Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 28/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 1348/2020
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) , assistiti e difesi dall'Avv. BRUNO ELETTRA C.F._2
Parte attrice e
(c.f. ) nella sua qualità di erede Controparte_1 C.F._3 del SI. (C.F. ), assistito e difeso Persona_1 C.F._4 dall'Avv. Jessica Villa
Parte convenuta
(C.F. – P.IVA : Controparte_2 P.IVA_1
), assistito e difeso dall'Avv. ZANETTA VALTER P.IVA_2
Terzo chiamato
CONCLUSIONI:
per parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - accertare la responsabilità di nella causazione del sinistro per cui è causa;
- per l'effetto Persona_1
condannare al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e Persona_1
patrimoniali, nessuno escluso, subiti da parte attrice in conseguenza del sinistro, come meglio indicato in parte motiva, nella misura ivi indicata o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del
per parte convenuta: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania, disattesa e rigettata ogni contraria domanda, deduzione, eccezione ed argomentazione, previe le occorrende statuizioni e declaratorie del caso così giudicare: - Nel merito: disattesa ogni contraria domanda e deduzione, respingere la domanda proposta da parte attrice, giacché infondata in fatto e in diritto, per le ragioni esplicate in narrativa;
- In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle richieste avversarie, qualora venisse accertata qualsivoglia responsabilità in capo a parte convenuta nella causazione degli eventuali danni che risulteranno provati in corso di causa, condannare la a tenere indenne la SI.ra , in CP_2 Controparte_1
qualità di erede del SI. dal pagamento di qualsiasi somma nei Persona_1
confronti di parte attrice e comunque ridurre la somma dovuta a quanto risulterà rigorosamente provato in corso di causa. - In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa.
per la terza chiamata: “Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premesse le più opportune declaratorie in fatto ed in diritto, voglia l'Ill.mo SI. Giudice adito Nel merito: respingere ogni domanda avanzata nei confronti della conchiudente
Società Reale Mutua assicurazioni poiché infondata in fatto ed in diritto Con vittoria di spese e competenze di giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e , Parte_1 Parte_2 nella loro qualità di genitori di , convenivano in giudizio Persona_2 [...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dal loro Per_1 figlio minore in data 15.3.2019, all'interno dell'attrazione denominata Per_2
pag. 2/6 “labirinto di ghiaccio”, installata in un Luna Park allestito in Arona, consistente nel riuscire a disimpegnarsi da un labirinto avente pareti a specchio idonee a confondere il visitatore.
Secondo la ricostruzione di parte attrice, il minore sarebbe Persona_2 caduto all'interno dell'attrazione a causa della presenza di una sporgenza che riquadrava il bordo delle guide di legno del pavimento sulla quale inciampava, cadendo e fratturandosi un incisivo.
Veniva pertanto richiesto risarcimento del danno a carico dell'esercente l'attività, a titolo contrattuale, ex art. 1218 c.c.; in subordine, Persona_1
a titolo di colpa presunta, ex art. 2051 c.c.; in ulteriore subordine, per culpa in concreto, ex art. 2043 c.c., consistita nella violazione di norme di comune prudenza.
Il giudizio veniva interrotto per il decesso del convenuto, successivo alla notifica del ricorso, e successivamente riassunto nei confronti degli eredi.
Si costituiva, quindi, , moglie ed unica erede del SI. Controparte_1
contestando le domande chiedendo di essere autorizzata alla Per_1 chiamata in causa della sua compagnia assicurativa.
Con comparsa depositata in data 27.1.2022, si costituiva Controparte_3
.
[...]
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 cpc, venivano ammesse le prove testimoniali ritenute rilevanti e disposta CTU, all'esito della quale veniva formulata proposta ex art. 185 bis cpc, rifiutata dalla sola parte attrice.
La causa veniva quindi rinviata per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda non può trovare accoglimento.
pag. 3/6 Esclusa l'applicazione dell'art. 1218 cc, non essendo stato chiarito l'inadempimento che si imputerebbe al convenuto, secondo la più recente giurisprudenza, l'art. 2051 c.c., richiamato da parte attrice, pone a carico del danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa o successivamente acquisita.
Nel caso di specie, non è stata provata alcuna condizione potenzialmente lesiva della struttura, non vi è stato riscontro della pretesa sporgenza sulla quale il minore sarebbe inciampato, non sono state provate irregolarità o difformità né con la relazione peritale allegata (nulla si evince dalle foto prodotte, se non che guide lignee percorrono interamente la superficie del pavimento), né con la prova testimoniale dato che l'unico teste -di parte attrice- presente all'evento non ha riferito alcuna circostanza specifica riguardo a ostacoli imprevisti che abbiano potuto causare l'inciampo da parte del bambino.
Non è stata fornita, quindi, la prova circa l'esistenza del nesso di causalità tra la res e il danno lamentato dagli attori.
Neppure risultano integrati gli elementi richiesti ai fini dell'applicazione dell'art. 2043 cc: nessuna colpa o negligenza è stata provata a carico del proprietario della attrazione, non è stata provata alcuna anomalia nella struttura, la cui sicurezza risulta asseverata nel collaudo annuale effettuato solo un paio di mesi prima -come da documentazione in atti.
Non contestata è invece la circostanza che il 15 marzo 2019, il minore , Per_2 che all'epoca dei fatti aveva 8 anni, si sia addentrato nell'attrazione senza alcuna vigilanza o controllo da parte dei genitori: l'utilizzo della struttura, in mancanza di prova di difformità e difetti della stessa in grado di determinare pag. 4/6 pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, non si connota per una particolare pericolosità se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti: l'inciampo di un bambino all'interno di una attrazione di vetri e specchi è un evento certamente prevedibile ed evitabile con un grado normale di diligenza.
La domanda, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza anche con riferimento a quelle da liquidarsi in favore della terza chiamata, dal momento che la domanda dell'attrice ha provocato la citazione in causa della compagnia e che la chiamata in garanzia non appare arbitraria (Cass. ord. 23123/2019).
PQM
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Rigetta la domanda di parte attrice;
- Condanna e a rimborsare alla parte Parte_1 Parte_2 convenuta le spese processuali, determinata in complessivi € 2.540,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa;
- Condanna e a rimborsare a Società Reale Parte_1 Parte_2
Mutua Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, le spese processuali, determinate in € 1.700 oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cpa;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico degli attori.
Così deciso in Verbania, 27 gennaio 2025
pag. 5/6 Il GO
Teresa Emilia Martino
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