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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/11/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11945/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marco Zito;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2024, , premesso di avere il Parte_1
12.5.2008 riportato lesioni durante la propria attività di contrasto alla criminalità, chiedeva riconoscersi nei confronti del Controparte_1
lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 563 l. 266/2005 con inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 d.p.r. 243/2006, condannarsi il detto al pagamento della speciale elargizione, dell'assegno CP_1
vitalizio, dello speciale assegno vitalizio, e dichiararsi il diritto all'assistenza
1 psicologica a carico dello Stato, alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria, all'esenzione dall'imposta di bollo, al collocamento obbligatorio, alle borse di studio in favore dei figli, a due annualità di pensione e comunque a tutti i benefici di legge.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è infondata in relazione allo status di vittima del dovere.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440; conformi Cass. 37522/2022,
Cass. 3868/2023, Cass. 8960/2023, Cass. 9449/2024, Cass. 15461/2024,
Cass. 617/2025, Cass. 5426/2025, Cass. 13556/2025 e altre.
Nel merito, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere è fondata.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
2 gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Nella specie, come attestato dalla documentazione in atti, il giorno
12.5.2008, l'istante, quale brigadiere del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Massafra, dopo avere, durante un'attività di contrasto alla criminalità, e all'esito della perquisizione personale eseguita a carico di tale , rinvenuto sulla sua Controparte_2
persona e sottoposto a sequestro un grammo di sostanza stupefacente
(hashish), e mentre si dirigeva, a bordo dell'autovettura di servizio condotta dal carabiniere scelto Panteca Rosario, presso la caserma per la redazione del verbale, riportava lesioni (trauma cranico-cervicale) a causa del tamponamento della detta autovettura da parte di quella condotta dal
, che la seguiva. CP_2
3 Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in detta occasione, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181,
secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6
co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una percentuale unica di invalidità,
comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l. 3.8.2004
n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB),
del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità
riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico,
secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
4 Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che, in occasione e a causa dell'evento sopra descritto, l'istante ha riportato lesioni che hanno determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 44%.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nel contrasto alla criminalità.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) e b) l. 266/2005, “è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello
svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio
specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali,
necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo co. 564, ove è
richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”:
in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un.
4.5.2017 n. 10791.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di vittima del dovere, con conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Non può poi riconoscersi all'istante il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di
5 euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, in quanto detto diritto si è
estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal
12.5.2008, sicché tardiva si rivela, in relazione a tale diritto, la domanda amministrativa presentata il 15.12.2021, e pertanto oltre il decennio utile decorrente, a norma dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto poteva essere esercitato: cfr., in tal senso, Cass. 21.5.2025 n. 13556.
Devono essere riconosciuti invece nei limiti della prescrizione decennale i ratei dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l.
23.11.1998 n. 407 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206, costituendo i suddetti assegni oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito:
in tal senso, cfr. Cass. 36225/2023, Cass. 5426/2025 e Cass. 13556/2025.
Poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta dunque all'istante, nei limiti della prescrizione decennale e quindi a decorrere dal 15.12.2011,
l'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n.
407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n.
243.
6 Spetta altresì all'istante, nei limiti della prescrizione decennale e pertanto a decorrere dal 15.12.2011, lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244.
Devono inoltre riconoscersi in favore dell'istante: il diritto alla assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206,
esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n.
243; il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. a) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; il diritto ai benefici fiscali in materia di esenzione irpef di cui all'art. 2 co. 5-6
l. 23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232; il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza di cui all'art. 1 co. 2 l. 23.11.1998 n. 407,
esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n.
243; il diritto alle borse di studio in favore dei figli di cui all'art. 4 co. 1 l.
23.11.1998 n. 407, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n.
3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; il diritto alle esenzioni fiscali di cui all'art. 8 co. 1-2
l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 3
d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto a due annualità
della pensione di reversibilità di cui all'art. 2 co. 3 l. 23.11.1998 n. 407,
7 esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244,
trattandosi di beneficio spettante in via esclusiva ai superstiti in caso di decesso della vittima del dovere e non a quest'ultima ove, come nel presente caso, ancora in vita.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza del convenuto ex
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale;
condanna il resistente a corrispondere all'istante l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio con decorrenza dal 15.12.2011; dichiara il diritto dell'istante all'assistenza psicologica a carico dello Stato, alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, ai benefici fiscali in materia di esenzione irpef e imposta di bollo, al collocamento obbligatorio con precedenza, alle borse di studio in favore dei figli;
rigetta nel resto la domanda;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marco Zito.
Taranto, 25.11.2025.
8 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
9
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia assistenziale in primo grado iscritta al n. 11945/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.11.2025, promossa da
, con l'avv. Marco Zito;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce;
Controparte_1
convenuto
avente a oggetto: benefici per le vittime del dovere.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 6.12.2024, , premesso di avere il Parte_1
12.5.2008 riportato lesioni durante la propria attività di contrasto alla criminalità, chiedeva riconoscersi nei confronti del Controparte_1
lo status di vittima del dovere ex art. 1 co. 563 l. 266/2005 con inserimento nell'elenco di cui all'art. 3 co. 3 d.p.r. 243/2006, condannarsi il detto al pagamento della speciale elargizione, dell'assegno CP_1
vitalizio, dello speciale assegno vitalizio, e dichiararsi il diritto all'assistenza
1 psicologica a carico dello Stato, alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria, all'esenzione dall'imposta di bollo, al collocamento obbligatorio, alle borse di studio in favore dei figli, a due annualità di pensione e comunque a tutti i benefici di legge.
Costituendosi in giudizio, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione dei diritti.
L'eccezione è infondata in relazione allo status di vittima del dovere.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'azione volta all'accertamento dello status di vittima del dovere o soggetto equiparato non è soggetta a prescrizione ai sensi dell'art. 2934 co. 2 c.c., mentre sono soggetti alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 co. 1 c.c. i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 30.5.2022 n. 17440; conformi Cass. 37522/2022,
Cass. 3868/2023, Cass. 8960/2023, Cass. 9449/2024, Cass. 15461/2024,
Cass. 617/2025, Cass. 5426/2025, Cass. 13556/2025 e altre.
Nel merito, la domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere è fondata.
L'art. 1 l. 23.12.2005 n. 266 dispone al co. 563 che “per vittime del dovere
devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 l. 13.8.1980 n. 466 e, in genere,
2 gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità
permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di
istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi
verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e
militari; d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica
incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di
impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di
ostilità”; stabilisce poi al co. 564 che “sono equiparati ai soggetti di cui al
comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative”.
Nella specie, come attestato dalla documentazione in atti, il giorno
12.5.2008, l'istante, quale brigadiere del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Massafra, dopo avere, durante un'attività di contrasto alla criminalità, e all'esito della perquisizione personale eseguita a carico di tale , rinvenuto sulla sua Controparte_2
persona e sottoposto a sequestro un grammo di sostanza stupefacente
(hashish), e mentre si dirigeva, a bordo dell'autovettura di servizio condotta dal carabiniere scelto Panteca Rosario, presso la caserma per la redazione del verbale, riportava lesioni (trauma cranico-cervicale) a causa del tamponamento della detta autovettura da parte di quella condotta dal
, che la seguiva. CP_2
3 Ai fini della valutazione dell'invalidità permanente che si assume derivata dalle lesioni riportate dall'istante in detta occasione, deve farsi riferimento agli specifici criteri stabiliti dall'art. 2 co. 1 d.p.r. 30.10.2009 n. 181,
secondo cui “la valutazione della percentuale di invalidità di cui all'art. 6
co. 1 l.
3.8.2004 n. 206 è espressa in una percentuale unica di invalidità,
comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale”, e dagli artt.
3-4 d.p.r. cit. ai fini della determinazione della percentuale unica di invalidità, indicante la invalidità complessiva (IC) di cui all'art. 6 l. 3.8.2004
n. 206, che è data dalla somma delle percentuali del danno biologico (DB),
del danno morale (DM) e della differenza tra la percentuale di invalidità
riferita alla capacità lavorativa (IP) e la percentuale di danno biologico,
secondo la seguente formula: IC=DB+DM+(IP–DB).
Non può poi condividersi la tesi secondo cui la valutazione del danno morale sarebbe applicabile alle sole vittime del dovere (e soggetti equiparati) indennizzate prima della entrata in vigore della l. 206/2004.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “all'art. 6 co.
1 l. 206/2004 deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa ma
selettivo-regolativa, con la conseguenza che il criterio ivi previsto è
applicabile anche alle liquidazioni successive all'entrata in vigore della
legge; i benefici dovuti alle vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata, del dovere ed ai soggetti ad essi equiparati devono essere
parametrati alla percentuale di invalidità complessiva, da quantificarsi con
i criteri medico-legali previsti agli art. 3 e 4 del d.p.r. n. 181/2009”: in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un. 24.2.2022 n. 6217.
4 Ebbene, l'espletata consulenza tecnica di ufficio medico-legale, le cui conclusioni devono condividersi siccome congruamente motivate e immuni da vizi logici e giuridici, ha accertato che, in occasione e a causa dell'evento sopra descritto, l'istante ha riportato lesioni che hanno determinato una invalidità permanente complessiva in misura del 44%.
Trattasi di invalidità permanente subita in attività di servizio per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di un evento verificatosi nel contrasto alla criminalità.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, ai sensi dell'art. 1 co. 563 lett. a) e b) l. 266/2005, “è sufficiente che l'evento
dannoso si sia verificato nel contrasto ad ogni tipo di criminalità o nello
svolgimento di un servizio di ordine pubblico, senza che occorra un rischio
specifico ulteriore a quello insito nelle ordinarie attività istituzionali,
necessario, invece, per le ipotesi previste dal successivo co. 564, ove è
richiesta l'esistenza o il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari”:
in tal senso, cfr. Cass. Sez. Un.
4.5.2017 n. 10791.
Deve pertanto dichiararsi il diritto dell'istante al riconoscimento dello
status di vittima del dovere, con conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale delle posizioni tenuta dal
ex art. 3 co. 3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243. Controparte_1
Non può poi riconoscersi all'istante il diritto alla speciale elargizione di cui all'art. 1 co. 1 l. 20.10.1990 n. 302, estesa alle vittime del dovere dall'art. 34 co. 1 d.l.
1.10.2007 n. 159 conv. in l. 29.11.2007 n. 222, e da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 co. 1 l.
3.8.2004 n. 206, in ragione di
5 euro 2.000,00 per ogni punto percentuale, in quanto detto diritto si è
estinto per prescrizione decennale.
Esso infatti, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal
12.5.2008, sicché tardiva si rivela, in relazione a tale diritto, la domanda amministrativa presentata il 15.12.2021, e pertanto oltre il decennio utile decorrente, a norma dell'art. 2935 c.c., da quando il diritto poteva essere esercitato: cfr., in tal senso, Cass. 21.5.2025 n. 13556.
Devono essere riconosciuti invece nei limiti della prescrizione decennale i ratei dell'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l.
23.11.1998 n. 407 e dello speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206, costituendo i suddetti assegni oggetto di una prestazione periodica e non di un unitario diritto di credito:
in tal senso, cfr. Cass. 36225/2023, Cass. 5426/2025 e Cass. 13556/2025.
Poiché la invalidità complessiva è stata determinata, nella consulenza tecnica di ufficio, in misura superiore al 25%, spetta dunque all'istante, nei limiti della prescrizione decennale e quindi a decorrere dal 15.12.2011,
l'assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 2 co. 1 l. 23.11.1998 n.
407 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art. 1 l. 20.10.1990 n. 302 che abbiano subito una invalidità
permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 1) d.p.r.
7.7.2006 n.
243.
6 Spetta altresì all'istante, nei limiti della prescrizione decennale e pertanto a decorrere dal 15.12.2011, lo speciale assegno vitalizio non reversibile previsto dall'art. 5 co. 3 l.
3.8.2004 n. 206 in favore delle vittime del terrorismo che abbiano subito una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, ed esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244.
Devono inoltre riconoscersi in favore dell'istante: il diritto alla assistenza psicologica a carico dello Stato di cui all'art. 6 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206,
esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 2) d.p.r.
7.7.2006 n.
243; il diritto alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria di cui all'art. 15 l. 20.10.1990 n. 302, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. a) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; il diritto ai benefici fiscali in materia di esenzione irpef di cui all'art. 2 co. 5-6
l. 23.11.1998 n. 407 e 3 co. 2 l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 1 co. 211 l. 11.12.2016 n. 232; il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza di cui all'art. 1 co. 2 l. 23.11.1998 n. 407,
esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n. 2 d.p.r.
7.7.2006 n.
243; il diritto alle borse di studio in favore dei figli di cui all'art. 4 co. 1 l.
23.11.1998 n. 407, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. b) n.
3 d.p.r.
7.7.2006 n. 243; il diritto alle esenzioni fiscali di cui all'art. 8 co. 1-2
l.
3.8.2004 n. 206, esteso alle vittime del dovere dall'art. 4 co. 1 lett. c) n. 3
d.p.r.
7.7.2006 n. 243.
Non può invece riconoscersi in favore dell'istante il diritto a due annualità
della pensione di reversibilità di cui all'art. 2 co. 3 l. 23.11.1998 n. 407,
7 esteso alle vittime del dovere dall'art. 2 co. 105 l. 24.12.2007 n. 244,
trattandosi di beneficio spettante in via esclusiva ai superstiti in caso di decesso della vittima del dovere e non a quest'ultima ove, come nel presente caso, ancora in vita.
Le spese di causa seguono la prevalente soccombenza del convenuto ex
art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, con distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi anticipante, mentre devono restare poste in via definitiva a carico del convenuto le spese peritali come già liquidate.
P.q.m.
dichiara l'istante vittima del dovere, con diritto alla conseguente iscrizione del suo nominativo nella graduatoria unica nazionale;
condanna il resistente a corrispondere all'istante l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio con decorrenza dal 15.12.2011; dichiara il diritto dell'istante all'assistenza psicologica a carico dello Stato, alla esenzione dal pagamento del ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria, ai benefici fiscali in materia di esenzione irpef e imposta di bollo, al collocamento obbligatorio con precedenza, alle borse di studio in favore dei figli;
rigetta nel resto la domanda;
condanna il resistente a rifondere all'istante le spese di causa, liquidate in euro 43,00 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi professionali oltre r.s.f. 15%, iva e cap, con distrazione in favore del procuratore anticipante avv. Marco Zito.
Taranto, 25.11.2025.
8 Il giudice dott. Lorenzo De Napoli
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