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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/03/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10422/23 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO
promossa da
, nata a [...], il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania, Viale XX settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Crisci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 7 -Resistente contumace-
-- -- --
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.03.2025.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 26.09.2023, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Catania,
sez. II Penale, in data 01.03.2023, nel procedimento penale nn. 13390/13 R.G.N.R.-
185/15 R.G. definito con sentenza del 19.1.2022, al fine di ottenerne la riforma. In
particolare, la ricorrente esponeva di avere prestato la propria opera professionale, quale difensore d'ufficio, in favore dell'imputato e che in data Controparte_2
11.09.2023 veniva notificato il decreto di liquidazione con il quale le veniva riconosciuto l'importo di euro 480,00 oltre CPA e spese generali come per legge a titolo di compensi per la fase di studio, fase istruttoria/dibattimentale e fase decisionale, nonché la somma di € 200,00 quale compenso per il procedimento monitorio ed esecutivo.
Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività profusa. Nello specifico, asseriva il mancato rispetto dei limiti tabellari di cui al D.M.55/2014 applicato, in quanto la somma liquidata è inferiore rispetto ai parametri ministeriali, avendo il pagina 2 di 7 decidente, in modo erroneo, effettuato una doppia riduzione del 50 % sugli importi minimi già dimezzati.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto si osserva che l'art. 116 D.P.R. 115/2002 (secondo cui “L' onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato,
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le
somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”) configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Nella prospettiva anticipatoria, come già affermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – come avvenuto nella specie, con l'attivazione del procedimento monitorio e l'intimazione dell'atto di precetto. Inoltre, nel caso di recupero del credito, evidentemente non andato a buon fine, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi pagina 3 di 7 professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle medesime procedure di recupero del credito (v. Cass. 2022 n. 15213; Cass. 2021
n.24522).
In relazione alla determinazione del compenso , l'art. 12 DM 55/14 dispone che:“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto
delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e
del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità
giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del
numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in
relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in
modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze
civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene, altresì, conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per
cento...3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del
giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa
l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale
ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento
pagina 4 di 7 antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la
citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività
istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di
prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative
notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato
connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”; ritenuto che la norma per fase introduttiva intende “….. gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Nella fattispecie de quo, a corredo dell'attività difensiva, ha Parte_1
documentato il lavoro svolto depositando 4 verbali di udienza che postulano naturalmente l'esame e lo studio degli atti processuali, nonché tutto l'iter procedimentale inutilmente esperito per il recupero del credito professionale nei confronti del suo assistito. L'odierna ricorrente infatti inviava atto di messa in mora, richiedendo e ottenendo il Decreto Ingiuntivo nr. 2941/2022, a seguito del quale, essendo lo stesso divenuto esecutivo in data 04.01.2023, procedeva alla pagina 5 di 7 notifica di atto di precetto in data 02.03.2023. In forza di detto atto di precetto, tentava i pignoramenti dei beni del debitore ma, l'esito era negativo.
Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, ritenuto l'impegno svolto di non particolare difficoltà, attesa la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto e la linearità del procedimento, in conformità agli artt. 1 – 11
D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata, il nuovo compenso va, dunque, determinato al valore minino dei criteri tabellari per la fase di studio, per la fase istruttoria e per quella decisionale, mentre deve escludersi la fase introduttiva;
ed invero, non risulta allegato che il difensore abbia redatto uno degli atti di cui all'art.12 comma 3 lett. b) del DM 55/14.
In definita, alla luce di quanto esposto, il ricorso è accolto e, in riforma del precedente decreto di liquidazione, va liquidato il nuovo compenso, che al netto della riduzione di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, è determinato a carico dell'Erario in euro 960,00 (euro 1.440,00 –1/3) oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA (nello specifico: fase di studio della controversia euro 225,00; fase istruttoria euro 540,00; fase decisionale euro 675,00), e oltre alla somma di euro 200,00, più
spese generali del 15%, IVA e CPA, quale compenso per il procedimento monitorio ed esecutivo, già previsto dal giudice di prime cure, specificandosi che al riguardo nessuna doglianza specifica è stata proposta dalla ricorrente.
In virtù del principio della soccombenza il va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura Parte_1
indicata in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n.
10422/2023 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di e a carico dell'erario la somma di euro 960,00, oltre a Parte_1
quella di euro 200,00, entrambe più spese generali del 15%, IVA e CPA;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 725,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 29 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del
processo Dott.ssa Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
IL GIUDICE ISTRUTTORE IN FUNZIONE DI GIUDICE UNICO SALVATORE
BARBERI
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10422/23 R.G. avente ad oggetto: RICORSO IN
OPPOSIZIONE AL DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI AL DIFENSORE D'UFFICIO
promossa da
, nata a [...], il [...] (cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Catania, Viale XX settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Crisci che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-Ricorrente -
contro
, in persona del Ministro pro tempore, c.f. Controparte_1
. P.IVA_1
pagina 1 di 7 -Resistente contumace-
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Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 26.03.2025.
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In fatto ed in diritto
Con ricorso in opposizione a liquidazione ex art. 170 DPR 115/2022, depositato in data 26.09.2023, ricorreva innanzi al Tribunale di Catania Parte_1
avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale di Catania,
sez. II Penale, in data 01.03.2023, nel procedimento penale nn. 13390/13 R.G.N.R.-
185/15 R.G. definito con sentenza del 19.1.2022, al fine di ottenerne la riforma. In
particolare, la ricorrente esponeva di avere prestato la propria opera professionale, quale difensore d'ufficio, in favore dell'imputato e che in data Controparte_2
11.09.2023 veniva notificato il decreto di liquidazione con il quale le veniva riconosciuto l'importo di euro 480,00 oltre CPA e spese generali come per legge a titolo di compensi per la fase di studio, fase istruttoria/dibattimentale e fase decisionale, nonché la somma di € 200,00 quale compenso per il procedimento monitorio ed esecutivo.
Eccepiva, quindi, il mancato riconoscimento dell'attività profusa. Nello specifico, asseriva il mancato rispetto dei limiti tabellari di cui al D.M.55/2014 applicato, in quanto la somma liquidata è inferiore rispetto ai parametri ministeriali, avendo il pagina 2 di 7 decidente, in modo erroneo, effettuato una doppia riduzione del 50 % sugli importi minimi già dimezzati.
Nonostante la rituale notifica, nessuno si costituiva per il Controparte_1
(legittimato passivamente come da Cass. Civ. SU 8516/12).
Il ricorso, tempestivo ex art. 170 dpr 115/2002, è fondato e deve essere accolto, essendo stato liquidato un onorario non adeguato, ai sensi dell'art. 2236 c.c., all'attività professionale svolta.
In punto di diritto si osserva che l'art. 116 D.P.R. 115/2002 (secondo cui “L' onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato,
nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione
ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le
procedure per il recupero dei crediti professionali. Lo Stato ha diritto di ripetere le
somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”) configura un sistema di anticipazione, da parte dell'Erario, del compenso spettante al difensore d'ufficio il quale abbia tentato infruttuosamente di recuperare il credito professionale nei confronti dell'assistito.
Nella prospettiva anticipatoria, come già affermato dalla Corte di Cassazione (ex plurimis e da ultimo, Cass. 21/03/2018, n. 7063; Cass. 07/02/2019, n. 3673), il difensore deve dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero – come avvenuto nella specie, con l'attivazione del procedimento monitorio e l'intimazione dell'atto di precetto. Inoltre, nel caso di recupero del credito, evidentemente non andato a buon fine, il difensore d'ufficio ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi pagina 3 di 7 professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle medesime procedure di recupero del credito (v. Cass. 2022 n. 15213; Cass. 2021
n.24522).
In relazione alla determinazione del compenso , l'art. 12 DM 55/14 dispone che:“Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto
delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata,
dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e
del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni
giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità
giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del
numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in
relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in
modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze
civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene, altresì, conto del numero di
udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo
necessario all'espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori
medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali,
possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per
cento...3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del
giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio, ivi compresa
l'attivita' investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale
ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le
relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attivita' e sono resi in momento
pagina 4 di 7 antecedente alla fase introduttiva;
b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti
introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la
citazione del responsabile civile;
c) per fase istruttoria o dibattimentale: le
richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività
istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze
pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di
prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative
notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato
connesso o collegato;
d) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche,
l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica”; ritenuto che la norma per fase introduttiva intende “….. gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni,
opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
Nella fattispecie de quo, a corredo dell'attività difensiva, ha Parte_1
documentato il lavoro svolto depositando 4 verbali di udienza che postulano naturalmente l'esame e lo studio degli atti processuali, nonché tutto l'iter procedimentale inutilmente esperito per il recupero del credito professionale nei confronti del suo assistito. L'odierna ricorrente infatti inviava atto di messa in mora, richiedendo e ottenendo il Decreto Ingiuntivo nr. 2941/2022, a seguito del quale, essendo lo stesso divenuto esecutivo in data 04.01.2023, procedeva alla pagina 5 di 7 notifica di atto di precetto in data 02.03.2023. In forza di detto atto di precetto, tentava i pignoramenti dei beni del debitore ma, l'esito era negativo.
Conformemente alla domanda, avuto riguardo ai vari parametri sulla “complessità della causa” individuati dal sopra citato articolo 12, ritenuto l'impegno svolto di non particolare difficoltà, attesa la mancanza di rilevanti e complesse questioni giuridiche e di fatto e la linearità del procedimento, in conformità agli artt. 1 – 11
D.M. 55/2014 e alle tabelle vigenti al momento della liquidazione impugnata, il nuovo compenso va, dunque, determinato al valore minino dei criteri tabellari per la fase di studio, per la fase istruttoria e per quella decisionale, mentre deve escludersi la fase introduttiva;
ed invero, non risulta allegato che il difensore abbia redatto uno degli atti di cui all'art.12 comma 3 lett. b) del DM 55/14.
In definita, alla luce di quanto esposto, il ricorso è accolto e, in riforma del precedente decreto di liquidazione, va liquidato il nuovo compenso, che al netto della riduzione di un terzo ex art.106 bis d.P.R. 115/2002, è determinato a carico dell'Erario in euro 960,00 (euro 1.440,00 –1/3) oltre spese generali del 15%, IVA e
CPA (nello specifico: fase di studio della controversia euro 225,00; fase istruttoria euro 540,00; fase decisionale euro 675,00), e oltre alla somma di euro 200,00, più
spese generali del 15%, IVA e CPA, quale compenso per il procedimento monitorio ed esecutivo, già previsto dal giudice di prime cure, specificandosi che al riguardo nessuna doglianza specifica è stata proposta dalla ricorrente.
In virtù del principio della soccombenza il va condannato Controparte_1
al pagamento delle spese processuali in favore di nella misura Parte_1
indicata in dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. n.
10422/2023 così statuisce:
1) accoglie il ricorso e, in riforma del decreto di liquidazione opposto, liquida in favore di e a carico dell'erario la somma di euro 960,00, oltre a Parte_1
quella di euro 200,00, entrambe più spese generali del 15%, IVA e CPA;
2) condanna il alla rifusione delle spese processuali del Controparte_1
presente grado di giudizio in favore di che liquida in euro 725,00, Parte_1
di cui euro 125,00 per spese ed euro 600,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso il 29 marzo 2025
Il giudice
Salvatore Barberi
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del funzionario del
processo Dott.ssa Monica Neri
Atto depositato telematicamente pagina 7 di 7