Art. 11.
Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere stabiliti o modificati i requisiti fisici da richiedere ai fini della revisione delle patenti stesse.
L'emanazione di tali decreti deve aver luogo con riguardo ai risultati della scienza medica nel campo acustico e visivo.
Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, possono essere stabiliti o modificati i requisiti fisici da richiedere ai fini della revisione delle patenti stesse.
L'emanazione di tali decreti deve aver luogo con riguardo ai risultati della scienza medica nel campo acustico e visivo.