Art. 11.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni dei personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.
All'onere finanziario derivante dalla presente legge, si fara' fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni dei personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50.