Ordinanza cautelare 9 ottobre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 09/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 01059/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2024, proposto da
IA Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Giuseppe Antonio Lo Monaco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia presso l’avv. Mario Di Carlo;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio De Filippo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Azienda Sanitaria Locale di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (Arpac), Provincia di Salerno, Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento e per l’accertamento della nullità in parte qua e la dichiarazione di inefficacia art. 2, co. 8-bis, L. 241/90,
previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,
- della determinazione prot. n. 0035968/2024 - U - 12/09/2024 del Comune di Sarno – Area 2 Risorse Economiche, Finanziarie e Umane (Gestione Economica) – SUAP – Settore 5 – SUAP – Mercato – Protezione Civile recante il diniego di attestazione dell’avvenuta autorizzazione proposta da IA ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Sarno (SA), in Via Vecchia Lavorate, individuata in catasto al Foglio di mappa 33, particelle 359-254, nella parte in cui il Comune di Sarno (i) ha ritenuto che il rilascio dell’autorizzazione sia subordinato al versamento preventivo del Canone Patrimoniale Unico da parte di IA e inoltre (ii) che non si sia perfezionata l’autorizzazione per silenzio assenso e non siano da intendersi acquisiti per silenzio assenso i pareri delle amministrazioni vocate (doc. 1);
nonché, ove occorrer possa,
- della determinazione prot. n. 0024567/2024 - U - 19/06/2024 del Comune di Sarno – Area Risorse Economiche, Finanziarie e Umane (Gestione Economica) – SUAP – Settore 5 – SUAP – Mercato – Protezione Civile recante convocazione della Conferenza decisoria di Servizi in relazione all’istanza di autorizzazione proposta da IA ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Sarno (SA), in Via Vecchia Lavorate, individuata in catasto al Foglio di mappa 33, particelle 359-254, nella parte in cui il Comune di Sarno (i) condiziona e subordina il rilascio del titolo autorizzatorio al versamento preventivo del Canone Unico Patrimoniale di cui all’art. 1, co. 831-bis della Legge n. 160/2019 e (ii) individua un termine di conclusione del procedimento diverso e più lungo di quello legale (doc. 2);
- del provvedimento di autorizzazione formatosi per silenzio assenso sull’istanza ex artt. 44 e 49 del D.lgs. n. 259/2003 proposta da IA per l’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Sarno (SA), in Via Vecchia Lavorate, individuata in catasto al Foglio di mappa 33, particelle 359-254, nella parte in cui la sua efficacia si intenda condizionata al preventivo versamento del Canone Unico Patrimoniale imposto dal Comune di Sarno;
- dell’art. 45 del “Regolamento per l’istituzione e la disciplina nel Comune di Sarno del Canone Unico Patrimoniale” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2021 nella parte in cui viene interpretato nel senso di subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti di comunicazione elettronica al previo pagamento del Canone Unico Patrimoniale (doc. 8);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, quand’anche non conosciuto;
e, in ogni caso, per l’accertamento e la declaratoria
- del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento autorizzatorio ai sensi dell’art. 44, co. 10 del D.lgs. n. 259/2003 nei confronti di IA all’installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Sarno (SA), in Via Vecchia Lavorate, individuata in catasto al Foglio di mappa 33, particelle 359-254, non condizionato al versamento preventivo del Canone Unico Patrimoniale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sarno e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato alle controparti il 17 settembre 2024 e depositato il 18 settembre 2024, l’impresa ricorrente impugna la determinazione comunale del 12 settembre 2024, recante il diniego di attestazione della avvenuta autorizzazione alla installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile, ubicata nel Comune di Sarno, ai sensi dell’articolo 44 e dell’articolo 49 del decreto legislativo 259 del 2003. La ricorrente impugna l’atto comunale che nega il perfezionamento dell’autorizzazione per silenzio assenso anche nella parte in cui subordina il rilascio dell’autorizzazione al versamento preventivo del canone patrimoniale unico. La ricorrente impugna, inoltre, gli atti connessi nonché l’articolo 45 del regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e chiede l’accertamento del perfezionamento per silenzio assenso del provvedimento di autorizzazione.
L’Azienda sanitaria locale di Salerno si costituisce in giudizio il 20 settembre 2024 per eccepire il difetto di legittimazione passiva, anche in ordine alle spese di lite.
Il Comune di Sarno si costituisce in giudizio il 3 ottobre 2024 ed eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Alla camera di consiglio del 9 ottobre 2024 il Tar, con ordinanza numero 389, accoglie l’istanza cautelare della ricorrente.
Il Consiglio di Stato respinge l’appello cautelare con ordinanza numero 4654 del 6 dicembre 2024, confermando la misura cautelare disposta dal Tar.
Le parti svolgono le proprie difese nel contraddittorio scritto precedente la trattazione di merito.
In esito all’udienza del 4 giugno 2025, la causa passa in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, in accoglimento della relativa eccezione, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale di Salerno, essendo impugnati dalla ricorrente esclusivamente atti e provvedimenti del Comune di Sarno, con conseguente estraneità dell’Azienda sanitaria locale al contenzioso introdotto.
Si ritiene che il ricorso sia stato notificato all’Azienda sanitaria locale esclusivamente per notizia.
L’impresa ricorrente impugna il provvedimento comunale del 12 settembre 2024 con cui è stata negata l’attestazione della formazione del silenzio assenso su una istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto e l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Sarno.
L’atto negativo è motivato con la considerazione che è stata indetta una conferenza di servizi decisoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 44 del decreto legislativo 207 del 2001, che i partecipanti alla conferenza di servizi sono stati informati che avrebbero avuto tempo fino al 17 settembre 2024 per far pervenire le proprie determinazioni in merito e che, pertanto, alla data del 12 settembre 2024 non sarebbero stati ancora acquisiti tutti i pareri e non si sarebbe formato il silenzio assenso; nell’atto si precisa che comunque il rilascio dell’autorizzazione sarebbe soggetto al versamento del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019, ai sensi dell’articolo 45 del regolamento comunale sul canone unico patrimoniale.
Parte ricorrente espone di essere interessata alla realizzazione di una stazione radio base in un’area privata del Comune di Sarno. Premesso che la realizzazione della stazione radio base consentirebbe alla collettività di usufruire di servizi di connettività dati e di rete mobile all’avanguardia e che il codice delle comunicazioni elettroniche, all’articolo 43, assimila la realizzazione delle stazioni radio base alle opere di urbanizzazione primaria e, all’articolo 51, le qualifica come opere aventi carattere di pubblica utilità, la ricorrente afferma di aver presentato al Comune di Sarno il 27 maggio 2024 l’istanza di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base. Il 19 giugno 2024 il Comune di Sarno avrebbe indetto la conferenza di servizi per l’autorizzazione, indicando erroneamente il termine di 90 giorni dalla sua indizione per l’espressione dei pareri da parte delle pubbliche amministrazioni invitate. Il 26 luglio 2024 sarebbe scaduto il termine di 60 giorni, decorrente dalla presentazione dell’istanza, per la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’articolo 44, comma 10, del decreto legislativo 259 del 2003.
Con il primo motivo di impugnazione, la ricorrente deduce la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata il 27 maggio 2024, con scadenza del termine di 60 giorni in data 26 luglio 2024. Pur tenendo conto della richiesta di integrazione dei diritti d’istruttoria, avanzata dal Comune il 14 giugno 2024 ed eseguita il 18 giugno 2024, il termine di 60 giorni sarebbe comunque scaduto il 30 luglio 2024. Illegittimamente, dunque, con il provvedimento impugnato sarebbe stata negata la formazione del silenzio assenso sulla base degli erronei argomenti per cui sarebbe stato applicabile il termine di 90 giorni per l’espressione del parere da parte delle amministrazioni pubbliche convocate nella conferenza di servizi e per cui il rilascio del provvedimento di autorizzazione sarebbe stato subordinato al pagamento del canone unico patrimoniale.
Il Comune eccepisce che la ricorrente avrebbe prestato acquiescenza al termine di 90 giorni per la conclusione della conferenza di servizi fissato dal responsabile del procedimento. Solo in prossimità della scadenza del termine, il 9 settembre 2024, la parte privata interessata avrebbe chiesto l’attestazione di formazione del silenzio assenso, confidando le pubbliche amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi nella disponibilità del termine inizialmente fissato. Il Comune, quindi, invoca il rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede.
A giudizio del Collegio, il primo motivo è fondato.
Il codice delle comunicazioni elettroniche, decreto legislativo 259 del 2003, all’articolo 44 disciplina il procedimento di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica. Al comma 6 bis dell’articolo 44 si dispone espressamente che, salvo quanto previsto ai successivi commi 7, 8, 9 e 10, l’istanza di autorizzazione si intende accolta decorso il termine perentorio di cui al comma 10 dalla data di presentazione della domanda, qualora non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge numero 36 del 2001. Il successivo comma 7 prevede la convocazione, da parte del responsabile del procedimento, di una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento ed interessate dalla installazione, per il caso in cui l’installazione dell’infrastruttura sia subordinata all’acquisizione di più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nullaosta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso. Il comma 8 prevede che la determinazione positiva della conferenza di servizi sostituisce ad ogni effetto tutti gli altri provvedimenti necessari per l’installazione delle infrastrutture elettroniche. Il comma 9 richiama la disciplina della conferenza di servizi dettata dalla legge sul procedimento amministrativo, fermo restando l’obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato al comma 10. Infine, quindi, il comma 10 stabilisce che le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stata data comunicazione di una determinazione decisoria della conferenza o di un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 36 del 2001, ove ne sia previsto l’intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di una pubblica amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Decorso il suddetto termine, l’amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di 7 giorni, l’attestazione di avvenuta autorizzazione.
Dalla normativa richiamata, di rango legislativo, si desume che, anche nel caso di convocazione di una conferenza di servizi, il termine perentorio per la conclusione del procedimento di autorizzazione è fissato in 60 giorni, decorso il quale si forma il silenzio assenso, a meno che entro tale termine non siano intervenuti atti di dissenso qualificati. Formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione procedente, nel caso controverso quella comunale, è tenuta ad attestare l’avvenuta autorizzazione.
Nel caso di specie, il termine di 60 giorni era sicuramente decorso alla data in cui è stato adottato l’atto negativo impugnato, trattandosi di autorizzazione richiesta con istanza del 27 maggio 2024, integrata il 18 giugno 2024. Inoltre la conferenza di servizi non si era conclusa con un provvedimento negativo e neppure erano pervenuti pareri contrari. Pertanto, alla data di adozione dell’atto impugnato, si era formato il silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente.
È irrilevante il fatto che il responsabile del procedimento avesse erroneamente fissato in 90 giorni il termine per l’espressione dei pareri da parte delle pubbliche amministrazioni invitate alla conferenza di servizi, trattandosi di un termine fissato dalla legge, non disponibile da parte della pubblica amministrazione procedente, così come da parte di tutte le pubbliche amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi. Il termine, inoltre, è espressamente qualificato come perentorio dalla legge richiamata (articolo 44, comma 9, del codice delle comunicazioni elettroniche) per cui non avrebbe potuto essere prorogato dal responsabile del procedimento.
Ne deriva che non può essere validamente eccepito il rispetto del canone di buona fede nei rapporti con la pubblica amministrazione, in quanto si presume che le pubbliche amministrazioni siano a conoscenza dei termini perentori stabiliti dalle leggi amministrative per la conduzione dei procedimenti di propria competenza.
Essendo fondato il primo motivo di ricorso, devono essere accolte le domande di parte ricorrente per l’annullamento del provvedimento negativo impugnato e per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione proposta.
Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente censura gli atti impugnati nella parte in cui, dopo la formazione del silenzio assenso, non consentirebbero l’autorizzazione alla installazione della stazione radio base senza il previo pagamento del canone unico patrimoniale.
Il motivo è assorbito dall’accertamento di fondatezza del primo motivo di ricorso, in quanto il conseguimento dell’autorizzazione per silenzio assenso rende inefficace la condizione per il rilascio dell’autorizzazione, censurata con il secondo motivo.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura gli atti impugnati che imporrebbero il pagamento del canone unico patrimoniale e impugna il regolamento comunale per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale nella parte in cui il rilascio dell’autorizzazione richiesta è subordinato al versamento preventivo del canone unico patrimoniale di cui all’articolo 1, comma 831 bis, della legge 160 del 2019.
Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse e per difetto di giurisdizione, in quanto la disciplina censurata non è applicabile al procedimento di interesse della ricorrente, conclusosi con il perfezionamento del titolo autorizzativo mediante l’istituto del silenzio assenso e perché le controversie in materia di canone unico patrimoniale esulano dalla giurisdizione amministrativa, trattandosi di pretesa patrimoniale compresa nella giurisdizione ordinaria, alla pari di tutte le controversie relative al pagamento di corrispettivi, canoni o contributi previsti da regolamenti comunali e privi di natura tributaria.
Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullata la determinazione comunale impugnata del 12 settembre 2024 e deve essere dichiarato il perfezionamento del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente per l’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale di Sarno in data 27 maggio 2024.
Le spese processuali sostenute dalla ricorrente devono essere poste a carico del Comune resistente, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo, mentre devono essere compensate nel rapporto processuale con l’Azienda sanitaria locale, costituitasi in giudizio ma estranea alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e accerta la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione presentata dalla ricorrente.
Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Azienda sanitaria locale di Salerno.
Condanna il Comune resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate in euro 2000,00 oltre accessori dovuti per legge.
Compensa le spese nel rapporto con l’Azienda sanitaria locale costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore
Raffaele Esposito, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Andolfi | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO