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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 5244/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5244/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina M. Ilaria Marazzotta del Foro di Enna, giusta procura in atti opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato opposta
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 opposto - contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.3.2023 ha intrapreso il Parte_1
giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dinanzi al GE del Tribunale di Palermo avente ad oggetto il pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/1973 notificatogli dall' il 22.9.2022 per il credito di euro Controparte_1
10.295,05 e contenente l'obbligo di pagamento diretto all' delle somme dovute al CP_3
contribuente rivolte al terzo pignorato CP_2
pagina 1 di 6 Al termine della fase sommaria, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza dell'1.3.2023 il G.E. ha dichiarato la parziale inefficacia del pignoramento, per la parte eccedente 1/5 del credito del verso relativo alla NASPI, con liberazione Pt_1 CP_2 delle somme eccedenti il limite di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c., ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione compensando le spese ed assegnando il termine perentorio per intraprendere il giudizio di merito.
Con la citazione notificata alle controparti ed iscritta a ruolo il 31.3.2023 il coltiva detta Pt_1
opposizione e deduce:
- L'omessa notifica degli atti prodromici;
- La prescrizione dei crediti più risalenti;
- La prescrizione quinquennale degli interessi di mora ex art. 2948 n. 4 c.c.;
- L'intervenuto annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229012858564/000 per le cartelle n. 29620110088813186/000, n. 29620120022260450/000, pronunziata dal
Giudice di Pace di Palermo con sentenza n. 1120/2023;
- La violazione dei limiti di pignorabilità del credito per NASPI, come previsti ex art. 545 commi 3,4,5 c.p.c.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità del pignoramento o in subordine, accertare la debenza di minori somme, essendosi prescritti in parte i crediti azionati, e la legittimità del pignoramento nei limiti di cui all'art. 545 commi 3, 4, 5 cpc, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nel costituirsi, ha eccepito la nullità della citazione, in quanto notificata al domicilio CP_3
digitale dell'Agenzia, e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, il difetto di giurisdizione, dovendo le questioni attinenti al merito del credito farsi valere dinanzi al giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione, per le domande qualificabili ai sensi della L. 689/1981, perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento;
ha sostenuto, poi, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, affermandone la rituale notifica,
e dell'eccezione di prescrizione, alla luce della notifica degli atti interruttivi della prescrizione pagina 2 di 6 stessa, tenuto conto, altresì, della sospensione dei termini di prescrizione stabilita prima dalla
L. 147/2013 e poi dalla normativa dell'emergenza da Covid 19 (art. 68 DL 18/2020).
Resisteva, poi, all'eccezione concernente i limiti di pignorabilità, evidenziando che la natura del credito pignorato era emersa dalla dichiarazione resa dal terzo, dopo il pignoramento.
Conclude, dunque, chiedendo dichiararsi la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione,
l'inammissibilità dell'opposizione o il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Istruita con sole prove documentali, dichiarata la contumacia dell' e della CP_2 CP_4
con ordinanza del 25.10.2023, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza
[...] dell'8.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Così brevemente riassunti i temi della decisione, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica della citazione, in quanto effettuata all'indirizzo di e non presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato.
Ed infatti tale eccezione presuppone che l' rientri tra gli enti che, al pari dello Stato, ai CP_3 sensi del R.D. 1611/1933 godono del patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato, per i quali, ai sensi dell'art. 11 comma III norma cit., la notifica di atti giudiziari è nulla qualora non sia effettuata presso il domiciliatario ex lege.
Invero l' non rientra tra i soggetti che devono Controparte_1
necessariamente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, e, come stabilisce l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016, in merito alla soppressione di Equitalia, “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 […] R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente” (cfr. Cass. SSUU n. 30008/2019).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 11 comma III R.D. n. 1611/1933.
Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, genericamente proposta dall' senza far CP_3
pagina 3 di 6 riferimento alla natura e tipologia dei crediti azionati, è totalmente infondata, atteso che l'estratto di ruolo prodotto dalla stessa documenta la natura di contravvenzioni al CP_1
codice della strada di tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento elencate nell'atto di pignoramento quali titoli azionati, per le quali sussiste, pertanto, e senza alcun dubbio la giurisdizione del giudice ordinario, nonchè di crediti per recupero spese, sanzioni e interessi Contr iscritti a ruolo dall e portati dalla cartella n. 29620200002317765, con i codici IC 76, IC 77,
IC 78 (del complessivo ammontare di euro 55,90), per i quali l'eccezione, nella sua estrema genericità non può essere accolta.
Procedendo con l'esame delle domande ed argomentazioni proposte dall'opponente, deve precisarsi che lo stesso resta limitato alle cartelle diverse da quelle che nelle more, con sentenza n. 1120/2023 il Giudice di Pace di ha annullato;
va, infatti, rilevato che non CP_4 risulta affermato né documentato che detta sentenza, prodotta dall'opponente, sia stata impugnata, dovendo così desumersi che la stessa è passata in giudicato. Restano estranei alla disamina che segue, pertanto, i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
29620110088813186 e n. 29620120022260450, per i quali il pignoramento è illegittimo in quanto non sorretto da valido titolo.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, quindi, qualificabile ex art. 617 cpc e tempestivamente proposta, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973, il pignoramento dev'essere preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e, se questa sia anteriore di oltre un anno, va premessa anche la notifica di una ulteriore intimazione di pagamento.
Nella specie, l' ha documentato la notifica della cartella di pagamento n. CP_3
29620110022920767, in data 28.7.2011, per contravvenzioni al CDS dell'anno 2006, e della Contr cartella n. 296202000002317765, in data 11.4.2022 per recupero crediti ed accessori, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229012858564, pur in assenza di produzione della relata, risulta comprovata dalla stessa circostanza che questa sia stata impugnata dal dinanzi al GDP, che ha poi reso la pronunzia n. 1120/2023 innanzi Pt_1 richiamata.
Deve, allora, ritenersi che l'esecuzione sia stata legittimamente intrapresa, nell'osservanza della regola di cui all'art. 50 cit., solo per i crediti portati dalle cartelle n. 29620110022920767 e pagina 4 di 6 n. 296202000002317765, risultando provata la notifica delle stesse e della successiva intimazione di pagamento, valida tanto per soddisfare i presupposti di legittimità del pignoramento, quanto per sconfessare l'eccepita prescrizione dei crediti portati dalla prima, anche in considerazione dell'ulteriore atto interruttivo documentato per le contravvenzioni più risalenti, ossia la notifica in data 6.3.2017 dell'intimazione n. 29620169003846166. Per detti crediti, dunque, risulta anche infondata l'eccezione di prescrizione, risultando documentati più atti interruttivi ritualmente notificati prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione delle contravvenzioni stradali.
Ne consegue, invece, l'illegittimità del pignoramento per i crediti portati dalle cartelle n.
29620170033051387, n. 29620180041534889, n. 29620190025358334 delle quali non risulta provata la necessaria notifica, vizio che assorbe anche l'eccezione di prescrizione.
E' da rilevarsi, infine, la superfluità dell'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948
n. 4 c.c., atteso che nella specie è quinquennale il termine di prescrizione delle contravvenzioni stradali, ex art. 209 CDS, come pure per le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, sicchè nessun concreto vantaggio deriverebbe alla parte dall'applicazione del termine prescrizionale per gli interessi, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., avente pari durata quinquennale.
L'ultimo argomento proposto, concernente i limiti di pignorabilità della NASPI, risulta invero già accolto dal G.E. che, con l'ordinanza dell'1.3.2023, ha dichiarato illegittimo il pignoramento per la parte superiore al limite di 1/5 di cui all'art. 545 commi 3, 4 e 5 cpc, così svincolando le somme eccedenti.
In conclusione, l'opposizione proposta da va parzialmente accolta, con la Parte_1 declaratoria di illegittimità del pignoramento con riguardo ai crediti portati dalle cartelle n.
29620110088813186 e n. 29620120022260450, nelle more annullate dal Giudice di Pace, e da quelle n. 29620170033051387, n. 29620180041534889, n. 29620190025358334, rimanendo legittima l'iniziativa esecutiva limitatamente al credito complessivo di euro 3.993,50 portato dalla cartella n. 29620110022920767, risultante dall'intimazione di pagamento del 2022, e dalla cartella n. 296202000002317765, notificata il 1.4.42022, e relativo estratto di ruolo.
Al parziale accoglimento consegue la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese, per la quota di 1/3, mentre per la restante quota dei 2/3 le spese di lite vanno poste a pagina 5 di 6 carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della CP_3
controversia, pari ai crediti azionati, fatta applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi, per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, in esse assorbita l'istruttoria solo documentale. Delle suddette spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito per l'opponente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la proposta opposizione ex art. 615 e 617 cpc e per l'effetto dichiara legittimo il pignoramento diretto presso l' nei limiti precisati con l'ordinanza del G.E. CP_2
dell'1.3.2023, per il solo credito di euro 3.993.50, portato dalle cartelle di pagamento n.
29620110022920767 e n. 296202000002317765; compensa parzialmente le spese di lite per la quota di 1/3; condanna a rifondere all'opponente la restante quota di 2/3 delle spese di lite, che CP_3
nell'intero liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi ed euro 168,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per lo stesso.
Così deciso in Palermo, il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5244/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppina M. Ilaria Marazzotta del Foro di Enna, giusta procura in atti opponente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato opposta
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 opposto - contumace
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi
MOTIVI DELLA DECISIONE – IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.3.2023 ha intrapreso il Parte_1
giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi proposta dinanzi al GE del Tribunale di Palermo avente ad oggetto il pignoramento ex art. 72 bis DPR
602/1973 notificatogli dall' il 22.9.2022 per il credito di euro Controparte_1
10.295,05 e contenente l'obbligo di pagamento diretto all' delle somme dovute al CP_3
contribuente rivolte al terzo pignorato CP_2
pagina 1 di 6 Al termine della fase sommaria, dopo la rituale instaurazione del contraddittorio, con ordinanza dell'1.3.2023 il G.E. ha dichiarato la parziale inefficacia del pignoramento, per la parte eccedente 1/5 del credito del verso relativo alla NASPI, con liberazione Pt_1 CP_2 delle somme eccedenti il limite di cui all'art. 545 comma 4 c.p.c., ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione compensando le spese ed assegnando il termine perentorio per intraprendere il giudizio di merito.
Con la citazione notificata alle controparti ed iscritta a ruolo il 31.3.2023 il coltiva detta Pt_1
opposizione e deduce:
- L'omessa notifica degli atti prodromici;
- La prescrizione dei crediti più risalenti;
- La prescrizione quinquennale degli interessi di mora ex art. 2948 n. 4 c.c.;
- L'intervenuto annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29620229012858564/000 per le cartelle n. 29620110088813186/000, n. 29620120022260450/000, pronunziata dal
Giudice di Pace di Palermo con sentenza n. 1120/2023;
- La violazione dei limiti di pignorabilità del credito per NASPI, come previsti ex art. 545 commi 3,4,5 c.p.c.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi la nullità del pignoramento o in subordine, accertare la debenza di minori somme, essendosi prescritti in parte i crediti azionati, e la legittimità del pignoramento nei limiti di cui all'art. 545 commi 3, 4, 5 cpc, con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore costituito.
Nel costituirsi, ha eccepito la nullità della citazione, in quanto notificata al domicilio CP_3
digitale dell'Agenzia, e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, il difetto di giurisdizione, dovendo le questioni attinenti al merito del credito farsi valere dinanzi al giudice tributario, l'inammissibilità dell'opposizione, per le domande qualificabili ai sensi della L. 689/1981, perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento;
ha sostenuto, poi, l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento per omessa notifica degli atti prodromici, affermandone la rituale notifica,
e dell'eccezione di prescrizione, alla luce della notifica degli atti interruttivi della prescrizione pagina 2 di 6 stessa, tenuto conto, altresì, della sospensione dei termini di prescrizione stabilita prima dalla
L. 147/2013 e poi dalla normativa dell'emergenza da Covid 19 (art. 68 DL 18/2020).
Resisteva, poi, all'eccezione concernente i limiti di pignorabilità, evidenziando che la natura del credito pignorato era emersa dalla dichiarazione resa dal terzo, dopo il pignoramento.
Conclude, dunque, chiedendo dichiararsi la nullità della citazione, il difetto di giurisdizione,
l'inammissibilità dell'opposizione o il rigetto delle domande, con vittoria di spese.
Istruita con sole prove documentali, dichiarata la contumacia dell' e della CP_2 CP_4
con ordinanza del 25.10.2023, la causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza
[...] dell'8.10.2024, tenuta nelle forme della trattazione scritta, con assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
Così brevemente riassunti i temi della decisione, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della notifica della citazione, in quanto effettuata all'indirizzo di e non presso CP_3
l'Avvocatura dello Stato.
Ed infatti tale eccezione presuppone che l' rientri tra gli enti che, al pari dello Stato, ai CP_3 sensi del R.D. 1611/1933 godono del patrocinio esclusivo dell'Avvocatura dello Stato, per i quali, ai sensi dell'art. 11 comma III norma cit., la notifica di atti giudiziari è nulla qualora non sia effettuata presso il domiciliatario ex lege.
Invero l' non rientra tra i soggetti che devono Controparte_1
necessariamente avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, e, come stabilisce l'art. 1 comma 8 d.l. 193/2016, in merito alla soppressione di Equitalia, “L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 43 […] R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente” (cfr. Cass. SSUU n. 30008/2019).
Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 11 comma III R.D. n. 1611/1933.
Anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, genericamente proposta dall' senza far CP_3
pagina 3 di 6 riferimento alla natura e tipologia dei crediti azionati, è totalmente infondata, atteso che l'estratto di ruolo prodotto dalla stessa documenta la natura di contravvenzioni al CP_1
codice della strada di tutti i crediti portati dalle cartelle di pagamento elencate nell'atto di pignoramento quali titoli azionati, per le quali sussiste, pertanto, e senza alcun dubbio la giurisdizione del giudice ordinario, nonchè di crediti per recupero spese, sanzioni e interessi Contr iscritti a ruolo dall e portati dalla cartella n. 29620200002317765, con i codici IC 76, IC 77,
IC 78 (del complessivo ammontare di euro 55,90), per i quali l'eccezione, nella sua estrema genericità non può essere accolta.
Procedendo con l'esame delle domande ed argomentazioni proposte dall'opponente, deve precisarsi che lo stesso resta limitato alle cartelle diverse da quelle che nelle more, con sentenza n. 1120/2023 il Giudice di Pace di ha annullato;
va, infatti, rilevato che non CP_4 risulta affermato né documentato che detta sentenza, prodotta dall'opponente, sia stata impugnata, dovendo così desumersi che la stessa è passata in giudicato. Restano estranei alla disamina che segue, pertanto, i crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
29620110088813186 e n. 29620120022260450, per i quali il pignoramento è illegittimo in quanto non sorretto da valido titolo.
Quanto all'eccezione di omessa notifica degli atti prodromici, quindi, qualificabile ex art. 617 cpc e tempestivamente proposta, deve rammentarsi che, ai sensi dell'art. 50 DPR 602/1973, il pignoramento dev'essere preceduto dalla notifica della cartella di pagamento e, se questa sia anteriore di oltre un anno, va premessa anche la notifica di una ulteriore intimazione di pagamento.
Nella specie, l' ha documentato la notifica della cartella di pagamento n. CP_3
29620110022920767, in data 28.7.2011, per contravvenzioni al CDS dell'anno 2006, e della Contr cartella n. 296202000002317765, in data 11.4.2022 per recupero crediti ed accessori, mentre la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29620229012858564, pur in assenza di produzione della relata, risulta comprovata dalla stessa circostanza che questa sia stata impugnata dal dinanzi al GDP, che ha poi reso la pronunzia n. 1120/2023 innanzi Pt_1 richiamata.
Deve, allora, ritenersi che l'esecuzione sia stata legittimamente intrapresa, nell'osservanza della regola di cui all'art. 50 cit., solo per i crediti portati dalle cartelle n. 29620110022920767 e pagina 4 di 6 n. 296202000002317765, risultando provata la notifica delle stesse e della successiva intimazione di pagamento, valida tanto per soddisfare i presupposti di legittimità del pignoramento, quanto per sconfessare l'eccepita prescrizione dei crediti portati dalla prima, anche in considerazione dell'ulteriore atto interruttivo documentato per le contravvenzioni più risalenti, ossia la notifica in data 6.3.2017 dell'intimazione n. 29620169003846166. Per detti crediti, dunque, risulta anche infondata l'eccezione di prescrizione, risultando documentati più atti interruttivi ritualmente notificati prima del decorso del termine quinquennale di prescrizione delle contravvenzioni stradali.
Ne consegue, invece, l'illegittimità del pignoramento per i crediti portati dalle cartelle n.
29620170033051387, n. 29620180041534889, n. 29620190025358334 delle quali non risulta provata la necessaria notifica, vizio che assorbe anche l'eccezione di prescrizione.
E' da rilevarsi, infine, la superfluità dell'eccezione di prescrizione degli interessi ex art. 2948
n. 4 c.c., atteso che nella specie è quinquennale il termine di prescrizione delle contravvenzioni stradali, ex art. 209 CDS, come pure per le sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 28 L. 689/1981, sicchè nessun concreto vantaggio deriverebbe alla parte dall'applicazione del termine prescrizionale per gli interessi, di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., avente pari durata quinquennale.
L'ultimo argomento proposto, concernente i limiti di pignorabilità della NASPI, risulta invero già accolto dal G.E. che, con l'ordinanza dell'1.3.2023, ha dichiarato illegittimo il pignoramento per la parte superiore al limite di 1/5 di cui all'art. 545 commi 3, 4 e 5 cpc, così svincolando le somme eccedenti.
In conclusione, l'opposizione proposta da va parzialmente accolta, con la Parte_1 declaratoria di illegittimità del pignoramento con riguardo ai crediti portati dalle cartelle n.
29620110088813186 e n. 29620120022260450, nelle more annullate dal Giudice di Pace, e da quelle n. 29620170033051387, n. 29620180041534889, n. 29620190025358334, rimanendo legittima l'iniziativa esecutiva limitatamente al credito complessivo di euro 3.993,50 portato dalla cartella n. 29620110022920767, risultante dall'intimazione di pagamento del 2022, e dalla cartella n. 296202000002317765, notificata il 1.4.42022, e relativo estratto di ruolo.
Al parziale accoglimento consegue la ricorrenza dei presupposti per la compensazione delle spese, per la quota di 1/3, mentre per la restante quota dei 2/3 le spese di lite vanno poste a pagina 5 di 6 carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, avuto riguardo al valore della CP_3
controversia, pari ai crediti azionati, fatta applicazione dei criteri di cui al DM 147/2022, secondo parametri compresi tra i minimi e i medi, per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, in esse assorbita l'istruttoria solo documentale. Delle suddette spese va disposta la distrazione in favore del procuratore costituito per l'opponente, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie parzialmente la proposta opposizione ex art. 615 e 617 cpc e per l'effetto dichiara legittimo il pignoramento diretto presso l' nei limiti precisati con l'ordinanza del G.E. CP_2
dell'1.3.2023, per il solo credito di euro 3.993.50, portato dalle cartelle di pagamento n.
29620110022920767 e n. 296202000002317765; compensa parzialmente le spese di lite per la quota di 1/3; condanna a rifondere all'opponente la restante quota di 2/3 delle spese di lite, che CP_3
nell'intero liquida in complessivi euro 2.400,00 per compensi ed euro 168,00 per spese esenti, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore costituito per lo stesso.
Così deciso in Palermo, il 17 gennaio 2025
Il Giudice
Claudia Turco
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