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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 31/01/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco ha pronunziato all'udienza del 31.1.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 5616 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Francesco L. de Cesare;
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e
[...] difeso dall'avv. Margherita De Pasquale;
Resistente
OGGETTO: indennità temporanea – postumi permanenti infortunio sul lavoro.
*******
Con ricorso depositato il 12.5.2023, premetteva di essere Parte_1 incorso in un infortunio sul lavoro in data 19.5.2021 (“nella corsia di degenza dell'U.O.C. di Neurologia del Policlinico di Bari, nel mentre sollevava un paziente allettato per consentirgli di raggiungere la posizione assisa, e potergli somministrare la terapia e la colazione, il ricorrente, a causa dello sforzo dovuto al sollevamento manuale del malato, avvertiva una fitta dolorosa a carico della spalla sinistra”).
Evidenziava che, per tale ragione, aveva osservato un periodo di astensione dal lavoro dal 30.5.2021 al 27.6.2021.
1 Lamentava tuttavia che l' aveva negato la sussistenza della causa violenta, CP_1 assumendo, anzi, trattarsi di “comune malattia”.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni: “CHIEDE che V.S. Ill.ma, previo riconoscimento dell'indennizzabilità del sinistro in parola, voglia condannare
l corrente in Roma, in persona del suo legale CP_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, alla corresponsione, in favore dell'odierno ricorrente, dell'indennità di temporanea per il periodo di astensione lavorativa
30.5 – 27.6.2021, , ovvero quell'altro ritenuto di Giustizia, nonché all'erogazione, in favore dello stesso, di un indennizzo in capitale a titolo di danno biologico ex
D.Lgs 38/2000 quantificato nella misura del 6%”.
Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza dell'avversa domanda, CP_1 della quale chiedeva il rigetto evidenziando come l'attività lavorativa avesse rappresentato una mera occasione nella produzione del danno, causato da una lesione inveterata, ovvero radicata da lungo tempo.
Acquisite le risultanze di c.t.u., la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, l'art. 2 D.P.R. 1124/1965 richiede che gli infortuni siano avvenuti per causa violenta ed essa rileva per i suoi caratteri qualitativi, non per la quantità di efficienza causale a produrre l'evento.
Secondo, in particolare, le consolidate affermazioni giurisprudenziali, la causa violenta:
a) comprende qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata, provochi un infortunio sul lavoro (Cass. n.
22257/2013);
b) può risiedere anche nello sforzo impiegato per compiere un normale atto lavorativo, purchè lo stesso, ancorché non eccezionale ed abnorme, si riveli diretto a vincere una resistenza peculiare del lavoro medesimo e del relativo ambiente, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche dell'attività svolta ed alla loro eventuale connessione con le conseguenze dannose dell'infortunio (Cass.
n. 27831/2009);
2 c) la predisposizione morbosa non esclude il nesso causale tra sforzo ed evento infortunistico, anche in relazione al principio di equivalenza causale ex art. 41
c.p. (Cass. n. 13928/2004).
In tale cornice giuridica, il c.t.u. nominato ha fornito risposte adeguate, poiché complete e sufficientemente motivate.
La dott.ssa , in particolare, ha osservato che l'esame RMN del 4.6.2021, Per_1
unitamente ai rilievi cronico degenerativi, sia risultato suggestivo di un elemento acuto (edema del trochite omerale), che ben si correla con l'evento infortunistico occorso il 29.5.2021 (trauma da sforzo nel sollevamento di un paziente non autosufficiente).
Ha, dunque, dedotto che l'evento infortunistico del 29.5.2021 “soddisfi i requisiti di una causa violenta ed esterna e che, agendo su un substrato degenerativo, abbia agito in modo concausale nel determinare il quadro clinico strumentale riscontrato”.
Fatta questa premessa, occorre tuttavia evidenziare che il danno biologico emerso all'esito dell'elaborato peritale, pari al 2%, non supera la soglia di indennizzabilità prevista dalla legge.
Quanto, poi, alla domanda giudiziale di indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, premesso che l'ausiliaria del giudice si è espressa facendo riferimento al periodo dal 29.5.2021 al 27.6.2021, occorre ricordare che si tratta di una prestazione la cui funzione è quella di compensare la perdita della retribuzione nel periodo di inabilità al lavoro.
Per tale ragione, essa non spetta nel caso che il datore di lavoro corrisponda per lo stesso periodo la retribuzione, come avviene per i dipendenti pubblici (Cass.
n. 17895/2013; Cass. n. 2978/2018; Cass. n. 11737/2016), ai sensi dell'art. 71
D.L. n. 112/2008.
Posto che, quindi, la previsione di legge appena menzionata reca la previsione secondo la quale “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro
3 trattamento accessorio” (restando fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio), entro questi limiti la relativa domanda giudiziale dev'essere accolta.
L'esito complessivo della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.
Vanno infine poste a carico dell' le spese di c.t.u.. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5616 del ruolo generale lavoro dell'anno
2023 promosso da contro l' Parte_1 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, così provvede:
1) condanna l' convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, CP_1 dell'indennità temporanea per il periodo di astensione al lavoro dal 29.5.2021 al
27.6.2021 (esclusi i giorni ricadenti nel periodo previsto dall'art. 71, comma 1,
D.L. n. 112/2008);
2) rigetta la domanda di indennizzo in capitale per danno biologico;
3) compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza CP_1 tecnica d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 31.1.2025
Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco
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