Decreto cautelare 20 aprile 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2024
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 25/02/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00312/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00477/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 477 del 2024, proposto da
Servizi Turistici s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Traldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della ordinanza n. 59 del 7.2.2024 a firma del Dirigente del Settore 3 – Sviluppo del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente – SUE del Comune di Gallipoli, ma notificata a mezzo p.e.c. solo in data 13.03.2024, avente ad oggetto “ Ordinanza di sgombero delle strutture stagionali – Struttura balneare ubicata su area censita in Catasto al Fg 25 p.lla 950 ”, con la quale è stata ordinata la rimozione delle strutture balneari presenti su area demaniale in concessione, nel termine di giorni 20 dalla ricezione della predetta diffida.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2025 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società Servizi Turistici, in qualità di gestore dello stabilimento balneare denominato “Banzay Beach” in forza della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli in data 10.4.2008 (quale rinnovo della precedente concessione n. 38/2002), ha impugnato l’ordinanza dirigenziale n. 59 del 7.2.2024, con la quale il Comune di Gallipoli ha ingiunto la rimozione delle strutture, stante la clausola di stagionalità contenuta nel relativo titolo edilizio (permesso di costruire n. 0028143 in data 18.6.2007);
- con ordinanza n. 309/2024 in data 14.5.2024 questo Tar ha accolto la domanda cautelare e ha quindi sospeso l’efficacia della ordinanza di sgombero;
Rilevato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 16.9.2024, n. 131, così come modificato dalla legge di conversione 14.11.2024, n. 166, con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito, all’art. 3 della legge n. 118/2022, il comma 3-bis, secondo cui “I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”;
Considerato che:
- dalla piana interpretazione della ratio e della lettera della predetta norma, si evince che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l’uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità;
- l’esercizio della predetta facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’Amministrazione, dal momento che, diversamente, e cioè nel caso in cui il legislatore avesse inteso rimettere alle determinazioni degli enti competenti la decisone finale circa il mantenimento delle strutture nel corso della stagione invernale, la norma in esame non avrebbe alcun reale contenuto dispositivo, limitandosi a confermare un potere già attribuito all’Amministrazione dalle norme vigenti;
Considerato altresì che:
- nella specie, non osta al mantenimento annuale delle strutture il fatto che il Comune abbia già ingiunto il relativo smontaggio, atteso che gli effetti dell’ingiunzione ripristinatoria sono stati sospesi da questo Tar con la predetta ordinanza n. 309/2024 in data 16.5.2024 prima dell’entrata in vigore della legge 14.11.2024, n. 166, sicché il provvedimento in questione non può aver prodotto l’effetto inibitorio previsto dall’ultimo periodo all’art. 3, comma 3 bis, della legge n. 118/2022;
- peraltro, la predetta previsione non può che riguardare i provvedimenti di demolizione già adottati ed eseguiti, o comunque i provvedimenti di demolizione rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza, dal momento che, in caso contrario, si creerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra i concessionari che siano stati (già) destinatari di una ingiunzione allo smontaggio, e coloro i quali, pur trovandosi nella medesima situazione di fatto e diritto (in quanto in possesso di identici provvedimenti autorizzativi), per eventi occasionali e contingenti, non siano stati incisi da un analogo provvedimento repressivo;
Ritenuto pertanto che, allo stato, parte ricorrente deve ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, ciò che determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Giancaspro, Presidente FF, Estensore
Daniela Rossi, Referendario
Elio Cucchiara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Silvio Giancaspro |
IL SEGRETARIO