Art. 9. 1. Al fine della concessione degli alloggi individuati dal presente decreto, gli interessati possono presentare domanda all'ufficio del territorio, ove istituito, ovvero alla sezione staccata demanio nel cui ambito insiste l'immobile.
2. Gli alloggi classificati in catasto A/1 sono assegnati, a parita' di condizioni, al personale dipendente con funzioni dirigenziali ovvero ai dipendenti dell'ex carriera direttiva con oltre quindici anni di anzianita' nella qualifica, trasferiti per esigenze di servizio.
3. Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate del demanio competenti provvedono annualmente ad emanare apposito bando per tutti gli alloggi disponibili.
4. Nel caso in cui e' disponibile un solo alloggio e venga presentata una sola domanda di assegnazione, i predetti uffici periferici, nell'ambito della loro competenza territoriale, provvedono alla concessione in favore dell'istante.
5. Nel caso in cui per lo stesso immobile pervengono piu' richieste, e' predisposta la graduatoria, compilata da una commissione del Ministero in sede locale, cui compete l'intera procedura per l'assegnazione.
2. Gli alloggi classificati in catasto A/1 sono assegnati, a parita' di condizioni, al personale dipendente con funzioni dirigenziali ovvero ai dipendenti dell'ex carriera direttiva con oltre quindici anni di anzianita' nella qualifica, trasferiti per esigenze di servizio.
3. Gli uffici del territorio, ove istituiti, ovvero le sezioni staccate del demanio competenti provvedono annualmente ad emanare apposito bando per tutti gli alloggi disponibili.
4. Nel caso in cui e' disponibile un solo alloggio e venga presentata una sola domanda di assegnazione, i predetti uffici periferici, nell'ambito della loro competenza territoriale, provvedono alla concessione in favore dell'istante.
5. Nel caso in cui per lo stesso immobile pervengono piu' richieste, e' predisposta la graduatoria, compilata da una commissione del Ministero in sede locale, cui compete l'intera procedura per l'assegnazione.