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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO OV, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 575/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Numero telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Numero telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0072748 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Parte contribuente ha depositato rinuncia all'appello e l'ufficio ha depositato accettazione rinuncia a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 575/2024 i Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2, rappresentati e difesi come in atti, impugnavano la sentenza n. 86/2024 del 24/01/2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova respingeva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2022GE0072748, notificato in data 17/06/2022, a cura della Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio, con il quale era stato rettificato il classamento della unità immobiliare sita in Genova, facente parte di un fabbricato immediatamente prospiciente Indirizzo_1, nel tratto aderente a Indirizzo_2, censita alla Sezione GEC, Dati catastali_1.
I Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2, in data 31 maggio 2021, presentavano la pratica DOCFA n. GE0054891 presso l'Agenzia dell'Entrate con la quale, oltre ad aggiornare graficamente la planimetria dell'appartamento, proponevano la categoria A2 di classe 3^ in linea con le caratteristiche del complesso immobiliare in cui è inserita l'abitazione.
L'Agenzia rettificava il classamento proposto in data 20/06/2022 notificando alla proprietà l'avviso d'accertamento n. GE0072748/2022 con il quale, attribuiva la categoria A1 di classe 3^ senza variazione della consistenza, già in precedenza assegnata.
L'accertamento veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Genova chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto per difetto di motivazione, poiché l'avviso non replicava ai contenuti tecnici di cui alla relazione unita al DOCFA cheavevagiustificato la richiesta della cat. A2, per l'assenza dei requisiti di cui alla circolare 5/92 (e dei SS.TT.EE. nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II. nonché la Circolare n. 4 del
16 maggio 2006) che aveva ridefinito alcune caratteristiche fondamentali per l'attribuzione delle categorie catastali, rispetto all'impianto del catasto, a seguito della prima revisione degli estimi, nonché per il mancato rispetto dei dettami dell'Istruzione II del Ministero delle Finanze avente titolo “accertamento e classamento” poiché, le unità oggetto di nuovo classamento, devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano in quel momento.
L'Agenzia si costituiva e dopo l'udienza di rito, la Sezione 3^ della Corte adita, emetteva la sentenza n.
86/2024 con la quale respingeva il ricorso e, compensando le spese di lite, confermava per l'appartamento in questione la categoria A1 di classe 3^.
Gli appellanti sostengono la nullità della sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e nella parte in cui ha ritenuto di confermare la classificazione catastale attribuita con l'avviso di accertamento impugnato, in difformità con quanto proposto con il DOCFA del 31 maggio
2021, con riferimento alle caratteristiche dell'immobile, tali da escludere la sua classificazione nella categoria catastale A1”.
Si ripropongono, dunque, le ragioni già presentate in primo grado, ed in particolare:
- carenza di motivazione e conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente il quale non è in grado di conoscere le considerazioni dell'Agenzia alla base del proprio operato;
- insussistenza di caratteristiche intrinseche ed estrinseche per classificare l'immobile in categoria A1, anche alla luce della Circolare 5/92.
Lamentano, inoltre, che con i lavori fatti, non sono state apportate migliorie all'immobile, ma “sono state sanate opere eseguite quarant'anni or sono”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio, considerando che i Primi Giudici avevano rigettato le doglianze di controparte relative alla carenza di motivazione, per cui sul punto la sentenza andrebbe confermata, mentre quanto al merito si sostiene la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, alla luce della circolare ministeriale n. 5 del 14/03/1992, della
Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e della nota del 04/05/1994 n. C1/1022 della
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservatoria dei Registri Immobiliari, che definiscono la categoria A/1. Infatti, a parere dell'Ufficio l'immobile sarebbe un'abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche (ubicazione) ed intrinseche (caratteristiche tipologiche) essendo inserito in un contesto di pregio, in posizione esclusiva, di assoluto privilegio e ad altissimo valore immobiliare e non risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche;
ricopre una superficie catastale di 228 metri quadri così come si evince dal DOCFA presentato eper cui , l'unità immobiliare rientrerebbe a pieno titolo nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq”.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione della vertenza gli appellanti rinunciavano all'impugnazione e l'ufficio accettava la rinuncia. Entrambe le parti chiedevano la compensazione delle spese di lite.
In data 19.01.2026, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova depositava atto dichiara di accettazione della l rinuncia all'appello, ex art. 44 D.Lgs. 546/1992 e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio a norma di legge, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 15.01.2026 i Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2 rinunciavano, per motivi di opportunità, all'appello presentato avverso la sentenza n. 86/3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 24.01.2024 e comunicavano di avere già informato l'Agenzia delle Entrate della loro intenzione e che tal fine, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Legale, aveva già espresso la volontà di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO OV, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 575/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Numero telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 Numero telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume 2 16100 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 86/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3 e pubblicata il 24/01/2024
Atti impositivi:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 0072748 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E
CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Parte contribuente ha depositato rinuncia all'appello e l'ufficio ha depositato accettazione rinuncia a spese compensate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 575/2024 i Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2, rappresentati e difesi come in atti, impugnavano la sentenza n. 86/2024 del 24/01/2024, con la quale la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova respingeva, con compensazione delle spese di giudizio, il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 2022GE0072748, notificato in data 17/06/2022, a cura della Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio, con il quale era stato rettificato il classamento della unità immobiliare sita in Genova, facente parte di un fabbricato immediatamente prospiciente Indirizzo_1, nel tratto aderente a Indirizzo_2, censita alla Sezione GEC, Dati catastali_1.
I Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2, in data 31 maggio 2021, presentavano la pratica DOCFA n. GE0054891 presso l'Agenzia dell'Entrate con la quale, oltre ad aggiornare graficamente la planimetria dell'appartamento, proponevano la categoria A2 di classe 3^ in linea con le caratteristiche del complesso immobiliare in cui è inserita l'abitazione.
L'Agenzia rettificava il classamento proposto in data 20/06/2022 notificando alla proprietà l'avviso d'accertamento n. GE0072748/2022 con il quale, attribuiva la categoria A1 di classe 3^ senza variazione della consistenza, già in precedenza assegnata.
L'accertamento veniva tempestivamente impugnato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Genova chiedendo la declaratoria di nullità dell'atto per difetto di motivazione, poiché l'avviso non replicava ai contenuti tecnici di cui alla relazione unita al DOCFA cheavevagiustificato la richiesta della cat. A2, per l'assenza dei requisiti di cui alla circolare 5/92 (e dei SS.TT.EE. nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei RR.II. nonché la Circolare n. 4 del
16 maggio 2006) che aveva ridefinito alcune caratteristiche fondamentali per l'attribuzione delle categorie catastali, rispetto all'impianto del catasto, a seguito della prima revisione degli estimi, nonché per il mancato rispetto dei dettami dell'Istruzione II del Ministero delle Finanze avente titolo “accertamento e classamento” poiché, le unità oggetto di nuovo classamento, devono essere classate in base alle condizioni fisiche ed economiche che presentano in quel momento.
L'Agenzia si costituiva e dopo l'udienza di rito, la Sezione 3^ della Corte adita, emetteva la sentenza n.
86/2024 con la quale respingeva il ricorso e, compensando le spese di lite, confermava per l'appartamento in questione la categoria A1 di classe 3^.
Gli appellanti sostengono la nullità della sentenza nella parte in cui ha respinto il motivo di illegittimità dell'atto per carenza di motivazione e nella parte in cui ha ritenuto di confermare la classificazione catastale attribuita con l'avviso di accertamento impugnato, in difformità con quanto proposto con il DOCFA del 31 maggio
2021, con riferimento alle caratteristiche dell'immobile, tali da escludere la sua classificazione nella categoria catastale A1”.
Si ripropongono, dunque, le ragioni già presentate in primo grado, ed in particolare:
- carenza di motivazione e conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente il quale non è in grado di conoscere le considerazioni dell'Agenzia alla base del proprio operato;
- insussistenza di caratteristiche intrinseche ed estrinseche per classificare l'immobile in categoria A1, anche alla luce della Circolare 5/92.
Lamentano, inoltre, che con i lavori fatti, non sono state apportate migliorie all'immobile, ma “sono state sanate opere eseguite quarant'anni or sono”.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova – Ufficio Provinciale Territorio, considerando che i Primi Giudici avevano rigettato le doglianze di controparte relative alla carenza di motivazione, per cui sul punto la sentenza andrebbe confermata, mentre quanto al merito si sostiene la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, alla luce della circolare ministeriale n. 5 del 14/03/1992, della
Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali e della nota del 04/05/1994 n. C1/1022 della
Direzione Centrale del Catasto, dei Servizi Geotopocartografici e della Conservatoria dei Registri Immobiliari, che definiscono la categoria A/1. Infatti, a parere dell'Ufficio l'immobile sarebbe un'abitazione di tipo signorile, con riferimento alle caratteristiche estrinseche (ubicazione) ed intrinseche (caratteristiche tipologiche) essendo inserito in un contesto di pregio, in posizione esclusiva, di assoluto privilegio e ad altissimo valore immobiliare e non risulta inficiata da interventi immobiliari tali da modificare le condizioni estrinseche;
ricopre una superficie catastale di 228 metri quadri così come si evince dal DOCFA presentato eper cui , l'unità immobiliare rientrerebbe a pieno titolo nei requisiti previsti dall'allegato 9 della Circolare Ministeriale 5/1992 che stabilisce testualmente che “la superficie minima al di sotto della quale l'immobile non è ordinariamente censibile nella categoria signorile (A/1) è di 100 mq”.
Nell'imminenza dell'udienza di discussione della vertenza gli appellanti rinunciavano all'impugnazione e l'ufficio accettava la rinuncia. Entrambe le parti chiedevano la compensazione delle spese di lite.
In data 19.01.2026, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova depositava atto dichiara di accettazione della l rinuncia all'appello, ex art. 44 D.Lgs. 546/1992 e chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio a norma di legge, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 15.01.2026 i Signori Ricorrente_1, Nominativo_1 e Ricorrente_2 rinunciavano, per motivi di opportunità, all'appello presentato avverso la sentenza n. 86/3/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Genova, depositata il 24.01.2024 e comunicavano di avere già informato l'Agenzia delle Entrate della loro intenzione e che tal fine, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Genova, Ufficio Legale, aveva già espresso la volontà di aderire alla richiesta di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio a spese compensate.