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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/11/2025, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
n. 11929/2021 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 11929/2021 R.Gen.Aff.Cont. e assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, con fissazione dei termini ex artt.
190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre
2025
TRA
c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
5.8.1984, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Nazionale, n. 94/D, presso lo studio dell'Avv. Michele Scolamiero (c.f.: ) che li CodiceFiscale_3
difende unitamente all'Avv. Ciro Pacilio (c.f.: ), CodiceFiscale_4
giusta procura in calce alla citazione
- ATTORI
E
p.iva e c.f. e n. REA 211652, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott.ssa
(c.f.: ), con sede in Napoli alla Controparte_2 CodiceFiscale_5
Pag. 1 Via San Domenico, n. 31, ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua
Vetere (CE) al Corso Garibaldi, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
TO (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_6 Parte_3 [...]
) che la rappresentano e difendono giusta procura in calce C.F._7
alla comparsa
- CONVENUTA
E
c.f.: , residente in [...]alla Controparte_3 CodiceFiscale_8
Via U. Ricci, n. 26, ed elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) alla Via
Vecchia Campana n.1/A presso lo studio dell'Avv. Michela Briola (c.f.:
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._9
alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
c.f.: , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_10
il 10/10/1949 residente a [...].b, ed elettivamente domiciliato alla Via Pigna, n. 182/d, presso lo studio degli
Avv.ti Alessandro Sorrentino (c.f.: ) e NC CodiceFiscale_11
LP (c.f.: ) che lo rappresentano e difendono CodiceFiscale_12
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
, p. iva in persona del Controparte_5 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. , con Controparte_6
Pag. 2 sede legale a San Cesario (MO) al Corso Libertà, n. 53, ed elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla Via Lepanto, n. 126, presso lo studio degli
Avv.ti Davide Oliva (c.f. ) e Pasquale Manfredi CodiceFiscale_13
(c.f.: ) che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_14
congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
E
società di diritto italiano facente parte del Controparte_7
Gruppo Assicurativo che a decorrere dal 31.7.2020 ha ricevuto il CP_8
portafoglio assicurativo di e di Controparte_9 [...]
, con sede legale in Milano alla via Clerici, n. Controparte_10
14 (c.f. e p.iva , in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Controparte_11
Carducci, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Fabrizio (c.f.:
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._15
costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025 di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alla documentazione versata ai fini dell'accoglimento della stessa, chiedendo nel contempo il rigetto di ogni eccezione e deduzione, di fatto o di diritto formulate dalla difesa dei convenuti.
Pag. 3 La difesa della convenuta si è riportata a tutti i Controparte_1
precedenti scritti difensivi, documenti e verbali di causa, impugnando, anche alla luce delle osservazioni critiche alla bozza di CTU redatte dal consulente di parte della , le risultanze della relazione peritale depositata. CP_1
La difesa del convenuto ha chiesto: in via Controparte_4
preliminare di a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della domanda per carenza di presupposti di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 cpc;
b)
di accertare e dichiarare la mancanza dell'effettivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto disporre il rinvio della prima udienza per improcedibilità della domanda giudiziale;
nel merito di respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova, con declaratoria di estromissione del dr. dal Controparte_4
presente giudizio;
subordinatamente, nella denegata ipotesi esse dovessero essere accolte anche in parte le domande attoree, e che dovessero emergere profili di responsabilità a carico del dr. condannare Controparte_4
esclusivamente la al pagamento del risarcimento del Controparte_1
danno ai sensi dell'art. 1228 c.c. quale 'responsabile del fatto degli ausiliari';
in via ancor più subordinata, graduare la responsabilità dei convenuti ciascuno secondo quanto di propria competenza, valutando la responsabilità del dr.
in percentuale minimo-marginale rispetto a quella degli altri Controparte_4
convenuti; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La difesa della ha concluso riportandosi Parte_4
ai propri atti, documenti e difese e contestando le avverse asserzioni e deduzioni.
La difesa della ha chiesto di rigettare la Controparte_12
Pag. 4 domanda attorea, per infondatezza;
in subordine, nel denegato caso di accertamento della responsabilità della in ordine ai fatti Controparte_1
di causa e di contemporanea operatività della polizza n. RCH00020000008, di contenere la prestazione della nei limiti della frazione di CP_8
responsabilità della struttura (dunque solo pro parte), ponendo sempre e comunque la descritta franchigia fissa a carico dell'assicurato e disponendo che la quota di cui è contrattualmente onerata Controparte_12
sia limitata alla parte eccedente la suddetta franchigia, entro il massimale di polizza (pari ad euro 5.000.000,00) ed al netto di ogni eventuale ulteriore scoperto, essendo escluse dalla garanzia le conseguenze della solidarietà
passiva, sempre previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e con condanna chi di ragione alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da sono in parte fondate nei soli Parte_1
confronti della e di e devono essere Controparte_1 Controparte_3
accolte per quanto di ragione. Le domande di nei confronti Parte_2
di tutti i convenuti e quella della nei confronti del sono, Pt_1 CP_4
invece, infondate e devono essere rigettate.
I predetti hanno convenuto in giudizio, per l'udienza del 24.09.2021,
la il dott. , quale direttore del reparto Controparte_1 Controparte_4
di ostetricia e ginecologia della clinica, ed il dott. quale Controparte_3
responsabile del predetto reparto, esponendo:
- che la alla prima gravidanza fu seguita dal suo ginecologo Pt_1
Pag. 5 con studio presso la in Napoli, dove Controparte_3 Controparte_1
effettuò anche tutti gli esami ed ecografie di routine;
- che il 13.08.2012 venne ricoverata e subito dopo aver espletato il parto spontaneo avvertì problemi allo sfintere, comunicati da subito dott.
ma il problema non veniva risolto e neanche diagnosticato;
Controparte_3
- che dopo una settimana si recava dal dott. che gli CP_3
prescriveva farmaci per lenire il fastidio e in data 08.09.2012 effettuava una visita, sempre presso la , dal chirurgo dott. Controparte_1 Per_1
, con prescrizione di altra cura farmaceutica;
[...]
- che, persistendo il problema, si rivolgeva alla dott.ssa Per_2
con studio privato in Pozzuoli, dove effettuava tentativi di cure
[...]
varie, senza alcun risultato favorevole;
- che 2014 effettuava esami diagnostici presso il Laboratorio di
Motilità digestiva dell'Ateneo Federico II di Napoli che accertarono una incontinenza anale, con perdita involontaria di feci;
- che nel 2016 ha avuto un altro figlio ma con parto cesareo.
Parte attrice ha dedotto ed evidenziato profili di grave imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari che hanno assistito la durante il Pt_1
primo parto rilevando che la problematica dell'incontinenza anale essendosi manifestata a seguito del parto, seppur non refertata dal suo ginecologo,
sarebbe stata causata da un'episiotomia praticata dal medico che ha dato assistenza al parto spontaneo, il dott. oppure da una Controparte_3
lacerazione perineale conseguente ad una distocia del parto.
L'ipotesi che durante il parto per favorire la fuoriuscita del bambino sarebbe stata praticata un'episiotomia ossia un'incisione chirurgica del
Pag. 6 perineo, che è l'area compresa tra la vagina e l'ano, troverebbe conforto nel foglio di dimissione da cui risulterebbe una “sutura episiotomica adesa”.
Gli attori hanno, inoltre, aggiunto di avere esperito la mediazione nei confronti della e dei due medici che si è conclusa con esito negativo CP_1
come da verbale del 2 aprile 2021.
Gli attori hanno, quindi, chiesto di accertare la responsabilità della
, del dott. e del dott. e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
condannarli a risarcire: alla a) il danno biologico subito in Pt_1
conseguenza della prestazione medica del 13 agosto 2012 nella misura almeno del 40% di invalidità, pari a € 271.695,00 salvo determinazione di una misura anche maggiore del CTU di cui si chiede la nomina con la dovuta personalizzazione e conseguente aumento almeno del 60%, (271.695,00 x
60%= €. 163.017,00) tenendosi conto degli effetti sulla vita sociale della patologia e della sussistenza nella fattispecie della colta grave;
b) il danno morale ricorrendosi al criterio equitativo pari ad almeno il 50% del danno biologico, collocandolo come grave e tenendo conto della mancata sottoscrizione di consenso informato e della mancata somministrazione di anestesia;
c) il danno per perdita della capacità lavorativa generica, il danno di natura psicologica e il danno economico, quest'ultimo consistente nelle spese affrontate e da affrontarsi per il futuro per l'acquisto di assorbenti;
nonché al
i danni per il carico di lavoro non ugualmente più distribuito con il Parte_2
coniuge, per la compromissione di una serena vita di coppia, specie intima,
con una valutazione pari al 25% e quantificato in €.151.106,00 (comprensiva della personalizzazione massima nella misura del 34%), rispetto alla normale funzione psico-fisica e vanno considerati secondo la specifica tabella del
Pag. 7 danno psichico, di cui si chiede la liquidazione, ove non vi sia riconoscimento di danno pari all'80% (€ 271.695,00 x 80%= €. 217.356,00) di quanto a riconoscersi al coniuge;
salvo liquidazione in via equitativa;
in ogni caso con idonea personalizzazione e incremento, valutata la colpa dei responsabili del danno. Oltre interessi e rivalutazione a partire dal 13 agosto 2012, spese e competenze professionali, in favore dei procuratori.
In data 1.9.2021 si è costituita tempestivamente la Controparte_1
che, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in
[...]
causa la Compagnia con cui ha sottoscritto Controparte_12
polizza professionale al fine di essere mallevato dalla stessa in caso di soccombenza nonché di chiamare in causa il ginecologo dott. CP_3
che ebbe in cura la e gestì il travaglio e rivalersi per la sua
[...] Parte_2
quota di responsabilità che dovrà accertarsi;
ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto vantato da in quanto derivante da responsabilità Parte_2
extracontrattuale e nel merito la infondatezza della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai difensori antistatari
In data 3.9.2021 si è costituito tempestivamente il dott. CP_3
che ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
al fine di essere mallevato dalla stessa in caso di Parte_4
soccombenza in virtù della polizza stipulata n. 104.029.237.791; inoltre, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione della domanda formulata dal e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza. Parte_2
Autorizzate le chiamate in cause, in data 15.2.2022 si è costituita la chiamata in causa dal dott. , che ha Parte_4 CP_3
Pag. 8 eccepito la inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 17 e 18,
lettera n), e dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto essendo la polizza divenuta inefficace alla scadenza dell'11.05.2015 ed il sinistro sarebbe stato comunicato con l'atto di citazione notificato il 21.05.2021; ha, altresì,
eccepito la prescrizione ed infondatezza delle domande di parte attrice;
in subordine, ha chiesto di limitare la condanna alla quota di responsabilità, che dovrà accertarsi, del dott. . CP_3
Solo in data 3.5.2022 si è costituito, tardivamente, il dott. CP_4
che ha eccepito l'inammissibilità per nullità ex art. 164, co. 4, c.p.c.
[...]
delle domande formulate nei suoi confronti dagli attori nonché l'infondatezza nel merito;
in via subordinata, ha chiesto di graduare la responsabilità dei convenuti ciascuno secondo quanto di propria competenza.
In data 19.1.2023 si è costituita la Controparte_12
chiamata in causa dalla e che ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande per prescrizione, infondatezza e, in subordine, la condanna nei limiti del massimale di polizza pari ad euro 5.000.000,00 ed al netto della franchigia fissa di euro 150.000,00.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI, ammessa ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, mutato l'istruttore e precisate le conclusioni all'udienza del 15.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda degli attori è, innanzitutto, procedibile ai sensi dell'art. 8
L. 24/2017 essendo stato promosso il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del 2 aprile 2021 per la mancata presenza dei tre attuali convenuti a seguito di istanza depositata presso il mediatore il 9 ottobre 2020.
Pag. 9 Solo ha sollevato contestazioni al riguardo evidenziando la Controparte_4
genericità dell'indicazione nel verbale dell'oggetto della mediazione (“Mal
Practice medica”). Osserva il giudicante che ciò che è riportato come oggetto della mediazione nel verbale ha un rilievo relativo perché ciò che conta è il contenuto della convocazione innanzi al mediatore che deve essere formulato in modo da mettere in grado l'interpellato di avere contezza delle ragioni della convocazione e della instauranda lite. Ora il non nega di avere CP_4
ricevuto la comunicazione del mediatore e, pertanto, ove avesse voluto contestare la mancata o carente indicazione dei motivi della convocazione,
avrebbe dovuto esibire in giudizio l'invito ricevuto per consentire a questo giudice di apprezzarne il contenuto, adempimento al quale il si è CP_4
sottratto limitandosi a rilevare la genericità dell'oggetto della mediazione riportato nel verbale.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata sempre dal
. Ritiene il giudicante che l'eccezione sia infondata poiché dalla CP_4
lettura si evince che il convenuto è stato citato esclusivamente nella qualità di
“Direttore Raggruppamento di Ostetricia e Ginecologia presso CP_1
, in Napoli, alla via San Domenico, 31”, titolo di Direttore che
[...]
compare anche sul frontespizio della cartella clinica depositata unitamente alla citazione. Pertanto, viene in sostanza contestata al convenuto, atteso che non sono allegati specifici inadempimenti qualificati, una responsabilità di natura oggettiva per fatto altrui derivante esclusivamente dall'essere il
Direttore del Raggruppamento di reparti, tra cui quello di ostetricia e ginecologia.
Pag. 10 La domanda nei confronti degli altri due convenuti non presenta profili di nullità considerata l'indicazione della causa petendi con la descrizione degli inadempimenti qualificati contestati.
Passando alle questioni preliminari di merito il e la CP_3 [...]
hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_1
risarcitori dedotti in lite dal atteso che dal momento del parto, Parte_2
risalente al 2012, alla comunicazione dell'invito alla mediazione mai nessuna pretesa era stata avanzata dal medesimo.
L'eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il rapporto contrattuale che
si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes"
allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni
sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare,
il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure
finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del
2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del
2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del
2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali
patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del
diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della
gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010;
Cass. n.22837 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012). L'inesatta esecuzione della
prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in
modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro
l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali
Pag. 11 sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale
inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi,
poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione
sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile
anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola
generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo
comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo"
del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una
categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di
coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol
dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio
delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della
struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità
di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto
inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente
come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non
già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente
che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale,
soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova”
(Cass. 11320/2022).
Nella fattispecie i fatti di cui è causa sono avvenuti durante un parto ma non hanno interessato il concepito ma la puerpera e, pertanto, domanda risarcitoria del va inquadrata nell'ambito della responsabilità Parte_2
extracontrattuale nella quale il termine prescrizione è quello di 5 anni o al più
di sei anni se si applica l'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. (lesioni colpose).
Pag. 12 Il ha replicato richiamando la consolidata giurisprudenza di Parte_2
legittimità secondo la quale “il dies a quo della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con
quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che
può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza
da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla
stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze
scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere
astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitari” (tra molte, Cass. 29140/2024). L'attore sostiene di essere stato in grado di collegare le patologie della moglie ad un errore medico durante il parto del
2021 solo con la comunicazione della bozza della perizia di parte avvenuta a mezzo mail in data 23.07.2019.
Osserva il giudicante che dal doc. n. 10 della produzione attrice, la relazione di perizia psicologica della emergono indicazioni per Pt_1
ritenere che il già da subito era stato in grado di collegare i Parte_2
problemi di continenza della moglie a quanto avvenuto durante il parto e per una colpa dei medici. Si legge, infatti, in questo documento: “(…) Dopo
alcune ore senza alcuna complicanza e senza che si evidenziassero anomalie
di posizione (così come riportato nella documentazione allegata) veniva
espletato un parto spontaneo. In data 16/08/2012 avveniva la dimissione con
foglio accompagnatorio in cui si descriveva “sutura episiotomica adesa”
(vedi documentazione allegata). Tale pratica chirurgica consiste in una
incisione chirurgica del perineo con l'obbiettivo di facilitare il parto. Dal
racconto di emerge che in seguito a tale intervento risulta affetta da Pt_1
Pag. 13 incontinenza anale e perdita involontaria delle feci. La signora riferisce di
aver subito percepito la sua condizione clinica come grave ed a distanza di
poco tempo inizia a manifestare i primi sintomi come tachicardia sudorazione
improvvisa aumento dell'aurosal, stato di agitazione e marcata irritabilità.
Tale quadro sintomatologico nonostante preoccupasse in maniera marcata
e l'intero nucleo famigliare non si è mai rivolta ad uno specialista Pt_1
perché come ha più volte affermato durante i colloqui «non ho più fiducia
nelle figure mediche perché proprio nel momento più bello della mia vita
hanno trasformato tutto in un incubo»”.
Dal colloquio della con lo psicologo emerge, quindi, che sin da Pt_1
subito (“proprio nel momento più bello”) l'attrice ha ricollegato i suoi problemi di incontinenza al parto e ad una responsabilità dei medici che la assistettero. Pertanto, attesi i rapporti di coniugio e l'espresso riferimento alle preoccupazioni del nucleo familiare nonché l'evidente astio maturato contro i medici (e degli psicologi) dall'attrice che non si è fatta visitare prima proprio per questo (nonostante le prevedibili insistenze dei familiari) è evidente che era ben chiaro sin da subito ai due coniugi che i problemi della era Pt_1
dovuti ad una “Mal Practice medica” occorsa durante il parto del 2012 ed a tale conclusione si perviene anche volendo posticipare l'atteggiamento della nei confronti dei medici al momento della ecografia transale con sonda Pt_1
rotante del primo agosto 2014, che accertava la lesione dello sfintere, atteso che il termine di prescrizione di sei anni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. era già maturato prima che il 9 ottobre 2020 fosse depositata dal
, unitamente alla moglie, l'istanza di mediazione. Parte_2
Pertanto, le domande del nei confronti della Parte_2 Controparte_1
Pag. 14 e del che hanno eccepito la prescrizione, devono essere rigettate CP_3
essendo maturata nei confronti di questi due convenuti, che la hanno eccepita,
la prescrizione di sei anni. Si ritiene di compensare le spese di lite tra il
, la , il e le due compagnie assicurative in Parte_2 CP_1 CP_3
considerazione della circostanza che la sua pretesa risarcitoria si pone in funzione ancillare rispetto a quella della moglie che, godendo di un termine di prescrizione maggiore, ha potuto attendere ed ha atteso un tempo maggiore per proporre il giudizio.
Il , invece, neppure tardivamente ha eccepito la prescrizione. CP_4
Al riguardo si osserva, in base ai principi dettati in materia di assicurazione ma estensibili a questo caso e nei rapporti tra i convenuti, che
"L'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto
estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte
in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri
possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso
dell'assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro,
nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso,
nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante,
quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di
una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca
in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi,
univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì
all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di
altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir
in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così
Pag. 15 come rappresentato e contestato dall'attore)" (Cass. 15869/2019).
Passando, quindi, dalle questioni preliminari al merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei tre convenuti e del nei Parte_2
confronti del solo , appare utile premettere, nell'esame del merito, i CP_4
princìpi giurisprudenziali consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia considerata l'epoca in cui accaddero in fatti allegati, il 2012.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria in questa epoca (e,
quindi, già prima dell'entrata in vigore della legge Balduzzi e della legge
) ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per CP_13
fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una
struttura - pubblica o privata - deputata a fornire assistenza sanitario-
ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta
comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
spedalità con la medesima”).
Le Sezioni Unite hanno avuto cura di precisare che “è irrilevante che si tratti
di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto
sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi
Pag. 16 di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si
riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella
pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della
salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza
possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda
della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (Cass. civ.,
sez. un., n. 577/2008).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex art. 1228 c.c. dal fatto altrui, ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la stessa si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. civ. n. 1043/2019) anche se più di recente si è
affermato che la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio,
fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario.
A tale ultimo riguardo si è, infatti, affermato (Cass. 29001/2021) che
“in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del
2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.
1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Pag. 17 Nel caso di specie, trattandosi di fatti risalenti al mese di agosto dell'anno 2012, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali appena esposti e consolidatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge EL e della legge Balduzzi (art. 3 comma 1,
D.L. 13 settembre 2012, n. 158).
Pertanto, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in
giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve
provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
Pag. 18 concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
Non vi è contestazione circa il contatto sociale tra l'attrice e la struttura sanitaria nonché col suo ginecologo dott. ginecologo della CP_3
struttura che ha assistito al parto e successivamente tenuto in cura l'attrice.
Viceversa, nei confronti del dott. non è stato dedotto Controparte_4
nessun adempimento specifico, sia con riferimento diretto all'atto operatorio sia con riguardo all'organizzazione del reparto ma la sua responsabilità viene dedotta, da quanto è stato possibile dedurre interpretando l'atto di citazione e
Pag. 19 da quanto scritto dagli attori nella prima memoria istruttoria, solo dalla posizione apicale dal ricoperta all'interno dell'organizzazione della CP_4
. CP_1
Al riguardo si osserva che per quest'ultimo, diversamente da quanto è
prospettabile per la , non vi sono ragioni per configurare una CP_1
responsabilità per fatto proprio fondata sull'atto operatorio e sull'elemento soggettivo del ginecologo, responsabile del reparto facente parte del raggruppamento diretto dal perché questo tipo di responsabilità è CP_4
configurabile solo per la struttura ospedaliera nel suo complesso né, per quanto già esposto, è possibile giungere all'accertamento di una sua responsabilità nell'accaduto per difetto di organizzazione del reparto in cui era ricoverata la (anche solo di istruzioni impartite ai sanitari e Pt_1
parasanitari per la gestione delle emergenze), atteso che così come in tutti i casi in cui si voglia provare la responsabilità di un sanitario, occorreva, anche per quello che ricopre ruoli apicali, dedurre specifici inadempimenti qualificati che nella fattispecie si limitano e solo nella prima memoria istruttoria alla mancata indicazione del tipo di dieta da osservare e all'omissione sul controllo delle conseguenze della episotomia praticata.
Gli attori, infatti, per quanto già esposto esaminando l'eccezione di nullità della domanda ed in sede di prima memoria, ha dedotto principalmente una responsabilità derivante esclusivamente dall'essere il convenuto il direttore di questo Raggruppamento di reparti della convenuta, una CP_1
sorta di responsabilità indiretta per fatto altrui ai sensi, rispettivamente per la ed il , degli artt. 1228 e 2049 c.c., responsabilità non Pt_1 Parte_2
configurabile perché il non né colui che contrattualmente ha assunto CP_4
Pag. 20 obbligazioni nei confronti della e che si avvale di un ausiliario per Pt_1
adempiere né il padrone o committente del . CP_3
Quanto ai due inadempimenti qualificati contestati solo nella prima memoria si rileva che difetta ogni allegazione del nesso causale che sussisterebbe tra la mancata indicazione di una dieta ed il peggioramento della paziente così come difetta in ordine al mancato controllo sulle conseguenze dell'intervento atteso che non è esplicitato dagli attori come quel mancato controllo, che è successivo al parto, avrebbe potuto evitare il peggioramento delle condizioni della paziente considerata anche la esplicitata (allo psicologo)
opposizione della medesima a sottoporsi a nuovi trattamenti medici invasivi.
Pertanto, le domande dei due attori nei confronti del sono CP_4
infondate e vanno rigettate. Alla soccombenza, segue la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto convenuto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del valore delle domande.
Quanto alle condotte dei sanitari della struttura che effettuarono il parto all'attrice, il nesso causale tra gli inadempimenti qualificati contestati e le condizioni della paziente risulta provato, sulla base della relazione dei consulenti tecnici di ufficio incaricati nel corso del giudizio di esaminare la documentazione medica prodotta dalle parti, le cui argomentazioni sono pienamente condivisibili, anche alla luce delle osservazioni delle parti e delle conseguenti risposte.
Come rilevato dai CCTTUU, la dott.ssa medico Persona_3
chirurgo e specialista in medicina legale, e dal Prof. Persona_4
medico chirurgo e specialista in Ginecologia e Ostetricia, entrambi operanti in
Pag. 21 Roma, nella cartella del ricovero del 13 agosto del 2012 per espletamento del parto manca del tutto la sua descrizione e questo rende impossibile valutare con pienezza quanto realmente occorso e quali provvedimenti siano stati posti in essere.
Al riguardo occorre premettere in punto di diritto che “in tema di
responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della
cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere
dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il
danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia
reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il
professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente
idonea a provocare il danno” (Cass. 16737/2024; Cass. 27561/2017).
In particolare, dall'esame della cartella del parto dell'agosto del 2012
non risulta, come rilevato dai CCTTUU: la registrazione delle visite ostetriche effettuate nel corso del travaglio, la compilazione del partogramma, la descrizione del parto rispetto all'esecuzione dell'episiotomia e dell'episiorrafia piuttosto che della eventuale sutura di lacerazione spontaneamente occorsa, quindi, non si evince se sia stata praticata la episiorrafia o sia avvenuta una lacerazione.
Sempre i due Consulenti rilevano dalla cartella clinica che nella fase immediatamente successiva all'espulsione del feto e dei suoi annessi la paziente risulta sottoposta ad un'anestesia di tipo sub aracnoideo, dalle ore
11:50 alle 12:15, verosimilmente per provvedere alla sutura di una condizione di lacerazione/incisione episiotomica. Anche di questa manca totalmente la descrizione, che alla dimissione verrà indicata come “sutura episiotomica
Pag. 22 adesa”. In base all'ulteriore documentazione depositata dalla i Pt_1
CCTTUU rilevano che a distanza di tempo, più o meno ravvicinato viene riferita una 'incontinenza fecale'; ad un successivo, datato, controllo strumentale si rileva un danno sfinteriale a carico dello sfintere anale esterno che appare anteriormente parzialmente interrotto nella sua continuità, con angoli della perdita a partire dai due capi identificabili compresi tra i 100° e
110°; nulla risulta praticato per la correzione/risoluzione del danno sfinteriale presentato.
Secondo i Consulenti di Ufficio si può solo dedurre dalla visita di dimissione che nella fase espulsiva finale si sia dovuta praticare una episiotomia per facilitare la fuoriuscita della parte presentata (testa fetale)
piuttosto che sia occorsa una lacerazione spontanea del perineo.
Per la disposizione della lesione sfinteriale occorsa (1/3 supero esterno destro), secondo i due professionisti incaricati, è più probabile che no che la lesione sia avvenuta per una episiotomia che si è allungata fino ad interessare lo sfintere anale ovvero per una lesione diretta o indiretta di una lacerazione del perineo occorsa spontaneamente;
in considerazione del quadro documentato strumentalmente la riparazione della episiotomia/lacerazione non ha correttamente ripristinato l'integrità dell'anello sfinterico.
Rispetto a quanto emergente dalla letteratura medico scientifica attuale nonché alla stregua del criterio del "più probabile che non", secondo i
CCTTUU, non è possibile accertare se al momento del parto fosse già
presente una sintomatologia da "incontinenza anale" della partoriente. Ma è
fortemente probabile che l'esecuzione dell'assistenza al parto al momento della fase finale del periodo espulsivo ebbe a richiedere episiotomia ovvero
Pag. 23 che sia occorsa spontaneamente una lacerazione perineale da parto interessante lo stesso territorio anatomico dell'episiotomia o ancora che la necessaria episiotomia abbia subito un approfondimento spontaneo fino ad interessare l'anello sfinteriale esterno;
comunque non correttamente individuato e riparato.
Con ogni evidenza, sempre secondo i CCTTUU, la lesione dello sfintere non è stata individuata e riparata nel corso dell'azione chirurgica posta in essere dopo l'espulsione del feto di episiorrafia/sutura di lesione ovvero per la presenza di una lesione occulta dello sfintere non riconosciuta alla valutazione diretta con esplorazione rettale al termine della
“episiorrafia”/sutura della lacerazione (manca la descrizione) o ancora nei primi controlli dopo la dimissione;
documentale è che si sia provveduto ad una sintesi chirurgica del piano perineale come descritto nella scheda della dimissione: “ … episiorrafia … ”.
Secondo i CCTTUU, con valutazione pienamente condivisibile e ben argomentata anche in sede di replica alle osservazioni delle parti, la responsabilità professionale dei sanitari va ravvisata nella mancata corretta tenuta della cartella clinica (la cui carenza consente, tuttavia, al giudice di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra l'atto operatorio ed il peggioramento delle condizioni della paziente atteso che dalla stessa emerge comunque posta in essere una condotta omissiva astrattamente idonea a provocare il danno: la sutura episiotomica adesa senza indicazione delle condizioni dello sfintere), nel mancato riconoscimento della lesione occorsa sia in fase intraoperatoria sia negli immediati controlli successivi, nella mancata prescrizione di idonei trattamenti riabilitativi.
Pag. 24 Inoltre, i due consulenti hanno adeguatamente replicato ai consulenti di parte convenuta, secondo i quali si trattava di una lesione occulta non rilevabile dai sanitari anche con la dovuta diligenza, evidenziandosi che si tratta di una lesione di terzo grado e come tale oggettivamente riconoscibile.
Rilevante è al riguardo il passo, che si trascrive, in cui i due CCTTUU
argomentano sul punto: “A rinforzo della nostra valutazione valga il fatto che
pur in assenza di qualsiasi descrizione del travaglio e del parto, per cui ci
risulta difficile comprendere su quali basi documentali sicure i CCTTPP
attore (recte: convenuta ) (vedi dopo) possano affermare che il parto CP_1
fosse regolare, viene eseguita un'episiotomia ed una successiva l'episiorrafia
in anestesia generale. Sarebbe stata sufficiente una corretta diligente,
esaustiva e doverosa descrizione del travaglio parto per accertare che il
comportamento dei fu libero da censure. Basti ricordare che CP_14
diligenza minima in occasione di episiotomia, episiorrafia prevede
un'esplorazione rettale al fine di valutare mucosa rettale e integrità
dell'apparato sfinteriale. Possono i Consulente affermare che fu fatta? Allora
perché l'episiotomia per di più perché suturata non in anestesia locale come
usuale”.
Inoltre, i CCTTUU hanno escluso, perché priva di fondamento documentale, la tesi dei CCTTPP ( , dottori e CP_8 Persona_5
che affermano la presenza postoperatoria di “infezioni Persona_6
recidivanti che hanno determinato una reazione fibrocicatrizale abnorme dei
tessuti vagino perineali”.
Ritiene, pertanto, il giudicante che, a fronte della prova emersa in ordine al nesso causale tra la condotta omissiva del ostetrico che ha CP_3
Pag. 25 seguito il parto, ed il peggioramento delle condizioni della paziente, non è
stata offerta dai convenuti e dalle chiamate in cause la prova che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Affermata la responsabilità del , operatore e ginecologo della CP_3
e della occorre procedere alla valutazione dei danni subiti Pt_1 CP_1
dall'attrice.
La ha chiesto, sul piano del danno non patrimoniale, il Pt_1
risarcimento del danno biologico, di quello morale, di quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica e/o specifica, del danno di natura psicologica, mentre, quanto alle voci di danno patrimoniale, si è limitata a richiedere il risarcimento del danno per l'acquisto dei pannoloni per l'incontinenza anale ed ha chiesto la ripetizione delle spese sostenute per le perizie depositate al momento della costituzione in giudizio.
I due consulenti hanno quantificato il danno biologico permanente,
relativo alla lesione dello sfintere anale esterno e comprensivo del disturbo da stress, “seppure poco e tardivamente documentato sul piano certificativo”,
nella misura del 20% ed hanno escluso, in mancanza di documentazione specifica, un danno biologico temporaneo. A pag. 21 hanno indicato i barème
utilizzati richiamando “Linee guida per la valutazione del danno alla persona
in ambito civilistico' della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni” edite nel 2016.
Pertanto, gli stessi hanno già compiutamente valutato il danno psicologico dedotto dall'attrice. Quanto, invece, a quello da lesione della capacità lavorativa “generica e/o specifica”, si osserva che quella generica è
Pag. 26 ricompresa nella valutazione del danno biologico atteso che i postumi permanenti sono stati quantificati sotto la soglia del 30% (cfr.: Cass.
16628/2023) mentre per quella specifica occorreva, invece, “l'espressa
allegazione della attività concretamente svolta e della incidenza su di essa
degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e
non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.” (Cass. 7604/2025). Solo nella seconda memoria istruttoria e, quindi,
tardivamente, l'attrice ha depositato contratti di lavoro ai quali si è richiamata per indicare quale fosse la sua professione prima del parto.
Ritiene il giudicante, e così passando alla liquidazione del danno biologico e di quello morale o, meglio, del danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico-relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore, si ritiene di dover continuare a fare applicazione della Tabelle
dell'anno 2024 del tribunale di Milano atteso che la Tabella Unica Nazionale
di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 trova applicazione solo per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore di detto decreto.
Considerando l'età dell'attrice al momento del parto, ventinove anni, e la percentuale di invalidità permanente pari al 20%, si ottiene un importo di euro 65.528,00 per la componente dinamico-relazionale ed euro 23.590,00 per la sofferenza soggettiva interiore. E, invero, ritiene il giudicante che le caratteristiche dei postumi subiti, che comportano una limitazione nei rapporti con gli altri soggetti ed alcune precauzioni da adottare permanentemente in qualsiasi contesto (dall'ambiente familiare, a quello lavorativo, a quello amicale), consentono, da un lato di aumentare, in via di personalizzazione, del
10% la componente dinamico-relazionale e nella stessa misura la componente
Pag. 27 soggettiva della sofferenza che può senz'altro presumersi ricorrere nella fattispecie.
Pertanto, alla devono riconoscersi complessivamente euro Pt_1
98.029,80 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Passando ai danni patrimoniali non vi è prova della spesa sostenuta per le perizie tecniche di parte allegate all'atto di citazione, anzi, gli attori, in comparsa conclusionale, hanno ammesso di non avere ancora sostenuto questa spesa. Invero, “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di
parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento
delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte
vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia
sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. 21402/2022).
Quanto alla spesa per i pannoloni non sono stati offerti elementi per consentire una liquidazione anche solo equitativa anche tenuto conto che trattasi di presidi solitamente forniti dal SSN in caso di patologie come quella di cui è causa e che, comunque, dagli atti e dai capitoli della prova testimoniale non emerge il costo dei medesimi.
In conclusione, e la :A. devono Controparte_3 Controparte_15
essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della Pt_1
dell'importo di euro 98.029,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del parto dell'agosto 2012.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
Pag. 28 danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra
Pag. 29 l'illecito (agosto 2012) ed il suo risarcimento (più di 13 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle
pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da
danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere
dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un
debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che
il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
(Cass. 37798/2022).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di € 98.029,80 svalutati all'epoca del fatto generatore del danno, agosto 2012, con l'applicazione del coefficiente
ISTAT 1,222 dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, Ottobre 2025), rispettivamente, ad € 80.220,78
e, quindi, su questo importo come progressivamente rivalutato, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale,
come sopra riconosciuto di € 98.029,80 (che si converte in debito di valuta),
maggiorato degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma
Pag. 30 dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023).
In conclusione, la clinica ed il dott. devono essere CP_1 CP_3
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di € 98.029,80, oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei due convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della che liquida, Pt_1
sulla base del valore del decisum e del DM 55/2014 e succ.ve modifiche, in euro 15.000,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese vive di lite, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice. I due convenuti devono essere condannati anche a rimborsare all'attrice quanto dalla medesima versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione del 23.02.2024.
La ha proposto una serie di domande in via Controparte_1
subordinata e, innanzitutto, quella di malleva nei confronti della chiamata in causa in virtù di polizza assicurativa. Controparte_12
Questa, costituendosi in giudizio, ha dedotto, innanzitutto, che la “polizza n.
RCH00020000008 (che si allega in copia sub doc. 1) e valevole, per espressa
volontà di entrambi i contraenti, per le richieste di risarcimento ricevute
dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso
e da lui denunciate alla società durante lo stesso periodo di assicurazione,
purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o
commessi anche prima del periodo di assicurazione, purché accaduti
successivamente alla data di retroattività riportata nella scheda di polizza
Pag. 31 (art.
1.2 delle c.g.a.)” ed ha, quindi, accertarsi se nella fattispecie ricorrono i presupposti perché operi la garanzia.
Inoltre, ha eccepito che in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti terzi (strutture e professionisti Parte_5
esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti) la società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso determinata, sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 del codice civile. Inoltre, ha eccepito l'esistenza di una franchigia di euro 150.000,00 nel caso di responsabilità civile verso terzi.
Ritiene il giudicante che quest'ultimo rilievo, poiché fondato, assorbe l'esame dei primi due. La ha sostenuto che questa eccezione della CP_1
franchigia è inammissibile poiché la si è costituita tardivamente CP_8
mentre l'eccezione doveva essere sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis e cioè venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di chiamata in causa).
Premesso che risulta effettivamente la tardiva costituzione dell' che è avvenuta solo il 19 gennaio 2023, a fronte di una prima CP_8
udienza fissata nell'atto di chiamata in causa al 7 marzo 2022, e, quindi,
anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., ritiene, comunque, il giudicante che il rilievo della sia infondato. CP_1
Invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
12.6.2020 n. 11283; Cass. 12.7.2019, n. 18742; Cass. 3.7.2014, n. 15228) e di merito (Corte appello Firenze sez. IV, 11/05/2023, n. 1003), la franchigia, o
Pag. 32 scoperto di polizza, è quella parte del risarcimento del danno che resta a carico dell'assicurato; come tale essa va inquadrata tra le clausole delimitative del contenuto della garanzia e, pertanto, la relativa eccezione, al pari di ogni altra eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva.
Tale orientamento appare condivisibile, considerato che, secondo la chiara ricostruzione dei giudici di legittimità (Cass. 17.8.2022 n. 24838), si ha eccezione in senso stretto, soggetta al termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p.c., solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso – e dunque anche in quello in esame -
ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.
Tutto ciò premesso, si rileva che l'importo della condanna, pur con tutti gli accessori e le spese, non supera la franchigia, non contestata nella sua esistenza dalla e che comunque emerge dalla polizza in atti, di euro CP_1
150.000,00 e ciò senza contare che la sempre per previsione di CP_8
polizza, risponderebbe solo per quota della propria assicurata.
Pertanto, la domanda di malleva deve essere rigettata. Sussistono i presupposti per compensare tra la e la le spese di lite in CP_1 CP_8
considerazione che il valore originario della pretesa attrice era, invece, ben superiore al limite della franchigia.
Pag. 33 In via gradata, la convenuta ha chiesto, “nella denegata ipotesi CP_1
di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente,
previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile rispettivamente
al sanitario chiamato in causa, condannare quest'ultimo per quanto di
ragione, a manlevare la di tutti gli importi che quest'ultima fosse CP_1
eventualmente condannata a corrispondere ai ricorrenti”.
Ancora, in via più gradata, la ha chiesto “con riserva di CP_1
gravame per l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso il
sanitario, affermare e dichiarare il diritto della di procedere alla CP_1
rivalsa verso il medico chiamato in causa per la quota di responsabilità che
risulterà a ciascuno di essi ascrivibile”.
Può essere accolta solo per quanto di ragione limitatamente alla rivalsa o regresso verso il dott. CP_3
Si osserva che, in linea generale, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a
Pag. 34 pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n.
13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti,
conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la
questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze
che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del
merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia
chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna
del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda
possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua
responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (cfr., in tal senso ed
“ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico.
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che
Pag. 35 in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e, tuttavia, la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. come del resto, per quanto si dirà, occorso nel caso di specie.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza ( n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla
legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai
sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto
proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova
fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono
derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria
obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità
indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore
risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.;
pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità
per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita
in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un
diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla
struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di
Pag. 36 rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla
colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal
paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta
del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione
dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate
trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto,
comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri
incaricati”.
Ebbene, trattandosi di una responsabilità a carico della struttura per fatto proprio, seppure fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, deve escludersi che gravi sul sanitario un obbligo generalizzato di malleva nei confronti di quest'ultima salvo che non ricorra l'ipotesi indicata dalla massima, cioè un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta.
Pertanto, merita accoglimento unicamente la domanda di regresso tra condebitori solidali proposta dalla dovendo al riguardo presumersi e CP_1
fissarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1298 c.c. e del terzo comma dell'art. 2055 c.c., nella misura del 50% il contributo causale di ciascuno dei due condebitori nella produzione dei danni ricevuti dalla In Pt_1
conclusione, il deve essere condannato a rimborsare alla CP_3 CP_1
tutto quanto, a titolo di capitale, interessi e spese, questa pagherà, in virtù
della presente decisione, alla oltre la quota del 50% sulla medesima Pt_1
struttura gravante.
Si compensano le spese tra la ed il attese sia la CP_1 CP_3
parziale soccombenza sia la circostanza che si tratta, comunque, di una
Pag. 37 condanna in futuro condizionata all'avvenuto pagamento da parte della di importi superiori alla propria quota del 50%. CP_1
Il ha proposto domanda di malleva nei confronti della CP_3
Questa ha sollevato numerose eccezioni di Parte_4
inoperatività e tra queste merita sicuramente accoglimento quella con la quale si è evidenziato che la polizza nella formulazione “base”, senza la clausola aggiuntiva “garanzia postuma illimitata” di cui all'art. 17-bis C.G.A., copre solo i fatti avvenuti prima del periodo di vigenza della stessa che sono denunciati per la prima volta nel periodo di validità della stessa.
In particolare, si legge nelle condizioni generali di contratto che
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società
dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto,
qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla
richiesta di risarcimento”.
Nella fattispecie, non è contestato che la prima denuncia (2021) è
avvenuta sei anni dopo la cessazione della operatività della polizza (2015)
mentre si contesta la stipulazione o meno della garanzia aggiuntiva.
Il nella seconda memoria istruttoria ha sostenuto che nella CP_3
polizza risulta la sottoscrizione di questa clausola. Osserva che il giudicante che, invece, come da replica della nella casella Parte_4
“ESTENSIONI, LIMITAZIONI, E CONDIZIONI PARTICOLARI/
AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate nel presente spazio)” non vi è
indicato nulla mentre un “SÌ” si trova solo nella casella vicina
“ALLEGATI/APPENDICI ALLA POLIZZA”, appendice che è effettivamente presente nella pagina successiva del documento e riguarda altro. Inoltre, il
Pag. 38 non ha fornito prova del pagamento del “premio maggiorato” CP_3
previsto dall'art. 17-bis.
La domanda del nei confronti della CP_3 Parte_4
deve, quindi, essere rigettata. Alla soccombenza segue la condanna del
[...]
primo al pagamento in favore della seconda delle spese di lite che si liquidano in dispositivo. Al riguardo occorre rimarcare che la Compagnia per ben due volte (doc. nn. 4 e 5) aveva prima del giudizio avvertito il CP_3
dell'inoperatività della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti della , di
[...] Parte_2 Controparte_1
e di giudizio svoltosi con la chiamata in Controparte_4 Controparte_3
causa della e della così Parte_4 CP_12
provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda della nei Pt_1
confronti della e di condanna questi Controparte_1 Controparte_3
ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 98.029,80 oltre interessi compensativi nella misura del 2% annuo, sul predetto importo svalutato all'agosto 2012 e, cioè, su € 80.220,78 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di agosto,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come
Pag. 39 sopra riconosciuta di € 98.029,80 maggiorata degli interessi, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la ed in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in Pt_1
euro 15.000,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese vive di lite, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge,
nonché al rimborso delle spese di CTU, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice;
3) rigetta le domande del nei confronti della Parte_2 Controparte_1
e del e compensa tra queste parti le spese di lite;
CP_3
4) rigetta le domande della e del nei confronti di Pt_1 Parte_2
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento Controparte_4
in favore di quest'ultimo delle spese di lite che liquida in complessivi euro
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed Iva come per legge;
5) rigetta la domanda di malleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti della e compensa tra queste due Controparte_12
parti le spese di lite;
6) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dalla
[...]
nei confronti del e, per l'effetto, condanna Controparte_1 CP_3
quest'ultimo a rimborsare alla tutto quanto, a titolo di capitale, CP_1
interessi e spese, questa pagherà, in virtù della presente decisione, alla Pt_1
oltre la quota del 50% sulla medesima struttura gravante;
7) compensa le spese di lite tra la ed il CP_1 CP_3
8) rigetta la domanda di malleva proposta dal nei confronti CP_3
Pag. 40 dell' Parte_4
9) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore dell che liquida in euro 10.000,00 per compensi Parte_4
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPa ed Iva come per legge.
Così deciso in Napoli, 23 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
Pag. 41
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
VIII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, dott. Pietro Lupi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa iscritta al n. 11929/2021 R.Gen.Aff.Cont. e assegnata in decisione all'udienza del 15 maggio 2025, con fissazione dei termini ex artt.
190 e 281-quinquies, co. 1, c.p.c. l'ultimo dei quali è scaduto il 3 settembre
2025
TRA
c.f. nata a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
c.f. , nato a [...] il Parte_2 CodiceFiscale_2
5.8.1984, entrambi residenti in [...], ed elettivamente domiciliati in Napoli alla Piazza Nazionale, n. 94/D, presso lo studio dell'Avv. Michele Scolamiero (c.f.: ) che li CodiceFiscale_3
difende unitamente all'Avv. Ciro Pacilio (c.f.: ), CodiceFiscale_4
giusta procura in calce alla citazione
- ATTORI
E
p.iva e c.f. e n. REA 211652, in Controparte_1 P.IVA_1
persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. dott.ssa
(c.f.: ), con sede in Napoli alla Controparte_2 CodiceFiscale_5
Pag. 1 Via San Domenico, n. 31, ed elettivamente domiciliata in S. Maria Capua
Vetere (CE) al Corso Garibaldi, n. 8, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe
TO (c.f.: ) e (c.f.: CodiceFiscale_6 Parte_3 [...]
) che la rappresentano e difendono giusta procura in calce C.F._7
alla comparsa
- CONVENUTA
E
c.f.: , residente in [...]alla Controparte_3 CodiceFiscale_8
Via U. Ricci, n. 26, ed elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA) alla Via
Vecchia Campana n.1/A presso lo studio dell'Avv. Michela Briola (c.f.:
[...]
) che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._9
alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
c.f.: , nato a [...] Controparte_4 CodiceFiscale_10
il 10/10/1949 residente a [...].b, ed elettivamente domiciliato alla Via Pigna, n. 182/d, presso lo studio degli
Avv.ti Alessandro Sorrentino (c.f.: ) e NC CodiceFiscale_11
LP (c.f.: ) che lo rappresentano e difendono CodiceFiscale_12
congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTO
E
, p. iva in persona del Controparte_5 P.IVA_2
Presidente legale rappresentante pro tempore Avv. , con Controparte_6
Pag. 2 sede legale a San Cesario (MO) al Corso Libertà, n. 53, ed elettivamente domiciliata in Pompei (NA) alla Via Lepanto, n. 126, presso lo studio degli
Avv.ti Davide Oliva (c.f. ) e Pasquale Manfredi CodiceFiscale_13
(c.f.: ) che la rappresentano e difendono CodiceFiscale_14
congiuntamente e disgiuntamente in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
E
società di diritto italiano facente parte del Controparte_7
Gruppo Assicurativo che a decorrere dal 31.7.2020 ha ricevuto il CP_8
portafoglio assicurativo di e di Controparte_9 [...]
, con sede legale in Milano alla via Clerici, n. Controparte_10
14 (c.f. e p.iva , in persona del suo procuratore speciale dott. P.IVA_3
ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Giosuè Controparte_11
Carducci, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Fabrizio (c.f.:
[...]
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._15
costituzione
- CHIAMATA IN CAUSA
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: nelle note per l'udienza a trattazione scritta del 15.5.2025 di precisazione delle conclusioni, la difesa di parte attrice ha concluso riportandosi a tutto quanto dedotto e richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, nonché alla documentazione versata ai fini dell'accoglimento della stessa, chiedendo nel contempo il rigetto di ogni eccezione e deduzione, di fatto o di diritto formulate dalla difesa dei convenuti.
Pag. 3 La difesa della convenuta si è riportata a tutti i Controparte_1
precedenti scritti difensivi, documenti e verbali di causa, impugnando, anche alla luce delle osservazioni critiche alla bozza di CTU redatte dal consulente di parte della , le risultanze della relazione peritale depositata. CP_1
La difesa del convenuto ha chiesto: in via Controparte_4
preliminare di a) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione e della domanda per carenza di presupposti di cui all'art. 163, co. 3, nn. 3 e 4 cpc;
b)
di accertare e dichiarare la mancanza dell'effettivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria e per l'effetto disporre il rinvio della prima udienza per improcedibilità della domanda giudiziale;
nel merito di respingere le domande attoree perché infondate in fatto e in diritto e sfornite di prova, con declaratoria di estromissione del dr. dal Controparte_4
presente giudizio;
subordinatamente, nella denegata ipotesi esse dovessero essere accolte anche in parte le domande attoree, e che dovessero emergere profili di responsabilità a carico del dr. condannare Controparte_4
esclusivamente la al pagamento del risarcimento del Controparte_1
danno ai sensi dell'art. 1228 c.c. quale 'responsabile del fatto degli ausiliari';
in via ancor più subordinata, graduare la responsabilità dei convenuti ciascuno secondo quanto di propria competenza, valutando la responsabilità del dr.
in percentuale minimo-marginale rispetto a quella degli altri Controparte_4
convenuti; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
La difesa della ha concluso riportandosi Parte_4
ai propri atti, documenti e difese e contestando le avverse asserzioni e deduzioni.
La difesa della ha chiesto di rigettare la Controparte_12
Pag. 4 domanda attorea, per infondatezza;
in subordine, nel denegato caso di accertamento della responsabilità della in ordine ai fatti Controparte_1
di causa e di contemporanea operatività della polizza n. RCH00020000008, di contenere la prestazione della nei limiti della frazione di CP_8
responsabilità della struttura (dunque solo pro parte), ponendo sempre e comunque la descritta franchigia fissa a carico dell'assicurato e disponendo che la quota di cui è contrattualmente onerata Controparte_12
sia limitata alla parte eccedente la suddetta franchigia, entro il massimale di polizza (pari ad euro 5.000.000,00) ed al netto di ogni eventuale ulteriore scoperto, essendo escluse dalla garanzia le conseguenze della solidarietà
passiva, sempre previa riduzione proporzionale dell'indennità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c., ove ricorrano i presupposti per l'applicazione di tale norma e con condanna chi di ragione alla refusione delle spese, dei diritti e degli onorari di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le domande proposte da sono in parte fondate nei soli Parte_1
confronti della e di e devono essere Controparte_1 Controparte_3
accolte per quanto di ragione. Le domande di nei confronti Parte_2
di tutti i convenuti e quella della nei confronti del sono, Pt_1 CP_4
invece, infondate e devono essere rigettate.
I predetti hanno convenuto in giudizio, per l'udienza del 24.09.2021,
la il dott. , quale direttore del reparto Controparte_1 Controparte_4
di ostetricia e ginecologia della clinica, ed il dott. quale Controparte_3
responsabile del predetto reparto, esponendo:
- che la alla prima gravidanza fu seguita dal suo ginecologo Pt_1
Pag. 5 con studio presso la in Napoli, dove Controparte_3 Controparte_1
effettuò anche tutti gli esami ed ecografie di routine;
- che il 13.08.2012 venne ricoverata e subito dopo aver espletato il parto spontaneo avvertì problemi allo sfintere, comunicati da subito dott.
ma il problema non veniva risolto e neanche diagnosticato;
Controparte_3
- che dopo una settimana si recava dal dott. che gli CP_3
prescriveva farmaci per lenire il fastidio e in data 08.09.2012 effettuava una visita, sempre presso la , dal chirurgo dott. Controparte_1 Per_1
, con prescrizione di altra cura farmaceutica;
[...]
- che, persistendo il problema, si rivolgeva alla dott.ssa Per_2
con studio privato in Pozzuoli, dove effettuava tentativi di cure
[...]
varie, senza alcun risultato favorevole;
- che 2014 effettuava esami diagnostici presso il Laboratorio di
Motilità digestiva dell'Ateneo Federico II di Napoli che accertarono una incontinenza anale, con perdita involontaria di feci;
- che nel 2016 ha avuto un altro figlio ma con parto cesareo.
Parte attrice ha dedotto ed evidenziato profili di grave imperizia e negligenza nella condotta dei sanitari che hanno assistito la durante il Pt_1
primo parto rilevando che la problematica dell'incontinenza anale essendosi manifestata a seguito del parto, seppur non refertata dal suo ginecologo,
sarebbe stata causata da un'episiotomia praticata dal medico che ha dato assistenza al parto spontaneo, il dott. oppure da una Controparte_3
lacerazione perineale conseguente ad una distocia del parto.
L'ipotesi che durante il parto per favorire la fuoriuscita del bambino sarebbe stata praticata un'episiotomia ossia un'incisione chirurgica del
Pag. 6 perineo, che è l'area compresa tra la vagina e l'ano, troverebbe conforto nel foglio di dimissione da cui risulterebbe una “sutura episiotomica adesa”.
Gli attori hanno, inoltre, aggiunto di avere esperito la mediazione nei confronti della e dei due medici che si è conclusa con esito negativo CP_1
come da verbale del 2 aprile 2021.
Gli attori hanno, quindi, chiesto di accertare la responsabilità della
, del dott. e del dott. e Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
condannarli a risarcire: alla a) il danno biologico subito in Pt_1
conseguenza della prestazione medica del 13 agosto 2012 nella misura almeno del 40% di invalidità, pari a € 271.695,00 salvo determinazione di una misura anche maggiore del CTU di cui si chiede la nomina con la dovuta personalizzazione e conseguente aumento almeno del 60%, (271.695,00 x
60%= €. 163.017,00) tenendosi conto degli effetti sulla vita sociale della patologia e della sussistenza nella fattispecie della colta grave;
b) il danno morale ricorrendosi al criterio equitativo pari ad almeno il 50% del danno biologico, collocandolo come grave e tenendo conto della mancata sottoscrizione di consenso informato e della mancata somministrazione di anestesia;
c) il danno per perdita della capacità lavorativa generica, il danno di natura psicologica e il danno economico, quest'ultimo consistente nelle spese affrontate e da affrontarsi per il futuro per l'acquisto di assorbenti;
nonché al
i danni per il carico di lavoro non ugualmente più distribuito con il Parte_2
coniuge, per la compromissione di una serena vita di coppia, specie intima,
con una valutazione pari al 25% e quantificato in €.151.106,00 (comprensiva della personalizzazione massima nella misura del 34%), rispetto alla normale funzione psico-fisica e vanno considerati secondo la specifica tabella del
Pag. 7 danno psichico, di cui si chiede la liquidazione, ove non vi sia riconoscimento di danno pari all'80% (€ 271.695,00 x 80%= €. 217.356,00) di quanto a riconoscersi al coniuge;
salvo liquidazione in via equitativa;
in ogni caso con idonea personalizzazione e incremento, valutata la colpa dei responsabili del danno. Oltre interessi e rivalutazione a partire dal 13 agosto 2012, spese e competenze professionali, in favore dei procuratori.
In data 1.9.2021 si è costituita tempestivamente la Controparte_1
che, in via preliminare, ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in
[...]
causa la Compagnia con cui ha sottoscritto Controparte_12
polizza professionale al fine di essere mallevato dalla stessa in caso di soccombenza nonché di chiamare in causa il ginecologo dott. CP_3
che ebbe in cura la e gestì il travaglio e rivalersi per la sua
[...] Parte_2
quota di responsabilità che dovrà accertarsi;
ha inoltre eccepito la prescrizione del diritto vantato da in quanto derivante da responsabilità Parte_2
extracontrattuale e nel merito la infondatezza della domanda, con condanna degli attori al pagamento delle spese ed onorari di causa con attribuzione ai difensori antistatari
In data 3.9.2021 si è costituito tempestivamente il dott. CP_3
che ha chiesto di essere autorizzato a chiamare in causa la
[...]
al fine di essere mallevato dalla stessa in caso di Parte_4
soccombenza in virtù della polizza stipulata n. 104.029.237.791; inoltre, in via preliminare, ha eccepito la prescrizione della domanda formulata dal e nel merito ha chiesto il rigetto delle domande per infondatezza. Parte_2
Autorizzate le chiamate in cause, in data 15.2.2022 si è costituita la chiamata in causa dal dott. , che ha Parte_4 CP_3
Pag. 8 eccepito la inoperatività della copertura assicurativa ai sensi dell'art. 17 e 18,
lettera n), e dell'art. 2 delle condizioni generali di contratto essendo la polizza divenuta inefficace alla scadenza dell'11.05.2015 ed il sinistro sarebbe stato comunicato con l'atto di citazione notificato il 21.05.2021; ha, altresì,
eccepito la prescrizione ed infondatezza delle domande di parte attrice;
in subordine, ha chiesto di limitare la condanna alla quota di responsabilità, che dovrà accertarsi, del dott. . CP_3
Solo in data 3.5.2022 si è costituito, tardivamente, il dott. CP_4
che ha eccepito l'inammissibilità per nullità ex art. 164, co. 4, c.p.c.
[...]
delle domande formulate nei suoi confronti dagli attori nonché l'infondatezza nel merito;
in via subordinata, ha chiesto di graduare la responsabilità dei convenuti ciascuno secondo quanto di propria competenza.
In data 19.1.2023 si è costituita la Controparte_12
chiamata in causa dalla e che ha chiesto il rigetto delle Controparte_1
domande per prescrizione, infondatezza e, in subordine, la condanna nei limiti del massimale di polizza pari ad euro 5.000.000,00 ed al netto della franchigia fissa di euro 150.000,00.
Concessi i termini per le memorie ex art. 183 co. VI, ammessa ed espletata la consulenza tecnica di ufficio, mutato l'istruttore e precisate le conclusioni all'udienza del 15.5.2025, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La domanda degli attori è, innanzitutto, procedibile ai sensi dell'art. 8
L. 24/2017 essendo stato promosso il procedimento di mediazione conclusosi con verbale negativo del 2 aprile 2021 per la mancata presenza dei tre attuali convenuti a seguito di istanza depositata presso il mediatore il 9 ottobre 2020.
Pag. 9 Solo ha sollevato contestazioni al riguardo evidenziando la Controparte_4
genericità dell'indicazione nel verbale dell'oggetto della mediazione (“Mal
Practice medica”). Osserva il giudicante che ciò che è riportato come oggetto della mediazione nel verbale ha un rilievo relativo perché ciò che conta è il contenuto della convocazione innanzi al mediatore che deve essere formulato in modo da mettere in grado l'interpellato di avere contezza delle ragioni della convocazione e della instauranda lite. Ora il non nega di avere CP_4
ricevuto la comunicazione del mediatore e, pertanto, ove avesse voluto contestare la mancata o carente indicazione dei motivi della convocazione,
avrebbe dovuto esibire in giudizio l'invito ricevuto per consentire a questo giudice di apprezzarne il contenuto, adempimento al quale il si è CP_4
sottratto limitandosi a rilevare la genericità dell'oggetto della mediazione riportato nel verbale.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di nullità della domanda per indeterminatezza del petitum e della causa petendi sollevata sempre dal
. Ritiene il giudicante che l'eccezione sia infondata poiché dalla CP_4
lettura si evince che il convenuto è stato citato esclusivamente nella qualità di
“Direttore Raggruppamento di Ostetricia e Ginecologia presso CP_1
, in Napoli, alla via San Domenico, 31”, titolo di Direttore che
[...]
compare anche sul frontespizio della cartella clinica depositata unitamente alla citazione. Pertanto, viene in sostanza contestata al convenuto, atteso che non sono allegati specifici inadempimenti qualificati, una responsabilità di natura oggettiva per fatto altrui derivante esclusivamente dall'essere il
Direttore del Raggruppamento di reparti, tra cui quello di ostetricia e ginecologia.
Pag. 10 La domanda nei confronti degli altri due convenuti non presenta profili di nullità considerata l'indicazione della causa petendi con la descrizione degli inadempimenti qualificati contestati.
Passando alle questioni preliminari di merito il e la CP_3 [...]
hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei diritti Controparte_1
risarcitori dedotti in lite dal atteso che dal momento del parto, Parte_2
risalente al 2012, alla comunicazione dell'invito alla mediazione mai nessuna pretesa era stata avanzata dal medesimo.
L'eccezione è fondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “il rapporto contrattuale che
si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria ha efficacia "ultra partes"
allorché costituisce fonte di obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni
sanitarie afferenti alla procreazione. Viene in considerazione, in particolare,
il contratto stipulato dalla gestante, avente ad oggetto la prestazione di cure
finalizzate a garantire il corretto decorso della gravidanza (Cass. n. 6735 del
2002; Cass. n. 14488 del 2004; Cass. n. 10741 del 2009; Cass. n. 2354 del
2010; Cass. n. 16754 del 2012; Cass. n. 10812 del 2019; Cass. n. 14615 del
2020) oppure l'accertamento, e correlativa informazione, di eventuali
patologie del concepito, anche in funzione del consapevole esercizio del
diritto di autodeterminarsi in funzione dell'interruzione anticipata della
gravidanza medesima (Cass. n. 11503 del 1993; Cass. n. 2354 del 2010;
Cass. n.22837 del 2010; Cass. n. 16754 del 2012). L'inesatta esecuzione della
prestazione che forma oggetto di tali rapporti obbligatori, infatti, incide in
modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre talché la tutela contro
l'inadempimento deve necessariamente essere estesa a tali soggetti, i quali
Pag. 11 sono legittimati ad agire in via contrattuale per i danni che da tale
inadempimento siano loro derivati. Al di fuori di queste specifiche ipotesi,
poiché l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione
sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi, torna applicabile
anche al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria la regola
generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo
comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo"
del contratto nei confronti di terzi, per altro verso non è identificabile una
categoria di terzi (quand'anche legati da vincoli rilevanti, di parentela o di
coniugio, con il paziente) quali "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol
dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio
delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della
struttura sanitaria (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità
di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi. Il predetto
inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente
come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non
già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente
che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale,
soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova”
(Cass. 11320/2022).
Nella fattispecie i fatti di cui è causa sono avvenuti durante un parto ma non hanno interessato il concepito ma la puerpera e, pertanto, domanda risarcitoria del va inquadrata nell'ambito della responsabilità Parte_2
extracontrattuale nella quale il termine prescrizione è quello di 5 anni o al più
di sei anni se si applica l'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. (lesioni colpose).
Pag. 12 Il ha replicato richiamando la consolidata giurisprudenza di Parte_2
legittimità secondo la quale “il dies a quo della prescrizione del diritto al
risarcimento del danno da attività medico chirurgica si identifica non già con
quello della verificazione materiale dell'evento lesivo, bensì con quello (che
può non coincidere col primo ed anche collocarsi a diversi anni di distanza
da esso, a seconda delle circostanze del caso) in cui il pregiudizio, alla
stregua della diligenza esigibile all'uomo medio e del livello di conoscenze
scientifiche proprie di un determinato contesto storico, possa essere
astrattamente ricondotto alla condotta colposa o dolosa del sanitari” (tra molte, Cass. 29140/2024). L'attore sostiene di essere stato in grado di collegare le patologie della moglie ad un errore medico durante il parto del
2021 solo con la comunicazione della bozza della perizia di parte avvenuta a mezzo mail in data 23.07.2019.
Osserva il giudicante che dal doc. n. 10 della produzione attrice, la relazione di perizia psicologica della emergono indicazioni per Pt_1
ritenere che il già da subito era stato in grado di collegare i Parte_2
problemi di continenza della moglie a quanto avvenuto durante il parto e per una colpa dei medici. Si legge, infatti, in questo documento: “(…) Dopo
alcune ore senza alcuna complicanza e senza che si evidenziassero anomalie
di posizione (così come riportato nella documentazione allegata) veniva
espletato un parto spontaneo. In data 16/08/2012 avveniva la dimissione con
foglio accompagnatorio in cui si descriveva “sutura episiotomica adesa”
(vedi documentazione allegata). Tale pratica chirurgica consiste in una
incisione chirurgica del perineo con l'obbiettivo di facilitare il parto. Dal
racconto di emerge che in seguito a tale intervento risulta affetta da Pt_1
Pag. 13 incontinenza anale e perdita involontaria delle feci. La signora riferisce di
aver subito percepito la sua condizione clinica come grave ed a distanza di
poco tempo inizia a manifestare i primi sintomi come tachicardia sudorazione
improvvisa aumento dell'aurosal, stato di agitazione e marcata irritabilità.
Tale quadro sintomatologico nonostante preoccupasse in maniera marcata
e l'intero nucleo famigliare non si è mai rivolta ad uno specialista Pt_1
perché come ha più volte affermato durante i colloqui «non ho più fiducia
nelle figure mediche perché proprio nel momento più bello della mia vita
hanno trasformato tutto in un incubo»”.
Dal colloquio della con lo psicologo emerge, quindi, che sin da Pt_1
subito (“proprio nel momento più bello”) l'attrice ha ricollegato i suoi problemi di incontinenza al parto e ad una responsabilità dei medici che la assistettero. Pertanto, attesi i rapporti di coniugio e l'espresso riferimento alle preoccupazioni del nucleo familiare nonché l'evidente astio maturato contro i medici (e degli psicologi) dall'attrice che non si è fatta visitare prima proprio per questo (nonostante le prevedibili insistenze dei familiari) è evidente che era ben chiaro sin da subito ai due coniugi che i problemi della era Pt_1
dovuti ad una “Mal Practice medica” occorsa durante il parto del 2012 ed a tale conclusione si perviene anche volendo posticipare l'atteggiamento della nei confronti dei medici al momento della ecografia transale con sonda Pt_1
rotante del primo agosto 2014, che accertava la lesione dello sfintere, atteso che il termine di prescrizione di sei anni ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2947 c.c. era già maturato prima che il 9 ottobre 2020 fosse depositata dal
, unitamente alla moglie, l'istanza di mediazione. Parte_2
Pertanto, le domande del nei confronti della Parte_2 Controparte_1
Pag. 14 e del che hanno eccepito la prescrizione, devono essere rigettate CP_3
essendo maturata nei confronti di questi due convenuti, che la hanno eccepita,
la prescrizione di sei anni. Si ritiene di compensare le spese di lite tra il
, la , il e le due compagnie assicurative in Parte_2 CP_1 CP_3
considerazione della circostanza che la sua pretesa risarcitoria si pone in funzione ancillare rispetto a quella della moglie che, godendo di un termine di prescrizione maggiore, ha potuto attendere ed ha atteso un tempo maggiore per proporre il giudizio.
Il , invece, neppure tardivamente ha eccepito la prescrizione. CP_4
Al riguardo si osserva, in base ai principi dettati in materia di assicurazione ma estensibili a questo caso e nei rapporti tra i convenuti, che
"L'eccezione di prescrizione sollevata da un co-obbligato solidale ha effetto
estintivo anche nei confronti dell'altro (o degli altri) co-obbligati tutte le volte
in cui la mancata estinzione del rapporto obbligatorio nei confronti degli altri
possa generare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, come nel caso
dell'assicuratore, co-obbligato solidale con il responsabile del sinistro,
nell'ipotesi in cui quest'ultimo non si sia costituito in giudizio. Di converso,
nell'ipotesi in cui, costituiti in giudizio entrambi, assicuratore e danneggiante,
quest'ultimo espressamente rinunci ad eccepire la prescrizione in presenza di
una contestuale eccezione sollevata dall'assicuratore, ovvero nulla eccepisca
in corso di procedimento, tale comportamento avrà, in entrambi i casi,
univoca significazione di manifestazione tacita di volontà di rinunciare altresì
all'azione contrattuale nei confronti dell'assicuratore medesimo, e di
altrettanto tacita volontà di proseguire personalmente il giudizio (onde sentir
in ipotesi accertare la propria non colpevolezza in ordine all'illecito così
Pag. 15 come rappresentato e contestato dall'attore)" (Cass. 15869/2019).
Passando, quindi, dalle questioni preliminari al merito delle domande proposte dall'attrice nei confronti dei tre convenuti e del nei Parte_2
confronti del solo , appare utile premettere, nell'esame del merito, i CP_4
princìpi giurisprudenziali consolidati, in tema di responsabilità professionale medica, rilevanti nella presente controversia considerata l'epoca in cui accaddero in fatti allegati, il 2012.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
e di merito, la responsabilità della struttura sanitaria in questa epoca (e,
quindi, già prima dell'entrata in vigore della legge Balduzzi e della legge
) ha carattere contrattuale e può derivare ex art. 1218 c.c. per CP_13
fatto proprio dall'inadempimento del contratto concluso con il paziente da cui insorgono a carico dell'ente obbligazioni di natura mista derivanti da un rapporto di carattere “latu sensu” alberghiero nonché di organizzazione di strutture e di dotazioni, anche umane, con la conseguente messa a disposizione del personale medico (e paramedico) e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze (cfr. Cass. civ. n. 24791/2008: “L'accettazione del paziente in una
struttura - pubblica o privata - deputata a fornire assistenza sanitario-
ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta
comunque la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di
spedalità con la medesima”).
Le Sezioni Unite hanno avuto cura di precisare che “è irrilevante che si tratti
di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico, in quanto
sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi
Pag. 16 di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si
riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella
pubblica, quanto al regime della responsabilità civile anche in
considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della
salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza
possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda
della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria” (Cass. civ.,
sez. un., n. 577/2008).
La responsabilità della struttura sanitaria può poi anche discendere ex art. 1228 c.c. dal fatto altrui, ove i danni lamentati siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui la stessa si avvale, e ciò anche quando l'operatore non sia un suo dipendente (Cass. civ. n. 1043/2019) anche se più di recente si è
affermato che la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art. 1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio,
fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario.
A tale ultimo riguardo si è, infatti, affermato (Cass. 29001/2021) che
“in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del
2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.
1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata
sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento
nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare
dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione
contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto
altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i
fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.”.
Pag. 17 Nel caso di specie, trattandosi di fatti risalenti al mese di agosto dell'anno 2012, la fattispecie risulta regolata dal quadro normativo e dai principi giurisprudenziali appena esposti e consolidatisi anteriormente all'entrata in vigore della legge EL e della legge Balduzzi (art. 3 comma 1,
D.L. 13 settembre 2012, n. 158).
Pertanto, sul piano processuale, “il paziente danneggiato che agisca in
giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve
provare il contratto o il “contatto sociale” ed ha l'onere di provare, anche a
mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione
patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario,
mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il
proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile
dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione;
in quanto il danno
evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui
soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis"
nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse
primario presupposto a quello contrattualmente regolato)” (Cass.
28991/2019; Cass, 26907/2020).
In sostanza, l'attore danneggiato deve provare l'esistenza del contratto o del contatto sociale e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e deve allegare, cioè, affermare, spiegando in maniera specifica, l'inadempimento del debitore-medico che sia astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
Questo tipo di inadempimento viene definito come “inadempimento qualificato”. In sostanza, non qualsiasi inadempimento è rilevante nella responsabilità professionale, ma “solo quello che costituisce causa (o
Pag. 18 concausa) efficiente del danno” (Cass., sezioni unite, n. 577/2008). A carico del convenuto medico o struttura (e solo se l'attore ha dimostrato quello che grava sulla sua posizione), spetterà invece dimostrare due cose: o che quell'inadempimento qualificato non c'è stato oppure che, pur esistendo, non si pone in rapporto causale con l'evento.
Più in particolare, con la sentenza n. 18392/2017 della Cassazione
viene descritto quello che è il cd. doppio ciclo causale: quando è dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, grava sul danneggiato paziente dimostrare il nesso di causalità, tra l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia e l'azione o l'omissione dei sanitari. Grava, invece, su questi ultimi dimostrare che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile. Il primo ciclo causale consiste, quindi, nella dimostrazione del nesso causale a carico dell'attore danneggiato mentre il secondo individua l'onere probatorio a carico del medico o della struttura, precisando che questo secondo onere, cioè quello del secondo ciclo causale, sorge solo se il danneggiato ha dimostrato il nesso causale tra la patologia e la condotta dei sanitari.
Non vi è contestazione circa il contatto sociale tra l'attrice e la struttura sanitaria nonché col suo ginecologo dott. ginecologo della CP_3
struttura che ha assistito al parto e successivamente tenuto in cura l'attrice.
Viceversa, nei confronti del dott. non è stato dedotto Controparte_4
nessun adempimento specifico, sia con riferimento diretto all'atto operatorio sia con riguardo all'organizzazione del reparto ma la sua responsabilità viene dedotta, da quanto è stato possibile dedurre interpretando l'atto di citazione e
Pag. 19 da quanto scritto dagli attori nella prima memoria istruttoria, solo dalla posizione apicale dal ricoperta all'interno dell'organizzazione della CP_4
. CP_1
Al riguardo si osserva che per quest'ultimo, diversamente da quanto è
prospettabile per la , non vi sono ragioni per configurare una CP_1
responsabilità per fatto proprio fondata sull'atto operatorio e sull'elemento soggettivo del ginecologo, responsabile del reparto facente parte del raggruppamento diretto dal perché questo tipo di responsabilità è CP_4
configurabile solo per la struttura ospedaliera nel suo complesso né, per quanto già esposto, è possibile giungere all'accertamento di una sua responsabilità nell'accaduto per difetto di organizzazione del reparto in cui era ricoverata la (anche solo di istruzioni impartite ai sanitari e Pt_1
parasanitari per la gestione delle emergenze), atteso che così come in tutti i casi in cui si voglia provare la responsabilità di un sanitario, occorreva, anche per quello che ricopre ruoli apicali, dedurre specifici inadempimenti qualificati che nella fattispecie si limitano e solo nella prima memoria istruttoria alla mancata indicazione del tipo di dieta da osservare e all'omissione sul controllo delle conseguenze della episotomia praticata.
Gli attori, infatti, per quanto già esposto esaminando l'eccezione di nullità della domanda ed in sede di prima memoria, ha dedotto principalmente una responsabilità derivante esclusivamente dall'essere il convenuto il direttore di questo Raggruppamento di reparti della convenuta, una CP_1
sorta di responsabilità indiretta per fatto altrui ai sensi, rispettivamente per la ed il , degli artt. 1228 e 2049 c.c., responsabilità non Pt_1 Parte_2
configurabile perché il non né colui che contrattualmente ha assunto CP_4
Pag. 20 obbligazioni nei confronti della e che si avvale di un ausiliario per Pt_1
adempiere né il padrone o committente del . CP_3
Quanto ai due inadempimenti qualificati contestati solo nella prima memoria si rileva che difetta ogni allegazione del nesso causale che sussisterebbe tra la mancata indicazione di una dieta ed il peggioramento della paziente così come difetta in ordine al mancato controllo sulle conseguenze dell'intervento atteso che non è esplicitato dagli attori come quel mancato controllo, che è successivo al parto, avrebbe potuto evitare il peggioramento delle condizioni della paziente considerata anche la esplicitata (allo psicologo)
opposizione della medesima a sottoporsi a nuovi trattamenti medici invasivi.
Pertanto, le domande dei due attori nei confronti del sono CP_4
infondate e vanno rigettate. Alla soccombenza, segue la condanna dei medesimi, in solido tra loro, al pagamento in favore del predetto convenuto delle spese di lite che si liquidano in dispositivo sulla base del valore delle domande.
Quanto alle condotte dei sanitari della struttura che effettuarono il parto all'attrice, il nesso causale tra gli inadempimenti qualificati contestati e le condizioni della paziente risulta provato, sulla base della relazione dei consulenti tecnici di ufficio incaricati nel corso del giudizio di esaminare la documentazione medica prodotta dalle parti, le cui argomentazioni sono pienamente condivisibili, anche alla luce delle osservazioni delle parti e delle conseguenti risposte.
Come rilevato dai CCTTUU, la dott.ssa medico Persona_3
chirurgo e specialista in medicina legale, e dal Prof. Persona_4
medico chirurgo e specialista in Ginecologia e Ostetricia, entrambi operanti in
Pag. 21 Roma, nella cartella del ricovero del 13 agosto del 2012 per espletamento del parto manca del tutto la sua descrizione e questo rende impossibile valutare con pienezza quanto realmente occorso e quali provvedimenti siano stati posti in essere.
Al riguardo occorre premettere in punto di diritto che “in tema di
responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della
cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere
dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il
danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia
reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il
professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente
idonea a provocare il danno” (Cass. 16737/2024; Cass. 27561/2017).
In particolare, dall'esame della cartella del parto dell'agosto del 2012
non risulta, come rilevato dai CCTTUU: la registrazione delle visite ostetriche effettuate nel corso del travaglio, la compilazione del partogramma, la descrizione del parto rispetto all'esecuzione dell'episiotomia e dell'episiorrafia piuttosto che della eventuale sutura di lacerazione spontaneamente occorsa, quindi, non si evince se sia stata praticata la episiorrafia o sia avvenuta una lacerazione.
Sempre i due Consulenti rilevano dalla cartella clinica che nella fase immediatamente successiva all'espulsione del feto e dei suoi annessi la paziente risulta sottoposta ad un'anestesia di tipo sub aracnoideo, dalle ore
11:50 alle 12:15, verosimilmente per provvedere alla sutura di una condizione di lacerazione/incisione episiotomica. Anche di questa manca totalmente la descrizione, che alla dimissione verrà indicata come “sutura episiotomica
Pag. 22 adesa”. In base all'ulteriore documentazione depositata dalla i Pt_1
CCTTUU rilevano che a distanza di tempo, più o meno ravvicinato viene riferita una 'incontinenza fecale'; ad un successivo, datato, controllo strumentale si rileva un danno sfinteriale a carico dello sfintere anale esterno che appare anteriormente parzialmente interrotto nella sua continuità, con angoli della perdita a partire dai due capi identificabili compresi tra i 100° e
110°; nulla risulta praticato per la correzione/risoluzione del danno sfinteriale presentato.
Secondo i Consulenti di Ufficio si può solo dedurre dalla visita di dimissione che nella fase espulsiva finale si sia dovuta praticare una episiotomia per facilitare la fuoriuscita della parte presentata (testa fetale)
piuttosto che sia occorsa una lacerazione spontanea del perineo.
Per la disposizione della lesione sfinteriale occorsa (1/3 supero esterno destro), secondo i due professionisti incaricati, è più probabile che no che la lesione sia avvenuta per una episiotomia che si è allungata fino ad interessare lo sfintere anale ovvero per una lesione diretta o indiretta di una lacerazione del perineo occorsa spontaneamente;
in considerazione del quadro documentato strumentalmente la riparazione della episiotomia/lacerazione non ha correttamente ripristinato l'integrità dell'anello sfinterico.
Rispetto a quanto emergente dalla letteratura medico scientifica attuale nonché alla stregua del criterio del "più probabile che non", secondo i
CCTTUU, non è possibile accertare se al momento del parto fosse già
presente una sintomatologia da "incontinenza anale" della partoriente. Ma è
fortemente probabile che l'esecuzione dell'assistenza al parto al momento della fase finale del periodo espulsivo ebbe a richiedere episiotomia ovvero
Pag. 23 che sia occorsa spontaneamente una lacerazione perineale da parto interessante lo stesso territorio anatomico dell'episiotomia o ancora che la necessaria episiotomia abbia subito un approfondimento spontaneo fino ad interessare l'anello sfinteriale esterno;
comunque non correttamente individuato e riparato.
Con ogni evidenza, sempre secondo i CCTTUU, la lesione dello sfintere non è stata individuata e riparata nel corso dell'azione chirurgica posta in essere dopo l'espulsione del feto di episiorrafia/sutura di lesione ovvero per la presenza di una lesione occulta dello sfintere non riconosciuta alla valutazione diretta con esplorazione rettale al termine della
“episiorrafia”/sutura della lacerazione (manca la descrizione) o ancora nei primi controlli dopo la dimissione;
documentale è che si sia provveduto ad una sintesi chirurgica del piano perineale come descritto nella scheda della dimissione: “ … episiorrafia … ”.
Secondo i CCTTUU, con valutazione pienamente condivisibile e ben argomentata anche in sede di replica alle osservazioni delle parti, la responsabilità professionale dei sanitari va ravvisata nella mancata corretta tenuta della cartella clinica (la cui carenza consente, tuttavia, al giudice di ritenere raggiunta la prova del nesso causale tra l'atto operatorio ed il peggioramento delle condizioni della paziente atteso che dalla stessa emerge comunque posta in essere una condotta omissiva astrattamente idonea a provocare il danno: la sutura episiotomica adesa senza indicazione delle condizioni dello sfintere), nel mancato riconoscimento della lesione occorsa sia in fase intraoperatoria sia negli immediati controlli successivi, nella mancata prescrizione di idonei trattamenti riabilitativi.
Pag. 24 Inoltre, i due consulenti hanno adeguatamente replicato ai consulenti di parte convenuta, secondo i quali si trattava di una lesione occulta non rilevabile dai sanitari anche con la dovuta diligenza, evidenziandosi che si tratta di una lesione di terzo grado e come tale oggettivamente riconoscibile.
Rilevante è al riguardo il passo, che si trascrive, in cui i due CCTTUU
argomentano sul punto: “A rinforzo della nostra valutazione valga il fatto che
pur in assenza di qualsiasi descrizione del travaglio e del parto, per cui ci
risulta difficile comprendere su quali basi documentali sicure i CCTTPP
attore (recte: convenuta ) (vedi dopo) possano affermare che il parto CP_1
fosse regolare, viene eseguita un'episiotomia ed una successiva l'episiorrafia
in anestesia generale. Sarebbe stata sufficiente una corretta diligente,
esaustiva e doverosa descrizione del travaglio parto per accertare che il
comportamento dei fu libero da censure. Basti ricordare che CP_14
diligenza minima in occasione di episiotomia, episiorrafia prevede
un'esplorazione rettale al fine di valutare mucosa rettale e integrità
dell'apparato sfinteriale. Possono i Consulente affermare che fu fatta? Allora
perché l'episiotomia per di più perché suturata non in anestesia locale come
usuale”.
Inoltre, i CCTTUU hanno escluso, perché priva di fondamento documentale, la tesi dei CCTTPP ( , dottori e CP_8 Persona_5
che affermano la presenza postoperatoria di “infezioni Persona_6
recidivanti che hanno determinato una reazione fibrocicatrizale abnorme dei
tessuti vagino perineali”.
Ritiene, pertanto, il giudicante che, a fronte della prova emersa in ordine al nesso causale tra la condotta omissiva del ostetrico che ha CP_3
Pag. 25 seguito il parto, ed il peggioramento delle condizioni della paziente, non è
stata offerta dai convenuti e dalle chiamate in cause la prova che l'esatta esecuzione della prestazione è divenuta impossibile per una causa imprevedibile e inevitabile.
Affermata la responsabilità del , operatore e ginecologo della CP_3
e della occorre procedere alla valutazione dei danni subiti Pt_1 CP_1
dall'attrice.
La ha chiesto, sul piano del danno non patrimoniale, il Pt_1
risarcimento del danno biologico, di quello morale, di quello derivante dalla lesione della capacità lavorativa generica e/o specifica, del danno di natura psicologica, mentre, quanto alle voci di danno patrimoniale, si è limitata a richiedere il risarcimento del danno per l'acquisto dei pannoloni per l'incontinenza anale ed ha chiesto la ripetizione delle spese sostenute per le perizie depositate al momento della costituzione in giudizio.
I due consulenti hanno quantificato il danno biologico permanente,
relativo alla lesione dello sfintere anale esterno e comprensivo del disturbo da stress, “seppure poco e tardivamente documentato sul piano certificativo”,
nella misura del 20% ed hanno escluso, in mancanza di documentazione specifica, un danno biologico temporaneo. A pag. 21 hanno indicato i barème
utilizzati richiamando “Linee guida per la valutazione del danno alla persona
in ambito civilistico' della Società Italiana di Medicina Legale e delle
Assicurazioni” edite nel 2016.
Pertanto, gli stessi hanno già compiutamente valutato il danno psicologico dedotto dall'attrice. Quanto, invece, a quello da lesione della capacità lavorativa “generica e/o specifica”, si osserva che quella generica è
Pag. 26 ricompresa nella valutazione del danno biologico atteso che i postumi permanenti sono stati quantificati sotto la soglia del 30% (cfr.: Cass.
16628/2023) mentre per quella specifica occorreva, invece, “l'espressa
allegazione della attività concretamente svolta e della incidenza su di essa
degli esiti lesivi del sinistro, da compiersi nell'atto introduttivo ovvero entro e
non oltre il termine di deposito della prima memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c.” (Cass. 7604/2025). Solo nella seconda memoria istruttoria e, quindi,
tardivamente, l'attrice ha depositato contratti di lavoro ai quali si è richiamata per indicare quale fosse la sua professione prima del parto.
Ritiene il giudicante, e così passando alla liquidazione del danno biologico e di quello morale o, meglio, del danno non patrimoniale nelle sue componenti dinamico-relazionale e di danno da sofferenza soggettiva interiore, si ritiene di dover continuare a fare applicazione della Tabelle
dell'anno 2024 del tribunale di Milano atteso che la Tabella Unica Nazionale
di cui al DPR n. 12 del 13/01/2025 trova applicazione solo per i sinistri verificatisi dopo l'entrata in vigore di detto decreto.
Considerando l'età dell'attrice al momento del parto, ventinove anni, e la percentuale di invalidità permanente pari al 20%, si ottiene un importo di euro 65.528,00 per la componente dinamico-relazionale ed euro 23.590,00 per la sofferenza soggettiva interiore. E, invero, ritiene il giudicante che le caratteristiche dei postumi subiti, che comportano una limitazione nei rapporti con gli altri soggetti ed alcune precauzioni da adottare permanentemente in qualsiasi contesto (dall'ambiente familiare, a quello lavorativo, a quello amicale), consentono, da un lato di aumentare, in via di personalizzazione, del
10% la componente dinamico-relazionale e nella stessa misura la componente
Pag. 27 soggettiva della sofferenza che può senz'altro presumersi ricorrere nella fattispecie.
Pertanto, alla devono riconoscersi complessivamente euro Pt_1
98.029,80 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Passando ai danni patrimoniali non vi è prova della spesa sostenuta per le perizie tecniche di parte allegate all'atto di citazione, anzi, gli attori, in comparsa conclusionale, hanno ammesso di non avere ancora sostenuto questa spesa. Invero, “in tema di spese sostenute per la consulenza tecnica di
parte, non è possibile disporre la condanna del soccombente al pagamento
delle stesse in mancanza di prova dell'esborso sopportato dalla parte
vittoriosa, dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia
sufficiente a dimostrare il pagamento” (Cass. 21402/2022).
Quanto alla spesa per i pannoloni non sono stati offerti elementi per consentire una liquidazione anche solo equitativa anche tenuto conto che trattasi di presidi solitamente forniti dal SSN in caso di patologie come quella di cui è causa e che, comunque, dagli atti e dai capitoli della prova testimoniale non emerge il costo dei medesimi.
In conclusione, e la :A. devono Controparte_3 Controparte_15
essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore della Pt_1
dell'importo di euro 98.029,80 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito del parto dell'agosto 2012.
In ordine alla richiesta di rivalutazione delle somme riconosciute e di corresponsione degli interessi si osserva, quanto alla prima, che i danni sono stati liquidati all'attualità. Quanto, invece, agli interessi si rileva che «il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene
Pag. 28 danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata». In pratica, «qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata "per equivalente",
con riferimento, cioè, al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è
dovuto al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma.
Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso;
in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati (dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata,
mentre è possibile determinarli con riferimento ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio
(così, per prima, Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712)».
Questo Tribunale ritiene equo, ai sensi del secondo comma dell'art. 2056 c.c., adottare, come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute (cd. lucro cessante), quello degli interessi fissandone il tasso nella misura del 2% annuo, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta, atteso l'intervallo di tempo fra
Pag. 29 l'illecito (agosto 2012) ed il suo risarcimento (più di 13 anni) e l'andamento medio dei tassi di impiego del denaro correnti nel periodo considerato.
Questo criterio trova applicazione anche in materia contrattuale: “In
tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle
pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da
danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere
dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di
risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce,
al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un
debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che
il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli”
(Cass. 37798/2022).
Pertanto, gli interessi in oggetto devono calcolarsi dal momento dell'illecito sugli importi sopra liquidati di € 98.029,80 svalutati all'epoca del fatto generatore del danno, agosto 2012, con l'applicazione del coefficiente
ISTAT 1,222 dell'ultima rilevazione consultabile sul sito web dell'ISTAT
(www.istat.it - FOI(nt) 3.5 - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, Ottobre 2025), rispettivamente, ad € 80.220,78
e, quindi, su questo importo come progressivamente rivalutato, di anno in anno, ogni successivo mese di ottobre, secondo la variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati accertata dall'I.S.T.A.T., fino alla data della presente decisione. Sull'importo finale,
come sopra riconosciuto di € 98.029,80 (che si converte in debito di valuta),
maggiorato degli interessi compensativi maturati sullo stesso, saranno dovuti gli interessi legali ex art. 1282 c.c. secondo il tasso di cui al quarto comma
Pag. 30 dell'art. 1284 c.c. (Cass. 61/2023).
In conclusione, la clinica ed il dott. devono essere CP_1 CP_3
condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale di € 98.029,80, oltre interessi compensativi come appena indicati ed oltre interessi al tasso di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale e fino al soddisfo.
Alla soccombenza segue la condanna dei due convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della che liquida, Pt_1
sulla base del valore del decisum e del DM 55/2014 e succ.ve modifiche, in euro 15.000,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese vive di lite, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice. I due convenuti devono essere condannati anche a rimborsare all'attrice quanto dalla medesima versato al CTU in virtù del decreto di liquidazione del 23.02.2024.
La ha proposto una serie di domande in via Controparte_1
subordinata e, innanzitutto, quella di malleva nei confronti della chiamata in causa in virtù di polizza assicurativa. Controparte_12
Questa, costituendosi in giudizio, ha dedotto, innanzitutto, che la “polizza n.
RCH00020000008 (che si allega in copia sub doc. 1) e valevole, per espressa
volontà di entrambi i contraenti, per le richieste di risarcimento ricevute
dall'assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso
e da lui denunciate alla società durante lo stesso periodo di assicurazione,
purché siano conseguenza di fatti colposi, errori od omissioni accaduti o
commessi anche prima del periodo di assicurazione, purché accaduti
successivamente alla data di retroattività riportata nella scheda di polizza
Pag. 31 (art.
1.2 delle c.g.a.)” ed ha, quindi, accertarsi se nella fattispecie ricorrono i presupposti perché operi la garanzia.
Inoltre, ha eccepito che in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti terzi (strutture e professionisti Parte_5
esercenti la professione sanitaria, fornitori, subappaltatori e clienti) la società risponde soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso determinata, sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 del codice civile. Inoltre, ha eccepito l'esistenza di una franchigia di euro 150.000,00 nel caso di responsabilità civile verso terzi.
Ritiene il giudicante che quest'ultimo rilievo, poiché fondato, assorbe l'esame dei primi due. La ha sostenuto che questa eccezione della CP_1
franchigia è inammissibile poiché la si è costituita tardivamente CP_8
mentre l'eccezione doveva essere sollevata nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis e cioè venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di chiamata in causa).
Premesso che risulta effettivamente la tardiva costituzione dell' che è avvenuta solo il 19 gennaio 2023, a fronte di una prima CP_8
udienza fissata nell'atto di chiamata in causa al 7 marzo 2022, e, quindi,
anche oltre i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c., ritiene, comunque, il giudicante che il rilievo della sia infondato. CP_1
Invero, come osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
12.6.2020 n. 11283; Cass. 12.7.2019, n. 18742; Cass. 3.7.2014, n. 15228) e di merito (Corte appello Firenze sez. IV, 11/05/2023, n. 1003), la franchigia, o
Pag. 32 scoperto di polizza, è quella parte del risarcimento del danno che resta a carico dell'assicurato; come tale essa va inquadrata tra le clausole delimitative del contenuto della garanzia e, pertanto, la relativa eccezione, al pari di ogni altra eccezione attinente ai limiti della garanzia, non vale come eccezione propria, ma come mera argomentazione difensiva.
Tale orientamento appare condivisibile, considerato che, secondo la chiara ricostruzione dei giudici di legittimità (Cass. 17.8.2022 n. 24838), si ha eccezione in senso stretto, soggetta al termine di decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 163 e 167 c.p.c., solo nei casi in cui la manifestazione della volontà della parte sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nel caso di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente prevedano come indispensabile l'iniziativa di parte, dovendosi in ogni altro caso – e dunque anche in quello in esame -
ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito.
Tutto ciò premesso, si rileva che l'importo della condanna, pur con tutti gli accessori e le spese, non supera la franchigia, non contestata nella sua esistenza dalla e che comunque emerge dalla polizza in atti, di euro CP_1
150.000,00 e ciò senza contare che la sempre per previsione di CP_8
polizza, risponderebbe solo per quota della propria assicurata.
Pertanto, la domanda di malleva deve essere rigettata. Sussistono i presupposti per compensare tra la e la le spese di lite in CP_1 CP_8
considerazione che il valore originario della pretesa attrice era, invece, ben superiore al limite della franchigia.
Pag. 33 In via gradata, la convenuta ha chiesto, “nella denegata ipotesi CP_1
di accoglimento della domanda attorea nei confronti della comparente,
previo accertamento della quota di responsabilità ascrivibile rispettivamente
al sanitario chiamato in causa, condannare quest'ultimo per quanto di
ragione, a manlevare la di tutti gli importi che quest'ultima fosse CP_1
eventualmente condannata a corrispondere ai ricorrenti”.
Ancora, in via più gradata, la ha chiesto “con riserva di CP_1
gravame per l'eventuale rigetto della domanda di manleva proposta verso il
sanitario, affermare e dichiarare il diritto della di procedere alla CP_1
rivalsa verso il medico chiamato in causa per la quota di responsabilità che
risulterà a ciascuno di essi ascrivibile”.
Può essere accolta solo per quanto di ragione limitatamente alla rivalsa o regresso verso il dott. CP_3
Si osserva che, in linea generale, “non è vietata un'azione di regresso in via anticipata, proponibile cioè dal coobbligato solidale contro un altro coobbligato già nel corso dell'azione intrapresa dal creditore nei confronti di uno dei debitori. Quest'ultimo, pertanto, è abilitato a chiamare in causa il corresponsabile del danno, per l'eventualità che quella azione sfoci nella condanna del convenuto. Risponde, infatti, all'esigenza dell'economia dei giudizi che lo stesso giudice adito dal danneggiato - che ha convenuto in giudizio uno solo dei danneggianti - possa giudicare, presente in causa anche un altro dei danneggianti chiamato in causa dal convenuto principale - anche della domanda di regresso, valutandone la misura in funzione della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Conseguenza di questa anticipata forma di regresso è che il coobbligato solidale, condannato a
Pag. 34 pagare l'intero al creditore, potrà recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l'altro coobbligato - peraltro - solo dopo il pagamento da parte sua, dell'intero debito.” (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2010, n.
13087).
Naturalmente, l'avvenuta proposizione di un'azione di regresso comporta la necessità di procedere all'accertamento della gravità della colpa suscettibile di essere ascritta a carico di ciascuno dei predetti convenuti,
conformemente a quanto più volte evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di fatto illecito imputabile a più persone, la
questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze
che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del
merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato
l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia
chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna
del peso del risarcimento con i corresponsabili, senza che tale domanda
possa ricavarsi dalle eccezioni con cui il condebitore abbia escluso la sua
responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato” (cfr., in tal senso ed
“ex permultis”, Cass. civ., sez. III, 25 agosto 2006, n. 18497).
Ora va detto che la responsabilità contrattuale della struttura nei confronti del paziente danneggiato, non solo potrà ricorrere per il fatto del personale medico dipendente o del personale ausiliario, ma altresì potrà essere affermata per l'eventuale insufficienza o inidoneità dell'organizzazione della struttura stessa, a prescindere dalla responsabilità o dall'eventuale mancanza di responsabilità del medico.
La struttura sanitaria può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che
Pag. 35 in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e, tuttavia, la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. come del resto, per quanto si dirà, occorso nel caso di specie.
Ebbene si deve dar seguito all'ultimo orientamento in tema di azione di regresso sulla scorta di una recente sentenza ( n. 29001/21) che ha confermato un filone giurisprudenziale che si va sempre più affermando a mente del quale “In tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla
legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai
sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto
proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova
fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono
derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria
obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità
indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore
risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art. 2049 c.c.;
pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità
per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita
in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e
2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un
diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla
struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di
Pag. 36 rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla
colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal
paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta
del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione
dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate
trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto,
comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri
incaricati”.
Ebbene, trattandosi di una responsabilità a carico della struttura per fatto proprio, seppure fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, deve escludersi che gravi sul sanitario un obbligo generalizzato di malleva nei confronti di quest'ultima salvo che non ricorra l'ipotesi indicata dalla massima, cioè un comportamento del sanitario del tutto dissonante rispetto ad una ordinaria condotta.
Pertanto, merita accoglimento unicamente la domanda di regresso tra condebitori solidali proposta dalla dovendo al riguardo presumersi e CP_1
fissarsi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1298 c.c. e del terzo comma dell'art. 2055 c.c., nella misura del 50% il contributo causale di ciascuno dei due condebitori nella produzione dei danni ricevuti dalla In Pt_1
conclusione, il deve essere condannato a rimborsare alla CP_3 CP_1
tutto quanto, a titolo di capitale, interessi e spese, questa pagherà, in virtù
della presente decisione, alla oltre la quota del 50% sulla medesima Pt_1
struttura gravante.
Si compensano le spese tra la ed il attese sia la CP_1 CP_3
parziale soccombenza sia la circostanza che si tratta, comunque, di una
Pag. 37 condanna in futuro condizionata all'avvenuto pagamento da parte della di importi superiori alla propria quota del 50%. CP_1
Il ha proposto domanda di malleva nei confronti della CP_3
Questa ha sollevato numerose eccezioni di Parte_4
inoperatività e tra queste merita sicuramente accoglimento quella con la quale si è evidenziato che la polizza nella formulazione “base”, senza la clausola aggiuntiva “garanzia postuma illimitata” di cui all'art. 17-bis C.G.A., copre solo i fatti avvenuti prima del periodo di vigenza della stessa che sono denunciati per la prima volta nel periodo di validità della stessa.
In particolare, si legge nelle condizioni generali di contratto che
“L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute alla Società
dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di validità del contratto,
qualunque sia l'epoca in cui è stato commesso il fatto che ha dato origine alla
richiesta di risarcimento”.
Nella fattispecie, non è contestato che la prima denuncia (2021) è
avvenuta sei anni dopo la cessazione della operatività della polizza (2015)
mentre si contesta la stipulazione o meno della garanzia aggiuntiva.
Il nella seconda memoria istruttoria ha sostenuto che nella CP_3
polizza risulta la sottoscrizione di questa clausola. Osserva che il giudicante che, invece, come da replica della nella casella Parte_4
“ESTENSIONI, LIMITAZIONI, E CONDIZIONI PARTICOLARI/
AGGIUNTIVE (operanti solo se richiamate nel presente spazio)” non vi è
indicato nulla mentre un “SÌ” si trova solo nella casella vicina
“ALLEGATI/APPENDICI ALLA POLIZZA”, appendice che è effettivamente presente nella pagina successiva del documento e riguarda altro. Inoltre, il
Pag. 38 non ha fornito prova del pagamento del “premio maggiorato” CP_3
previsto dall'art. 17-bis.
La domanda del nei confronti della CP_3 Parte_4
deve, quindi, essere rigettata. Alla soccombenza segue la condanna del
[...]
primo al pagamento in favore della seconda delle spese di lite che si liquidano in dispositivo. Al riguardo occorre rimarcare che la Compagnia per ben due volte (doc. nn. 4 e 5) aveva prima del giudizio avvertito il CP_3
dell'inoperatività della polizza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti della , di
[...] Parte_2 Controparte_1
e di giudizio svoltosi con la chiamata in Controparte_4 Controparte_3
causa della e della così Parte_4 CP_12
provvede:
1) accogliendo per quanto di ragione la domanda della nei Pt_1
confronti della e di condanna questi Controparte_1 Controparte_3
ultimi, in solido tra loro, al pagamento in favore della prima, a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di € 98.029,80 oltre interessi compensativi nella misura del 2% annuo, sul predetto importo svalutato all'agosto 2012 e, cioè, su € 80.220,78 e, quindi, su tale somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo mese di agosto,
secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall'evento fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. sulla somma come
Pag. 39 sopra riconosciuta di € 98.029,80 maggiorata degli interessi, dalla data di pubblicazione sino al soddisfo;
2) condanna la ed in solido Controparte_1 Controparte_3
tra loro, al pagamento in favore della delle spese di lite che liquida in Pt_1
euro 15.000,00 per compenso ed euro 1.713,00 per spese vive di lite, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed Iva come per legge,
nonché al rimborso delle spese di CTU, con distrazione in favore dei procuratori antistatari dell'attrice;
3) rigetta le domande del nei confronti della Parte_2 Controparte_1
e del e compensa tra queste parti le spese di lite;
CP_3
4) rigetta le domande della e del nei confronti di Pt_1 Parte_2
e per l'effetto li condanna, in solido tra loro, al pagamento Controparte_4
in favore di quest'ultimo delle spese di lite che liquida in complessivi euro
8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi),
CPA ed Iva come per legge;
5) rigetta la domanda di malleva proposta dalla Controparte_1
nei confronti della e compensa tra queste due Controparte_12
parti le spese di lite;
6) accoglie per quanto di ragione le domande proposte dalla
[...]
nei confronti del e, per l'effetto, condanna Controparte_1 CP_3
quest'ultimo a rimborsare alla tutto quanto, a titolo di capitale, CP_1
interessi e spese, questa pagherà, in virtù della presente decisione, alla Pt_1
oltre la quota del 50% sulla medesima struttura gravante;
7) compensa le spese di lite tra la ed il CP_1 CP_3
8) rigetta la domanda di malleva proposta dal nei confronti CP_3
Pag. 40 dell' Parte_4
9) condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_3
favore dell che liquida in euro 10.000,00 per compensi Parte_4
oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPa ed Iva come per legge.
Così deciso in Napoli, 23 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Pietro Lupi)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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