Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/02/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
Il Tribunale in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 9659/2024 R.G. promossa da:
, n. a BRONTE (CT) il 13/03/1980 (C.F.: Parte_1
), residente a [...], rappr. e dif. C.F._1
dall'avv. LEANZA ROBERTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti ricorrente nei confronti di
, n. a BRONTE (CT) il 15/07/1978 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2
residente a [...], in contrada Malaponte 1, rappr. E dif. dall'avv. FUSARI FILIPPO, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti resistente
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 15/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
[...]
chiedeva e a questo tribunale la pronuncia della cessazione degli Parte_1
effetti civili del matrimonio contratto con e celebrato a San Controparte_1
Teodoro (ME) il 28/08/2003, matrimonio dal quale erano nati due figli, e Per_1
rispettivamente il 05/06/2004 ed il 08/03/2013. PE
Esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che essi coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava decreto di omologa della separazione e ordinanza di modifica delle condizioni della separazione.
si costituiva aderendo alla domanda di divorzio. Controparte_1
All'esito dell'udienza presidenziale, le parti chiedevano la trasformazione del rito in divorzio congiunto, stante il raggiungimento di un accordo, precisavano le conclusioni all'udienza del 15/01/2025, in quella sede il g.i. riservava di riferire al collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia CP_1
del decreto di separazione reso da questo Tribunale il 22/10/2020. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Quanto alle condizioni va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio segue con le seguenti prescrizioni: I coniugi vivranno separati e saranno liberi di fissare le proprie rispettive residenze in qualsiasi parte del territorio nazionale o all'estero dandosi, sin da ora, reciproca autorizzazione all'espatrio. Assumono, però, espresso obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di domicilio;
Entrambi i coniugi sono autosufficienti;
La figlia , nelle more, è divenuta maggiorenne, mentre il figlio minore Per_1 PE
resta affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Con riferimento al piccolo l'esercizio del diritto di visita del padre, potrà essere PE
esercitato anche mediante chiamate e videochiamate WhatsApp, in considerazione della circostanza che questi ha avuto l'opportunità di svolgere attività lavorativa fuori dal paese di residenza e che, pertanto, non sono verosimili incontri e frequentazioni in presenza;
durante i periodi di rientro in paese del sig. invece, il figlio minore CP_1
potrà trascorrere due giorni settimanali con il padre, previo accordo telefonico PE
con la madre;
le festività seguiranno il criterio dell'alternanza; durante le vacanze estive, in considerazione delle ferie di entrambi i genitori, il piccolo potrà trascorrere PE
due settimane, anche non consecutive, con il padre, previo accordo con la madre.
Il sig. si impegna, infine, a versare un assegno di mantenimento Controparte_1
dell'importo di € 500,00 mensili entro ogni giorno 5 del mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, in favore dei due figli, PE
, quest'ultima maggiorenne ma ancora non economicamente indipendente Per_1
poiché ancora in corso di studi, nonché il 50% delle spese straordinarie;
Ai fini fiscali i figli resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%;
Gli assegni familiari verranno richiesti da ciascun genitore nella misura del 50%;
Spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al citato D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese processuali
PQM
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 9659/2024
R.G.:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e , a San Teodoro (ME) il 28/08/2003, trascritto nei
[...] Controparte_1
registri dello stato civile del comune di San Teodoro (ME), al n. 4, parte II, Serie A, anno
2003.
ORDINA all'ufficiale di stato di civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
regola le condizioni come in motivazione.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Catania, il 10/01/2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente estensore
(Massimo Escher)