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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/10/2025, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4977/2023 R.G. riservata in decisione con ordinanza del 29/05/2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Giuseppe Di Caro e con domicilio eletto in Vigevano,
Via De Amicis n. 10;
RICORRENTE
E
, (C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Andrea Peccenini e con domicilio eletto in Voghera, via Sant'Ambrogio n. 1; RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato dal curatore speciale Avv. Tiziana Milani con studio in
Milano, Via Cesare Battiti n. 1;
INTERVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ dato atto della emessa sentenza 769/2024 di scioglimento del matrimonio tra le parti:
- Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore con CP_2
collocamento presso la madre;
- disporre la liberazione delle visite del padre al figlio senza assistenza dei servizi sociali e dichiararsi la cessazione dell'affidamento del minore ai
Servizi Sociali;
- confermare l'assegno per il contributo di mantenimento del figlio minore
a carico del padre nella misura di € 200,00 mensile, oltre al 50% CP_2
delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale
di Pavia, purchè spese concordate tra i coniugi;
Pag. 2 di 10 - la casa coniugale rimane assegnata in godimento alla moglie con tutto quanto l'arreda, fino a quando i figli vivranno con la madre;
- nessun assegno di mantenimento in favore della moglie
- spese legali rifuse.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ Affidare in via condivisa a entrambi genitori il minore CP_2
con collocazione dello stesso presso la madre, con conseguente
[...]
revoca definitiva di tutti i provvedimenti provvisori in essere nel giudizio di separazione (R.G. 3259/2022) in meritò all'affidamento all'Ente del minore;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con obbligo in capo al signor di proseguire il versamento delle relative rate del Pt_1
mutuo riferito al predetto immobile;
- Confermare l'obbligo di contributo al mantenimento in favore dei figli in capo al sig. e pari ad euro 200 per ciascun figlio oltre al Pt_1
pagamento del 50% delle spese extra assegno come da protocollo;
- Spese legali rifuse.”
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
“ 1) Confermare l'affidamento del minore all'Ente CP_2
territorialmente competente, allo stato individuato nel Comune di OR
(PV), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle questioni di carattere sanitario e scolastico-educative e quanto
Pag. 3 di 10 agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio.
2) Confermare il collocamento del minore presso la madre, CP_2
anche ai fini della residenza anagrafica.
3) Disporre che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario regolamentino i rapporti padre-figlio con i tempi e le modalità rispondenti all'interesse del minore con facoltà di ampliamento e di liberalizzazione degli incontri se ritenuta opportuna nell'interesse del minore e con facoltà di sospensione se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
4) Disporre che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario: - proseguano nella regolamentazione degli incontri padre-figlio, secondo le indicazioni di cui sopra;
- proseguano nell'intervento di ADM in essere presso la madre, anche con spese a carico dei genitori come da disponibilità dagli stessi manifestata all'udienza del 16.07.2024; - attivino un percorso di sostegno psicologico/psicoterapia a favore del minore , anche con spese a CP_2
carico dei genitori come da disponibilità dagli stessi manifestata all'udienza del 16.07.2024; - proseguano nel sostegno alla genitorialità e psicologico per la madre;
- individuino ed attivino tutti gli interventi e i sostegni ritenuti necessari per il minore e per i genitori;
- mantengano un monitoraggio sul nucleo familiare e sul minore, al fine di verificare la sua crescita psico-fisica; - segnalino alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore.
5) Disporre l'assegnazione della casa coniugale di OR a favore della
Signora , in qualità di genitore collocatario della prole. CP_1
Pag. 4 di 10 6) Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Pavia.
7) Dare atto del fatto che il Sig. si è dichiarato disponibile a Pt_1
continuare a sostenere le rate di mutuo della casa coniugale. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza parziale n.769/24 del
22.04.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Nulla, dunque, si dirà sul punto.
SULL'AFFIDAMENTO DEL LI OR CP_2
Per quanto concerne l'affido del minore , nato il [...], si CP_2
osserva che inizialmente quest'ultimo, unitamente alla madre, era collocato presso la comunità Villa Aurora di OR, che ha lasciato facendo rientro nella casa coniugale solo a seguito del provvedimento del 16/07/2024, con il quale il giudice reltore disponeva il rientro presso la casa coniugale di madre e figlio a far data dal mese di settembre 2024.
Nelle comparse conclusionali delle parti, le stesse hanno concordemente sottolineato il miglioramento delle condizioni della famiglia e in particolar modo di che, a seguito del rientro nella casa coniugale, sarebbe CP_2
Pag. 5 di 10 “assolutamente migliorato sotto ogni punto di vista sia psicologico che relazionale”.
Le stesse parti hanno infatti richiesto la revoca dell'affidamento del minore all'Ente e il suo affidamento in maniera condivisa tra i genitori con collocamento presso la madre.
Sul punto, però, bisogna precisare quanto segue.
Sulla base di quanto emerge dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali e da quanto precisato nelle memorie di replica dalla curatrice speciale, seppur non si riscontrino particolari difficoltà da parte della madre nella gestione del figlio né atteggiamenti oppositivi dello stesso, sono state evidenziate delle perplessità nel considerare risolti tutti gli aspetti problematici riguardanti il minore e la diade. Questo Collegio ritiene pertanto che si debba mantenere l'affido di all'Ente per almeno 18 mesi, con CP_2
collocamento presso la madre. Tale decisione risulta infatti essere confacente alle necessità del minore rispetto al funzionamento in ambito scolastico, relativamente al comportamento iperattivo e alle difficoltà di concentrazione segnalate dalle docenti, considerando il fatto che la sig.ra non riconosce tali difficoltà che non problematizza, affermando che CP_1
si tratti di comportamenti che manifesta sin dall'infanzia negando CP_2
quindi le sue criticità nella gestione del minore.
Si stabilisce, inoltre, che l'Ente affidatario prosegua nel monitoraggio del nucleo familiare vigilando sulla prosecuzione dei percorsi indicati, verificando l'esito degli stessi e monitorando in genere sulla situazione del minore con possibilità di segnalare qualsivoglia situazione di pregiudizio per che renda opportuno e necessario un intervento a sua tutela. CP_2
Pag. 6 di 10 Per quel che concerne gli incontri padre-figlio, tenuto conto che tutti gli appuntamenti tra e il padre sono sempre stati positivi e del buon CP_2
esito del percorso svolto dal signor “..si può dire che arriva Pt_1 CP_2
sempre sorridente agli incontri e dimostra di avere voglia di vedere il papà, gli piace giocare con lui e prenderlo in giro” ( cfr.relazione relativa al minore del 26/03/2025) e considerata la richiesta di valutare la possibilità di una liberalizzazione, questo Collegio stabilisce che saranno i Servizi
Sociali dell'Ente affidatario a regolamentare i rapporti padre-figlio con i tempi e le modalità rispondenti all'interesse del minore con facoltà di ampliamento e di liberalizzazione degli incontri se ritenuta opportuna nell'interesse dello stesso e con facoltà di sospensione se ritenuti pregiudizievoli per quest'ultimo.
A tutela del minore il Collegio ritiene opportuno prevedere che i Servizi
Sociali dell'Ente affidatario proseguano anche nell'intervento di ADM in essere presso la madre, attivino un percorso di sostegno psicologico a favore del minore , proseguano nel sostegno alla genitorialità e CP_2
psicologico per la madre, individuino ed attivino tutti gli interventi e i sostegni ritenuti necessari per il minore e per i genitori, segnalino alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL
OR
Per quel che concerne il mantenimento del minore, non essendoci discordanze sul punto e considerando l'accordo tra le parti, si ritiene di
Pag. 7 di 10 dover confermare l'obbligo in capo al sig. prendendo atto del fatto Pt_1
che il sig. si è mostrato disponibile a continuare a sostenere le rate Pt_1
del mutuo, di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Pavia.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Sul punto, così come concordemente richiesto, si conferma l'assegnazione della casa familiare con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che la abiterà CP_1
unitamente ai figli.
SULLE SPESE DI LITE
Consegue alla fondatezza della domanda la condanna delle parti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite della curatrice speciale del minore nominata, liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dell'Erario, per il caso in cui venga confermata l'ammissione della curatela al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. La sostanziale corrispondenza delle domande finali delle parti comporta che le spese di lite vengano tra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la già pronunciata sentenza di divorzio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 10 - Conferma l'affidamento del minore all'Ente CP_2
territorialmente competente, allo stato individuato nel Comune di
OR (PV) per un periodo di almeno 18 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle questioni di carattere sanitario e scolastico-educative e quanto agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio;
- Conferma il collocamento del minore presso la madre CP_2
alla quale assegna la casa familiare;
- Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Pavia;
- Stabilisce che i Servizi sociali dell'Ente affidatario proseguano il loro intervento come in parte motiva;
- condanna in solido tra loro le parti convenute a rifondere le spese di lite della Curatrice speciale del minore Avv. Tiziana Milano, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed
Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della seguente sentenza ai
Servizi Sociali affidatari.
Pag. 9 di 10 Manda altresì alla Cancellaria per la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della Vigilanza, nell'ambito della quale i Servizi dovranno trasmettere relazione semestrale.
Così deciso, Pavia 22/09/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
Il Tribunale di Pavia riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente rel.
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4977/2023 R.G. riservata in decisione con ordinanza del 29/05/2025, avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio e vertente
TRA
, (C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'Avv. Giuseppe Di Caro e con domicilio eletto in Vigevano,
Via De Amicis n. 10;
RICORRENTE
E
, (C.F. , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'Avv. Andrea Peccenini e con domicilio eletto in Voghera, via Sant'Ambrogio n. 1; RESISTENTE
E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
rappresentato dal curatore speciale Avv. Tiziana Milani con studio in
Milano, Via Cesare Battiti n. 1;
INTERVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto in cui le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“ dato atto della emessa sentenza 769/2024 di scioglimento del matrimonio tra le parti:
- Confermare l'affidamento congiunto del figlio minore con CP_2
collocamento presso la madre;
- disporre la liberazione delle visite del padre al figlio senza assistenza dei servizi sociali e dichiararsi la cessazione dell'affidamento del minore ai
Servizi Sociali;
- confermare l'assegno per il contributo di mantenimento del figlio minore
a carico del padre nella misura di € 200,00 mensile, oltre al 50% CP_2
delle spese extra assegno, come da Protocollo del Tribunale
di Pavia, purchè spese concordate tra i coniugi;
Pag. 2 di 10 - la casa coniugale rimane assegnata in godimento alla moglie con tutto quanto l'arreda, fino a quando i figli vivranno con la madre;
- nessun assegno di mantenimento in favore della moglie
- spese legali rifuse.”
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE
“ Affidare in via condivisa a entrambi genitori il minore CP_2
con collocazione dello stesso presso la madre, con conseguente
[...]
revoca definitiva di tutti i provvedimenti provvisori in essere nel giudizio di separazione (R.G. 3259/2022) in meritò all'affidamento all'Ente del minore;
- Confermare l'assegnazione della casa coniugale alla moglie con obbligo in capo al signor di proseguire il versamento delle relative rate del Pt_1
mutuo riferito al predetto immobile;
- Confermare l'obbligo di contributo al mantenimento in favore dei figli in capo al sig. e pari ad euro 200 per ciascun figlio oltre al Pt_1
pagamento del 50% delle spese extra assegno come da protocollo;
- Spese legali rifuse.”
CONCLUSIONI DEL CURATORE SPECIALE
“ 1) Confermare l'affidamento del minore all'Ente CP_2
territorialmente competente, allo stato individuato nel Comune di OR
(PV), con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle questioni di carattere sanitario e scolastico-educative e quanto
Pag. 3 di 10 agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio.
2) Confermare il collocamento del minore presso la madre, CP_2
anche ai fini della residenza anagrafica.
3) Disporre che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario regolamentino i rapporti padre-figlio con i tempi e le modalità rispondenti all'interesse del minore con facoltà di ampliamento e di liberalizzazione degli incontri se ritenuta opportuna nell'interesse del minore e con facoltà di sospensione se ritenuti pregiudizievoli per il minore.
4) Disporre che i Servizi Sociali dell'Ente affidatario: - proseguano nella regolamentazione degli incontri padre-figlio, secondo le indicazioni di cui sopra;
- proseguano nell'intervento di ADM in essere presso la madre, anche con spese a carico dei genitori come da disponibilità dagli stessi manifestata all'udienza del 16.07.2024; - attivino un percorso di sostegno psicologico/psicoterapia a favore del minore , anche con spese a CP_2
carico dei genitori come da disponibilità dagli stessi manifestata all'udienza del 16.07.2024; - proseguano nel sostegno alla genitorialità e psicologico per la madre;
- individuino ed attivino tutti gli interventi e i sostegni ritenuti necessari per il minore e per i genitori;
- mantengano un monitoraggio sul nucleo familiare e sul minore, al fine di verificare la sua crescita psico-fisica; - segnalino alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore.
5) Disporre l'assegnazione della casa coniugale di OR a favore della
Signora , in qualità di genitore collocatario della prole. CP_1
Pag. 4 di 10 6) Porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di
Pavia.
7) Dare atto del fatto che il Sig. si è dichiarato disponibile a Pt_1
continuare a sostenere le rate di mutuo della casa coniugale. “
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che con sentenza parziale n.769/24 del
22.04.2024 veniva pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Nulla, dunque, si dirà sul punto.
SULL'AFFIDAMENTO DEL LI OR CP_2
Per quanto concerne l'affido del minore , nato il [...], si CP_2
osserva che inizialmente quest'ultimo, unitamente alla madre, era collocato presso la comunità Villa Aurora di OR, che ha lasciato facendo rientro nella casa coniugale solo a seguito del provvedimento del 16/07/2024, con il quale il giudice reltore disponeva il rientro presso la casa coniugale di madre e figlio a far data dal mese di settembre 2024.
Nelle comparse conclusionali delle parti, le stesse hanno concordemente sottolineato il miglioramento delle condizioni della famiglia e in particolar modo di che, a seguito del rientro nella casa coniugale, sarebbe CP_2
Pag. 5 di 10 “assolutamente migliorato sotto ogni punto di vista sia psicologico che relazionale”.
Le stesse parti hanno infatti richiesto la revoca dell'affidamento del minore all'Ente e il suo affidamento in maniera condivisa tra i genitori con collocamento presso la madre.
Sul punto, però, bisogna precisare quanto segue.
Sulla base di quanto emerge dalle ultime relazioni dei Servizi Sociali e da quanto precisato nelle memorie di replica dalla curatrice speciale, seppur non si riscontrino particolari difficoltà da parte della madre nella gestione del figlio né atteggiamenti oppositivi dello stesso, sono state evidenziate delle perplessità nel considerare risolti tutti gli aspetti problematici riguardanti il minore e la diade. Questo Collegio ritiene pertanto che si debba mantenere l'affido di all'Ente per almeno 18 mesi, con CP_2
collocamento presso la madre. Tale decisione risulta infatti essere confacente alle necessità del minore rispetto al funzionamento in ambito scolastico, relativamente al comportamento iperattivo e alle difficoltà di concentrazione segnalate dalle docenti, considerando il fatto che la sig.ra non riconosce tali difficoltà che non problematizza, affermando che CP_1
si tratti di comportamenti che manifesta sin dall'infanzia negando CP_2
quindi le sue criticità nella gestione del minore.
Si stabilisce, inoltre, che l'Ente affidatario prosegua nel monitoraggio del nucleo familiare vigilando sulla prosecuzione dei percorsi indicati, verificando l'esito degli stessi e monitorando in genere sulla situazione del minore con possibilità di segnalare qualsivoglia situazione di pregiudizio per che renda opportuno e necessario un intervento a sua tutela. CP_2
Pag. 6 di 10 Per quel che concerne gli incontri padre-figlio, tenuto conto che tutti gli appuntamenti tra e il padre sono sempre stati positivi e del buon CP_2
esito del percorso svolto dal signor “..si può dire che arriva Pt_1 CP_2
sempre sorridente agli incontri e dimostra di avere voglia di vedere il papà, gli piace giocare con lui e prenderlo in giro” ( cfr.relazione relativa al minore del 26/03/2025) e considerata la richiesta di valutare la possibilità di una liberalizzazione, questo Collegio stabilisce che saranno i Servizi
Sociali dell'Ente affidatario a regolamentare i rapporti padre-figlio con i tempi e le modalità rispondenti all'interesse del minore con facoltà di ampliamento e di liberalizzazione degli incontri se ritenuta opportuna nell'interesse dello stesso e con facoltà di sospensione se ritenuti pregiudizievoli per quest'ultimo.
A tutela del minore il Collegio ritiene opportuno prevedere che i Servizi
Sociali dell'Ente affidatario proseguano anche nell'intervento di ADM in essere presso la madre, attivino un percorso di sostegno psicologico a favore del minore , proseguano nel sostegno alla genitorialità e CP_2
psicologico per la madre, individuino ed attivino tutti gli interventi e i sostegni ritenuti necessari per il minore e per i genitori, segnalino alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DEL
OR
Per quel che concerne il mantenimento del minore, non essendoci discordanze sul punto e considerando l'accordo tra le parti, si ritiene di
Pag. 7 di 10 dover confermare l'obbligo in capo al sig. prendendo atto del fatto Pt_1
che il sig. si è mostrato disponibile a continuare a sostenere le rate Pt_1
del mutuo, di contribuire al mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Pavia.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Sul punto, così come concordemente richiesto, si conferma l'assegnazione della casa familiare con tutto quanto l'arreda alla sig.ra che la abiterà CP_1
unitamente ai figli.
SULLE SPESE DI LITE
Consegue alla fondatezza della domanda la condanna delle parti, in solido fra loro, a rifondere le spese di lite della curatrice speciale del minore nominata, liquidate come da dispositivo, con pagamento in favore dell'Erario, per il caso in cui venga confermata l'ammissione della curatela al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato. La sostanziale corrispondenza delle domande finali delle parti comporta che le spese di lite vengano tra le stesse interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, richiamata la già pronunciata sentenza di divorzio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Pag. 8 di 10 - Conferma l'affidamento del minore all'Ente CP_2
territorialmente competente, allo stato individuato nel Comune di
OR (PV) per un periodo di almeno 18 mesi, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori quanto alle questioni di carattere sanitario e scolastico-educative e quanto agli incarichi conferiti ai Servizi Sociali e, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio;
- Conferma il collocamento del minore presso la madre CP_2
alla quale assegna la casa familiare;
- Pone a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento indiretto del figlio mediante versamento di un assegno mensile di € 200,00, annualmente rivalutabile in base agli indici
Istat, da corrispondersi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Pavia;
- Stabilisce che i Servizi sociali dell'Ente affidatario proseguano il loro intervento come in parte motiva;
- condanna in solido tra loro le parti convenute a rifondere le spese di lite della Curatrice speciale del minore Avv. Tiziana Milano, che si liquidano in € 3.500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. al 4% ed
Iva se e come dovuta per legge, con pagamento in favore dell'Erario.
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia della seguente sentenza ai
Servizi Sociali affidatari.
Pag. 9 di 10 Manda altresì alla Cancellaria per la trasmissione al Giudice Tutelare per l'apertura della Vigilanza, nell'ambito della quale i Servizi dovranno trasmettere relazione semestrale.
Così deciso, Pavia 22/09/2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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