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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/07/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1863 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 07.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27/07/1965), rappresentata e difesa dall'avv. CATANOSO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
ASCHENEZ N. 205, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PORTO SALVO (RC) il 25/02/1966), rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDO
MARIA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
CAMILLO B. DI CAVOUR N. 1/C, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 07.05.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , la pronuncia di separazione Parte_1 Parte_2
personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cardeto
(RC) il 25.05.2001;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cardeto (RC) il 25.05.2001, dal quale sono nate due figlie: Persona_1
(07.07.2002), maggiorenne, e (04.06.2007), minorenne;
Persona_2
-considerato che all'udienza del 07.05.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni di cui alle conclusioni della comparsa di costituzione del resistente con le seguenti aggiunte: “collocazione della minore presso la madre e diritto di visita libero del padre;
AUU spettante integralmente alla madre;
spese straordinarie al 50% ciascuno da ripartirsi e concordarsi come da protocollo adottato dal Tribunale” e, pertanto, il Giudice, vista la conciliazione intervenuta tra le parti, ha convertito il rito da giudiziale in consensuale e ha rimesso la causa in decisione al Collegio;
-preso atto dell'accordo di separazione debitamente sottoscritto dalle parti e depositato in data 15.05.2025, nel quale le stesse hanno riportato tutte le condizioni concordate;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, formulata all'udienza del 07.05.2025, da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cardeto (RC) parte II, Serie A, u.1, n. 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“–i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e prestando fin da ora il consenso per l'espatrio;
–la FI minorenne nata a [...] il [...], Persona_3
resta affidata ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa che verrà esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
–la casa coniugale sita in Reggio Calabria, alla via Calveri n. 111, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra perché vi risieda Parte_1 insieme alle figlie e disponendosi il Persona_1 Persona_3 collocamento della citata minore presso la madre nella casa già coniugale, come sopra indicata;
–i coniugi concordano che la FI , incontrerà liberamente il proprio Persona_2
padre;
–il sig. verserà, alla IG , a titolo di assegno di Parte_2 Parte_1
mantenimento per entrambe le figlie l'importo mensile di €. 400,00(quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-il SI. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della SI.ra Parte_2
la somma mensile di €. 100,00(cento/00) mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
-l'Assegno Unico e Universale dovrà essere corrisposto integralmente alla madre
SI.ra ; Parte_1
-le utenze domestiche e tasse relative alla casa coniugale saranno a totale carico del sig. che si impegna a pagarle a semplice richiesta della moglie;
Parte_2
-le spese straordinarie e sanitarie, come da protocollo del Tribunale Civile di Reggio
Calabria ed in favore delle figlie, verranno concordate tra il sig. e la Parte_2 sig.ra e ripartite in ragione del 50% ciascuno.”; Parte_1 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardeto (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente
2) Dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino -Giudice rel. Est.
3) Dott. Flavio Tovani -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1863 dell'anno 2024 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 07.05.2025, promosso da
(cod. fisc.: nata a [...] Parte_1 C.F._1 il 27/07/1965), rappresentata e difesa dall'avv. CATANOSO DANIELA, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
ASCHENEZ N. 205, ha eletto domicilio;
e
(cod. fisc.: , nato a [...] Parte_2 C.F._2
PORTO SALVO (RC) il 25/02/1966), rappresentato e difeso dall'avv. LEONARDO
MARIA, giusta procura in atti, presso il cui studio in REGGIO CALABRIA, VIA
CAMILLO B. DI CAVOUR N. 1/C, ha eletto domicilio;
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * * -vista la richiesta congiunta formulata all'udienza del 07.05.2025 con la quale le parti hanno chiesto, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei confronti di , la pronuncia di separazione Parte_1 Parte_2
personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Cardeto
(RC) il 25.05.2001;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Cardeto (RC) il 25.05.2001, dal quale sono nate due figlie: Persona_1
(07.07.2002), maggiorenne, e (04.06.2007), minorenne;
Persona_2
-considerato che all'udienza del 07.05.2025 le parti, presenti personalmente, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo alle condizioni di cui alle conclusioni della comparsa di costituzione del resistente con le seguenti aggiunte: “collocazione della minore presso la madre e diritto di visita libero del padre;
AUU spettante integralmente alla madre;
spese straordinarie al 50% ciascuno da ripartirsi e concordarsi come da protocollo adottato dal Tribunale” e, pertanto, il Giudice, vista la conciliazione intervenuta tra le parti, ha convertito il rito da giudiziale in consensuale e ha rimesso la causa in decisione al Collegio;
-preso atto dell'accordo di separazione debitamente sottoscritto dalle parti e depositato in data 15.05.2025, nel quale le stesse hanno riportato tutte le condizioni concordate;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 06.09.2024, il quale ha espresso il parere in data 18.11.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda congiunta di separazione personale consensuale, formulata all'udienza del 07.05.2025, da
[...]
e , così provvede: Pt_1 Parte_2
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 Parte_2
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Cardeto (RC) parte II, Serie A, u.1, n. 1, anno 2001, alle seguenti condizioni:
“–i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto e prestando fin da ora il consenso per l'espatrio;
–la FI minorenne nata a [...] il [...], Persona_3
resta affidata ad entrambi i genitori con responsabilità genitoriale condivisa che verrà esercitata congiuntamente sia per le decisioni ordinarie che per quelle di maggiore rilevanza;
–la casa coniugale sita in Reggio Calabria, alla via Calveri n. 111, di proprietà di entrambi i coniugi, viene assegnata alla sig.ra perché vi risieda Parte_1 insieme alle figlie e disponendosi il Persona_1 Persona_3 collocamento della citata minore presso la madre nella casa già coniugale, come sopra indicata;
–i coniugi concordano che la FI , incontrerà liberamente il proprio Persona_2
padre;
–il sig. verserà, alla IG , a titolo di assegno di Parte_2 Parte_1
mantenimento per entrambe le figlie l'importo mensile di €. 400,00(quattrocento/00) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
-il SI. si obbliga a versare a titolo di mantenimento della SI.ra Parte_2
la somma mensile di €. 100,00(cento/00) mensili da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
-l'Assegno Unico e Universale dovrà essere corrisposto integralmente alla madre
SI.ra ; Parte_1
-le utenze domestiche e tasse relative alla casa coniugale saranno a totale carico del sig. che si impegna a pagarle a semplice richiesta della moglie;
Parte_2
-le spese straordinarie e sanitarie, come da protocollo del Tribunale Civile di Reggio
Calabria ed in favore delle figlie, verranno concordate tra il sig. e la Parte_2 sig.ra e ripartite in ragione del 50% ciascuno.”; Parte_1 -dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cardeto (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 07.07.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino dott. Giuseppe Campagna