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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5566 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2871/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1
rappresenta e difesa dall'avv. Alessia Monaco, presso il cui studio CodiceFiscale_1
legale in Catania via Vincenzo Giuffrida, 107/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] sc G Parte_2
interno III, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Marino C.F._2
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato in Mascalucia (CT) alla via
Zappalà n.13 giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato il 20/06/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in 16/01/2013 a CATANIA dal quale erano nati a Catania i figli l 24.03.1992, il 03.05.1993 e il Per_1 Persona_2 Per_3
19.04.1999.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza n. 4168/2023 del 15.10.2023 nel procedimento R.G. n. 7124/2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 30.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n.
4168/2023 del 15.10.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 3 Compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 16.01.2013 tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Catania dell'anno 2013, Atto n. 7 Parte 2 serie C.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott. Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2871/2024 V.G. promossa da:
, nata a [...], il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1
rappresenta e difesa dall'avv. Alessia Monaco, presso il cui studio CodiceFiscale_1
legale in Catania via Vincenzo Giuffrida, 107/A è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] sc G Parte_2
interno III, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Marino C.F._2
presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato in Mascalucia (CT) alla via
Zappalà n.13 giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da accordo n atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 3 Con ricorso congiunto depositato il 20/06/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto d.lvo. 149 del 2022, e chiedevano a questo tribunale la Parte_1 Parte_2
pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato in 16/01/2013 a CATANIA dal quale erano nati a Catania i figli l 24.03.1992, il 03.05.1993 e il Per_1 Persona_2 Per_3
19.04.1999.
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano la sentenza n. 4168/2023 del 15.10.2023 nel procedimento R.G. n. 7124/2023, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 30.10.2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e per il Parte_1 Parte_2
prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n.
4168/2023 del 15.10.2023.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
pagina 2 di 3 Compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Catania il 16.01.2013 tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di
Catania dell'anno 2013, Atto n. 7 Parte 2 serie C.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il
25/10/2024.
Il Presidente est
Massimo Escher
pagina 3 di 3