Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00274/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia MA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Reginelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - U.T.G. - Prefettura di Rimini, Questura di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
-del provvedimento del Questore della Provincia di Rimini del 7 settembre 2023, CAT.A.12-Imm/P.S.. Prot.nr.-OMISSIS- di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro avanzata il 22 ottobre 2021, impugnato con ricorso gerarchico di fronte al Prefetto della Provincia di Rimini in data 23 febbraio 2024 e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Rimini e di Questura di Rimini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.9.2024, munito di istanza cautelare, il ricorrente impugnava il provvedimento, meglio indicato in epigrafe, con cui la Questura di Rimini aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato-attesa occupazione, denunciando i seguenti vizi: 1) “ Eccesso di potere per insufficienza della motivazione e travisamento dei fatti, atteso che si rigetta il permesso di soggiorno del ricorrente sulla base della presenza a suo carico di meri deferimenti all’A.G., lontani nel tempo, e sull’asserita mancata produzione da parte dello stesso di documentazione comprovante la titolarità di un alloggio ove essere rintracciato ”; 2) “ Violazione di legge, in particolare dell’art. 97 della Costituzione per mancato rispetto dei criteri generali del miglior contemperamento degli interessi e del minor danno per i destinatari dell’azione amministrativa ”.
Resisteva in giudizio il Ministero dell’Interno con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
Con ordinanza -OMISSIS-, assunta alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024, era accolta, ai fini del riesame, l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
In data 11.2.2025 il ricorrente ha depositato dichiarazione di cessazione della materia del contendere, atteso che l’Amministrazione, alla luce del disposto riesame, aveva assunto, in data 12.11.2024, provvedimento di revoca del rigetto in questa sede impugnato.
Alla pubblica udienza del 12 febbraio 2025, il ricorso è passato in decisione, come da verbale di causa.
In considerazione dell’adozione da parte dell’Amministrazione del provvedimento di revoca dell’atto impugnato, prodotto dalla parte ricorrente in data 11.2.2025, al Collegio non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia MA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Carpentieri, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Paolo Carpentieri |
IL SEGRETARIO
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