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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/01/2024, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott.ssa Jone Galasso ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2766/2016 R.G., assunta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e promossa da
[già , in persona del Parte_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filomena D'Aniello ed elettivamente domiciliata in Scafati, alla Via Trieste n. 202;
-appellante- contro
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maximo Russo e Ciro Apicella ed CP_1 elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni, alla via G. Pellegrino 7;
-appellato- nonché contro
, Controparte_2
-appellata non costituita -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello notificato in data 26.04.2016, Parte_1
a impugnato la sentenza n.1753/2015 del Giudice di Pace di Cava dè Tirreni,
[...] deducendo l'inefficacia del disconoscimento della documentazione compiuto dalla parte appellata nonché eccependo la violazione del diritto di visita stante la mancata concessione del rinvio ex art. 320 c.p.c. da parte del Giudice di Pace. Da ultimo, ha chiesto riformarsi la condanna sulle spese di lite in quanto ingiusta.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 09.06.2016, si è CP_1 costituito in giudizio ed chiesto il rigetto dell'impugnazione, in quanto infondata in fatto ed in diritto. La non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la rituale Controparte_2 notifica dell'atto di appello. Pertanto, va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, deve essere disattesa la richiesta formulata da parte appellata con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in data 13.11.2023 di assumere la causa in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c., in quanto – con decreto depositato in data 03.11.2023 – era stata disposta la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., essendo il fascicolo nella fase della precisazione delle conclusioni (v. verbale di udienza del 15.05.2019 nonché provvedimenti successivi di rinvio).
Sul punto, vale ricordare che la direzione del processo ai sensi dell'art. 175 c.p.c. spetta al Giudice, con la conseguenza che la modalità decisoria rientra nell'ambito dei poteri cui all'art. 175 c.p.c. ed, al contempo, il modello della trattazione scritta non è incompatibile con la celebrazione dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c., dovendosi qui richiamare le considerazioni espresse dalla giurisprudenza di legittimità nel noto pronunciamento (cfr. Cass. sez. 3, sent. n. 37137 del
19/12/2022).
Ciò posto, l'appello va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art.342 c.p.c.
In particolare, giova ricordare che, ai sensi dell'art. 342, primo comma, lett. a) e b) c.p.c. l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Nel giudizio di appello - che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.
Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata.
L'inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell'atto diverso dalla nullità ma la conseguenza di particolari nullità dell'appello e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta - essendo l'atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso dell'appello, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado) - non operi un meccanismo di sanatoria. Essendo inapplicabile l'art. l'art. 164, secondo comma, c.p.c. (testo originario), l'inosservanza dell'onere di specificazione dei motivi, imposto dall'articolo 342 cit., integra una nullità che determina l'inammissibilità dell'impugnazione, con conseguente effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell'atto a seguito di costituzione dell'appellato
- in qualunque momento essa avvenga - e senza che tale effetto possa essere rimosso dalla specificazione dei motivi avvenuta in corso di causa (Cass. Civ. Sez. I, 27.9.2016 n 18932).
Nel caso di specie la difesa dell'appellante si è limitata a dedurre le doglianze avverso la sentenza di primo grado, senza indicare in maniera specifica le parti del provvedimento impugnato oggetto di contestazione nonché i motivi.
Ne consegue che l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese di lite sono a carico di parte soccombente appellante, facendo applicazione delle tariffe previste dal DM 55/2014 (come modificate dal D.M. 147/2022) per le cause dello scaglione di riferimento (cause comprese fino ad €.1.100,00).
Nulla sulle spese nei confronti della di , poiché non essendosi costituita in CP_2 CP_2 giudizio, non ha sopportato alcuna spesa per cui è previsto il rimborso.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Jone Galasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto nel giudizio in epigrafe indicato, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
• Dichiara l'inammissibilità dell'appello;
• Condanna al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giudizio che liquida in €. 662,00 a titolo di compensi professionali oltre ad accessori di legge da corrispondersi in favore degli avvocati dichiaratosi antistatari delle spese di lite;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Nocera Inferiore, 18.01.2024
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso