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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/10/2025, n. 1609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1609 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9484/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
RA DI GI
RE CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9484/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato ad Erbusco (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata ad Erbusco Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia che:
I) sia omologata la loro separazione personale in ordine alla quale propongono le seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) il signor continuerà a vivere, unitamente al figlio, nella casa coniugale;
Parte_1
3) il figlio verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso il padre;
4) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la Per_1 madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
5) i genitori si accorderanno sulle principali festività e sulla possibilità, con riferimento al periodo estivo, di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
6) il signor si occuperà integralmente del mantenimento del figlio, fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, salvo le spese straordinarie graveranno in misura del 10% in capo alla signora secondo quanto pattuito nel Protocollo di Parte_2 intesa del 14 luglio 2016 stipulato tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia
(doc. n. 04);
7) i signori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a ogni assegno di mantenimento;
9) con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto attinente alla loro separazione, nonché di avere interamente definito ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra, ad eccezione dell'importo di € 5.000,00 che il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora .” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PU (BS) in data 14.9.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PU al n. 12, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26.6.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2 Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
DI HE Presidente relatrice
RA DI GI
RE CH GI
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio a domanda congiunta n. 9484/2025 R.G. promosso da
C.F. ), elettivamente domiciliato ad Erbusco (BS) Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. , elettivamente domiciliata ad Erbusco Parte_2 C.F._2
(BS) presso lo studio dell'Avv. MONDINI GIUSEPPE, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“CHIEDONO all'Ill.mo Presidente del Tribunale Ordinario di Brescia che:
I) sia omologata la loro separazione personale in ordine alla quale propongono le seguenti CONDIZIONI:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) il signor continuerà a vivere, unitamente al figlio, nella casa coniugale;
Parte_1
3) il figlio verrà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso il padre;
4) la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la Per_1 madre e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso;
5) i genitori si accorderanno sulle principali festività e sulla possibilità, con riferimento al periodo estivo, di trascorrere con il figlio almeno quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da stabilirsi concordemente entro il 31 maggio di ogni anno, tenendo conto delle rispettive esigenze lavorative;
6) il signor si occuperà integralmente del mantenimento del figlio, fino al Parte_1 raggiungimento dell'autosufficienza economica dello stesso, salvo le spese straordinarie graveranno in misura del 10% in capo alla signora secondo quanto pattuito nel Protocollo di Parte_2 intesa del 14 luglio 2016 stipulato tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia
(doc. n. 04);
7) i signori prestano reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del minore;
8) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a ogni assegno di mantenimento;
9) con l'adempimento di quanto sopra i coniugi dichiarano di avere regolato ogni rapporto attinente alla loro separazione, nonché di avere interamente definito ogni altra questione di carattere economico e patrimoniale e, pertanto, di non avere altra pretesa economica e/o patrimoniale nei confronti l'uno dall'altra, ad eccezione dell'importo di € 5.000,00 che il signor si impegna a corrispondere alla Parte_1 signora .” Parte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a PU (BS) in data 14.9.2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PU al n. 12, parte II, serie A, anno 2008, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione è nato il figlio il 26.6.2009. Per_1
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e successivamente, una volta divenuta procedibile la relativa domanda, di divorziare, e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse del figlio della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
2 Si dà atto, infine, che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
La prosecuzione del processo per la successiva trattazione della domanda di divorzio, una volta che essa sia divenuta procedibile, è disposta con separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese processuali è rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.
150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c. (così come interpretati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 28727/2023):
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) rimette alla pronuncia della sentenza definitiva la regolamentazione delle spese processuali;
4) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del processo.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
DI HE
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