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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 16/09/2024, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico con l'avv. DI GRAVIO PAOLO , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa
ATTRICE contro
), elettivamente PA P.IVA_2 domiciliato in VIA C/O AVV. IOANNONI FIORE ENRICO VIA CAVACCHIOLI 1 6410
TERAMO con l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO Con atto di citazione notificato a , la PA società nonché i signori , Parte_1 Parte_2 [...]
e – in qualità di fideiussori della predetta Parte_3 Parte_4 società – hanno instaurato il presente giudizio per la ripetizione delle somme non dovute ma incassate dall'istituto di credito in forza di capitalizzazioni degli interessi oltre soglia usura, nonché per la declaratoria di nullità delle prestate garanzie fideiussorie. La rimaneva contumace e si costituiva in PA data 06.04.2022. La soc. e, per Controparte_2 essa, quale mandataria, al fine di contestare le Controparte_3 argomentazioni svolte dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU e, esaminata l'attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con il termine per il deposito degli scritti difensivi conclusivi DIRITTO La domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento. Va preliminarmente esaminata l'eccezione – rilevabile comunque d'ufficio trattandosi di regolare e legittima costituzione del rapporto processuale di legittimazione (passiva) della soc. Controparte_2 nel presente giudizio.
[...] Sul punto esiste giurisprudenza anche di questo tribunale, per la quale “la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11933/2020; del Tribunale di Avezzano n. 175/2023; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e Cass. 22268/2018)” Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza appena citata e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, afferma anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato – con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Da ultimo la Cassazione Civile Sezione 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso,
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la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. Infine, è intervenuta la recentissima Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Pertanto, nel caso in esame, la parte convenuta avrebbe dovuto provvedere CP_2 a produrre nei termini in giudizio quantomeno l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione dei crediti, salvo ogni altra prova necessaria a dimostrare l'avvenuta cessione. Parte opposta si è peraltro costituita in giudizio oltre i termini di legge relativi alle preclusioni processuali probatorie e, conseguentemente, non ha dato la prova della esistenza della cessione e che detta cessione di credito ha riguardato e conteneva il rapporto di parte attrice. Pertanto, l'eccezione – rilevabile d'ufficio - sul punto della carenza di legittimazione passiva in capo alla parte Controparte_2
e, per essa, quale mandataria, non può che
[...] Controparte_3 ccolta. Discorso articolato meritano le fideiussioni di parte attrice Controparte_4
le stesse devono essere dichiarate nulle.
[...]
Sul punto occorre rilevare che gli attori, , e Parte_2 Parte_3
, hanno formulato esplicita domanda di nullità della Parte_4 fideiussione. Ancorché possa evocarsi, comunque, il rilievo in via officiosa della nullità, che è comunque presupposto per la decisione sulla domanda degli opponenti. Ebbene, la Suprema Corte (Cass. 29810/2017; Cass. 4175/20; Cass. 22622/20; 25275/20) ha più volte affermato la rilevabilità d'ufficio della violazione della normativa anticoncorrenziale rilevata dal Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della AN D'AL (pur nel contempo evidenziando che tale violazione non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, rimandando ad allegazioni in fatto che sono onere della parte). Si deve, inizialmente, richiamare la normativa che dichiara la nullità delle intese anticoncorrenziali. A norma della L.287 del 1990 art.2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
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Come è ben noto, il provvedimento della AN D'AL ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.287 del 1990 mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza. Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Orbene, il provvedimento della AN D'AL, in forza del parere consuntivo dell'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003. Applicazione che può rilevarsi anche nell'art. 11 del contratto di apertura di credito. Nel predetto articolo, infatti, si evince che il fideiussore rinuncia sic et simpliciter ad ogni eccezione che “possa” spettare al debitore principale nonché al beneficio della preventiva escussione. A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass.
9.12.2002 n.17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria Cass.11.6.2003 n.9384 – Cfr. Tribunale di Roma 21.03.2023 n. 4601), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al fideiussore - cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa anticoncorrenziale a monte. Il passaggio logico della predetta estensione di tutela è basato sulla constatazione che la L.n.287 del 1990 art.2 (cosiddetta legge "antitrust") applicabile anche, evidentemente, alle intese intercorse dinanzi un notaio, allorché ha sancito la nullità ad ogni effetto delle "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ma anche comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali", e quindi, a qualsiasi condotta di mercato. In definitiva, la normativa nazionale intende sanzionare ogni fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi
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giuridici meramente "unilaterali". (Cass.
1.2.1999 n.827). Di tal ché imporre uniformemente clausole gravose per il fideiussore, frutto di un'intesa anticoncorrenziale, risulta censurabile di per sé anche ove non sia provata la partecipazione all'intesa dell'istituto di credito. Dal punto di vista dogmatico, la ricostruzione in termini di nullità del contratto a valle è stata elaborata in diversi termini (come nullità derivata, come nullità per illiceità della causa, come nullità virtuale per violazione della normativa antitrust, quale effetto di un collegamento negoziale o funzionale con l'intesa vietata). Indubbiamente il quadro è reso complesso in quanto la stipulazione del negozio di fideiussione a valle non può recepire da entrambe le parti la volontà di distorsione del mercato che la parte debole subisce. E' risaputo che sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc.) -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L.n287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione. "E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il Provvedimento della AN D'AL n. 55 del 2005 pienamente valide". (Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994). Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (...), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite" (Cass.26.9.2019 n.24044) (Cass. 13.2.2020 n.3556). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.5.2007 n.11673). Ma si evidenzia come non si comprende per quale ragione il fideiussore avrebbe preferito non stipulare la fideiussione in assenza delle clausole di favore per la banca, mentre l'istituto bancario ha comunque interesse alla conservazione della garanzia. Le stesse Sezioni Unite del 2021 non hanno ignorato il possibile effetto dirompente per il sistema bancario della affermazione della nullità integrale delle fideiussioni riproduttive delle clausole incriminate.
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Detto questo, la riproduzione congiunta delle tre clausole derogatorie dall'archetipo civilistico della fideiussione costituisce presunzione juris tantum della violazione anticoncorrenziale, pur potendo la banca dare prova che le dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale o che le stesse non siano più imposte in modo uniforme. "In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla. L. 287 del 1990 art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della AN D'AL di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. 262 del 2005 art.19 comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito e', quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva" (Cass.22/5/2019 n.13846). Come affermato in altro ambito dalla Suprema Corte, a fronte del rilievo di un'intesa anticoncorrenziale in campo RCA, "gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (così Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)'. Si può, quindi, affermare che la AN opposta ben avrebbe potuto superare la presunzione, allegando e provando che le clausole derogatorie siano state oggetto di pattuizione con il fideiussore e non meramente imposte quale contrattazione uniforme ed anticoncorrenziale. Orbene, la
, rimanendo contumace, non ha dato Controparte_5 prova di tale specifica contrattazione. Invece, l'affermazione della nullità parziale della fideiussione contestata importa la liberazione dei garanti. Infatti, risulta documentalmente provato che le tre fideiussioni stipulate dai garanti su identici moduli prestampati riportino pedissequamente le tre clausole incriminate (all'art. 2 la clausola di reviviscenza, all'art. 6 la rinuncia al termine ex art 1957, all'art. 8 la clausola di sopravvivenza). Deve, quindi, essere accolta la domanda dei fideiussori e dunque la liberazione dei garanti per la decadenza della garanzia fideiussoria, una volta dichiarate invalide le clausole succitate per violazione della normativa antitrust stante quanto argomentato.
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Venendo infine all'esame del merito della domanda di parte attrice
[...]
deve innanzitutto rilevarsi la produzione, da parte degli Controparte_4 attori, di qualsiasi documentazione contrattuale riferita ai rapporti di c/e menzionati in citazione, preceduta in ogni caso dalla formale richiesta del 29.10.2020 ex art. 119 TUB. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell' indebito (ma lo stesso principio vale rispetto alle domande di accertamento negativo della debenza degli oneri addebitati dalla banca, con richiesta di ricalcolo del saldo del conto corrente), il medesimo è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, seguita dal pagamento di cui chiede la ripetizione, e per farlo deve produrre in giudizio innanzitutto il contratto di conto corrente, che serve per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate, quindi gli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale (cfr., tra le tante pronunce in tal senso, Trib. Cassino 18.9.2018, Trib. Savona 2.6.2014, nonché Cass. 9201/2015). Infatti il correntista ha fornito la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto, tanto più ove si consideri che tale estratto conto è per legge inviato ai correntisti, i quali hanno l'onere di conservarlo trovandosi sotto questo profilo in posizione paritaria rispetto alla banca quanto alla possibilità di produrre il documento. Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno prodotto i contratti relativi ai vari conti citati, in tal modo precludendo la possibilità di verificare gli estratti conto ed una consulenza tecnica di parte, in tal modo consentendo di verificare che interessi, commissioni, spese e valute applicate dalla banca siano stati o meno pattuiti. Parimenti dalla produzione dell'intera documentazione contrattuale discende la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni legittimanti, in ipotesi, la capitalizzazione degli interessi, per quanto riguarda i conti accesi in epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 120 TUB all'epoca vigente (prevedente, a determinate condizioni, la possibilità della produzione di interessi su interessi). Inoltre si discute di rapporti di conto corrente ed anticipi intercorsi tra una società di capitali (soggetta come tale a fallimento) ed un primario istituto di credito. Si tratta di rapporti sorti dopo l'entrata in vigore del d.lgs 385/1993, Testo Unico ANrio e dunque del fondamentale testo normativo che ha prescritto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari. Ebbene, in tale ottica, il CTU ha innanzitutto riepilogato i conti indicati in citazione, con le relative numerazioni, le date degli estratti conto e quelle delle operazioni registrate. E' invero da ricordare che, a partire dal noto revirement del 1999 (con le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374 e n. 3096), la giurisprudenza di legittimità ha negato il carattere normativo degli usi bancari sull'anatocismo, affermandone l'esclusivo carattere negoziale con
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conseguente inidoneità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c., a derogare alla condizioni legali di ammissibilità e validità degli interessi composti. In particolare, con la sentenza n. 2374 del 1999 la Suprema Corte, premessa la natura non normativa ma solo negoziale delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria ABI, giacché consistenti, sostanzialmente, in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, constatava "l'assenza nel caso specifico di una norma consuetudinaria idonea a derogare alla disciplina codicistica in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942", concludendo per la nullità della previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto altresì modo di precisare che "in tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente" (Cass. 15135/2014, 6187/2005). Inoltre è stata ormai definitivamente sancita la nullità anche della capitalizzazione operata su base annuale (cfr. Cass. Sez. Un. 24418/2010, secondo cui "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione"). Il CTU nel proprio elaborato peritale ha risposto ai quesiti posti dal Giudice. La relazione del CTU è scevra da vizi e risulta esaustiva;
il Giudice ben può fare riferimento alla stessa per decidere la presente controversia. Alla luce dei criteri utilizzati dal CTU in base alla documentazione esaminata si giunge in definitiva ad individuare i seguenti saldi ricalcolati. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, ove possibile, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime. I numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati. Le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed applicando, ove previsto, tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi. In riferimento alle spese, ove enucleate, sono dea intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio. Il valore dell'indebito rilevato è risultato pari a € 57.791,97. Dall'analisi effettuata dal CTU, valutando i movimenti ed i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla AN, è risultato che le somme da recuperare ammontano ad € 57.791,96.
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Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -20.909,64 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 36.882,32. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 47.168,77 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.705,23 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 7.917,97 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. La causa può dunque essere definita con l'accertamento dei saldi suindicati e con la condanna di parte convenuta PA
a pagare alla società attrice la cifra risultante dalla sommatoria
[...] dei saldi a credito pari a € 57.791,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Va respinta perché non provata la richiesta di danni formulata da parte attrice. In considerazione dell'esito della lite la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU liquidate attenendosi ai parametri di riferimento medi di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di appartenenza della causa. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)- accoglie la domanda attrice e condanna la PA
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla soc.
[...] la cifra di € 57.791,96, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
2)- Condanna la al pagamento delle PA spese legali che si liquidano in € 11.000,00, oltre iva, spese generali, ed accessori di legge , con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario.
3)- dichiarare il difetto di legittimazione della Soc.
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3 per le suesposte motivazioni e per l'effetto la condanna al
[...] pagamento delle spese legali che si liquidano in € 11.000,00, oltre IVA, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistario. 4)- Pone definitivamente a carico della parte convenuta,
[...]
, il pagamento delle spese di CTU come già liquidate in PA atti.
AVEZZANO, 11 settembre 2024
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra CONTESTABILE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1452/2020 promossa da:
), elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1 P.IVA_1
Telematico con l'avv. DI GRAVIO PAOLO , dal quale è C.F._1 rappresentata e difesa
ATTRICE contro
), elettivamente PA P.IVA_2 domiciliato in VIA C/O AVV. IOANNONI FIORE ENRICO VIA CAVACCHIOLI 1 6410
TERAMO con l'avv. LIMATOLA ALESSANDRO ), dal quale è C.F._2 rappresentata e difesa
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO Con atto di citazione notificato a , la PA società nonché i signori , Parte_1 Parte_2 [...]
e – in qualità di fideiussori della predetta Parte_3 Parte_4 società – hanno instaurato il presente giudizio per la ripetizione delle somme non dovute ma incassate dall'istituto di credito in forza di capitalizzazioni degli interessi oltre soglia usura, nonché per la declaratoria di nullità delle prestate garanzie fideiussorie. La rimaneva contumace e si costituiva in PA data 06.04.2022. La soc. e, per Controparte_2 essa, quale mandataria, al fine di contestare le Controparte_3 argomentazioni svolte dagli attori, in quanto infondate in fatto e in diritto. Nel corso del giudizio veniva espletata CTU e, esaminata l'attività istruttoria, previa precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con il termine per il deposito degli scritti difensivi conclusivi DIRITTO La domanda attrice è fondata e meritevole di accoglimento. Va preliminarmente esaminata l'eccezione – rilevabile comunque d'ufficio trattandosi di regolare e legittima costituzione del rapporto processuale di legittimazione (passiva) della soc. Controparte_2 nel presente giudizio.
[...] Sul punto esiste giurisprudenza anche di questo tribunale, per la quale “la pubblicazione sulla G.U. dell'avviso di cessione ha il solo scopo di esonerare la cessionaria dall'onere di notifica al debitore ceduto ma non certo quello di esonerarla dalla prova dell'esistenza della cessione stessa e del suo specifico contenuto (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11933/2020; del Tribunale di Avezzano n. 175/2023; nonché Cass. n. 5617/2020, Cass. 2780/2019 e Cass. 22268/2018)” Questo giudice ritiene di aderire alla giurisprudenza appena citata e ai principi enucleati dalla sentenza della Cassazione n. 5617/2020. Tuttavia, detta sentenza, oltre a quanto già il Tribunale di Roma, con la citata pronuncia, afferma anche che: “Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità. E' noto, peraltro, che si tratta di operazioni di dimensione solitamente ampia e importante, con linee confinarie di crediti inclusi o esclusi spesso molto sottili, quando non frutto di peculiari tecniche aziendali e di analisi di rischio: sì che l'approntamento di un adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, con distribuzione della medesima ai gangli operativi delle imprese interessate discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 TUB. Al di là di quest'ordine di rilievi, va comunque osservato – con diretto e immediato riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto istante per la partecipazione al passivo fallimentare - che la norma dell'art. 58, comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (per questa linea si confronti, in particolare, la pronuncia di Cass., 13 giugno 2019, n. 15884)”. Da ultimo la Cassazione Civile Sezione 3 con l'Ordinanza n. 17944 del 18-5-2023, ha ulteriormente approfondito l'esame e fissato il seguente principio di diritto: “In caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario dello stesso, occorre distinguere: la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, ai sensi dell'art. 1264 e.e., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente ed è del tutto estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa del credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi dell'art. 58 T.U.B .. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 e.e., onde non costituisce di per sé prova della cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso,
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la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui a/l'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanzia/e della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo”. Infine, è intervenuta la recentissima Cassazione Civile Ord. Sez. 3 Num. 3405 Anno 2024, che reitera esclusivamente il principio per cui la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Pertanto, nel caso in esame, la parte convenuta avrebbe dovuto provvedere CP_2 a produrre nei termini in giudizio quantomeno l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, il contratto di cessione dei crediti, salvo ogni altra prova necessaria a dimostrare l'avvenuta cessione. Parte opposta si è peraltro costituita in giudizio oltre i termini di legge relativi alle preclusioni processuali probatorie e, conseguentemente, non ha dato la prova della esistenza della cessione e che detta cessione di credito ha riguardato e conteneva il rapporto di parte attrice. Pertanto, l'eccezione – rilevabile d'ufficio - sul punto della carenza di legittimazione passiva in capo alla parte Controparte_2
e, per essa, quale mandataria, non può che
[...] Controparte_3 ccolta. Discorso articolato meritano le fideiussioni di parte attrice Controparte_4
le stesse devono essere dichiarate nulle.
[...]
Sul punto occorre rilevare che gli attori, , e Parte_2 Parte_3
, hanno formulato esplicita domanda di nullità della Parte_4 fideiussione. Ancorché possa evocarsi, comunque, il rilievo in via officiosa della nullità, che è comunque presupposto per la decisione sulla domanda degli opponenti. Ebbene, la Suprema Corte (Cass. 29810/2017; Cass. 4175/20; Cass. 22622/20; 25275/20) ha più volte affermato la rilevabilità d'ufficio della violazione della normativa anticoncorrenziale rilevata dal Provv. n. 55 del 2 maggio 2005 della AN D'AL (pur nel contempo evidenziando che tale violazione non può essere accertata sulla base di una "nuda" eccezione, rimandando ad allegazioni in fatto che sono onere della parte). Si deve, inizialmente, richiamare la normativa che dichiara la nullità delle intese anticoncorrenziali. A norma della L.287 del 1990 art.2: "1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
(...).
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto".
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Come è ben noto, il provvedimento della AN D'AL ha disposto che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della L.287 del 1990 mentre ha ritenuto le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultavano lesive della concorrenza. Si tratta delle seguenti clausole: a) la cd. "clausola di reviviscenza", secondo la quale il fideiussore è tenuto "a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo" (art. 2); b) la cd. "clausola di rinuncia ai termini ex art 1957 c.c.", in forza della quale "i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art 1957 c.c., che si intende derogato" (art. 6); c) la cd. "clausola di sopravvivenza", a termini della quale "qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate". Orbene, il provvedimento della AN D'AL, in forza del parere consuntivo dell'Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, ha ritenuto che tali clausole potessero costituire violazione della libera concorrenza in quanto hanno lo scopo precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. Il presupposto della violazione della normativa antitrust è l'applicazione uniforme degli schemi predisposti dalla ABI nel 2003. Applicazione che può rilevarsi anche nell'art. 11 del contratto di apertura di credito. Nel predetto articolo, infatti, si evince che il fideiussore rinuncia sic et simpliciter ad ogni eccezione che “possa” spettare al debitore principale nonché al beneficio della preventiva escussione. A seguito di un'evoluzione giurisprudenziale che inizialmente negava qualsiasi legittimazione al fideiussore o cliente finale (Cass.
9.12.2002 n.17475), per poi riconoscere una tutela solo risarcitoria Cass.11.6.2003 n.9384 – Cfr. Tribunale di Roma 21.03.2023 n. 4601), si è andato affermando un orientamento ormai predominante che riconosce una tutela reale al fideiussore - cliente finale che viene limitato nelle proprie scelte negoziali da un'intesa anticoncorrenziale a monte. Il passaggio logico della predetta estensione di tutela è basato sulla constatazione che la L.n.287 del 1990 art.2 (cosiddetta legge "antitrust") applicabile anche, evidentemente, alle intese intercorse dinanzi un notaio, allorché ha sancito la nullità ad ogni effetto delle "intese" fra imprese che abbiano ad oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, non ha inteso riferirsi solo alle "intese" in quanto contratti in senso tecnico, ma anche comportamenti "non contrattuali" o "non negoziali", e quindi, a qualsiasi condotta di mercato. In definitiva, la normativa nazionale intende sanzionare ogni fattispecie in cui il meccanismo di "intesa" rappresenti il risultato del ricorso a schemi
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giuridici meramente "unilaterali". (Cass.
1.2.1999 n.827). Di tal ché imporre uniformemente clausole gravose per il fideiussore, frutto di un'intesa anticoncorrenziale, risulta censurabile di per sé anche ove non sia provata la partecipazione all'intesa dell'istituto di credito. Dal punto di vista dogmatico, la ricostruzione in termini di nullità del contratto a valle è stata elaborata in diversi termini (come nullità derivata, come nullità per illiceità della causa, come nullità virtuale per violazione della normativa antitrust, quale effetto di un collegamento negoziale o funzionale con l'intesa vietata). Indubbiamente il quadro è reso complesso in quanto la stipulazione del negozio di fideiussione a valle non può recepire da entrambe le parti la volontà di distorsione del mercato che la parte debole subisce. E' risaputo che sul fronte della tutela reale, la tesi della nullità totale del contratto sia ora recessiva per diversi ordini di ragioni. Ed invero, anche a prescindere dalle critiche mosse a siffatta impostazione - sotto i diversi profili della inconfigurabilità di un collegamento negoziale tra intesa e fideiussione, della non ravvisabilità di un vizio della causa o dell'oggetto, ecc.) -, è proprio la finalità perseguita dalla normativa antitrust di cui alla L.n287 del 1990 e dall'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (originario art. 81 del Trattato CE e, ancor prima, art. 85 del Trattato di Roma) ad escludere l'adeguatezza del rimedio in questione. "E' di tutta evidenza, infatti, che - stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza - i contratti a valle sono integralmente nulli - come rilevato da autorevole dottrina - esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle. Quest'ultimo e', invece, nullo solo in parte qua, laddove esso riproduca le clausole dell'intesa a monte dichiarate nulle dall'organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere - in concreto - una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole, coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece - come nel caso concreto ha affermato il Provvedimento della AN D'AL n. 55 del 2005 pienamente valide". (Cassazione civile sez. un. - 30/12/2021, n. 41994). Avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (...), ciò non esclude, ne è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e segg., e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite" (Cass.26.9.2019 n.24044) (Cass. 13.2.2020 n.3556). L'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21.5.2007 n.11673). Ma si evidenzia come non si comprende per quale ragione il fideiussore avrebbe preferito non stipulare la fideiussione in assenza delle clausole di favore per la banca, mentre l'istituto bancario ha comunque interesse alla conservazione della garanzia. Le stesse Sezioni Unite del 2021 non hanno ignorato il possibile effetto dirompente per il sistema bancario della affermazione della nullità integrale delle fideiussioni riproduttive delle clausole incriminate.
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Detto questo, la riproduzione congiunta delle tre clausole derogatorie dall'archetipo civilistico della fideiussione costituisce presunzione juris tantum della violazione anticoncorrenziale, pur potendo la banca dare prova che le dette clausole siano state oggetto di trattativa individuale o che le stesse non siano più imposte in modo uniforme. "In tema di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla. L. 287 del 1990 art. 2 e con particolare riguardo alle clausole relative a contratti di fideiussione da parte delle banche, il provvedimento della AN D'AL di accertamento dell'infrazione, adottato prima delle modifiche apportate dalla L. 262 del 2005 art.19 comma 11, possiede, al pari di quelli emessi dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale, indipendentemente dalle misure sanzionatorie che siano eventualmente - in esso pronunciate. Il giudice del merito e', quindi, tenuto, per un verso, ad apprezzarne il contenuto complessivo, senza poter limitare il suo esame a parti isolate di esso, e, per altro verso, a valutare se le disposizioni convenute contrattualmente coincidano con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva" (Cass.22/5/2019 n.13846). Come affermato in altro ambito dalla Suprema Corte, a fronte del rilievo di un'intesa anticoncorrenziale in campo RCA, "gli atti del procedimento, in esito al quale l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha accertato la sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale ed irrogato una sanzione ad una determinata impresa, costituiscono una prova privilegiata, quando non una presunzione, del danno patito dal singolo assicurato. Ne consegue che la medesima impresa assicuratrice può fornire prova contraria del nesso causale tra l'illecito concorrenziale e il danno, ma non con argomentazioni generali, tese a rimettere in discussione i fatti costitutivi della sussistenza della violazione della disciplina sulla concorrenza, già valutati dall'Autorità Garante, bensì offrendo precise indicazioni su situazioni e comportamenti relativi ad essa e all'assicurato, idonei a dimostrare che il livello del premio non è stato determinato dalla partecipazione all'intesa illecita, ma da altri fattori (così Cass. Sez. 6 3, Ordinanza n. 9116 del 2014)'. Si può, quindi, affermare che la AN opposta ben avrebbe potuto superare la presunzione, allegando e provando che le clausole derogatorie siano state oggetto di pattuizione con il fideiussore e non meramente imposte quale contrattazione uniforme ed anticoncorrenziale. Orbene, la
, rimanendo contumace, non ha dato Controparte_5 prova di tale specifica contrattazione. Invece, l'affermazione della nullità parziale della fideiussione contestata importa la liberazione dei garanti. Infatti, risulta documentalmente provato che le tre fideiussioni stipulate dai garanti su identici moduli prestampati riportino pedissequamente le tre clausole incriminate (all'art. 2 la clausola di reviviscenza, all'art. 6 la rinuncia al termine ex art 1957, all'art. 8 la clausola di sopravvivenza). Deve, quindi, essere accolta la domanda dei fideiussori e dunque la liberazione dei garanti per la decadenza della garanzia fideiussoria, una volta dichiarate invalide le clausole succitate per violazione della normativa antitrust stante quanto argomentato.
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Venendo infine all'esame del merito della domanda di parte attrice
[...]
deve innanzitutto rilevarsi la produzione, da parte degli Controparte_4 attori, di qualsiasi documentazione contrattuale riferita ai rapporti di c/e menzionati in citazione, preceduta in ogni caso dalla formale richiesta del 29.10.2020 ex art. 119 TUB. Secondo la prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione dell' indebito (ma lo stesso principio vale rispetto alle domande di accertamento negativo della debenza degli oneri addebitati dalla banca, con richiesta di ricalcolo del saldo del conto corrente), il medesimo è tenuto a dimostrare i fatti costitutivi del diritto azionato, ossia la nullità del titolo e l'avvenuta annotazione delle poste contestate, seguita dal pagamento di cui chiede la ripetizione, e per farlo deve produrre in giudizio innanzitutto il contratto di conto corrente, che serve per dimostrare la pattuizione di clausole illegittime o la mancata pattuizione per iscritto di talune condizioni poi applicate, quindi gli estratti conto, quali documenti contenenti la dettagliata indicazione dei movimenti del rapporto, indispensabili alla verifica delle poste che sono state addebitate e accreditate in conto e, quindi, alla determinazione del saldo finale (cfr., tra le tante pronunce in tal senso, Trib. Cassino 18.9.2018, Trib. Savona 2.6.2014, nonché Cass. 9201/2015). Infatti il correntista ha fornito la prova della fondatezza della propria domanda, producendo l'estratto conto, tanto più ove si consideri che tale estratto conto è per legge inviato ai correntisti, i quali hanno l'onere di conservarlo trovandosi sotto questo profilo in posizione paritaria rispetto alla banca quanto alla possibilità di produrre il documento. Ebbene, nel caso di specie gli attori hanno prodotto i contratti relativi ai vari conti citati, in tal modo precludendo la possibilità di verificare gli estratti conto ed una consulenza tecnica di parte, in tal modo consentendo di verificare che interessi, commissioni, spese e valute applicate dalla banca siano stati o meno pattuiti. Parimenti dalla produzione dell'intera documentazione contrattuale discende la possibilità di verificare il rispetto delle condizioni legittimanti, in ipotesi, la capitalizzazione degli interessi, per quanto riguarda i conti accesi in epoca successiva alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 emanata in attuazione dell'art. 120 TUB all'epoca vigente (prevedente, a determinate condizioni, la possibilità della produzione di interessi su interessi). Inoltre si discute di rapporti di conto corrente ed anticipi intercorsi tra una società di capitali (soggetta come tale a fallimento) ed un primario istituto di credito. Si tratta di rapporti sorti dopo l'entrata in vigore del d.lgs 385/1993, Testo Unico ANrio e dunque del fondamentale testo normativo che ha prescritto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari. Ebbene, in tale ottica, il CTU ha innanzitutto riepilogato i conti indicati in citazione, con le relative numerazioni, le date degli estratti conto e quelle delle operazioni registrate. E' invero da ricordare che, a partire dal noto revirement del 1999 (con le sentenze della Corte di Cassazione n. 2374 e n. 3096), la giurisprudenza di legittimità ha negato il carattere normativo degli usi bancari sull'anatocismo, affermandone l'esclusivo carattere negoziale con
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conseguente inidoneità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1283 c.c., a derogare alla condizioni legali di ammissibilità e validità degli interessi composti. In particolare, con la sentenza n. 2374 del 1999 la Suprema Corte, premessa la natura non normativa ma solo negoziale delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall'associazione di categoria ABI, giacché consistenti, sostanzialmente, in proposte di condizioni generali di contratto indirizzate alle banche associate, constatava "l'assenza nel caso specifico di una norma consuetudinaria idonea a derogare alla disciplina codicistica in punto di capitalizzazione trimestrale degli interessi e formatasi in epoca anteriore all'entrata in vigore del codice civile del 1942", concludendo per la nullità della previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. La successiva elaborazione giurisprudenziale ha avuto altresì modo di precisare che "in tema di capitalizzazione degli interessi, il rapporto di conto corrente bancario è soggetto ai principi generali di cui all'art. 1283 cod. civ. e ad esso non è applicabile l'art. 1831 cod. civ., che disciplina la chiusura del conto corrente ordinario. Il contratto di conto corrente bancario è, infatti, diverso per struttura e funzione dal contratto di conto corrente ordinario, e l'art. 1857 cod. civ. non richiama l'art. 1831 cod. civ. tra le norme applicabili alle operazioni bancarie regolate in conto corrente" (Cass. 15135/2014, 6187/2005). Inoltre è stata ormai definitivamente sancita la nullità anche della capitalizzazione operata su base annuale (cfr. Cass. Sez. Un. 24418/2010, secondo cui "dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un'eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione"). Il CTU nel proprio elaborato peritale ha risposto ai quesiti posti dal Giudice. La relazione del CTU è scevra da vizi e risulta esaustiva;
il Giudice ben può fare riferimento alla stessa per decidere la presente controversia. Alla luce dei criteri utilizzati dal CTU in base alla documentazione esaminata si giunge in definitiva ad individuare i seguenti saldi ricalcolati. Il saldo liquido è stato rettificato tenendo in considerazione gli effetti dei giorni di valuta, ove possibile, eventuali rettifiche di movimenti ed enucleazioni di competenze illegittime. I numeri debitori, i numeri creditori e il valore del massimo scoperto sono stati ricalcolati tenendo in considerazione la differenza maturata nei trimestri precedenti tra il saldo banca e quello ricalcolato, nonché tutti i movimenti del conto, ove non enucleati. Le competenze sono state ricalcolate, procedendo preliminarmente all'enucleazione delle stesse ed applicando, ove previsto, tassi di interesse e aliquote CMS sostitutivi. In riferimento alle spese, ove enucleate, sono dea intendersi completamente recuperate e stornate dal conteggio. Il valore dell'indebito rilevato è risultato pari a € 57.791,97. Dall'analisi effettuata dal CTU, valutando i movimenti ed i prospetti riepilogativi trimestrali delle competenze addebitate dalla AN, è risultato che le somme da recuperare ammontano ad € 57.791,96.
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Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € -20.909,64 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 36.882,32. La differenza tra i saldi è scomponibile in € 47.168,77 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati, € 2.705,23 come Commissioni di Massimo scoperto enucleate nel riconteggio e € 7.917,97 come spese ed oneri enucleate nel riconteggio. La causa può dunque essere definita con l'accertamento dei saldi suindicati e con la condanna di parte convenuta PA
a pagare alla società attrice la cifra risultante dalla sommatoria
[...] dei saldi a credito pari a € 57.791,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. Va respinta perché non provata la richiesta di danni formulata da parte attrice. In considerazione dell'esito della lite la parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite e di CTU liquidate attenendosi ai parametri di riferimento medi di cui al DM 55/2014 per lo scaglione di appartenenza della causa. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta PA
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1)- accoglie la domanda attrice e condanna la PA
, in persona del legale rappresentante p.t., a pagare alla soc.
[...] la cifra di € 57.791,96, oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al saldo;
2)- Condanna la al pagamento delle PA spese legali che si liquidano in € 11.000,00, oltre iva, spese generali, ed accessori di legge , con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistatario.
3)- dichiarare il difetto di legittimazione della Soc.
[...]
e, per essa, quale mandataria, Controparte_2 CP_3 per le suesposte motivazioni e per l'effetto la condanna al
[...] pagamento delle spese legali che si liquidano in € 11.000,00, oltre IVA, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Paolo Di Gravio, dichiaratosi antistario. 4)- Pone definitivamente a carico della parte convenuta,
[...]
, il pagamento delle spese di CTU come già liquidate in PA atti.
AVEZZANO, 11 settembre 2024
Il Giudice
dott. Alessandra Contestabile
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