Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1987, n. 3893
CASS
Sentenza 21 aprile 1987

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Il beneficio della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, concesso, in favore degli ex combattenti ed assimilati, dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 300 del 1970, opera - ai sensi della disposizione interpretativa dettata dall'art. 3 della legge n. 824 del 1971 - nell'ambito della carriera di appartenenza, la quale, negli ordinamenti in cui sia prevista la distinzione del personale in dirigenti, funzionari, impiegati e subalterni, va intesa nel senso della carriera che si articola nei gradi conseguibili in ciascuno degli indicati gruppi, con conseguente esclusione di ogni possibilità di passaggio da un gruppo all'altro. (nella specie, un dipendente dell'a.T.A.C., che, all'atto del collocamento al riposo rivestiva la qualifica di (caporipartizione principale, aveva reclamato, agli effetti della normativa suindicata, la qualifica di caposervizio. La suprema Corte ha confermato la impugnata sentenza di rigetto, rilevando, in particolare, che la qualifica di caporipartizione principale era, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 858 del 1954, la più alta del personale impiegatizio, mentre la qualifica di caposervizio era compresa tra le qualifiche dirigenziali). ( V 5743/82, mass n 423475; ( V 1193/81, mass n 411762; ( Conf 6217/84, mass n 437865).*

In tema di Determinazione del beneficio combattentistico della anzianità convenzionale spettante al personale dipendente degli enti pubblici diversi dallo stato, l'art. 4, quinto comma, della legge 9 ottobre 1971 n. 824, richiamando i limiti previsti dallo art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759, persegue la finalità di fissare un tetto per non gravare eccessivamente la finanza pubblica. Pertanto, il sistema di calcolo stabilito dal detto art. 1 del d.P.R. del 1965 va inteso nel senso di un limite massimo da non superare nell'operare la liquidazione dell'indennità di buonuscita, o di previdenza o dell'indennità di anzianità, e non esclude la applicabilità dei criteri di liquidazione quali previsti dalla specifica disciplina del rapporto di lavoro, stabilita nello ordinamento dei vari enti, sicché ove tale limite massimo non sia superato, è legittima l'applicazione di uno specifico criterio di calcolo meno favorevole di quello previsto per i dipendenti statali. ( Conf 4930/85, mass n 442304).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/1987, n. 3893
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3893
    Data del deposito : 21 aprile 1987

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