Decreto cautelare 18 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 15/01/2021, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2021
N. 00021/2021 REG.PROV.CAU.
N. 01321/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1321 del 2020, proposto da
MO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Mangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento del Ministero della Difesa, PERSOMIL, MD GMIL REG 20200414090 del 29 ottobre 2020, notificato nella stessa data, con il quale è stata rigettata l'istanza del ricorrente di collocamento in aspettativa retribuita per dottorato di ricerca;
- del presupposto foglio, non noto, di DIPMA Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica, n. MD ARM 004 reg 2020 0034806, assunto a protocollo MD GMIL REG 2020 0359566 del 24 settembre 2020 con il quale è stato comunicato all'Amministrazione centrale il parere contrario all'accoglimento della richiesta del militare;
- del non noto foglio DIPMA MD ARM004 REG 20200040937 assunto a protocollo MD GMIL REG 2020 0406906 del 26 ottobre 2020;
- del presupposto preavviso di rigetto del Ministero della Difesa MD GMIL REG 2020 0378440 datato 7 ottobre 2020;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non cogniti, atti tutti comunque lesivi dell'interesse del ricorrente;
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 1, lett. c), e 31, comma 3, cod. proc. amm., alla adozione del provvedimento richiesto dalla parte ricorrente ossia l'autorizzazione al collocamento in aspettativa per il dottorato di ricerca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori in modalità videoconferenza come specificato nel verbale;
Considerato:
- che il ricorrente, assegnato in data 1 gennaio 2020 al Reparto di Villafranca, risulta essere già stato posto in aspettativa, su sua richiesta, per “ prestazione di servizio all’estero del coniuge ” dall’1 marzo 2020 al 28 febbraio 2021;
- che in base al combinato dell’art. 911 del d.lgs. n. 66 del 2010 e dell’art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, la concessione dell’aspettativa deve ritenersi condizionata alla compatibilità con le esigenze della Forza Armata di appartenenza.
- che nel provvedimento impugnato l’Amministrazione ha evidenziato la necessità di impiegare il ricorrente con l’incarico di “ Capo SLPPSC, in preparazione del quale aveva anche frequentato per conto dell’Amministrazione l’iter formativo RSPP, concludendolo in data 29/11/2019 ”;
- che nella valutazione discrezionale circa la compatibilità con le esigenze della Forza Armata di appartenenza, l’Amministrazione pare poter tener conto anche della funzionalità del progetto di ricerca rispetto al suo ambito di attività e che tale valutazione non risulta viziata da evidenti vizi logici;
Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Nicola Bardino, Referendario
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO