Articolo 4 della Legge 31 marzo 1956, n. 293
Articolo 3Articolo 5
Versione
12 maggio 1956
Art. 4.
A decorrere dal 1 gennaio 1949, per i servizi prestati presso le aziende indicate al precedente art. 2, il trattamento di cui alla presente legge assorbe e sostituisce i trattamenti di previdenza per invalidita', vecchiaia e superstiti previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , e dagli altri provvedimenti modificativi ed integrativi dello stesso.
Entrata in vigore il 12 maggio 1956