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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 28/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240002607100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avvocato Nominativo_1, per il ricorrente, insiste in atti e qualora si ritenesse non provata la data della notifica della cartella per il principio di vicinanza della prova, si chiede che venga ordinato a Regione Sicilia e ADER la produzione dell'originale della relata di notifica della cartella.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F.CF_Ricorrente_1 e residente in [...]rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma,
Indirizzo_2 - 00142 Roma e Agenzia Entrate Riscossione, Sede di Enna , Indirizzo_3
e contro la Regione Sicilia -Ass Economia Dip. Finan e cred. Serv 2 Tasse auto, in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_4, 90141 Palermo, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240002607100000, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, prov. di Enna, relativamente a
TASSA AUTO 2021, notificata in data 02.07.2025, dell'importo di € 723,25.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Intervenuta decadenza dell'azione del Società_1 SpA
- Intervenuta prescrizione dell'azione del Società_1
costituiva in giudizio la Regione Sicilia -Ass Economia Dip. Finan. controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso.
Nella contumacia dell' Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13.01.2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posata giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240002607100000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, prov. di Enna, relativamente a TASSA AUTO 2021, notificata in data 02.07.2025, dell'importo di € 723,25.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene questo Giudice occorre richiamare la normativa che disciplina la materia de qua.
Ai sensi dell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Così precisata la normativa di riferimento, questo Giudice rileva che entrambi i motivi di ricorso sono privi di pregio giuridico e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, la cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 2 luglio 2024, circostanza non contestata dalla ricorrente, mentre il relativo ruolo n. 2024/000709 è stato consegnato in data 25 aprile
2024 all'Agente della Riscossione .
Pertanto, relativamente alla Tassa automobilistica anno 2021, sono stati rispettati tutti i termini previsti dalla vigente normativa sia dall'Ente impositore che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendosi concretizzato né il termine decadenziale né quello prescrizionale ( 31.12.2024) invocati da parte ricorrente.
Il ricorso è, per quanto sopra motivato, non meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Sicilia -Ass
Economia Dip. Finan. che si liquidano in complessivi euro 350,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026. IL GIUDICE -
PE ZI.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CAPIZZI EP, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 786/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29420240002607100000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: l'avvocato Nominativo_1, per il ricorrente, insiste in atti e qualora si ritenesse non provata la data della notifica della cartella per il principio di vicinanza della prova, si chiede che venga ordinato a Regione Sicilia e ADER la produzione dell'originale della relata di notifica della cartella.
Resistente/Appellato: Nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso emarginato in epigrafe, Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_1, C.F.CF_Ricorrente_1 e residente in [...]rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma,
Indirizzo_2 - 00142 Roma e Agenzia Entrate Riscossione, Sede di Enna , Indirizzo_3
e contro la Regione Sicilia -Ass Economia Dip. Finan e cred. Serv 2 Tasse auto, in persona del legale rapp.te p.t., Indirizzo_4, 90141 Palermo, per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240002607100000, emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione, prov. di Enna, relativamente a
TASSA AUTO 2021, notificata in data 02.07.2025, dell'importo di € 723,25.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
- Intervenuta decadenza dell'azione del Società_1 SpA
- Intervenuta prescrizione dell'azione del Società_1
costituiva in giudizio la Regione Sicilia -Ass Economia Dip. Finan. controdeducendo a tutti i motivi dedotti in ricorso.
Nella contumacia dell' Agenzia delle Entrate Riscossione, ritualmente citata in giudizio, il ricorso all'udienza del 13.01.2026 veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione giuridica posata giudizio di questa Corte ha per oggetto l'annullamento della cartella di pagamento n. 29420240002607100000, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, prov. di Enna, relativamente a TASSA AUTO 2021, notificata in data 02.07.2025, dell'importo di € 723,25.
Prima di dare contezza delle statuizioni cui perviene questo Giudice occorre richiamare la normativa che disciplina la materia de qua.
Ai sensi dell'art. 5 del D.l. 953/82, modificato dall'art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86: “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Così precisata la normativa di riferimento, questo Giudice rileva che entrambi i motivi di ricorso sono privi di pregio giuridico e, pertanto, non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, la cartella di pagamento impugnata risulta essere stata notificata in data 2 luglio 2024, circostanza non contestata dalla ricorrente, mentre il relativo ruolo n. 2024/000709 è stato consegnato in data 25 aprile
2024 all'Agente della Riscossione .
Pertanto, relativamente alla Tassa automobilistica anno 2021, sono stati rispettati tutti i termini previsti dalla vigente normativa sia dall'Ente impositore che dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, non essendosi concretizzato né il termine decadenziale né quello prescrizionale ( 31.12.2024) invocati da parte ricorrente.
Il ricorso è, per quanto sopra motivato, non meritevole di accoglimento.
Le spese, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Regione Sicilia -Ass
Economia Dip. Finan. che si liquidano in complessivi euro 350,00, oltre oneri ed accessori di legge se ed in quanto dovuti. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026. IL GIUDICE -
PE ZI.