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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/10/2024, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6898/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6898/2021, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f ), (c.f. , sia in proprio sia C.F._4 Parte_5 C.F._5 nella loro qualità di eredi di (c.f. ), tutti rappresentati Persona_1 C.F._6
e difesi dall'avv. Rocco Strangi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Modena, via Cardinale Morone n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORI contro
(c.f./p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro, n. 27, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 3.05.2024. Per parte convenuta: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 7.05.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , sia in proprio sia nella loro asserita qualità di eredi del sig.
[...] Parte_4 Parte_5
, deceduto in data 4.12.2018, convenivano in giudizio l Persona_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità “ ), al fine di ivi sentirla condannare al Controparte_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dai medesimi subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza delle dedotte responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della struttura sanitaria convenuta, da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo sino all'effettiva liquidazione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Esponevano, al riguardo, in fatto, gli attori:
- che, in data 16.11.2017, il sig. - rispettivamente coniuge della sig.ra e Persona_1 Parte_1 padre dei sig.ri , , e - si era recato ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 una visita specialistica dermatologica presso l'ambulatorio di Videomicroscopia U.O. di Dermatologia del Contr Policlinico di Modena ( di Modena) per sospetto basalioma ulcerato sulla tempia destra, all'esito della quale ne era stata programmata l'asportazione, con relativo esame istologico, per la fine di gennaio 2018;
- che, dunque, in data 23.1.2018, lo stesso, era stato ricoverato presso il reparto di Dermatologia Contr dell' di Modena, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della lesione;
- che il tessuto asportato era stato inviato alla Struttura Complessa di Anatomia Istologia e Citologia patologica del Policlinico di Modena per essere analizzato;
- che, già in data 24.1.2018, il sig. era stato dimesso dalla struttura ospedaliera, stante la regolarità Pt_2 del decorso clinico post-operatorio;
- che, nelle settimane a seguire – e, segnatamente, in data 30.1.2018; 5.2.2018 e 12.2.2018 – lo stesso era stato visitato per le medicazioni della sede dell'intervento, con progressiva guarigione della ferita chirurgica;
- che, in data 15.2.2018, era stato consegnato al paziente il referto dell'esame istologico eseguito, recante la diagnosi di “carcinoma squamocellulare moderatamente differenziato infiltrante il derma, la lesione giunge a mm 1 dal margine di resezione profondo. Indenni i margini laterali”;
- che, stante la vicinanza di tale massa tumorale al margine profondo, lo stesso, era stato classificato come
“pT1 Nx MxR1 close”;
- che tuttavia, nonostante l'indicazione di tale fattore di rischio di recidiva e/o di metastatizzazione della malattia - che avrebbe meritato maggiore attenzione e la valutazione circa la necessità di una radioterapia post-chirurgica – al sig. erano stati prescritti, solamente, un RX Torace e un'ecografia del collo da Pt_2 portare ad un successivo controllo, peraltro, non programmato;
- che, in data 4.4.2018, al manifestarsi, nella zona interessata, di una tumefazione dolente alla palpazione, il sig. si era recato al Pronto Soccorso, ove era stata inoltrata richiesta di visita specialistica Pt_2 otorinolaringoiatrica - poi effettuata il giorno successivo – e programmata una Risonanza Magnetica;
- che, in data 3.5.2018, eseguita la RM, si era rilevata la presenza di tessuto patologico nel contesto della parotite destra e linfonodi ingranditi e patologici in regione latero-cervicale omolaterale;
pagina 2 di 8 - che, in ragione di tale referto, in data 14.05.2018 era stata effettuata una visita specialistica, da parte del Prof. direttore della clinica ORL, il quale aveva deciso di ricoverare il paziente per “esame Persona_2 istologico estemporaneo + paroditidectomia totale + eventuale sacrificio del facciale e svuotamento lacero- cervicale II-IV”.
- che, la settimana successiva – e, precisamente, in data 21.05.2018 – il sig. era stato visitato in Pt_2 pre-ricovero e informato dell'intervento ai fini del relativo consenso terapeutico;
- che, tuttavia, in quella sede, nessun cenno era stato fatto ad altre soluzioni terapeutiche – eventualmente meno invasive -, considerata, altresì, l'assenza di una stadiazione della malattia;
- che, dunque, in data 31.5.2018, il paziente era stato ricoverato presso il reparto di Otorinolaringoiatrico (fino al 13.06.2018) e, nello stesso giorno, era stato sottoposto ad un impegnativo intervento chirurgico della durata di 5 ore e 20 minuti;
- che il materiale asportato era stato inviato, ancora una volta, in Anatomia Patologica per essere analizzato;
- che il risultato dell'esame istologico aveva indicato la diagnosi di Carcinoma spinocellulare con ampia diffusione linfodonale ed extralinfodonale latero-cervicale;
- che, dunque, solamente all'esito di tale importante secondo intervento chirurgico, era stata, finalmente, eseguita una stadiazione del tumore con TC torace (07.06.2018) ed Ecografia dell'addome (09.06.2018), i quali avevano confermato la presenza di metastatizzazione della malattia;
- che, in data 27.06.2018, era stata effettuata la prima Visita Collegiale nel corso della quale si era attestato lo stadio avanzato del tumore (rcT0, pN3B CM1, stadio IVb), e si era stabilito di rimandare ulteriori decisioni alla risoluzione della situazione della ferita chirurgica e a una PET, programmata per il 3.7.2018;
- che, in ragione dell'esito della PET - che aveva dimostrato la persistenza del tumore a livello locale e delle condizioni della ferita chirurgica – la discussione collegiale dell'11.07.2018 aveva consigliato un intervento di plastica alla ferita;
- che, dunque, il paziente era stato, nuovamente, ricoverato presso il reparto ORL, il giorno 8.08.2018 (fino al giorno 13.08.2018), e sottoposto ad intervento di “Plastica con lembo di scorrimento di ferita chirurgica, a destra + exeresi di lesione guancia dx”;
- che l'esame TC del collo e del torace - successivamente richiesto per escludere la persistenza della malattia a livello loco - regionale e polmonare -, eseguito il giorno 18.08.2018, aveva evidenziato un'importante presenza di malattia linfodonale a livello del collo della regione temporale fino alla regione sovraclaveale e, in parte, nello spazio prevertebrale. A livello toracico i noti metastatici polmonari si erano mostrati aumentati di volume e si era notato un importante interessamento linfonodale mediastinico e sottodiaframmatico;
- che, il giorno 22.08.2018, in sede di discussione collegiale, preso atto dello stadio avanzato della malattia, della sintomatologia riferita e delle condizioni cliniche del paziente, si era escluso un approccio chirurgico e si era optato per la radioterapia a scopo cito-riduttivo sulle lesioni maggiori ed analgico, con attivazione dell'assistenza domiciliare;
- che, dal 27.08.2018 al 31.08.2018, era stata effettuata radioterapia sulla regione mascellare e sul collo;
pagina 3 di 8 - che, seguivano ulteriori visite e discussioni collegiali, all'esito delle quali era stata consigliata terapia palliativa e di supporto di tipo alimentare ed antalgico fino al 4.12.2018 allorquando era avvenuto il decesso.
Alla luce del quadro fattuale sin qui descritto, gli attori deducevano, in questa sede, la negligenza e l'imperizia dei sanitari, dipendenti della struttura sanitaria convenuta, per non aver, questi ultimi, agito con la dovuta diligenza, prescritta dalle linee-guida, errando nella diagnosi e nelle terapie e, facendo, così, progredire la malattia. Dunque, una condotta diversa, da quella in concreto tenuta, avrebbe, a loro dire, senza dubbio, comportato la guarigione del sig. , il cui decesso sarebbe, pertanto, da intendersi Pt_2 quale diretta conseguenza della sottovalutazione del fattore del rischio istologico, unitamente alla mancata tempestiva discussione collegiale delle condizioni cliniche del paziente. Inoltre, gli stessi, allegavano l'inadempimento del personale sanitario anche con riguardo al consenso informato acquisito in occasione dell'intervento chirurgico del maggio 2018, per non aver, lo stesso, reso edotto il sig. dell'esistenza Pt_2 di altre possibilità terapeutiche.
1.2. – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2022, si costituiva, nell'intestato Contr giudizio, l' di Modena, contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari in quanto interamente destituiti di fondamento. In particolare, la struttura sanitaria convenuta ribadiva il corretto operato dei sanitari alla luce dell'esito del referto istologico del 15.2.2018 e censurava la decisione del sig. di non eseguire gli esami Pt_2 diagnostici di approfondimento prescrittigli dal personale medico al fine di poter avere un più dettagliato quadro clinico ed, eventualmente, inserirlo in un percorso multidisciplinare. Inoltre, l'approccio chirurgico inizialmente consigliato dai sanitari, a seguito del ricovero del sig. , Pt_2 nel maggio 2018, presso il P.S., sarebbe stato in linea con le buone prassi della scienza medica, tenuto conto dell'assenza, all'epoca della diagnosi, di linee guida per il tipo di carcinoma considerato (carcinoma squamocellulare).
Infine, non vi sarebbe stato alcun ritardo diagnostico in quanto la diagnosi di recidiva a livello parotideo e metastasi dei linfonodi laterocervicali era posta il 12.6.2018 e, quindi, a meno di cinque mesi dalla diagnosi istologica della lesione primitiva del 26.1.2018. Parimenti, i sanitari avrebbero correttamente adempiuto ai loro obblighi informativi nei confronti del sig. , atteso, peraltro, che si trattava di un Pt_2 secondo intervento praticato nella medesima zona chirurgica e nei confronti di un paziente già consapevole delle proprie condizioni di salute. In definitiva, dunque, parte convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate e, comunque, non provate ovvero, in via subordinata, la limitazione del risarcimento dovuto a controparte alle sole ed esclusive conseguenze pregiudizievoli, direttamente e immediatamente riconducibili – sotto il profilo eziologico – all'operato dei medici curanti il sig. in ogni Persona_1 caso, previa riduzione delle pretese risarcitorie genericamente avanzate da controparte in quanto eccessive e ingiustificatamente afflittive;
il tutto, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
1.3 - La causa, assegnata, nelle more, allo scrivente Giudice, veniva istruita mediante prove orali ed espletamento di apposita CTU medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dalla dott.ssa
[...]
e dalla dott.ssa Persona_3 Persona_4
pagina 4 di 8 All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, rimessa in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Gli attori lamentano, in questa sede, un presunto danno, sia iure proprio sia iure hereditatis, da errato approccio terapeutico, a loro dire derivante dalla condotta del personale medico, dipendente della struttura sanitaria convenuta, che, per errore, dovuto a negligenza e/o imperizia, avrebbe seguito un approccio terapeutico non adeguato al tipo di carcinoma diagnosticato al loro congiunto (carcinoma squamocellulare), così incrementando il rischio di recidiva e di metastasi loco-regionali sino a cagionare, in data 4.12.2018, la morte del sig. . Persona_1
In particolare, a loro dire, vi sarebbe stato un ritardo diagnostico – derivante dall'esecuzione del secondo intervento chirurgico, più invasivo, solo a maggio 2018, sebbene il quadro clinico fosse chiaro già a gennaio 2018 - che avrebbe inevitabilmente compromesso le possibilità di guarigione del sig. (stimabili in Pt_2 una percentuale prossima al 90%).
2.2 – In punto di diritto, merita, in primo luogo, premettere brevi cenni in materia di responsabilità sanitaria con specifico riferimento alla responsabilità della struttura medica, qui convenuta. Il consolidato orientamento della Suprema Corte inserisce la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che l'accettazione del paziente, nella struttura stessa, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr. Cass. 19541/2015). La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale. Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 6243/2015), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014). È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria solo nei casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medico da pagina 5 di 8 quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna, egli, alla struttura sanitaria (cfr. Cass. 28987/2019).
2.3 - Tanto premesso, si osserva come sia pacifico, nella specie, il rapporto contrattuale intercorso con Contr l' di Modena. Dalla documentazione prodotta, risulta, infatti, che il sig. è stato ricoverato e sottoposto a varie Pt_2 visite ed esami diagnostici presso la struttura sanitaria convenuta, a partire dal mese di novembre 2017 fino ad agosto 2018, quando era stato definito il nuovo programma terapeutico, in cui si era escluso un ulteriore approccio chirurgico ed era stata intrapresa una radioterapia palliativa (“a scopo citoriduttivo/antalgico sulle maggiori evidenze di malattia”), con attivazione dell'assistenza domiciliare.
2.4 – Quanto all'accertamento delle lamentate condotte colpose, della sussistenza del danno e del relativo nesso causale, occorre fare riferimento alla relazione tecnica redatta dalle dottoresse - Per_3 Persona_4 le cui conclusioni possono sin d'ora ritenersi condivisibili, in quanto basate su accertamenti approfonditi e su uno studio completo, obiettivo e coerente della documentazione medica prodotta. I consulenti dell'ufficio hanno accertato quanto segue, procedendo a una compiuta disamina della vicenda clinica relativa al sig. (meglio dettagliata nella parte iniziale della relazione peritale). Pt_2
In particolare, relativamente al presunto ritardo diagnostico, evidenzia il Collegio come, a causa del rapido evolversi della malattia, siano, di fatto, mancati i tempi per un intervento più puntuale da parte dei sanitari, anche ipotizzando l'esecuzione degli esami, prescritti al sig. , nella lettera post-dimissione del Pt_2
15.02.2018 (segnatamente, RX torace ed ecografia linfonodi del collo). Dunque, a parere dei consulenti, difettano errori sostanziali nel comportamento tenuto dai sanitari, “per quanto riguarda la chirurgia iniziale, le prescrizioni post-operatorie e il programma intrapreso dal maggio 2018, con particolare riferimento alla chirurgia “di salvataggio” con lo scopo di alleviare rapidamente i dolori ingravescenti sofferti dal dott. . Pt_2
Peraltro, si evidenzia come, a causa della particolare aggressività del carcinoma cutaneo che ha colpito il sig. (rientrante nel 5% dei casi di pazienti con CSCC), “verosimilmente la radioterapia, anche qualora Pt_2 effettuata come trattamento postoperatorio per la vicinanza del margine chirurgico profondo, non sarebbe stata in grado di modificare il decorso della malattia, per mancanza dei tempi “tecnici” necessari al manifestarsi degli effetti della stessa, considerando con alta probabilità la recidiva già presente a fine marzo.” In definitiva, l'approccio terapeutico seguito “può essere ritenuto adeguato alla situazione e coerente con le conoscenze scientifiche dell'epoca”, prive di “linee guida chiare e condivise, a livello nazionale ed internazionale, sulla gestione dei carcinomi spinocellulari della cute.” (v. pagg. 18-19 della perizia). Le conclusioni cui è giunto il Collegio meritano piena condivisione. La puntuale ricostruzione della vicenda clinica e l'analisi dettagliata, fase per fase, del progredire delle condizioni di salute del sig. - necessaria alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa attorea - è Pt_2 stata aderente alle risultanze documentali della cartella clinica e degli esami diagnostici e delle terapie effettuate nonché al contesto scientifico dell'epoca, privo di riferimenti, tutt'altro che certi, sulle modalità di trattamento dei CSCC ad alto rischio (v. pagg. 14-15 della perizia). In linea di principio, deve, poi, rammentarsi che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 6.06.2024, n. 15804). Dunque, in una vicenda tanto rapida (il sig. è deceduto a distanza, di poco più di un anno Pt_2 dall'iniziale visita dermatologica del novembre 2017) quanto drammatica, sono stati esaminati tutti i pagina 6 di 8 passaggi terapeutici posti in essere, a fronte di un paziente in un conclamato stato patologico e, comunque, affetto da una grave - quanto mai, aggressiva – malattia tumorale.
2.5 – La condotta dei sanitari, come sin qui illustrata, non può dirsi censurabile neppure con riguardo al presunto danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito dal sig. in occasione del secondo intervento chirurgico, Pt_2 praticatogli nel maggio 2018. Al riguardo, preme osservare che “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 4.07.2024, n. 18332). In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12.6.2023, n. 16633). Nella vicenda in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto dal sig. , apprezzabile in termini di danno-conseguenza (legato Pt_2 dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione).
Infatti, tale danno non è stato provato, neppure presuntivamente da parte attrice, non potendo certo valere, sotto tale profilo, il generico riferimento alle "sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso”, le quali non individuano alcun danno-conseguenza, venendo, piuttosto, a coincidere tautologicamente con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento. Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo. Ferme le suesposte considerazioni, l'istruttoria espletata ha, ulteriormente, corroborato gli assunti di parte convenuta, escludendo profili di responsabilità in seno alla struttura sanitaria. Significative, sul punto, le dichiarazioni rese dalla teste, dott.ssa medico chirurgo in servizio Testimone_1 Contr presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell' di Modena, la quale ha ribadito come il sig. Pt_2 fosse ben consapevole del proprio stato di salute grazie alle informazioni acquisite sia nel maggio 2018 sia in occasione dei precedenti ricoveri, confermando - alla presenza, tra l'altro, anche del figlio, sig. Pt_5
- il proprio consenso al trattamento terapeutico prospettatogli.1
[...] 1 “In genere, per prassi, durante la preparazione a un intervento chirurgico, spieghiamo al paziente la prognosi, i possibili rischi dell'intervento oltre alle alternative di terapia rispetto all'intervento chirurgico. Nel caso di specie, l'intervento consisteva nell'asportazione totale della ghiandola parotide, con sacrificio del nervo facciale che corre all'interno di questa ghiandola e asportazione dei linfonodi del collo. Ho descritto, al paziente, in maniera più tecnica e accurata tutto l'intervento: dall'incisione chirurgica fino alla degenza post-operatoria, comprese eventuali complicanze… il 21 maggio 2018 era la seconda visita che il paziente faceva presso l'Ospedale Policlinico per cui, in quell'occasione, ho ribadito cose che il paziente sapeva già. Ai primi di aprile il paziente si era, infatti, recato presso l'Ospedale di Sassuolo, dove i colleghi avevano già fatto tutti gli accertamenti e quando hanno visto che il caso era complesso, hanno rimesso il paziente al mio reparto. In quella sede erano già state date al paziente tutte le informazioni del caso con riguardo al trattamento terapeutico da effettuarsi e a tutto il decorso post-operatorio che io ho ribadito in occasione della visita del 21 maggio 2018. Prima del 21 maggio 2018, poi, c'è stata la visita del 14 maggio 2018 con il mio direttore dove è stata fatta, al paziente, l'analisi del caso… Ricordo che era presente il figlio del sig. Nella cartella clinica è, infatti, indicato il nome “ . Pt_2 Pt_5 pagina 7 di 8 Dunque, l'accertata assenza di profili di negligenza in capo al personale medico - come sopra descritta - esclude, alla radice, la configurabilità di danni risarcibili, sia iure hereditatis sia iure proprio, giustificando il rigetto integrale delle domande, qui, formulate.
3.
Le spese di lite, in ragione del complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa - andranno definitivamente poste a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso, a favore di parte convenuta, di quanto dalla stessa già sostenuto in via di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , sia in proprio sia nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5
, nei confronti di Persona_1 Controparte_1
[...]
- condanna, in solido, gli attori al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 29.000,00, Controparte_1 oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e la condanna a rimborsare, a parte convenuta, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 8 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Giulia Lucchi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 6898/2021, promossa da:
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f ), (c.f. , sia in proprio sia C.F._4 Parte_5 C.F._5 nella loro qualità di eredi di (c.f. ), tutti rappresentati Persona_1 C.F._6
e difesi dall'avv. Rocco Strangi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Modena, via Cardinale Morone n. 8, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
ATTORI contro
(c.f./p.iva: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Mazza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Reggio Emilia, via Emilia San Pietro, n. 27, con indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
CONVENUTA
Avente ad oggetto: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 3.05.2024. Per parte convenuta: come da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c. del 7.05.2024.
Le conclusioni sono da intendersi qui richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale della sentenza.
pagina 1 di 8 Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
1.1 – Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e , sia in proprio sia nella loro asserita qualità di eredi del sig.
[...] Parte_4 Parte_5
, deceduto in data 4.12.2018, convenivano in giudizio l Persona_1 [...]
(nel prosieguo, per brevità “ ), al fine di ivi sentirla condannare al Controparte_1 CP_2 risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, dai medesimi subiti, sia iure proprio sia iure hereditatis, in conseguenza delle dedotte responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della struttura sanitaria convenuta, da quantificarsi in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo sino all'effettiva liquidazione, con vittoria di spese e compensi difensivi.
Esponevano, al riguardo, in fatto, gli attori:
- che, in data 16.11.2017, il sig. - rispettivamente coniuge della sig.ra e Persona_1 Parte_1 padre dei sig.ri , , e - si era recato ad Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 una visita specialistica dermatologica presso l'ambulatorio di Videomicroscopia U.O. di Dermatologia del Contr Policlinico di Modena ( di Modena) per sospetto basalioma ulcerato sulla tempia destra, all'esito della quale ne era stata programmata l'asportazione, con relativo esame istologico, per la fine di gennaio 2018;
- che, dunque, in data 23.1.2018, lo stesso, era stato ricoverato presso il reparto di Dermatologia Contr dell' di Modena, ove era stato sottoposto ad intervento chirurgico di asportazione della lesione;
- che il tessuto asportato era stato inviato alla Struttura Complessa di Anatomia Istologia e Citologia patologica del Policlinico di Modena per essere analizzato;
- che, già in data 24.1.2018, il sig. era stato dimesso dalla struttura ospedaliera, stante la regolarità Pt_2 del decorso clinico post-operatorio;
- che, nelle settimane a seguire – e, segnatamente, in data 30.1.2018; 5.2.2018 e 12.2.2018 – lo stesso era stato visitato per le medicazioni della sede dell'intervento, con progressiva guarigione della ferita chirurgica;
- che, in data 15.2.2018, era stato consegnato al paziente il referto dell'esame istologico eseguito, recante la diagnosi di “carcinoma squamocellulare moderatamente differenziato infiltrante il derma, la lesione giunge a mm 1 dal margine di resezione profondo. Indenni i margini laterali”;
- che, stante la vicinanza di tale massa tumorale al margine profondo, lo stesso, era stato classificato come
“pT1 Nx MxR1 close”;
- che tuttavia, nonostante l'indicazione di tale fattore di rischio di recidiva e/o di metastatizzazione della malattia - che avrebbe meritato maggiore attenzione e la valutazione circa la necessità di una radioterapia post-chirurgica – al sig. erano stati prescritti, solamente, un RX Torace e un'ecografia del collo da Pt_2 portare ad un successivo controllo, peraltro, non programmato;
- che, in data 4.4.2018, al manifestarsi, nella zona interessata, di una tumefazione dolente alla palpazione, il sig. si era recato al Pronto Soccorso, ove era stata inoltrata richiesta di visita specialistica Pt_2 otorinolaringoiatrica - poi effettuata il giorno successivo – e programmata una Risonanza Magnetica;
- che, in data 3.5.2018, eseguita la RM, si era rilevata la presenza di tessuto patologico nel contesto della parotite destra e linfonodi ingranditi e patologici in regione latero-cervicale omolaterale;
pagina 2 di 8 - che, in ragione di tale referto, in data 14.05.2018 era stata effettuata una visita specialistica, da parte del Prof. direttore della clinica ORL, il quale aveva deciso di ricoverare il paziente per “esame Persona_2 istologico estemporaneo + paroditidectomia totale + eventuale sacrificio del facciale e svuotamento lacero- cervicale II-IV”.
- che, la settimana successiva – e, precisamente, in data 21.05.2018 – il sig. era stato visitato in Pt_2 pre-ricovero e informato dell'intervento ai fini del relativo consenso terapeutico;
- che, tuttavia, in quella sede, nessun cenno era stato fatto ad altre soluzioni terapeutiche – eventualmente meno invasive -, considerata, altresì, l'assenza di una stadiazione della malattia;
- che, dunque, in data 31.5.2018, il paziente era stato ricoverato presso il reparto di Otorinolaringoiatrico (fino al 13.06.2018) e, nello stesso giorno, era stato sottoposto ad un impegnativo intervento chirurgico della durata di 5 ore e 20 minuti;
- che il materiale asportato era stato inviato, ancora una volta, in Anatomia Patologica per essere analizzato;
- che il risultato dell'esame istologico aveva indicato la diagnosi di Carcinoma spinocellulare con ampia diffusione linfodonale ed extralinfodonale latero-cervicale;
- che, dunque, solamente all'esito di tale importante secondo intervento chirurgico, era stata, finalmente, eseguita una stadiazione del tumore con TC torace (07.06.2018) ed Ecografia dell'addome (09.06.2018), i quali avevano confermato la presenza di metastatizzazione della malattia;
- che, in data 27.06.2018, era stata effettuata la prima Visita Collegiale nel corso della quale si era attestato lo stadio avanzato del tumore (rcT0, pN3B CM1, stadio IVb), e si era stabilito di rimandare ulteriori decisioni alla risoluzione della situazione della ferita chirurgica e a una PET, programmata per il 3.7.2018;
- che, in ragione dell'esito della PET - che aveva dimostrato la persistenza del tumore a livello locale e delle condizioni della ferita chirurgica – la discussione collegiale dell'11.07.2018 aveva consigliato un intervento di plastica alla ferita;
- che, dunque, il paziente era stato, nuovamente, ricoverato presso il reparto ORL, il giorno 8.08.2018 (fino al giorno 13.08.2018), e sottoposto ad intervento di “Plastica con lembo di scorrimento di ferita chirurgica, a destra + exeresi di lesione guancia dx”;
- che l'esame TC del collo e del torace - successivamente richiesto per escludere la persistenza della malattia a livello loco - regionale e polmonare -, eseguito il giorno 18.08.2018, aveva evidenziato un'importante presenza di malattia linfodonale a livello del collo della regione temporale fino alla regione sovraclaveale e, in parte, nello spazio prevertebrale. A livello toracico i noti metastatici polmonari si erano mostrati aumentati di volume e si era notato un importante interessamento linfonodale mediastinico e sottodiaframmatico;
- che, il giorno 22.08.2018, in sede di discussione collegiale, preso atto dello stadio avanzato della malattia, della sintomatologia riferita e delle condizioni cliniche del paziente, si era escluso un approccio chirurgico e si era optato per la radioterapia a scopo cito-riduttivo sulle lesioni maggiori ed analgico, con attivazione dell'assistenza domiciliare;
- che, dal 27.08.2018 al 31.08.2018, era stata effettuata radioterapia sulla regione mascellare e sul collo;
pagina 3 di 8 - che, seguivano ulteriori visite e discussioni collegiali, all'esito delle quali era stata consigliata terapia palliativa e di supporto di tipo alimentare ed antalgico fino al 4.12.2018 allorquando era avvenuto il decesso.
Alla luce del quadro fattuale sin qui descritto, gli attori deducevano, in questa sede, la negligenza e l'imperizia dei sanitari, dipendenti della struttura sanitaria convenuta, per non aver, questi ultimi, agito con la dovuta diligenza, prescritta dalle linee-guida, errando nella diagnosi e nelle terapie e, facendo, così, progredire la malattia. Dunque, una condotta diversa, da quella in concreto tenuta, avrebbe, a loro dire, senza dubbio, comportato la guarigione del sig. , il cui decesso sarebbe, pertanto, da intendersi Pt_2 quale diretta conseguenza della sottovalutazione del fattore del rischio istologico, unitamente alla mancata tempestiva discussione collegiale delle condizioni cliniche del paziente. Inoltre, gli stessi, allegavano l'inadempimento del personale sanitario anche con riguardo al consenso informato acquisito in occasione dell'intervento chirurgico del maggio 2018, per non aver, lo stesso, reso edotto il sig. dell'esistenza Pt_2 di altre possibilità terapeutiche.
1.2. – Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 23.2.2022, si costituiva, nell'intestato Contr giudizio, l' di Modena, contestando, in fatto e in diritto, gli assunti avversari in quanto interamente destituiti di fondamento. In particolare, la struttura sanitaria convenuta ribadiva il corretto operato dei sanitari alla luce dell'esito del referto istologico del 15.2.2018 e censurava la decisione del sig. di non eseguire gli esami Pt_2 diagnostici di approfondimento prescrittigli dal personale medico al fine di poter avere un più dettagliato quadro clinico ed, eventualmente, inserirlo in un percorso multidisciplinare. Inoltre, l'approccio chirurgico inizialmente consigliato dai sanitari, a seguito del ricovero del sig. , Pt_2 nel maggio 2018, presso il P.S., sarebbe stato in linea con le buone prassi della scienza medica, tenuto conto dell'assenza, all'epoca della diagnosi, di linee guida per il tipo di carcinoma considerato (carcinoma squamocellulare).
Infine, non vi sarebbe stato alcun ritardo diagnostico in quanto la diagnosi di recidiva a livello parotideo e metastasi dei linfonodi laterocervicali era posta il 12.6.2018 e, quindi, a meno di cinque mesi dalla diagnosi istologica della lesione primitiva del 26.1.2018. Parimenti, i sanitari avrebbero correttamente adempiuto ai loro obblighi informativi nei confronti del sig. , atteso, peraltro, che si trattava di un Pt_2 secondo intervento praticato nella medesima zona chirurgica e nei confronti di un paziente già consapevole delle proprie condizioni di salute. In definitiva, dunque, parte convenuta chiedeva il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate in quanto infondate e, comunque, non provate ovvero, in via subordinata, la limitazione del risarcimento dovuto a controparte alle sole ed esclusive conseguenze pregiudizievoli, direttamente e immediatamente riconducibili – sotto il profilo eziologico – all'operato dei medici curanti il sig. in ogni Persona_1 caso, previa riduzione delle pretese risarcitorie genericamente avanzate da controparte in quanto eccessive e ingiustificatamente afflittive;
il tutto, con vittoria delle spese e dei compensi del giudizio.
1.3 - La causa, assegnata, nelle more, allo scrivente Giudice, veniva istruita mediante prove orali ed espletamento di apposita CTU medico-legale, affidata al collegio peritale, composto dalla dott.ssa
[...]
e dalla dott.ssa Persona_3 Persona_4
pagina 4 di 8 All'esito di tali incombenti istruttori, la presente vertenza veniva, dunque, rimessa in decisione, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c., ratione temporis vigente, per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.
2.1 – Gli attori lamentano, in questa sede, un presunto danno, sia iure proprio sia iure hereditatis, da errato approccio terapeutico, a loro dire derivante dalla condotta del personale medico, dipendente della struttura sanitaria convenuta, che, per errore, dovuto a negligenza e/o imperizia, avrebbe seguito un approccio terapeutico non adeguato al tipo di carcinoma diagnosticato al loro congiunto (carcinoma squamocellulare), così incrementando il rischio di recidiva e di metastasi loco-regionali sino a cagionare, in data 4.12.2018, la morte del sig. . Persona_1
In particolare, a loro dire, vi sarebbe stato un ritardo diagnostico – derivante dall'esecuzione del secondo intervento chirurgico, più invasivo, solo a maggio 2018, sebbene il quadro clinico fosse chiaro già a gennaio 2018 - che avrebbe inevitabilmente compromesso le possibilità di guarigione del sig. (stimabili in Pt_2 una percentuale prossima al 90%).
2.2 – In punto di diritto, merita, in primo luogo, premettere brevi cenni in materia di responsabilità sanitaria con specifico riferimento alla responsabilità della struttura medica, qui convenuta. Il consolidato orientamento della Suprema Corte inserisce la responsabilità della struttura sanitaria nell'alveo della responsabilità contrattuale, posto che l'accettazione del paziente, nella struttura stessa, comporta la conclusione di un contratto atipico di spedalità. L'obbligazione scaturente dal contratto, genericamente detta di assistenza sanitaria, ha un contenuto complesso, perché comprende sia la prestazione medica o chirurgica principale sia una serie di obblighi accessori, consistenti nella messa a disposizione del personale medico, ausiliario e infermieristico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche necessarie e nelle prestazioni lato sensu alberghiere comprendenti il ricovero e la fornitura di alloggio, vitto e assistenza al paziente fino alla sua dimissione (cfr. Cass. 19541/2015). La struttura medica risponde, quindi, a titolo contrattuale per la mancata o scorretta esecuzione di ciascuna delle prestazioni ricomprese nell'obbligazione assunta, ivi inclusa la prestazione medica principale. Più recentemente, la Suprema Corte (cfr. Cass. 28987/2019) ha precisato che il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, che sia stabile o saltuaria, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente "isolata" dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di razionalizzazione dei propri servizi operate dalla struttura, di cui il medico stesso è parte integrante;
ne consegue che, se la struttura si avvale della "collaborazione" dei sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro eventualmente cagionati: la responsabilità di chi si avvale dell'attività del terzo per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale trova radice non già in una colpa "in eligendo" degli ausiliari o "in vigilando" circa il loro operato, bensì nel rischio connaturato all'utilizzazione dei terzi nell'adempimento dell'obbligazione (cfr. Cass. 6243/2015), realizzandosi, e non potendo obliterarsi, l'avvilimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore ne derivino (cfr. Cass. 12833/2014). È esclusa la responsabilità della struttura sanitaria solo nei casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del comportamento del medico da pagina 5 di 8 quel programma condiviso di tutela della salute che accomuna, egli, alla struttura sanitaria (cfr. Cass. 28987/2019).
2.3 - Tanto premesso, si osserva come sia pacifico, nella specie, il rapporto contrattuale intercorso con Contr l' di Modena. Dalla documentazione prodotta, risulta, infatti, che il sig. è stato ricoverato e sottoposto a varie Pt_2 visite ed esami diagnostici presso la struttura sanitaria convenuta, a partire dal mese di novembre 2017 fino ad agosto 2018, quando era stato definito il nuovo programma terapeutico, in cui si era escluso un ulteriore approccio chirurgico ed era stata intrapresa una radioterapia palliativa (“a scopo citoriduttivo/antalgico sulle maggiori evidenze di malattia”), con attivazione dell'assistenza domiciliare.
2.4 – Quanto all'accertamento delle lamentate condotte colpose, della sussistenza del danno e del relativo nesso causale, occorre fare riferimento alla relazione tecnica redatta dalle dottoresse - Per_3 Persona_4 le cui conclusioni possono sin d'ora ritenersi condivisibili, in quanto basate su accertamenti approfonditi e su uno studio completo, obiettivo e coerente della documentazione medica prodotta. I consulenti dell'ufficio hanno accertato quanto segue, procedendo a una compiuta disamina della vicenda clinica relativa al sig. (meglio dettagliata nella parte iniziale della relazione peritale). Pt_2
In particolare, relativamente al presunto ritardo diagnostico, evidenzia il Collegio come, a causa del rapido evolversi della malattia, siano, di fatto, mancati i tempi per un intervento più puntuale da parte dei sanitari, anche ipotizzando l'esecuzione degli esami, prescritti al sig. , nella lettera post-dimissione del Pt_2
15.02.2018 (segnatamente, RX torace ed ecografia linfonodi del collo). Dunque, a parere dei consulenti, difettano errori sostanziali nel comportamento tenuto dai sanitari, “per quanto riguarda la chirurgia iniziale, le prescrizioni post-operatorie e il programma intrapreso dal maggio 2018, con particolare riferimento alla chirurgia “di salvataggio” con lo scopo di alleviare rapidamente i dolori ingravescenti sofferti dal dott. . Pt_2
Peraltro, si evidenzia come, a causa della particolare aggressività del carcinoma cutaneo che ha colpito il sig. (rientrante nel 5% dei casi di pazienti con CSCC), “verosimilmente la radioterapia, anche qualora Pt_2 effettuata come trattamento postoperatorio per la vicinanza del margine chirurgico profondo, non sarebbe stata in grado di modificare il decorso della malattia, per mancanza dei tempi “tecnici” necessari al manifestarsi degli effetti della stessa, considerando con alta probabilità la recidiva già presente a fine marzo.” In definitiva, l'approccio terapeutico seguito “può essere ritenuto adeguato alla situazione e coerente con le conoscenze scientifiche dell'epoca”, prive di “linee guida chiare e condivise, a livello nazionale ed internazionale, sulla gestione dei carcinomi spinocellulari della cute.” (v. pagg. 18-19 della perizia). Le conclusioni cui è giunto il Collegio meritano piena condivisione. La puntuale ricostruzione della vicenda clinica e l'analisi dettagliata, fase per fase, del progredire delle condizioni di salute del sig. - necessaria alla luce delle contestazioni svolte dalla difesa attorea - è Pt_2 stata aderente alle risultanze documentali della cartella clinica e degli esami diagnostici e delle terapie effettuate nonché al contesto scientifico dell'epoca, privo di riferimenti, tutt'altro che certi, sulle modalità di trattamento dei CSCC ad alto rischio (v. pagg. 14-15 della perizia). In linea di principio, deve, poi, rammentarsi che il giudice di merito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 6.06.2024, n. 15804). Dunque, in una vicenda tanto rapida (il sig. è deceduto a distanza, di poco più di un anno Pt_2 dall'iniziale visita dermatologica del novembre 2017) quanto drammatica, sono stati esaminati tutti i pagina 6 di 8 passaggi terapeutici posti in essere, a fronte di un paziente in un conclamato stato patologico e, comunque, affetto da una grave - quanto mai, aggressiva – malattia tumorale.
2.5 – La condotta dei sanitari, come sin qui illustrata, non può dirsi censurabile neppure con riguardo al presunto danno da lesione al diritto all'autodeterminazione terapeutica (per violazione degli obblighi informativi), asseritamente subito dal sig. in occasione del secondo intervento chirurgico, Pt_2 praticatogli nel maggio 2018. Al riguardo, preme osservare che “Il paziente che intenda far valere la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione deve dimostrare che, se adeguatamente informato, avrebbe scelto una diversa soluzione terapeutica rispetto a quella adottata.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 4.07.2024, n. 18332). In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subìto un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12.6.2023, n. 16633). Nella vicenda in esame, sussiste un'evidente carenza di allegazione dimostrativa con riguardo al pregiudizio, asseritamente sofferto dal sig. , apprezzabile in termini di danno-conseguenza (legato Pt_2 dal nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., con il danno-evento rappresentato dalla lesione del diritto di autodeterminazione).
Infatti, tale danno non è stato provato, neppure presuntivamente da parte attrice, non potendo certo valere, sotto tale profilo, il generico riferimento alle "sofferenze fisiche conseguenti al trattamento senza consenso”, le quali non individuano alcun danno-conseguenza, venendo, piuttosto, a coincidere tautologicamente con la stessa violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento. Invero, diversamente opinando, si attribuirebbe alla lesione derivante dall'inadempimento dell'obbligo di acquisizione del consenso informato la natura di danno in re ipsa, in spregio al principio della causalità giuridica, che consente la risarcibilità delle sole conseguenze pregiudizievoli (patrimoniali o non patrimoniali) dell'evento lesivo. Ferme le suesposte considerazioni, l'istruttoria espletata ha, ulteriormente, corroborato gli assunti di parte convenuta, escludendo profili di responsabilità in seno alla struttura sanitaria. Significative, sul punto, le dichiarazioni rese dalla teste, dott.ssa medico chirurgo in servizio Testimone_1 Contr presso il reparto di Otorinolaringoiatria dell' di Modena, la quale ha ribadito come il sig. Pt_2 fosse ben consapevole del proprio stato di salute grazie alle informazioni acquisite sia nel maggio 2018 sia in occasione dei precedenti ricoveri, confermando - alla presenza, tra l'altro, anche del figlio, sig. Pt_5
- il proprio consenso al trattamento terapeutico prospettatogli.1
[...] 1 “In genere, per prassi, durante la preparazione a un intervento chirurgico, spieghiamo al paziente la prognosi, i possibili rischi dell'intervento oltre alle alternative di terapia rispetto all'intervento chirurgico. Nel caso di specie, l'intervento consisteva nell'asportazione totale della ghiandola parotide, con sacrificio del nervo facciale che corre all'interno di questa ghiandola e asportazione dei linfonodi del collo. Ho descritto, al paziente, in maniera più tecnica e accurata tutto l'intervento: dall'incisione chirurgica fino alla degenza post-operatoria, comprese eventuali complicanze… il 21 maggio 2018 era la seconda visita che il paziente faceva presso l'Ospedale Policlinico per cui, in quell'occasione, ho ribadito cose che il paziente sapeva già. Ai primi di aprile il paziente si era, infatti, recato presso l'Ospedale di Sassuolo, dove i colleghi avevano già fatto tutti gli accertamenti e quando hanno visto che il caso era complesso, hanno rimesso il paziente al mio reparto. In quella sede erano già state date al paziente tutte le informazioni del caso con riguardo al trattamento terapeutico da effettuarsi e a tutto il decorso post-operatorio che io ho ribadito in occasione della visita del 21 maggio 2018. Prima del 21 maggio 2018, poi, c'è stata la visita del 14 maggio 2018 con il mio direttore dove è stata fatta, al paziente, l'analisi del caso… Ricordo che era presente il figlio del sig. Nella cartella clinica è, infatti, indicato il nome “ . Pt_2 Pt_5 pagina 7 di 8 Dunque, l'accertata assenza di profili di negligenza in capo al personale medico - come sopra descritta - esclude, alla radice, la configurabilità di danni risarcibili, sia iure hereditatis sia iure proprio, giustificando il rigetto integrale delle domande, qui, formulate.
3.
Le spese di lite, in ragione del complessivo esito del giudizio, seguono la soccombenza e sono liquidate, in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerati il valore della controversia, come dichiarato nell'atto introduttivo, le fasi processuali svolte e le prestazioni difensive rese.
Le spese di CTU – già liquidate in corso di causa - andranno definitivamente poste a carico di parte attrice, con obbligo di rimborso, a favore di parte convenuta, di quanto dalla stessa già sostenuto in via di anticipazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione, disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande formulate da , , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, , , sia in proprio sia nella loro qualità di eredi di
[...] Parte_4 Parte_5
, nei confronti di Persona_1 Controparte_1
[...]
- condanna, in solido, gli attori al pagamento, in favore di
[...]
, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 29.000,00, Controparte_1 oltre 15% per spese forfettarie, iva e cpa, come per legge.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice e la condanna a rimborsare, a parte convenuta, quanto, a tale titolo, dalla stessa, già eventualmente sostenuto in via di anticipazione.
Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Modena, 8 ottobre 2024
Il Giudice dott.ssa Giulia Lucchi
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