se della contabilità della Parte_4
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'art. 2709 c.c. costituisca “eccezione al sistema generale delle prove, secondo il quale nessuno può costituire una prova a sé favorevole”, assimilando erroneamente la fattispecie disciplinata dall'art. 2709 c.c. a quella dell'art. 2710 c.c.; l'errore è rilevante ai fini della decisione, perché, in caso di corretta applicazione della norma, il Tribunale avrebbe accertato che, in base alla stessa contabilità della convenuta, residuava un credito post transazione pari a € 19.938,32, frutto di pagamenti e compensazioni intervenute successivamente per complessivi € 127.089,99; in altri termini, se la transazione che il Tribunale ha ritenuto opponibile aveva regolato tutti i rapporti tra le parti alla data del 7.4.2014, è evidente che tutte le fatture successive a quella data nonché i pagamenti e le compensazioni posteriori alla stessa non rientravano nell'accordo; nella specie, il curatore agiva quale avente causa del fallito, sicché trovava applicazione l'art. 2709
c.c.; inoltre, le scritture da utilizzare come prova non erano redatte dalla parte che le invocava, ma dal debitore;
l'annotazione nei registri IVA di una fattura, effettuata dall'impresa che la riceve, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. n. 32935 del
20.12.2018; n. 3383 del 18.02.2005); di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato a non applicare l'art. 2709 c.c. e a non utilizzare come prova la contabilità della convenuta, da cui residuava un credito post transazione pari a € 19.938,32.
***
I motivi, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente.
Il Tribunale ha considerato opponibile la transazione nei confronti del curatore fallimentare, per poi escludere che il avesse dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria Parte_1 vantata anche in relazione al periodo successivo alla transazione.
La prima statuizione è corretta.
pagina 6 di 11 È consolidato, e condiviso da questa Corte, l'orientamento di legittimità secondo cui il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.; in tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale e indipendentemente dal dissesto verificatosi;
escluso che il curatore, quando faccia valere un diritto proprio del fallito, agisca come terzo, ne consegue anche la inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 2704 cod. civ., sulla data certa delle scritture private (tra le tante, Cass. n. 13762/2017, che richiama
Cass. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U, n. 4213/13).
Ciò detto, nel caso in esame il curatore ha agito per l'accertamento del credito e per il pagamento del corrispettivo ancora asseritamente dovuto, sicché la “transazione” stipulata tra le parti risulta pienamente opponibile, avendo agito il curatore quale parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Non trova quindi applicazione il limite di cui all'art. 2704 c.c.
Inoltre, il curatore si trova nella stessa posizione processuale, oltre che sostanziale, del fallito, come affermato anche dalla massima richiamata dallo stesso appellante nel secondo motivo
(Cass. n. 30446/2019: “Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi;
ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt.
2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.”).
Quanto alla data, è incontestato l'incasso della somma di € 320.000,00 portato dall'assegno circolare del 7.4.2014 da parte del , non potendo certo ritenersi, anche alla luce del Parte_1 tenore della transazione, che detta somma “altro non era che uno dei molteplici pagamenti ricevuti dalla pagina 7 di 11 a copertura della complessiva posizione debitoria” (cfr. note conclusionali del CP_1
, pag. 3). Parte_1
A tanto si aggiunga che il curatore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, non solo con riguardo ai rapporti commerciali, ma anche rispetto alla transazione.
Questa, infatti, trae origine dal medesimo rapporto giuridico in capo al fallito e in quel rapporto si innesta, stante lo stretto collegamento tra le prestazioni oggetto di contratto e l'accordo transattivo, ai fini dell'estinzione del debito, sicché è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell'art. 2704 c.c. (cfr. Cass. n. 23429/2012).
Ritiene, pertanto, la Corte che, con l'allegata transazione - opponibile al per i Parte_1 motivi innanzi precisati - la abbia provato l'eccepita estinzione (parziale, CP_1 come si vedrà) del debito, avendo le parti definito in via transattiva tutte le rispettive posizioni di credito e debito, relative a prestazioni rese sino alla data del 28.2.2014, con il pagamento
(incontestato) della somma di € 320.000,00 da parte di CP_1
Il primo motivo è, dunque, infondato.
Quanto alla seconda statuizione (sulla valenza delle scritture contabili, ai fini della prova della pretesa creditoria per prestazioni successive alla transazione), ha errato il primo Giudice a richiamare la giurisprudenza secondo cui “Gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” (Cass. n. 10081/2011, citata dal tribunale;
cfr., da ultimo, Cass. n. 33728/2022).
Infatti, come si è appena visto, il curatore non ha agito quale gestore del patrimonio del fallito, ma quale parte, sicché, diversamente da quanto affermato in sentenza, deve ritenersi applicabile l'art. 2710 c.c. (secondo cui i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa), nonché l'art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore).
Ciò posto, il , con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha dedotto che i Parte_1 rapporti tra le due società erano proseguiti ben oltre la transazione del 7.4.2014, con emissione di fatture e pagamenti ricevuti da in bonis. Parte_1
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta ha CP_1 contestato (tardivamente) l'attendibilità delle scritture contabili allegate all'atto di citazione, pagina 8 di 11 senza prendere specifica posizione sui rapporti successivi alla transazione, e ha depositato schede di conto attive e passive (docc. 3 e 4).
Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha dedotto che dai docc. 3 e 4 di controparte emergeva “chiaramente un credito alla data odierna della in bonis, e quindi del Parte_1 fallimento, di € 19.938,32” e ha chiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., istanza respinta dal giudice.
All'udienza del 15.10.2019, il procuratore di parte convenuta ha evidenziato che “l'importo
19.938,32 indicato nel doc. n. 3 allegato alla memoria ex art 183, n.2, c.p.c. risulta saldato mediante compensazione con altro credito”, senza specificare alcunché al riguardo.
Neppure in questo grado di giudizio, l'appellata a preso posizione sul debito CP_1 residuo di € 19.938,32, risultante dalla contabilità redatta dalla medesima società (e da questa depositata), che risulta del tutto incontestato, così come incontestate sono le prestazioni effettuate dalla società in bonis in relazione a siffatto credito.
Occorre rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale a una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
In ogni caso, la laconica dichiarazione resa a verbale dal procuratore di OM GE è smentita dal dato documentale.
Dalla scheda contabile sub doc. 4 di parte convenuta risulta infatti che:
- l'anno 2014 si è chiuso con un debito in capo a ari a € 47.764,95; CP_1
- nell'anno 2015 a registrato il pagamento di una fattura di € 8.100,62, CP_1 che ha ridotto il debito della convenuta a € 39.664,33;
pagina 9 di 11 - a seguito di ulteriore compensazione della somma di € 19.726,01, è residuata la somma di € 19.938,32 a debito di che risulta riportata fino al CP_1
31.12.2018.
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata e
[...] deve essere condannata al pagamento, in favore del , della somma di € CP_1 Parte_1
19.938,32.
Non potendo essere ricondotta a una specifica fattura e non essendovi atto di costituzione in mora, su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di notifica dell'atto di citazione (17.10.2018) al saldo.
***
Rimangono assorbite in quanto sopra le richieste istruttorie formulate dall'appellata.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 (in relazione all'accolto), per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1244/2022, R.G. n. 68353/2018, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] della somma di € 19.938,32, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (17.10.2018) al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida in € 1.241,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.848,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1194/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza dell'11.9.2025 e vertente
TRA
c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paola Benzoni, giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv.to Sabino Laudadio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (di seguito, il ) citava in giudizio, innanzi al Parte_1 Parte_1
Tribunale di chiedendo di accertare che il medesimo era CP_2 Controparte_1
pagina 1 di 11 creditore della somma di € 411.582,06, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detta somma.
A sostegno della domanda, l'attore deduceva che la società in bonis aveva avuto rapporti commerciali con la quale era sia cliente che fornitrice della prima, e Controparte_1 che il curatore aveva verificato, sulla base dei libri contabili e degli estratti di conto corrente, che la società fallita era creditrice della suddetta somma, al netto della contropartita debitoria di € 180.421,68.
***
Si costituiva contestando la domanda attorea e deducendo di aver Controparte_1 concluso con una transazione, sottoscritta dalle parti in data 7.4.2014, Parte_1 con cui la prima aveva corrisposto, con assegno circolare, l'importo di € 320.000,00 a saldo e stralcio per tutte le fatture e prestazioni rese fino alla data del 28.2.2014 e la seconda aveva rilasciato, con la sottoscrizione dell'accordo, ampia liberatoria di avvenuto pagamento.
***
Con sentenza n. 1244/2022, R.G. n. 68353/2018, pubblicata in data 26.1.2022, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, così motivando:
‹‹… Alla luce degli atti di causa, delle allegazioni delle parti nei rispettivi scritti difensivi e delle circostanze non contestate può ritenersi provato quanto segue:
- è circostanza pacifica che tra la e la intercorrevano rapporti Parte_1 Controparte_1 commerciali dai quali sorgevano crediti e debiti reciproci;
- sulla domanda di accertamento del credito di € 411.582,06 della nei Parte_2 confronti della al netto della contropartita debitoria, si deve rilevare che la convenuta ha Controparte_1 prodotto e depositato in giudizio atto di transazione sottoscritto dalle parti del presente giudizio e riportante la data del 7 aprile 2014. In tale documento si legge all'art. 4° che “le parti concordano di procedere alla compensazione dei rispettivi crediti (con consequenziale residuo di credito della nei confronti Parte_1 della per un importo di € 396.521,90) e di comporre bonariamente la vicenda. In particolare, la CP_1
a tacitazione definitiva di ogni pretesa della offre a quest'ultima la Controparte_1 Parte_1 somma omnicomprensiva di Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), iva inclusa”; all'art. 5° che “La
[...]
– subordinatamente al puntuale versamento della somma pattuita all'art. 4°- accetta, a tacitazione, Parte_1 transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa e da ogni e qualsivoglia rapporto intercorso con la […] e, in ogni caso, a saldo e stralcio delle fatture Controparte_1 sopra richiamate e di ulteriori prestazione rese fino alla data del 28/02/2014 e non ancora portate in documenti fiscali, la somma omnicomprensiva di 320.000,00 (trecentoventimila/00), iva compresa, rinunciando di conseguenza a qualsiasi azione presente e futura per i crediti maturati fino alla data del 28/02/2014 in virtù dei suddetti titoli nei confronti della e/o del . La suddetta somma Controparte_1 Controparte_3
pagina 2 di 11 sarà versata dalla a mezzo di assegno circolare, di cui si allega copia, contestualmente Controparte_1 alla sottoscrizione del presente atto”; e, infine, all'Art. 6°) che “Per effetto delle pattuizioni di cui sopra le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente, dovendo ogni diritto, ragione ed azione ritenersi definitivamente transatto e/o rinunziato, anche se non menzionato espressamente nel presente atto” (cfr. doc. n.
2 della comparsa di costituzione). Inoltre, dalla copia dell'assegno circolare depositata anche in forma separata dalla convenuta (cfr. doc. nota di deposito di parte convenuta del 17 ottobre 2019) e dal verbale dell'udienza del
15 ottobre 2019 in cui le parti hanno dichiarato concordemente che l'assegno di € 320.000,00 indicato nell'atto di transazione è stato regolarmente incassato da n. 800/2014, è pacifico che parte Parte_2 convenuta abbia provveduto al pagamento di quanto fissato nella transazione e che, quindi, la suddetta transazione sia andata a buon fine.
Pertanto, da tale atto di transazione, sottoscritto da entrambe le parti e avente data certa, si rileva chiaramente l'intenzione delle parti a definire in via irreversibile tutti i rapporti di credito e di debito tra le stesse intercorrenti alla data, ivi indicata, del 28.02.2014 e che, quindi, tutti i crediti formatisi prima di quella data non sono più esigibili da parte dell'attrice nei confronti della convenuta perché estinti.
Di fronte alla contestazione del credito e all'atto di transazione sollevato dalla convenuta, l'attrice assumeva che i rapporti tra le parti sarebbero proseguiti anche dopo la transazione, come emergerebbe dalle fatture, dalle risultanze dei conti corrente e delle scritture contabili della società fallita successive alla data della transazione,
e che questo dimostrerebbe l'esistenza del credito, al di là della transazione. Tuttavia, si deve rilevare che l'attrice, non avendo né prodotto né depositato alcun contratto, né avendo dato prova dell'esecuzione di prestazione eseguita in favore della convenuta, e quindi, non avendo dimostrato nel processo alcuna fonte di obbligazione in capo alla convenuta, non ha fornito in giudizio la prova della fonte del credito, e quindi della sua esistenza, non potendo certamente le sole fatture o le scritture contabili formare prova dell'obbligazione. Né
l'attore avrebbe potuto, peraltro, giovarsi dell'eccezione al sistema generale delle prove, secondo il quale nessuno può costituire una prova a sé favorevole, prevista dagli artt. 2709 e 2710 c.c. che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, in quanto tali norme “non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” (Cass. civile, Sez. I, sent. n. 10081 del 9 maggio 2011).
Pertanto, tenuto conto delle contestazioni e delle eccezioni sollevate dalla convenuta e non essendo stata fornita da parte attrice alcuna prova circa la fonte del credito in discorso e non essendo, in generale, il pagamento domandato imputabile ad alcuna specifica obbligazione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità ai criteri di cui al DM
n. 55/2014.››.
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Ha proposto appello il , formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza impugnata, pagina 3 di 11 accertare e dichiarare che il è creditore nei confronti della Parte_3 [...] della somma di € 411.582,06 o, comunque, almeno della somma minima risultante dalle scritture Controparte_1 contabili della convenuta, dalla medesima depositate, di € 19.938,32. per l'effetto, condannare la medesima al pagamento della predetta somma o quella Controparte_1 diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa, oltre interessi ai sensi oltre interessi ai sensi del D. Lgs.
9 novembre 2012, n. 192 e rivalutazione monetaria.
Con vittoria delle spese di lite, anche generali, e compensi professionali del doppio grado di giudizio.››.
***
Si è costituita, in data 23.9.2022, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
‹‹Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa e respinta ogni contraria richiesta, deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito:
-rigettare l'appello proposto da parte appellante in quanto Parte_2 infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
-rigettare integralmente tutte le domande formulate da parte appellante in quanto infondate in fatto e in Parte_2 diritto per i motivi esposti in atti e mandare assolta da tutte le pretese ex adverso Controparte_1 formulate;
In ogni caso:
-confermare integralmente la sentenza n. 1244/2022 emessa dal Tribunale di Roma, sezione XI, Giudice dott.ssa W. Verusio, il 26.01.2022 all'esito del giudizio avente R.G. n. 68353/2018, notificata nella stessa data, per tutti i motivi di cui in narrativa. In via del tutto subordinata nella denegata ipotesi in cui si ritesse rilevante la prova dedotta in primo grado dall'odierna appellata si riformulano le istanze istruttorie già formulate in primo grado (cfr. pag. 2 e 10 ns. mem. n.
2. ex art. 183 comma 6 c.p.c. - fascicolo di I grado). Ferma l'inammissibilità e infondatezza dell'appello, in via del tutto gradata e residuale si rimette al Collegio l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio dedotta in primo grado e la prova testimoniale con i testimoni qui indicati.››.
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All'udienza del 13.10.2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 3.7.2025 è stata confermata la già fissata udienza dell'11.9.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note conclusionali e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Il primo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c. per avere il tribunale ritenuto opponibile al fallimento la transazione, ancorché priva di data certa››.
pagina 4 di 11 Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la transazione fosse opponibile al , trattandosi di una semplice scrittura privata non autenticata e, quindi, Parte_1 priva di data certa, né ricorrevano ulteriori condizioni idonee ad attribuire certezza alla data, mai neppure allegata dalla convenuta;
peraltro, ove il Tribunale, nell'affermare che l'atto di transazione sarebbe stato “sottoscritto da entrambe le parti e avente data certa”, avesse voluto intendere che l'art. 2704 c.c. non era applicabile al caso di specie, sarebbe comunque incorso in un'errata applicazione della norma;
difatti, nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, il curatore - quantunque non sia da considerare terzo rispetto al rapporto dedotto in lite, trovandosi rispetto al rapporto sostanziale nella stessa posizione assunta dal fallito - è comunque una parte processuale diversa da questi, con la conseguenza che la quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito, al pari di ogni altra prova acquisita al processo (cfr. Cass. 1° marzo 2018 n. 4842; Cass. 19 ottobre 2017 n. 24690); anche ove si volesse aderire alla giurisprudenza secondo cui il curatore subentrerebbe nella posizione non solo sostanziale, ma anche processuale del fallito, ciò non può comportare l'automatico subentro anche nel diverso contratto costituito dalla transazione.
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Il secondo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2710 c.c. per avere il tribunale ritenuto che le scritture contabili non possano fare prova a favore del fallimento››.
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato insufficiente la documentazione contabile prodotta dal , affermando la inapplicabilità dell'art. 2710 Parte_1
c.c. nei confronti della curatela sulla scorta di un precedente giurisprudenziale che riguarda il diverso caso in cui il curatore agisca “non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui”; invece, nell'ipotesi in cui il curatore agisca quale avente causa del fallito, esercitando un diritto trovato nel fallimento (per esempio per ottenere il pagamento di una somma di denaro), subentra nella medesima posizione processuale e sostanziale del fallito;
ne deriverebbe che la contabilità versata in atti era utilizzabile come prova dell'esistenza del credito di € 411.582,06; peraltro, quanto all'attendibilità della contabilità, la convenuta ha eccepito unicamente l'esistenza della transazione, senza nulla eccepire in ordine ai pagamenti e, soprattutto, alle compensazioni successive, relative alle ulteriori fatture emesse nel 2014, dopo l'accordo menzionato, né ha depositato la memoria ex art. 183, comma 6, n. pagina 5 di 11 1, c.p.c.; solo nella difesa successiva la convenuta ha eccepito l'inattendibilità delle scritture contabili della fallita, depositando (parzialmente) le proprie, senza, tuttavia, prendere posizione sulle compensazioni e sui pagamenti successivi al fallimento, né tantomeno sul residuo debito risultante in contabilità, trovando in tal modo applicazione i principi di preclusione e di mancata contestazione.
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Il terzo motivo denuncia ‹‹Violazione e falsa applicazione dell'art. 2709 c.c. per avere il tribunale escluso la rilevanza contra se della contabilità della Parte_4
Lamenta l'appellante che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che l'art. 2709 c.c. costituisca “eccezione al sistema generale delle prove, secondo il quale nessuno può costituire una prova a sé favorevole”, assimilando erroneamente la fattispecie disciplinata dall'art. 2709 c.c. a quella dell'art. 2710 c.c.; l'errore è rilevante ai fini della decisione, perché, in caso di corretta applicazione della norma, il Tribunale avrebbe accertato che, in base alla stessa contabilità della convenuta, residuava un credito post transazione pari a € 19.938,32, frutto di pagamenti e compensazioni intervenute successivamente per complessivi € 127.089,99; in altri termini, se la transazione che il Tribunale ha ritenuto opponibile aveva regolato tutti i rapporti tra le parti alla data del 7.4.2014, è evidente che tutte le fatture successive a quella data nonché i pagamenti e le compensazioni posteriori alla stessa non rientravano nell'accordo; nella specie, il curatore agiva quale avente causa del fallito, sicché trovava applicazione l'art. 2709
c.c.; inoltre, le scritture da utilizzare come prova non erano redatte dalla parte che le invocava, ma dal debitore;
l'annotazione nei registri IVA di una fattura, effettuata dall'impresa che la riceve, costituisce atto ricognitivo in ordine a un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, con efficacia confessoria ex art. 2720 c.c. (cfr. Cass. n. 32935 del
20.12.2018; n. 3383 del 18.02.2005); di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato a non applicare l'art. 2709 c.c. e a non utilizzare come prova la contabilità della convenuta, da cui residuava un credito post transazione pari a € 19.938,32.
***
I motivi, per ragioni di connessione, saranno trattati congiuntamente.
Il Tribunale ha considerato opponibile la transazione nei confronti del curatore fallimentare, per poi escludere che il avesse dimostrato la fondatezza della pretesa creditoria Parte_1 vantata anche in relazione al periodo successivo alla transazione.
La prima statuizione è corretta.
pagina 6 di 11 È consolidato, e condiviso da questa Corte, l'orientamento di legittimità secondo cui il curatore fallimentare che agisca giudizialmente per ottenere il pagamento di una somma già dovuta al fallito esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo, collocandosi nella medesima sua posizione, sostanziale e processuale, sicché il terzo convenuto in giudizio dal curatore può legittimamente opporgli tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali e senza i limiti di cui all'art. 2704 c.c.; in tali ipotesi, infatti, quel curatore non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del soggetto fallito e, quindi, nella veste processuale di terzo, ma esercita un'azione rinvenuta nel patrimonio di quest'ultimo (trattandosi di azione che questi, quand'era in bonis, avrebbe potuto ugualmente esercitare), ponendosi conseguentemente nella sua stessa posizione sostanziale e processuale, nella posizione, cioè, che egli avrebbe avuto agendo in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della procedura concorsuale e indipendentemente dal dissesto verificatosi;
escluso che il curatore, quando faccia valere un diritto proprio del fallito, agisca come terzo, ne consegue anche la inapplicabilità, nei suoi confronti, dell'art. 2704 cod. civ., sulla data certa delle scritture private (tra le tante, Cass. n. 13762/2017, che richiama
Cass. nn. 23630/2016, 321/2013, 23429/12, 27510/08, 18059/04, Cass., Sez. U, n. 4213/13).
Ciò detto, nel caso in esame il curatore ha agito per l'accertamento del credito e per il pagamento del corrispettivo ancora asseritamente dovuto, sicché la “transazione” stipulata tra le parti risulta pienamente opponibile, avendo agito il curatore quale parte del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Non trova quindi applicazione il limite di cui all'art. 2704 c.c.
Inoltre, il curatore si trova nella stessa posizione processuale, oltre che sostanziale, del fallito, come affermato anche dalla massima richiamata dallo stesso appellante nel secondo motivo
(Cass. n. 30446/2019: “Il curatore fallimentare che proponga una domanda di adempimento dell'obbligazione contratta dal terzo nei confronti dell'imprenditore in epoca antecedente al fallimento esercita un'azione già esistente nel patrimonio del fallito, subentrando, conseguentemente, nella stessa posizione sostanziale e processuale di quest'ultimo, indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi;
ne consegue che il terzo convenuto in giudizio dal curatore può opporre tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'imprenditore fallito, comprese le prove documentali da questi provenienti, senza i limiti di cui agli artt.
2704 ss. c.c. e senza che sia di ostacolo l'art. 2709 c.c.”).
Quanto alla data, è incontestato l'incasso della somma di € 320.000,00 portato dall'assegno circolare del 7.4.2014 da parte del , non potendo certo ritenersi, anche alla luce del Parte_1 tenore della transazione, che detta somma “altro non era che uno dei molteplici pagamenti ricevuti dalla pagina 7 di 11 a copertura della complessiva posizione debitoria” (cfr. note conclusionali del CP_1
, pag. 3). Parte_1
A tanto si aggiunga che il curatore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale del fallito, non solo con riguardo ai rapporti commerciali, ma anche rispetto alla transazione.
Questa, infatti, trae origine dal medesimo rapporto giuridico in capo al fallito e in quel rapporto si innesta, stante lo stretto collegamento tra le prestazioni oggetto di contratto e l'accordo transattivo, ai fini dell'estinzione del debito, sicché è opponibile al curatore, senza che possa farsi questione di certezza della data ai sensi dell'art. 2704 c.c. (cfr. Cass. n. 23429/2012).
Ritiene, pertanto, la Corte che, con l'allegata transazione - opponibile al per i Parte_1 motivi innanzi precisati - la abbia provato l'eccepita estinzione (parziale, CP_1 come si vedrà) del debito, avendo le parti definito in via transattiva tutte le rispettive posizioni di credito e debito, relative a prestazioni rese sino alla data del 28.2.2014, con il pagamento
(incontestato) della somma di € 320.000,00 da parte di CP_1
Il primo motivo è, dunque, infondato.
Quanto alla seconda statuizione (sulla valenza delle scritture contabili, ai fini della prova della pretesa creditoria per prestazioni successive alla transazione), ha errato il primo Giudice a richiamare la giurisprudenza secondo cui “Gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., che conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nei confronti del curatore del fallimento, il quale agisca non in via di successione in un rapporto precedentemente facente capo al fallito, ma nella sua funzione di gestione del patrimonio di costui, non potendo egli, in tale sua veste, essere annoverato tra i soggetti considerati dalle norme in questione, operanti solo tra imprenditori che assumano la qualità di controparti nei rapporti d'impresa” (Cass. n. 10081/2011, citata dal tribunale;
cfr., da ultimo, Cass. n. 33728/2022).
Infatti, come si è appena visto, il curatore non ha agito quale gestore del patrimonio del fallito, ma quale parte, sicché, diversamente da quanto affermato in sentenza, deve ritenersi applicabile l'art. 2710 c.c. (secondo cui i libri bollati e vidimati nelle forme di legge, quando sono regolarmente tenuti, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa), nonché l'art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore).
Ciò posto, il , con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., ha dedotto che i Parte_1 rapporti tra le due società erano proseguiti ben oltre la transazione del 7.4.2014, con emissione di fatture e pagamenti ricevuti da in bonis. Parte_1
Con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., la convenuta ha CP_1 contestato (tardivamente) l'attendibilità delle scritture contabili allegate all'atto di citazione, pagina 8 di 11 senza prendere specifica posizione sui rapporti successivi alla transazione, e ha depositato schede di conto attive e passive (docc. 3 e 4).
Con la terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'attore ha dedotto che dai docc. 3 e 4 di controparte emergeva “chiaramente un credito alla data odierna della in bonis, e quindi del Parte_1 fallimento, di € 19.938,32” e ha chiesto l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c., istanza respinta dal giudice.
All'udienza del 15.10.2019, il procuratore di parte convenuta ha evidenziato che “l'importo
19.938,32 indicato nel doc. n. 3 allegato alla memoria ex art 183, n.2, c.p.c. risulta saldato mediante compensazione con altro credito”, senza specificare alcunché al riguardo.
Neppure in questo grado di giudizio, l'appellata a preso posizione sul debito CP_1 residuo di € 19.938,32, risultante dalla contabilità redatta dalla medesima società (e da questa depositata), che risulta del tutto incontestato, così come incontestate sono le prestazioni effettuate dalla società in bonis in relazione a siffatto credito.
Occorre rammentare che, in forza del principio di cui all'art. 115 c.p.c., la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l'atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell'esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (cfr. tra le tante Cass. n.
12904/2015; Cass. n. 5356/2009; Cass., SS.UU. n. 761/2002).
Inoltre, i fatti devono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica (cfr. Cass. n. 26908/2020) e, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, una contestazione generica equivale a una “non-contestazione” (Cass. 4770 del 15/02/2023 in motivazione;
Cass. n. 9439 del 23/03/2022; Cass. n. 17889 del 27/08/2020).
In ogni caso, la laconica dichiarazione resa a verbale dal procuratore di OM GE è smentita dal dato documentale.
Dalla scheda contabile sub doc. 4 di parte convenuta risulta infatti che:
- l'anno 2014 si è chiuso con un debito in capo a ari a € 47.764,95; CP_1
- nell'anno 2015 a registrato il pagamento di una fattura di € 8.100,62, CP_1 che ha ridotto il debito della convenuta a € 39.664,33;
pagina 9 di 11 - a seguito di ulteriore compensazione della somma di € 19.726,01, è residuata la somma di € 19.938,32 a debito di che risulta riportata fino al CP_1
31.12.2018.
Ne consegue che l'impugnata sentenza deve essere parzialmente riformata e
[...] deve essere condannata al pagamento, in favore del , della somma di € CP_1 Parte_1
19.938,32.
Non potendo essere ricondotta a una specifica fattura e non essendovi atto di costituzione in mora, su tale somma spettano gli interessi legali ex art. 1284 comma 4 c.c. a decorrere dalla domanda, e cioè dalla data di notifica dell'atto di citazione (17.10.2018) al saldo.
***
Rimangono assorbite in quanto sopra le richieste istruttorie formulate dall'appellata.
***
La riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice d'appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse.
Tale pronuncia, in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, deve avvenire con riferimento all'intero processo e all'esito finale della lite.
In caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Cass. n. 19989 del 13/07/2021).
L'appellata, dunque, deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 (in relazione all'accolto), per il primo grado, e secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, per il secondo grado, stante la ridotta attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Roma n. 1244/2022, R.G. n. 68353/2018, pubblicata in data 26.1.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
pagina 10 di 11 1) in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 [...] della somma di € 19.938,32, oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda (17.10.2018) al saldo;
2) condanna alla rifusione, in favore del Controparte_1 [...] delle spese di lite di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio, che liquida in € 1.241,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi, per il primo grado, e in € 1.848,00 per esborsi ed € 4.888,00 per compensi, per il secondo grado, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Roma, 11.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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