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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 318/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004230684000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria il 10.3.2025
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004230684000 notificata in data 09.01.2025, per l'importo di Euro 271.55 derivante dalla cartella n. 09420180008404985000 afferente alla cartella n. 09420180008404985000 notificata in data 13.06.2018 recante Tassa Automobilistica per € 168,39 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici ossia della cartella di pagamento solo asseritamente notificata in data 13.06.2018 ed, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di recupero essendo decorsi più di 3 anni dalla presunta notifica della cartella alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva ADER ed eccepiva che la cartella è stata regolarmente notificata e che sono stati notificati anche atti interruttivi della prescrizione e precisamente AVI n. 09420229001806658000 notificato in data
13/06/2022.
Difendeva il proprio legittimo operato e concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva l'intempestività del ricorso non avendo il ricorrente dato prova della data di notifica dell'intimazione impugnata.
Produceva in ogni caso il previo atto notificato in data 24.10.2016.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Con memoria depositata il 2.1.2026 il ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione evidenziando che, anche volendo considerare avvenuta la notifica della cartella in data 13.06.2018, l'intimazione avrebbe dovuto essere notificata, tenuto conto delle proroghe COVID, entro il 31.12.2023, sicché è tardivamente intervenuta il 9.1.2025.
Eccepiva la prescrizione essendo stata notificata la cartella in data 14.02.2025.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Regione Calabria sul rilievo che la data di notificazione dell'intimazione di pagamento risulta chiaramente indicata nell'atto impugnato
(09.01.2025) e il ricorso è stato tempestivamente notificato e depositato nei termini di legge. Sarebbe stato onere della Regione dimostrare il contrario. Nel merito il ricorso è fondato.
Sebbene risulti provata l'avvenuta notifica della cartella in data 13.06.2018 e sebbene devesi ritenere applicabile la sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID 19 introdotta dall'art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sicchè l'intimazione avrebbe potuto essere notificata entro il
31.12.2023, essa è stata notificata il 9..2025.
Non risulta allegato da parte resistente il presunto atto interruttivo della prescrizione richiamato nella comparsa di costituzione ossia l' AVI n. 09420229001806658000 notificato in data 13/06/2022.
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di recupero è irrimediabilmente decorso.
Non resta che accogliere il ricorso con conseguente condanna dellle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo accoglie.
Condanna l'DE e la Regione Calabria in solido al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente che liquida in complessivi €300,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 14.01.2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
14/01/2026 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
PRATTICO' NATINA, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2379/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249004230684000 BOLLO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria il 10.3.2025
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 09420249004230684000 notificata in data 09.01.2025, per l'importo di Euro 271.55 derivante dalla cartella n. 09420180008404985000 afferente alla cartella n. 09420180008404985000 notificata in data 13.06.2018 recante Tassa Automobilistica per € 168,39 oltre sanzioni ed interessi.
Eccepiva la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti prodromici ossia della cartella di pagamento solo asseritamente notificata in data 13.06.2018 ed, in ogni caso, la prescrizione dell'azione di recupero essendo decorsi più di 3 anni dalla presunta notifica della cartella alla notifica dell'intimazione di pagamento.
Concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva ADER ed eccepiva che la cartella è stata regolarmente notificata e che sono stati notificati anche atti interruttivi della prescrizione e precisamente AVI n. 09420229001806658000 notificato in data
13/06/2022.
Difendeva il proprio legittimo operato e concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la Regione Calabria ed eccepiva l'intempestività del ricorso non avendo il ricorrente dato prova della data di notifica dell'intimazione impugnata.
Produceva in ogni caso il previo atto notificato in data 24.10.2016.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
Con memoria depositata il 2.1.2026 il ricorrente insisteva nell'eccezione di prescrizione evidenziando che, anche volendo considerare avvenuta la notifica della cartella in data 13.06.2018, l'intimazione avrebbe dovuto essere notificata, tenuto conto delle proroghe COVID, entro il 31.12.2023, sicché è tardivamente intervenuta il 9.1.2025.
Eccepiva la prescrizione essendo stata notificata la cartella in data 14.02.2025.
Concludeva per il rigetto del ricorso. Con vittoria di spese e competenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla Regione Calabria sul rilievo che la data di notificazione dell'intimazione di pagamento risulta chiaramente indicata nell'atto impugnato
(09.01.2025) e il ricorso è stato tempestivamente notificato e depositato nei termini di legge. Sarebbe stato onere della Regione dimostrare il contrario. Nel merito il ricorso è fondato.
Sebbene risulti provata l'avvenuta notifica della cartella in data 13.06.2018 e sebbene devesi ritenere applicabile la sospensione disposta dalla normativa emergenziale COVID 19 introdotta dall'art. 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. "Cura Italia"), convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27 e 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, sicchè l'intimazione avrebbe potuto essere notificata entro il
31.12.2023, essa è stata notificata il 9..2025.
Non risulta allegato da parte resistente il presunto atto interruttivo della prescrizione richiamato nella comparsa di costituzione ossia l' AVI n. 09420229001806658000 notificato in data 13/06/2022.
Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di recupero è irrimediabilmente decorso.
Non resta che accogliere il ricorso con conseguente condanna dellle parti resistenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso di Ricorrente_1, lo accoglie.
Condanna l'DE e la Regione Calabria in solido al pagamento delle spese processuali, in favore del ricorrente che liquida in complessivi €300,00 oltre oneri di legge.
Reggio Calabria, 14.01.2026