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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 17/12/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Terza Civile - riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente
dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere
dott. Francesco Rizzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex artt. 281 terdecies, 128, 1°c., 127 ter c.p.c. e 26 D.Lgs. 150/2011 nel procedimento civile iscritto al n. 476/25 R.G. promosso da:
Notaio con studio in IN, ed ivi elettivamente domiciliato Persona_1
in c.so Galileo Ferraris n.73 presso lo studio degli avv. Alberto Antonucci e
AN LI che lo rappresentano e difendono come da procura in atti con indicazione degli indirizzi PEC
PARTE IMPUGNANTE
c o n t r o
Il Presidente in carica del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di IN e
RO e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di IN e RO, in persona del Presidente in carica, entrambi elettivamente domiciliati in c.so
Galileo Ferraris n.120 presso lo studio dell'avv. Vittorio Barosio che li rappresenta e difende con l'avv. Serena Dentico per procura in atti con indicazione degli indirizzo PEC
PARTE IMPUGNATA
e nel contraddittorio con pagina 1 di 12 Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di IN, in persona del Procuratore Generale
*****
OGGETTO: reclamo ex art.26, D.Lgs.vo n.150/11
Udienza di discussione ex art.281 terdecies c.p.c., con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c., del 6.11.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE RICORRENTE: richiamate le istanze istruttorie, in totale riforma dell'impugnata decisione della in data 18.1.2025, dichiarare l'infondatezza dell'addebito CP_1
disciplinare e conseguentemente prosciogliere il Notaio da ogni Persona_1
incolpazione disciplinare;
con vittoria di spese.
PER PARTE RESISTENTE: respingere integralmente il ricorso del notaio e confermare la decisione Per_1
della con il favore delle spese di giudizio. CP_1
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con istanza dell'11 novembre 2024 il Presidente del Consiglio
[...]
di IN e RO richiedeva l'instaurazione di Parte_1
procedimento disciplinare nei confronti del Notaio in relazione Persona_1
alla condotta illecita non occasionale perpetrata dal medesimo il quale, a seguito di richiesta del Consiglio (nel corso dell'esame di un esposto nei suoi confronti) di produrre copia fotostatica di tutte le autentiche di scritture private tenute a raccolta nel biennio 2023-2024, è risultato aver omesso sistematicamente la menzione della lettura della scrittura privata data dal notaio o la dispensa dalla lettura stessa.
Nella predetta istanza il Presidente del Consiglio Notarile rilevava la sistematica violazione (in ventuno scritture autenticate su ventuno) dell'art.42, 2°c., l.c), dei pagina 2 di 12 principi di Deontologia Professionale dei Notai che stabilisce che “nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa della stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto”, con la conseguenza che il comportamento del notaio doveva ritenersi ricadere nella previsione dell'art.147, 1°c., l. b) della legge notarile che prevede la punizione del notaio che “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del
Notariato”. In conseguenza di cio' il Presidente del Consiglio Notarile richiedeva l'applicazione della sanzione della censura ai sensi del primo comma dell'art.147 L.N..
Con provvedimento del 12 novembre 2024, il Presidente della dava CP_1
avviso dell'inizio del procedimento disciplinare.
Il notaio esercitava la facoltà di presentare memoria, spiegando che Per_1
la giurisprudenza (Corte di Appello di Ancona 13.11.2010) si era già pronunciata su identico caso spiegando che il suddetto art.42 del Codice
Deontologico era in contrasto con la norma sovraordinata di cui all'art.86 del
Regolamento di esecuzione della legge notarile che prevedeva come
“l'autenticazione delle firme apposte alle scritture private, giusta il disposto dell'art.72 della legge, consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse, senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo”.
La norma amministrativa contenuta nel Codice deontologico, di conseguenza, emessa in carenza di potere, perché istitutiva di una formalità espressamente esclusa dalla norma primaria, doveva essere disapplicata dal giudice ordinario.
Spiegava, comunque, che le scritture private erano sempre state lette alle parti.
Replicava il Presidente del Consiglio Notarile spiegando che l'art.72 della legge notarile prevede esclusivamente gli elementi necessari per la validità dell'autentica e, di conseguenza, anche l'art.86 del Regolamento di esecuzione si riferisce alle sole formalità necessarie ai fini della validità dell'atto, il che non pagina 3 di 12 esclude che nell'autentica medesima possa essere previsto, a fini deontologici,
l'inserimento di altri elementi. Cio' perché gli art.72 della legge notarile e l'art.86 del Regolamento esplicherebbe i loro effetti sul piano dell'ordinamento civile, mentre l'art.42 del Codice deontologico riguarderebbe il piano della correttezza professionale.
Con provvedimento depositato in data 18.3.25 La Commissione
Amministrativa Regionale di Disciplina per la circoscrizione del Piemonte e
Valle D'Aosta dichiarava il notaio responsabile dell'illecito Persona_1
disciplinare di cui alla richiesta e gli infliggeva, riconosciute le circostanze attenuanti, la sanzione dell'avvertimento.
Il Collegio rilevava che l'importanza della previsione di regole deontologiche sta nel fatto che consentono di assicurare la qualità dell'esercizio della professione, attività che, anche in caso di scritture private, non è certo limitata alla semplice autenticazione delle stesse, ma deve estendersi, ad es., anche all'indagine sulla volontà delle parti, alla lettura e alla spiegazione del testo onde comprendere se corrisponde alla volontà delle parti. Per consentire poi ai
Consigli Notarili l'attività di vigilanza l'art.42 del Codice deontologico prevede, appunto, l'obbligo di menzionare l'avvenuta lettura della scrittura o la dispensa dalla lettura stessa, giacché è evidente che è solo tramite la menzione dell'avvenuta lettura che è possibile verificare se il notaio adempie il proprio obbligo di leggere la scrittura.
In definitiva, l'art.72 della legge notarile e l'art.86 del Regolamento indicano il contenuto necessario per la validità dell'autentica notarile, mentre l'art.42 del
Codice deontologico stabilisce un ulteriore contenuto, sempre necessario, ma per finalità deontologiche, con conseguente distinzione dei due rispettivi piani, civilistico e deontologico. Considerato che la totalità delle autentiche tenute a raccolta era priva della menzione della lettura della scrittura privata ne pagina 4 di 12 discendeva che la violazione delle norme non era occasionale e, quindi, come tale, andava sanzionata.
La ai sensi dell'art.144 Legge notarile, individuava circostanze CP_1
attenuanti che consentivano di sostituire l'avvertimento alla censura nel fatto che non si fosse ancora formato un indirizzo giurisprudenziale consolidato sul punto.
Reclamo
Avverso la decisione della CO.RE.DI. propone reclamo il Notaio Per_1
chiedendo a questa Corte di voler riformare l'impugnato provvedimento
[...]
e dichiarare l'infondatezza dell'addebito disciplinare.
Premette che i requisiti di validità dell'autentica notarile sono rinvenibili solo nell'art.2703, 2°c., del c.c. che prevede solamente che il Notaio abbia accertato l'identità del sottoscrittore, cosicchè i requisiti del luogo e della data previsti dall'art.72 della Legge notarile assumono rilievo deontologico anch'essi e non rilevano per la validità dell'atto, con la conseguenza che la legge Notarile ed il Regolamento attuativo non appartengono all'ordinamento civilistico e non muovono su piani diversi da quello del Codice deontologico.
Spiega, rifacendosi alla giurisprudenza della già citata Corte di Appello di
Ancona, che l'art.86 del Regolamento, attuativo di norma di rango primario, esclude espressamente ogni formalità ulteriore rispetto a quelle enunciate dall'art.72 della legge notarile, cosicchè l'ulteriore formalità della menzione della lettura dell'atto è prevista da una norma amministrativa (art. 42, l. c, del
Codice deontologico) che va disapplicata.
Assume che la violazione, in ogni caso, non è stata affatto sistematica perché a fronte di 2.256 atti notarili rogati a raccolta le scritture private autenticate sono state solo 21 (da qui la prova di mancanza di abuso nell'utilizzo delle scritture private autenticate) e, comunque, delle stesse è stata data effettiva lettura.
Allega che a fronte della pronuncia della Corte d'Appello di Ancona, del contenuto conforme di alcuni formulari notarili e degli insegnamenti di una
pagina 5 di 12 scuola notarile da lui seguita, risulta palese l'assenza di colpa del notaio che esclude quella negligenza professionale necessaria per affermare la responsabilità professionale.
Il Consiglio Notarile ed il suo Presidente si costituiscono chiedendo la conferma dell'impugnato provvedimento per i motivi in esso contenuti e chiarendo che il titolare della scuola notarile citata ha negato (come da documentazione prodotta) di aver mai sostenuto la tesi perorata dal notaio che il contenuto di un formulario è irrilevante a fronte della Per_1
violazione della normativa deontologica e che la giurisprudenza isolata e risalente della Corte d'Appello di Ancona non puo' (per le motivazioni su esposte) essere in alcun modo condivisa. Non impugnano l'applicazione della sanzione nel minimo edittale.
La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello non ha depositato memorie.
L'IMPUGNAZIONE DEV'ESSERE RESPINTA.
L'impugnazione è tempestiva perché intervenuta (il 23.4.25) nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento della (perfezionata il CP_1
24.3.25), ex art.26, 3°c., D.L.vo n.150/2011.
La difesa del notaio in pratica, si incentra sul precedente Per_1
giurisprudenziale portatore della tesi che il notaio il quale, nell'autentica di firma di numerose scritture private, omette di menzionare di aver proceduto alla lettura dell'atto ovvero di essere stato a ciò espressamente dispensato dalle parti non incorre nella violazione dell'art.147, comma 1, lett. b, L. notarile in relazione all'art.42 , lett. c, del Codice deontologico. Ciò in quanto l'art.86, comma 1, reg. not., nel delineare il contenuto dell'atto di autenticazione di firma, esclude espressamente ogni formalità ulteriore rispetto a quelle previste nella disposizione di cui all'art.72 L. notarile, tra cui non figura la menzione della lettura (o della dispensa delle parti) della scrittura privata. Pertanto, l'art.42,
pagina 6 di 12 l. c, del Codice deontologico che prescrive una tale ulteriore formalità si pone in contrasto con la prescrizione della norma primaria e deve dunque intendersi adottato in carenza di potere (Corte d'Appello di Ancona, 13.11.2010, in
Notariato, 2011, 4, 473). L'assunto non è condivisibile.
In via preliminare è bene chiarire che non è fondata la tesi del notaio Per_1
secondo la quale (al contrario di quanto sostenuto dalla i requisiti di CP_1
validità dell'autentica notarile si ricavano esclusivamente dall'art.2703, 2°c., c.c.
(firma apposta alla presenza del notaio che abbia accertato l'identità del sottoscrittore) e che gli ulteriori requisiti del luogo e della data previsti dall'art.72 Legge notarile non inficiano la validità dell'atto e assumono rilievo esclusivamente deontologico, cosicché deve negarsi che la legge Notarile ed il
Regolamento appartengano all'ordinamento civilistico.
L'art.2703, 2°c., c.c., indica come requisito dell'autenticazione l'accertamento dell'identità personale del sottoscrittore ma, come spiega unanime dottrina, la forma dell'autenticazione è disciplinata anche dalla legge notarile, con la conseguente necessità che il notaio indichi la data e il luogo in cui avviene l'apposizione della sottoscrizione. La giurisprudenza ha sottolineato che l'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio, con la data e l'indicazione del luogo a pena di nullità (Consiglio Giustizia Amministrativa
Sicilia, 1.2.2012 n.111, in One Legale, 2012).
In ogni caso, pur se si volesse aderire alla (contraria) tesi che solo l'art.2703,
2°c., c.c., contempli i requisiti di validità dell'autenticazione, certamente si dovrebbe, comunque, ritenere che l'apposizione della data (prevista dall'art.72 della Legge notarile) rilevi ai fini civilistici dell'opponibilità della scrittura privata ai terzi (Cass.2011 n.7264).
Detto questo in sede di premessa, ciò che, comunque, viene in evidenza è che
l'art.72 Legge notarile si riferisce (espressamente) ai requisiti (elementi
pagina 7 di 12 contenutistici) dell'autenticazione delle firme, così come (altrettanto espressamente) l'art.86 del Regolamento, che prevede che l'autenticazione delle firme apposte alle scritture private in forza dell'art.72 L.N., consiste in un'unica dichiarazione redatta in fine delle scritture stesse “senz'altra formalità oltre a quelle prescritte dal detto articolo”, si occupa esclusivamente “Capo
IV…dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme”.
L'art.42, l. c), del Codice deontologico, invece, nello stabilire che “ la scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti” prevede che nell'autentica “il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto”.
Ciò perché la lettura dell'atto è deputata al fine di garantire la consapevolezza del cliente sul valore giuridicamente rilevante dell'atto e la certezza da parte del notaio dell'avvenuta comprensione del contenuto della scrittura privata da parte dei firmatari. Di conseguenza per consentire ai Consigli Notarili di svolgere la relativa attività di vigilanza il Codice deontologico (come sottolineato dalla ha previsto l'obbligo deontologico di menzionare l'avvenuta CP_1
lettura (unico strumento idoneo a verificare che il notaio adempia al proprio dovere di leggere la scrittura medesima) quale comportamento conforme all'etica professionale.
La finalità dell'art. 42 del Codice deontologico, di conseguenza (controllo della correttezza della condotta del notaio ai fini del rispetto della deontologia professionale), è diversa da quella dell'art.72 LN. E dell'art.86 del Regolamento
(previsione dei requisiti contenutistici di autenticazione e legalizzazione delle firme).
Tutto quanto suddetto rappresenta la coerente applicazione dei principi già affermati sullo specifico argomento dalla Suprema Corte e dalla giurisprudenza amministrativa.
pagina 8 di 12 Come è già stato statuito, infatti, in tema di responsabilità disciplinare dei notai i principi di deontologia professionale che prevedono l'adozione di particolari formalità per la redazione di taluni atti, oltre quelle già previste dalla legge notarile, non apportano alcuna modifica a detta legge (nel senso che l'atto rogato senza l'osservanza delle formalità di cui alle norme deontologiche conserva integra la propria validità), ma si limitano ad imporre regole di condotta volte a conformare il comportamento dei notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa all'autonomia del
Consiglio notarile. Ne consegue che la previsione cogente di regole deontologiche che impongano al professionista l'obbligo di specificare nell'atto di autenticazione determinate indicazioni tali da consentire un piu' rigoroso controllo sullo svolgimento dell'attività professionale, non è diretta ad imporre formalità praeter legem, funzionali ad una valida redazione dell'atto, ma si pone come strumentale alla verifica dell'osservanza di una condotta ritenuta dal Consiglio conforme alla deontologia professionale, cosi' che, di siffatte regole, non può che predicarsi l'assoluta legittimità tanto formale quanto sostanziale. La violazione delle suddette prescrizioni, risolvendosi in un'attività diretta ad eludere il controllo dell'organo consiliare a ciò deputato, correttamente può essere valutata come infrazione disciplinare
(Cass.26.9.1997 n.9475).
Sulla base di tale specifica pronuncia della Suprema Corte, la giurisprudenza amministrativa ha affermato, in relazione alla specifica fattispecie oggetto del
Parte_ presente giudizio, che la deliberazione del n.2/56 del 5.4.2008 che ha introdotto all'art.42, l. c), del Codice deontologico, l'obbligo per il notaio di far menzione della lettura o della dispensa dalla stessa nelle scritture private autenticate, non è stata adottata in carenza di potere né risulta altrimenti viziata. Come è già stato affermato dalla Corte di Cassazione (Cass.1997
n.9475), infatti, i principi di deontologia professionale dei notai che pagina 9 di 12 prevedono l'adozione di particolari formalità per la redazione di taluni atti, oltre quelle già previste dalla legge, non apportano alcuna modifica alla legge stessa, nel senso che l'atto rogato senza l'osservanza delle formalità di cui alle norme deontologiche conserva integra la propria validità, ma si limitano ad imporre regole di condotta volte a conformare il comportamento del notaio alle norme dell'etica professionale, la cui enunciazione è istituzionalmente rimessa Parte_ all'autonomia del . Sicché deve concludersi che la norma deontologica in Parte_ esame è corretta espressione del potere regolamentare del e non produce alcuna illegittima interferenza sulle disposizioni di legge che disciplinano la forma degli atti (T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, sentenza
10.8.2010 n.30580, in Notariato, 2011, 4, 473).
Alcuna disapplicazione dell'art.42 del Codice deontologico, quindi, deve seguire all'esito del presente giudizio.
La condotta del Notaio, inoltre, rientra nella fattispecie l'art.147, 1°c., l.b) della L.N. perché l'illecito è stato realizzato in modo “non occasionale”. Né ha alcun rilievo (come, invece, vorrebbe il notaio al fine di dimostrare Per_1
l'assenza di abuso nell'utilizzo delle scritture private autenticate) che egli abbia rogato, nel biennio 2023-2024, 2.256 atti notarili a raccolta a fronte di sole 21 scritture privare autenticate. L'art.42, l. c) del Codice deontologico, infatti, norma violata, si riferisce proprio a “scrittura privata tenuta a raccolta” (e non ai rogiti notarili) e la totalità di tali scritture private tenute a raccolta e autenticate nel periodo su visto sono prive della menzione richiesta normativamente, il che esclude che l'illecito contestato possa essere definito
“occasionale”. Irrilevante, poi, è la circostanza che le scritture private siano state lette o meno alle parti interessate, giacché la regola in questione richiede, espressamente, la menzione della lettura nell'autentica.
Neppure può essere esclusa la responsabilità disciplinare per assenza di colpa del notaio, che sarebbe offerta da insegnamenti appresi nelle scuole notarili, dal pagina 10 di 12 contenuto di un formulario e dal su visto precedente giurisprudenziale della
Corte d'Appello di Ancona.
La sussistenza della colpa, infatti, dev'essere valutata alla stregua della condotta diligente che deve tenere un professionista particolarmente qualificato come il notaio nell'esercizio delle sue funzioni, il che esclude che (puramente asseriti) insegnamenti in una scuola notarile (smentiti dal titolare della scuola interessata, come da dichiarazioni prodotte), il contenuto (di un solo) formulario in commercio e una (isolata) pronuncia di merito (smentita dalla su vista giurisprudenza, anche della Suprema Corte) possano comportare l'individuazione di una mancanza di colpa professionale. Tali elementi, invece, sono stati (giustamente) considerati dalla ai fini dell'individuazione CP_1
delle circostanze attenuanti che hanno comportato, ex art.144 , 1°c., L.N.,
l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento al posto di quello della censura.
L'illecito, quindi, risulta consumato.
L'impugnazione, di conseguenza, dev'essere respinta.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi delle tabelle ministeriali in relazione al valore della causa.
Non sussistono i presupposti di cui all'art.13, 1°c., quater, DPR 30.5.2002
n.115 a carico del Notaio dott. vista la natura non Persona_1
impugnatoria del procedimento (Cass.2023 n.2818).
P.Q.M.
Visti gli art.26, D.Lgs.vo n.150/11 e 281 terdecies c.p.c.; respinge il reclamo proposto dal notaio contro la decisione Persona_1
depositata dalla il 18.3.2025 all'esito del procedimento R.G. Controparte_2
n. 9/2024 che, per l'effetto conferma;
pagina 11 di 12 dichiara tenuto e condanna il notaio a pagare a parte impugnata Persona_1
le spese legali del presente giudizio che liquida in euro 5.810,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in IN nella Camera di Consiglio dell'11.11.2025 dalla Terza
Sezione Civile della Corte d'Appello.
Il Giudice estensore dott. Francesco Rizzi
Il Presidente dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 12 di 12