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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/05/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1676 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elvira Pirillo e dall'Avv. Luigi Pirillo
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione mandato difensivo e risarcimento danni morali
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 8 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Stante la contumacia del convenuto si ritengono noti i fatti di causa.
Si precisa che la difesa del avanzava domanda di condanna volta alla Pt_1 risoluzione del contratto di prestazione professionale con obbligo di restituzione della somma indebitamente incassata, oltre al solo risarcimento del danno morale, riservando il diritto di agire per ogni diverso titolo di danno.
^^^
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia dell'avvocato CP_1 il quale, pur se regolarmente citato, non ha inteso costituirsi in giudizio ed è rimasto contumace per tutto il corso del procedimento, omettendo anche di comparire all'udienza dell'11.11.2022 appositamente fissata per il suo interpello sui capitoli di prova avversari ammessi.
^^^
Nel merito l'azione di responsabilità professionale proposta da è Parte_1 fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In termini generali, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento o l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento e deve, quindi, provare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso.
Brevemente in diritto, va rammentato che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto
(Cass. Civ.
2.04.2015 n. 6782/2015; Cass.
5.08.2013 n. 18612; Cass. 18.04.2011 n.
8863; Cass. 27.03.2006 n. 6967).
In generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del
Pagina 2 di 8 professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema
Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio “dell'oltre ogni ragionevole dubbio” che regola, invece, la responsabilità penale.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi (come quello di specie) di responsabilità professionale per condotta omissiva;
con la conseguenza che il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi (v. Cass.Civ. Sez. III 24 ottobre 2017
n. 25112; v. pure Cass.Civ. 20.10.2014 n. 22225; Cass.Civ. 22.10.2013 n. 23933;
Cass.Civ. 17.09.2013 n. 21255).
Occorre, però, tenere distinte le ipotesi in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero evitato il danno, da quelle in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambe le ipotesi possono ricorrere gli estremi per il riconoscimento della responsabilità del professionista negligente;
tuttavia, se nel primo caso l'evento dannoso si è effettivamente verificato, nella seconda ipotesi il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omessa, non essendosi verificato, non può essere empiricamente accertato, cosa che rende quindi necessario un accertamento di tipo presuntivo e prognostico.
Pagina 3 di 8 Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10320 del
2018 (“In ambito di responsabilità professionale del legale per omesso svolgimento di attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non si applica non soltanto all'accertamento del nesso causale tra l'omissione e l'evento del danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, dato che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solamente mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”), nonché da Cass. Civ. Sez. II ordinanza 28.11.2019 n. 31187 (“In caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, l'esito positivo del giudizio precluso dall'omissione del professionista non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale”).
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Ciò detto, andando ad affrontare in ordine logico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, si osserva quanto segue.
^^^
Sull'inadempimento dell'avv. e sulla conseguente risoluzione del CP_1 contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 1453 c.c.
Pagina 4 di 8 L'istruttoria espletata ha consentito di accertare il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di Pt_1
e, conseguentemente, il diritto dell'attore di ottenere la risoluzione del
[...] contratto di prestazione d'opera professionale a norma dell'art. 1453 c.c., con i consequenziali effetti restitutori.
L'art. 1176, comma 2, c.c. prescrive che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “devia dal precetto di cui all'art. 1176, comma secondo,
c.c., il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Con l'avvertenza che, il professionista
"medio" di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c. (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13777; in senso conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 27 novembre 2015, n. 24213 e Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289).
La S.C. ha precisato che “per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24544 e, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14597).
Nella vicenda in esame, l'attore ha ampiamente dimostrato come l'incarico professionale conferito all'avvocato sia rimasto inadempiuto in CP_1 conseguenza della sua inerzia e negligenza. Il convenuto si è reso responsabile per non aver adempiuto al proprio dovere di informativa nei confronti del cliente in relazione al giudizio mai avviato innanzi al TAR Calabria.
Segue la declaratoria di risoluzione del contratto d 'opera professionale.
^^^
Sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale
Pagina 5 di 8 Alla declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il venir meno del diritto al compenso dell'avvocato
(Cass.Civ. Sez. III 8.06.2018 n. 14895) e, pertanto, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata da , il convenuto dev'essere condannato alla Parte_1 restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo per le prestazioni non rese, oggetto del contratto risolto.
L'importo di cui disporre la restituzione ammonta ad € 1.700,00 corrispondente alla sommatoria dei pagamenti elargiti per come si evince dalla documentazione formale versata in atti. Sugli importi sopra indicati vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al saldo.
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L'attrore chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità da reato dell'Avv. in quanto quest'ultimo aveva per anni sostenuto la sussistenza della CP_1 pendenza del giudizio, commettendo in tal modo il reato di infedele patrocinio ex art. 380 c.p.
Sul punto deve rilevarsi quanto segue.
Il reato allegato dalla parte attrice è un delitto, punito, pertanto, solo in caso di ricorrenza del dolo, ma non della colpa (art. 42 co. 2 c.p.). Dagli atti di causa e dalle prove testimoniali non si evince la prova del dolo, ma solo della negligenza professionale nell'espletamento del mandato in particolare in relazione all'aver sostenuto che il giudizio era pendente. Inoltre la mancata presentazione del ricorso anche volendo ipotizzare la sussistenza del dolo in relazione alle dichiarazioni rese riguardo alla sua pendenza, non sarebbe comunque integrato l'elemento oggettivo: trattasi infatti di reato di evento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12361 del 14/02/2019
Ud. Rv. 275383 – 01) in cui evento è, appunto, “il concreto nocumento agli interessi della parte difesa”.
Quanto all'asserito danno non patrimoniale, ricondotto a una “preoccupazione” patita dalla parte, non può dirsi integri gli estremi dell'evento richiesto dall'art. 380 c.p.c.; ciò, in ragione della carenza dell'elemento della “concretezza” (non solo il danno avrebbe natura non economica, ma nemmeno si traduce in un documentato riverbero patologico incidente sulla vita della persona).
Alla luce di quanto sopra, è esclusa la sussistenza di una condotta integrante il reato ex art. 380 c.p.; conseguentemente, è esclusa la responsabilità da reato in capo all'avv. CP_1
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Quanto alla domanda risarcitoria del danno morale, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “il danno non patrimoniale di cui parla, nella
Pagina 6 di 8 rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Il
Supremo Collegio ha chiarito che “nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri
(anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” ed inoltre
“l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Tuttavia, l'accertamento del danno non patrimoniale esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita, nei termini di pregiudizio di carattere non economico, che ne è derivata.
Il danneggiato, nel formulare la richiesta risarcitoria, deve necessariamente allegare, oltre alla condotta che ha determinato la lesione dell'interesse giuridicamente protetto, anche la perdita di tutte le utilità, le rinunce e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell'interesse protetto, in relazione alle quali si pretende il risarcimento. Inoltre, deve essere provata l'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità; va quindi dimostrata sia la lesione subita dell'interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad elencare le inadempienze del Legale
nell'esecuzione dell'incarico conferito, senza assolvere agli oneri CP_1 di allegazione e prova nel senso sopra indicato.
Si aggiunga che, pur dovendosi dare atto di come l'attività dell'avvocato sia strumentalmente necessaria per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalizzato dal legislatore, il carattere proprio di questo diritto si risolve nel consentire
Pagina 7 di 8 all'interessato la tutela di tutti gli altri diritti o interessi. Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., deve ritenersi che soltanto nei casi nei quali l'errore professionale pregiudichi irreparabilmente la realizzazione di un diritto della personalità o comunque la formazione della personalità del cliente (es. libertà personale, azioni riconducibili al diritto di famiglia, comprese quelle di stato) si può ritenere che l'avvocato sia tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
In ragione di quanto esposto, la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
^^^
Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Per il principio di soccombenza il convenuto va condannato alla rifusione delle spese processuali nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nella contumacia della controparte.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1676/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di prestazione d'opera professionale, intercorso tra e l'avvocato per grave Parte_1 CP_1 inadempimento del convenuto alle obbligazioni di cui all'incarico professionale conferito dall'attore;
2) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione della somma di € 1.700,00 percepita a titolo di competenze professionali, oltre interessi legali interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
3) rigetta le residue domande;
3) condanna, altresì, l'avv. alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.804,00 di cui €
[...]
264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale d'avvocato (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase istruttoria euro 840,00, fase decisionale euro 851,00) oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 27 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
Pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Di Maio Maria Francesca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1676 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Elvira Pirillo e dall'Avv. Luigi Pirillo
ATTORE
E
CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
Avente ad oggetto: risoluzione mandato difensivo e risarcimento danni morali
CONCLUSIONI: rassegnate all'udienza del 08 novembre 2024, come risulta dal verbale d'udienza, che qui s'intende integralmente riportato
Pagina 1 di 8 Motivi della Decisione
Deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui all'art. 132 c.p.c.
Stante la contumacia del convenuto si ritengono noti i fatti di causa.
Si precisa che la difesa del avanzava domanda di condanna volta alla Pt_1 risoluzione del contratto di prestazione professionale con obbligo di restituzione della somma indebitamente incassata, oltre al solo risarcimento del danno morale, riservando il diritto di agire per ogni diverso titolo di danno.
^^^
Preliminarmente dev'essere dichiarata la contumacia dell'avvocato CP_1 il quale, pur se regolarmente citato, non ha inteso costituirsi in giudizio ed è rimasto contumace per tutto il corso del procedimento, omettendo anche di comparire all'udienza dell'11.11.2022 appositamente fissata per il suo interpello sui capitoli di prova avversari ammessi.
^^^
Nel merito l'azione di responsabilità professionale proposta da è Parte_1 fondata e dev'essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
In termini generali, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, il risarcimento o l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dell'esatto adempimento e deve, quindi, provare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso.
Brevemente in diritto, va rammentato che, in base al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le obbligazioni inerenti l'esercizio dell'attività professionale di avvocato sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato sperato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente, e dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui è tenuto
(Cass. Civ.
2.04.2015 n. 6782/2015; Cass.
5.08.2013 n. 18612; Cass. 18.04.2011 n.
8863; Cass. 27.03.2006 n. 6967).
In generale l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, comma 2, c.p.c., che è quello del
Pagina 2 di 8 professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c. nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è altrettanto pacifico in giurisprudenza, che il cliente, il quale alleghi di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, è tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. Civ. Sez. III 18.04.2007).
In particolare, per quanto concerne il profilo dell'accertamento della causalità ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale del difensore, la Suprema
Corte ha chiarito a più riprese che in materia vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, destinata a trovare applicazione in luogo del più stringente principio “dell'oltre ogni ragionevole dubbio” che regola, invece, la responsabilità penale.
Tale criterio va tenuto fermo anche nei casi (come quello di specie) di responsabilità professionale per condotta omissiva;
con la conseguenza che il giudice ben può ritenere che l'omissione abbia avuto un'efficacia causale diretta nella determinazione del danno quando risulti accertato che non è stata posta in essere una attività che, in base alle regole della professione praticata, avrebbe dovuto essere compiuta e che esiste un danno che probabilmente ne è la conseguenza, in assenza di fattori alternativi (v. Cass.Civ. Sez. III 24 ottobre 2017
n. 25112; v. pure Cass.Civ. 20.10.2014 n. 22225; Cass.Civ. 22.10.2013 n. 23933;
Cass.Civ. 17.09.2013 n. 21255).
Occorre, però, tenere distinte le ipotesi in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero evitato il danno, da quelle in cui l'omissione riguardi condotte che, se tenute, avrebbero prodotto un vantaggio.
In entrambe le ipotesi possono ricorrere gli estremi per il riconoscimento della responsabilità del professionista negligente;
tuttavia, se nel primo caso l'evento dannoso si è effettivamente verificato, nella seconda ipotesi il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta omessa, non essendosi verificato, non può essere empiricamente accertato, cosa che rende quindi necessario un accertamento di tipo presuntivo e prognostico.
Pagina 3 di 8 Pertanto, in tema di responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale, quando si tratta di attività del difensore, l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta.
In altri termini, l'obbligo risarcitorio di colui che esercita la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento della prestazione. Un conto è l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, un altro è il danno derivante da eventuali sue omissioni, il quale si può ritenere sussistere solo allorché, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito.
Tali principi sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 10320 del
2018 (“In ambito di responsabilità professionale del legale per omesso svolgimento di attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non si applica non soltanto all'accertamento del nesso causale tra l'omissione e l'evento del danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, dato che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solamente mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”), nonché da Cass. Civ. Sez. II ordinanza 28.11.2019 n. 31187 (“In caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione, l'esito positivo del giudizio precluso dall'omissione del professionista non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva e prognostica, sicché l'affermazione della responsabilità dell'avvocato implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'azione giudiziale”).
Ne consegue che, in difetto di una simile prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone, non matura alcun danno risarcibile.
Ciò detto, andando ad affrontare in ordine logico le questioni sottoposte all'attenzione del Tribunale, si osserva quanto segue.
^^^
Sull'inadempimento dell'avv. e sulla conseguente risoluzione del CP_1 contratto di prestazione d'opera professionale ex art. 1453 c.c.
Pagina 4 di 8 L'istruttoria espletata ha consentito di accertare il grave inadempimento del convenuto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti di Pt_1
e, conseguentemente, il diritto dell'attore di ottenere la risoluzione del
[...] contratto di prestazione d'opera professionale a norma dell'art. 1453 c.c., con i consequenziali effetti restitutori.
L'art. 1176, comma 2, c.c. prescrive che nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza debba valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “devia dal precetto di cui all'art. 1176, comma secondo,
c.c., il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio". Con l'avvertenza che, il professionista
"medio" di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c. (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13777; in senso conforme, ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 27 novembre 2015, n. 24213 e Cass. Civ., Sez. III, 20 maggio 2015, n. 10289).
La S.C. ha precisato che “per gli avvocati, la responsabilità professionale deriva dall'obbligo (art. 1176 comma 2 c. c. e art. 2236 c. c.) di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, ai quali sono tenuti a rappresentare tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
di chiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24544 e, in senso conforme, Cass. Civ., Sez. II, 30 luglio 2004, n. 14597).
Nella vicenda in esame, l'attore ha ampiamente dimostrato come l'incarico professionale conferito all'avvocato sia rimasto inadempiuto in CP_1 conseguenza della sua inerzia e negligenza. Il convenuto si è reso responsabile per non aver adempiuto al proprio dovere di informativa nei confronti del cliente in relazione al giudizio mai avviato innanzi al TAR Calabria.
Segue la declaratoria di risoluzione del contratto d 'opera professionale.
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Sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso professionale
Pagina 5 di 8 Alla declaratoria di risoluzione del contratto d'opera professionale consegue, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il venir meno del diritto al compenso dell'avvocato
(Cass.Civ. Sez. III 8.06.2018 n. 14895) e, pertanto, in accoglimento della domanda di ripetizione formulata da , il convenuto dev'essere condannato alla Parte_1 restituzione di quanto percepito a titolo di corrispettivo per le prestazioni non rese, oggetto del contratto risolto.
L'importo di cui disporre la restituzione ammonta ad € 1.700,00 corrispondente alla sommatoria dei pagamenti elargiti per come si evince dalla documentazione formale versata in atti. Sugli importi sopra indicati vanno riconosciuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data del versamento sino al saldo.
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L'attrore chiedeva altresì l'accertamento della responsabilità da reato dell'Avv. in quanto quest'ultimo aveva per anni sostenuto la sussistenza della CP_1 pendenza del giudizio, commettendo in tal modo il reato di infedele patrocinio ex art. 380 c.p.
Sul punto deve rilevarsi quanto segue.
Il reato allegato dalla parte attrice è un delitto, punito, pertanto, solo in caso di ricorrenza del dolo, ma non della colpa (art. 42 co. 2 c.p.). Dagli atti di causa e dalle prove testimoniali non si evince la prova del dolo, ma solo della negligenza professionale nell'espletamento del mandato in particolare in relazione all'aver sostenuto che il giudizio era pendente. Inoltre la mancata presentazione del ricorso anche volendo ipotizzare la sussistenza del dolo in relazione alle dichiarazioni rese riguardo alla sua pendenza, non sarebbe comunque integrato l'elemento oggettivo: trattasi infatti di reato di evento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12361 del 14/02/2019
Ud. Rv. 275383 – 01) in cui evento è, appunto, “il concreto nocumento agli interessi della parte difesa”.
Quanto all'asserito danno non patrimoniale, ricondotto a una “preoccupazione” patita dalla parte, non può dirsi integri gli estremi dell'evento richiesto dall'art. 380 c.p.c.; ciò, in ragione della carenza dell'elemento della “concretezza” (non solo il danno avrebbe natura non economica, ma nemmeno si traduce in un documentato riverbero patologico incidente sulla vita della persona).
Alla luce di quanto sopra, è esclusa la sussistenza di una condotta integrante il reato ex art. 380 c.p.; conseguentemente, è esclusa la responsabilità da reato in capo all'avv. CP_1
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Quanto alla domanda risarcitoria del danno morale, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno evidenziato che “il danno non patrimoniale di cui parla, nella
Pagina 6 di 8 rubrica e nel testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica”. Il
Supremo Collegio ha chiarito che “nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri
(anche solo astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, è risarcibile il danno non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori eventuali danneggiati, nella sua più ampia accezione di danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica” ed inoltre
“l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. consente ora di affermare che anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali. Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni” (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).
Tuttavia, l'accertamento del danno non patrimoniale esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita, nei termini di pregiudizio di carattere non economico, che ne è derivata.
Il danneggiato, nel formulare la richiesta risarcitoria, deve necessariamente allegare, oltre alla condotta che ha determinato la lesione dell'interesse giuridicamente protetto, anche la perdita di tutte le utilità, le rinunce e le sofferenze che sono derivate dalla lesione dell'interesse protetto, in relazione alle quali si pretende il risarcimento. Inoltre, deve essere provata l'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità; va quindi dimostrata sia la lesione subita dell'interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite.
Nel caso di specie, parte attrice si è limitata ad elencare le inadempienze del Legale
nell'esecuzione dell'incarico conferito, senza assolvere agli oneri CP_1 di allegazione e prova nel senso sopra indicato.
Si aggiunga che, pur dovendosi dare atto di come l'attività dell'avvocato sia strumentalmente necessaria per l'esercizio del diritto di difesa, costituzionalizzato dal legislatore, il carattere proprio di questo diritto si risolve nel consentire
Pagina 7 di 8 all'interessato la tutela di tutti gli altri diritti o interessi. Pertanto, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., deve ritenersi che soltanto nei casi nei quali l'errore professionale pregiudichi irreparabilmente la realizzazione di un diritto della personalità o comunque la formazione della personalità del cliente (es. libertà personale, azioni riconducibili al diritto di famiglia, comprese quelle di stato) si può ritenere che l'avvocato sia tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale.
In ragione di quanto esposto, la domanda risarcitoria del danno non patrimoniale formulata dall'attrice non può trovare accoglimento.
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Ogni altra questione deve ritenersi superata ed assorbita dalla decisione.
Per il principio di soccombenza il convenuto va condannato alla rifusione delle spese processuali nella misura liquidata come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, con applicazione per ciascuna fase dei valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta nella contumacia della controparte.
La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1676/2021 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) accerta e dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il contratto di prestazione d'opera professionale, intercorso tra e l'avvocato per grave Parte_1 CP_1 inadempimento del convenuto alle obbligazioni di cui all'incarico professionale conferito dall'attore;
2) per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione della somma di € 1.700,00 percepita a titolo di competenze professionali, oltre interessi legali interessi legali maturati e maturandi sino al saldo;
3) rigetta le residue domande;
3) condanna, altresì, l'avv. alla rifusione in favore di CP_1 Pt_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 2.804,00 di cui €
[...]
264,00 per esborsi ed € 2.540,00 per compenso professionale d'avvocato (fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase istruttoria euro 840,00, fase decisionale euro 851,00) oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Castrovillari il 27 maggio 2025
Il giudice G.O.P.
dott. ssa Maria Francesca Di Maio
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