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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 04/08/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3211/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SAGLIOCCA LUIGIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DE CICCO DEBORAH, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 7 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 7 04/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 745/2024, pubblicata in data 23/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e in Soverato Controparte_1 Parte_1
(CZ), in data 28/12/1989, trascritto / iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Coriano Atto N.38, P. 2, Serie A, Anno 1989;
2. Confermare le condizioni previste nel ricorso per la separazione personale dei coniugi e omologate dal Tribunale di Modena. che di seguito vengono trascritte:
“1) OMISSIS
2)dare atto che l'abitazione familiare sita in Modena (MO), alla Strada
Pomposiana n. 55, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarla insieme alla Parte_1
figlia e alla OT minore (c.f. Persona_1 Per_2
); C.F._3
pagina 3 di 7 3) la SI.ra si impegna a modificare l'intestatario del Parte_1
contratto di locazione per l'abitazione sita in Modena (MO), alla Strada
Pomposiana n. 55 in suo a favore entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
4) il SI. provvederà a modificare la propria residenza entro 30 CP
giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
5) il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra Controparte_1
nella misura mensile pari ad € 300,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese successivo al deposito telematico del
presente ricorso;
6) sulla regolamentazione del diritto di visita della figlia , Per_1
tenuto conto della maggiore età della stessa, i SI.ri e CP
, concordemente, ritengono che sarà la stessa a scegliere Parte_1
liberamente e in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i
genitori, anche in considerazione del fatto che la ragazza ha un ottimo rapporto con entrambe le figure genitoriali;
7) I SI.ri e si impegnano a curare il mantenimento CP Parte_1
di relazioni significative e frequenti con la OT , secondo Per_2
gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonché del nonno non convivente, posto che la minore ha un ottimo rapporto con CP
entrambi i nonni materni;
pagina 4 di 7 8) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soverato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9) i SI.ri e rilasciano assenso Controparte_1 Parte_1
alla celebrazione dell'udienza in forma scritta ex artt. 127 e 127 ter
c.p.c., dichiarando:
a) di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
b) di essere stati resi edotti della possibilità di procedere
all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
c) di non volersi riconciliare;
d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
10) prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio
vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese per il contributo unificato saranno a carico dei coniugi ciascuno per la propria quota;
11) gli Avv.ti Deborah De Cicco e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dall'art. 13 L. 247/12;”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data Per_1
29/12/1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
pagina 5 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOVERATO (CZ) il 28/12/1989 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni CP
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOVERATO (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1989 Atto n.
38 Parte II Serie A.
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Giudice Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 3211/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SAGLIOCCA LUIGIA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
C.F. , con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. DE CICCO DEBORAH, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore pagina 1 di 7 RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda congiunta cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 22/07/2024 dai coniugi predetti;
- vista la sentenza non definitiva di separazione;
- considerato che con separata ordinanza è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art.127 cpc;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza di comparizione dei predetti, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella presente procedura, in cui è stata pronunciata in data pagina 2 di 7 04/12/2024 sentenza di separazione consensuale n. 745/2024, pubblicata in data 23/12/2024, passata in giudicato;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e in Soverato Controparte_1 Parte_1
(CZ), in data 28/12/1989, trascritto / iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Coriano Atto N.38, P. 2, Serie A, Anno 1989;
2. Confermare le condizioni previste nel ricorso per la separazione personale dei coniugi e omologate dal Tribunale di Modena. che di seguito vengono trascritte:
“1) OMISSIS
2)dare atto che l'abitazione familiare sita in Modena (MO), alla Strada
Pomposiana n. 55, condotta in locazione, rimarrà nella disponibilità della SI.ra che continuerà ad abitarla insieme alla Parte_1
figlia e alla OT minore (c.f. Persona_1 Per_2
); C.F._3
pagina 3 di 7 3) la SI.ra si impegna a modificare l'intestatario del Parte_1
contratto di locazione per l'abitazione sita in Modena (MO), alla Strada
Pomposiana n. 55 in suo a favore entro 30 giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
4) il SI. provvederà a modificare la propria residenza entro 30 CP
giorni dalla data di notifica della sentenza di omologa;
5) il SI. contribuirà al mantenimento della SI.ra Controparte_1
nella misura mensile pari ad € 300,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese successivo al deposito telematico del
presente ricorso;
6) sulla regolamentazione del diritto di visita della figlia , Per_1
tenuto conto della maggiore età della stessa, i SI.ri e CP
, concordemente, ritengono che sarà la stessa a scegliere Parte_1
liberamente e in autonomia i modi ed i tempi degli incontri con i
genitori, anche in considerazione del fatto che la ragazza ha un ottimo rapporto con entrambe le figure genitoriali;
7) I SI.ri e si impegnano a curare il mantenimento CP Parte_1
di relazioni significative e frequenti con la OT , secondo Per_2
gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa nonché del nonno non convivente, posto che la minore ha un ottimo rapporto con CP
entrambi i nonni materni;
pagina 4 di 7 8) ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soverato, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
9) i SI.ri e rilasciano assenso Controparte_1 Parte_1
alla celebrazione dell'udienza in forma scritta ex artt. 127 e 127 ter
c.p.c., dichiarando:
a) di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
b) di essere stati resi edotti della possibilità di procedere
all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
c) di non volersi riconciliare;
d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
10) prendere atto che le spese legali relative al presente giudizio
vengono interamente compensate tra le parti mentre le spese per il contributo unificato saranno a carico dei coniugi ciascuno per la propria quota;
11) gli Avv.ti Deborah De Cicco e Luigia Sagliocca firmano anche per rinuncia alla solidarietà professionale prevista dall'art. 13 L. 247/12;”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data Per_1
29/12/1990, maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
pagina 5 di 7 - ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art.4 comma 16° e l'art. 3 n°2 lett. B) della legge 1 dicembre
1970 n°898
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOVERATO (CZ) il 28/12/1989 fra Parte_1
nata a [...] il [...] e
[...] [...]
nato a [...] il [...] alle condizioni CP
sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SOVERATO (CZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune: Anno 1989 Atto n.
38 Parte II Serie A.
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato
Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del 10/07/2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
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