Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/04/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R. G. 15049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 15049 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avvocati MICHELE SEGHI e CRISTINA CAMMAROSANO in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. verbale di udienza del 03/04/2025):
1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a
Empoli, con atto inserito nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Empoli,
Atto n. 4, parte II serie A, anno 1988 tra i sigg.ri e , con Parte_1 Controparte_1 ordine all'Ufficiale di Stato Civile di detto Comune di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
- dichiarare che non sussistono reciprocamente le condizioni per la richiesta di un assegno divorzile;
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di rito che saranno concessi e con vittoria di spese e competenze ed onorari di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio contratto con , la quale è Controparte_1
rimasta contumace.
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione
2 assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze ha omologato la separazione personale tra i coniugi con decreto del
12/01/2005.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(30/12/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente, ben oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Appare altresì evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre venti anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto dal ricorrente.
Per_
2. Dalla coppia sono nati i figli in data 08/07/1990, e in data Per_2
03/11/1995, i quali, in considerazione dell'età dagli stessi raggiunta, non hanno più diritto a percepire un assegno di mantenimento.
Deve pertanto essere revocato, con effetto a decorrere dall'introduzione del giudizio, il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli.
3. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza della resistente, la quale, rimanendo contumace, non ha ostacolato la pronta definizione del procedimento, considerato che si tratta in prevalenza di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della parte ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di . Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
3 - pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Empoli in data
07/02/1988 da , n. a BARBERINO VAL D'ELSA (FI) il Parte_1
25/11/1961, e , n. a EMPOLI (FI) il 02/11/1966, trascritto Controparte_1 dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Empoli al n. 4, parte 2, serie A, anno 1988;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- revoca il contributo posto a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli, con effetto a decorrere dall'introduzione del giudizio;
- nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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