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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 08/12/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2750 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Giusti, presso il cui studio in Catania via Umberto
n. 306 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nerina Franco, presso il cui studio C.F._2 in Linguaglossa (CT) via Libertà n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
***
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania (CT) in data
26.04.1986, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti 1 integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza;
ORDINA che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) (atto n.481 parte II serie A anno 1986).
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il Presidente estensore dott. Fabio Salvatore Mangano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott. Fabio Salvatore Mangano presidente relatore dott.ssa Venera Condorelli giudice dott.ssa Mariaconcetta Gennaro giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2750 /2025 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale;
Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Giusti, presso il cui studio in Catania via Umberto
n. 306 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avvocato Nerina Franco, presso il cui studio C.F._2 in Linguaglossa (CT) via Libertà n. 75, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
***
Avendo avanzato formale rinuncia all'udienza e richiesto la trattazione cartolare, le parti hanno precisato le loro conclusioni come da ricorso e da successive note, tempestivamente depositate.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
I coniugi indicati in epigrafe, i quali avevano contratto matrimonio in Catania (CT) in data
26.04.1986, hanno presentato ricorso per la omologazione della separazione consensuale e, ritenuto inutile ogni tentativo di conciliazione, hanno formalmente rinunciato all'udienza di comparizione e richiesto la trattazione cartolare;
con successive note, tempestivamente presentate, hanno insistito in domanda e reiterato le loro conclusioni.
Ciò premesso, si rileva che le condizioni della separazione, quali enunciate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti 1 integranti della presente sentenza, appaiono conformi alla legge e che il PM in sede ha espresso parere favorevole;
pertanto, la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni dagli stessi indicate, può essere omologata.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe indicata:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate nel ricorso e confermate in seno alle note successivamente prodotte, entrambi allegati da intendere parti integranti della presente sentenza;
ORDINA che la presente sentenza e gli allegati citati siano trasmessi, a cura della cancelleria, in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catania (CT) (atto n.481 parte II serie A anno 1986).
Così deciso in Catania, il 28 novembre 2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale
Il Presidente estensore dott. Fabio Salvatore Mangano
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