Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/05/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
RG 734 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei signori:
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. ZANELLA Parte_1 C.F._1
CRISTINA
) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
ZANELLA CRISTINA ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto Oggetto: separazione consensuale ex art. 473 – bis. 51 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. 2) I figli, compatibilmente con le rispettive età, sono affidati ad entrambi i genitori i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la abitazione della madre quale genitore collocatario, che li terrà presso la casa familiare, in Ferrara, Ripagrande 105, con facoltà per il padre di frequentare e vedere i due figli, durante il periodo scolastico, tre pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane in cui gli stessi permarranno nel week end con la madre. Il padre potrà, invece, frequentare e vedere i due figli, due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 22.00, nelle settimane in cui potrà inoltre tenere con sé i figli nel fine settimana. Il diritto di visita sarà alternato per i fine settimana, dall'uscita di scuola del sabato alla domenica sera alle ore 22. Durante il periodo estivo, il diritto di visita per i pomeriggi infrasettimanali potrà essere esercitato dalle ore 16,00 fino alle ore 23,00 e sempre compatibilmente con le loro esigenze di studio e di vita. Nelle vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli trenta giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio otto giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale quattro giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. 3) Il sig. potrà vedere e tenere con sé i Controparte_1 figli, anche in deroga alle modalità indicate sopra, senza alcuna limitazione pagina 1 di 3
Conclusioni del PM: si pronunci la separazione con l'adozione dei migliori provvedimenti nell'interesse della prole
IL TRIBUNALE
Premesso che le condizioni relative all'affido e alla frequentazione sono riferibili alla sola figlia avendo gli altri due figli raggiunto la maggiore età; Per_1
ritenuto che le condizioni concordate non sono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole il cui ascolto, avuto riguardo al contenuto dell'accordo, non appare necessario ai sensi dell'art. 473– bis.4 c.p.c.;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Dichiara la separazione personale dei coniugi.
Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici coniugali.
Prende atto delle ulteriori statuizioni concordate dalle parti.
Dispone che la cancelleria provveda all'invio della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ferrara.
Ferrara, 20 maggio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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