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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 21/10/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1251 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli avv.ti PATURZO ANTONELLA Parte_1
FR E Controparte_1
appellante
E
con la Controparte_2 dirigente dott.ssa CARNUCCIO ANNARITA e i funzionari dott.ssa BALESTRIERI
e dott.ssa TROCINO ANTONELLA ai sensi dell'art. 9, comma 2, CP_3
D.Lgs. n. 149/2015
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.10.2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 90/2021 emessa dall' Controparte_2
di in data 08.09.2021 e notificata il 16.09.2021, con la quale le veniva
[...] CP_2 ingiunto il pagamento di complessivi € 1.274,50 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di lavoro e, più precisamente, per: -Violazione dell'art. 39 commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 e succ. mod., per omessa registrazione corretta dei dati relativi al dipendente Persona_1
(infedele registrazione assenze periodo 05–15 luglio 2019) – sanzione € 487,50;
-Violazione dell'art.
4-bis, comma 2, D.lgs. 181/2000, come modificato dalla L.
183/2010, per mancata consegna al medesimo lavoratore della lettera di assunzione prima dell'inizio del rapporto – sanzione € 562,50;
-Violazione dell'art. 21 L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, D.lgs.
297/2002, per mancata comunicazione della motivazione della cessazione del rapporto – sanzione € 200,00.
Deduceva la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notificazione del verbale unico di accertamento n. KR0000/2020-121-01 del 07.10.2020, atto presupposto e prodromico alla stessa, precisando che nonostante istanza di accesso agli atti del 06.10.2021,
l' non aveva fornito prova della suddetta notifica;
lamentava la carenza CP_2 motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 3, L. 241/1990 per genericità delle violazioni contestate e affermava che la sanzione di € 562,50 (per presunta mancata consegna della lettera di assunzione) fosse infondata, poichè la lettera era stata regolarmente consegnata al lavoratore, e la sanzione di € 200,00 (per presunta mancata comunicazione della motivazione della cessazione del rapporto) fosse illegittima, poiché la normativa di riferimento non prevede l'obbligo motivazionale ma solo il termine di cinque giorni dalla cessazione entro il quale effettuare la relativa comunicazione, deducendone nel caso di specie la tempestività, in quanto il rapporto di lavoro era cessato il 15.07.2019 e la comunicazione era stata effettuata il 17.07.2019.
Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o irregolarità della stessa. In subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ed, in via ulteriormente subordinata, la rateizzazione, vinte le spese di lite.
La parte opposta si costituiva tempestivamente in giudizio, a seguito della rinnovazione della notificazione, e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata, rivendicando la fondatezza e correttezza delle risultanze ispettive.
Rappresentava di avere provveduto alla notificazione dell'atto conclusivo degli
Pag. 2 di 7 accertamenti in due distinte occasioni (02.11.2020 e 08.01.2021), ribadendo la completezza e l'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Crotone ha accolto parzialmente il ricorso annullando l'ordinanza opposta“nei limiti della sanzione comminata per l'omessa comunicazione al Centro per
l'impiego della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 15.7.2019, affermando che la normativa di riferimento (art. 21 L. 264/1949, nel testo ratione temporis applicabile) non prevedeva l'obbligo motivazionale.
Ha ritenuto“infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per omessa notifica del verbale di accertamento ispettivo” , in merito alla quale la parte opponente aveva lamentato una violazione del proprio diritto di difesa in sede amministrativa, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 1786/2010 “secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art.
18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento” e considerando che “gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”, pur, tuttavia, ritenendo non provata da parte Con dell' la regolarità della notifica contestata, che ha ritenuto, comunque, “irrilevante ai fini del merito”. In merito alla notifica, ha rilevato come l' si sia limitato CP_2
“a dedurre la regolarità della notifica del verbale […] senza ulteriore specificazione in merito agli atti dai quali era stato tratto l'indirizzo di residenza dell'opponente”, che ne aveva dedotto l'erroneità.
Ha ritenuto sussistente, per mancata contestazione da parte dell'opponente, la violazione concernente l'infedele registrazione di n. 11 giorni di assenza ingiustificata da parte del dipendente e la violazione dell'obbligo di consegna tempestiva allo Persona_1 stesso della lettera di assunzione “avendo l'opponente prodotto lettera di assunzione del
4.7.22 priva di sottoscrizione delle parti (all. 5 ric.) ed avendo questi [ndr il dipendente] dichiarato nella denuncia del 14.10.2019 di non averlo mai ricevuto né sottoscritto (all
.10 res.)”.
Ha ritenuto invece non sussistente “la violazione dell'omessa comunicazione al Centro per l'impiego della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 15.7.2019, per circostanza pacifica fra le parti tempestivamente avvenuta (comunicazione del
Pag. 3 di 7 17.7.2019 all. 6 ric.)”, affermando che la normativa di riferimento (art. 21 L. 264/1949, nel testo ratione temporis applicabile) non prevedeva l'obbligo motivazionale.
Ha dichiarato “assorbite le questioni non espressamente affrontate” e compensato le spese di liti
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, denunciandone la contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure riconosciuto la mancanza di prova della corretta notifica del verbale ispettivo, ma allo stesso tempo respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata notifica dell'atto presupposto. Ha sottolineato che la predetta eccezione di nullità era fondata sul dedotto mancato ricevimento dell'avviso di giacenza relativo alla raccomandata contenente il verbale unico di accertamento e che la documentazione Con prodotta dall' ha dimostrato che la notifica era stata indirizzata ad un numero civico errato (via India n. 8 invece di via India n. 18), con conseguente inesistenza della compiuta giacenza. Ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità, secondo cui un errore anche solo nel numero civico rende nulla la notifica e sottolineato il richiamo da parte del primo giudice di precedenti giurisprudenziali inconferenti (Cass. SS.UU.
1786/2010 e 11300/2018), riferiti a casi in cui la notifica del verbale presupposto era stata validamente effettuata. Ha concluso che l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta radicalmente nulla per vizio della notificazione dell'atto presupposto con conseguente violazione del diritto di difesa della parte opponente in sede amministrativa ma altresì perdita della possibilità di pagare le sanzioni comminate in misura ridotta.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, anche in punto di compensazione delle spese di lite per la fondatezza integrale del ricorso proposto. Con Si è costituito l' di e, pur richiamando l'irrilevanza, ritenuta dal Tribunale, CP_2 della notifica del verbale ai fini della decisione nel merito, ha rimarcato che lo stesso verbale, quale atto conclusivo dell'accertamento, era stato notificato due volte (il
2.11.2020 e l'8.01.2021 per come evincibile dall'allegato n. 4 del fascicolo, contenente sia la ricevuta del mancato ritiro della raccomandata entro dieci giorni dalla notifica che Parte la ricevuta attestante la spedizione della ). Ha sottolineato che nella visura camerale estratta prima degli accertamenti, non veniva indicato alcun numero civico
(SNC) e che l'ispettore indicava nell'indirizzo il n. 8 perché detto numero civico veniva
Pag. 4 di 7 dichiarato dalla stessa ricorrente, unitamente al suo indirizzo di residenza, nella SIT, nella quale la stessa veniva identificata (atto per il quale l' aveva richiesto al CP_2 giudice del lavoro l'acquisizione, ex art. 421 cpc). Inoltre, ha eccepito che l'esito della notifica effettuata tramite , restituendo l'atto con causale “atto non ritirato al CP_5 decimo giorno” e non con l'indicazione “irreperibile” prova la regolarità della notifica e la consegna del relativo avviso al corretto indirizzo della parte opponente che, però, non provvedeva al pagamento delle sanzioni in misura ridotta, così legittimando l'ingiunzione per cui è causa. Ha dichiarato, infine, di prestare acquiescenza ai capi della sentenza non oggetto di appello ed ha concluso, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata, con accertamento e declaratoria di parziale validità dell'ordinanza ingiunzione n. 90/22 (relativamente ai punti 1 e 2), prot. n. 7401 dell'8.9.2021.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Evidente è l'errore del numero civico relativo all'indiritto ove è stata effettuata la notifica del verbale di accertamento.
Si rileva che nella dichiarazione resa dalla (cfr SIT acquisibile anche se prodotta Pt_1
Con dall' dopo la costituzione in giudizio, perché nel rito in oggetto il termine previsto dall'art. 6 comma 8 del dlgs. n. 150/2011 per il deposito degli atti relativi all'accertamento non è perentorio cfr ex multis Cass. n. 9545/2018) non è ella che dichiara il numero civico, ma è il verbalizzante che trascrive sua carta d'identità il numero civico, evidentemente riportando anziché il n. 18 (cioè quello corretto), il numero 8 (errato); tant'è che nell'ordinanza-ingiunzione viene riportato il numero civico corretto e la notifica è stata effettuata in via India n. 18, a seguito della quale la ha proposto opposizione;
non rilevano gli avvisi prodotti perché sono Pt_1 incompleti, non risultando barrata la casella “irreperibilità relativa” sicchè non può essersi concretizzata una compiuta giacenza.
Ciò posto, secondo orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 30637/2022) “l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione (cfr pure Cass. nr. 40724
Pag. 5 di 7 del 2021; Cass., sez. un. n. 7607 del 2010; Cass nr. 21037 del 2016);“l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
In conclusione la notifica dell'accertamento ispettivo è inesistente, vizio equiparabile all'omessa notifica.
In ordine alle conseguenze si richiamano le pronunce della Suprema Corte, secondo cui
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione" (cfr Cass. S.U. n. 16412 del 2007; conf. Cass. SS.U.U. n. 5791/2008).
Applicando questi principi al caso di specie, si rileva che con il ricorso originario la aveva contestato anche il merito della pretesa ed il giudice di prime cure ha Pt_1 accolto solo in parte la sua domanda, affermando l'insussistenza solo del terzo degli tre illeciti, mentre ha testualmente affermato che “non è contestata la sussistenza della violazione concernente l'infedele registrazione di 11 giorni di assenza ingiustificata da parte di nel periodo dal 1 al 15 luglio 2019, giornate al contrario Persona_1
Co lavorate, trattandosi di circostanza specificatamente dedotta dall' in memoria e non contestata dall'opponente né in ricorso né in corso di causa (cfr. note del 23.3.22). Non risulta poi la prova che la lettera di assunzione sia stata effettivamente consegnata a prima della sua assunzione, avendo l'opponente prodotto lettera di Persona_1 assunzione del 4.7.22 priva di sottoscrizione delle parti (all. 5 ric.) ed avendo questi dichiarato nella denuncia del 14.10.2019 di non averlo mai ricevuto né sottoscritto (all
.10 res.)”.
Pag. 6 di 7 Su tali argomentazioni non sono state proposte censure con conseguente giudicato interno.
Sennonché si rileva che l'omessa notifica del verbale di accertamento ha in effetti impedito il pagamento della sanzione in misura ridotta per i due illeciti - che si devono considerare sussistenti - ex art. 13 della l. n. 124/2004 al minimo edittale (non risultando Con notificata all'indirizzo corretto neanche la diffida accertativa cfr doc. 7 del fasc. ), sicchè, in riforma parziale della gravata sentenza, si deve annullare l'ordinanza- ingiunzione anche in parte qua e condannare l'appellante al pagamento delle sanzioni in misura ridotta per gli illeciti di cui ai punti n. 1 e n.2, per come quantificati nel verbale di accertamento del 7.10.2020 al minimo edittale.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del grado vengono integralmente compensate, confermandosi analoga statuizione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 13.12.2022, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 774/2022, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, annulla l'ordinanza -ingiunzione n. 90/22 anche relativamente ai punti
1 e 2, prot. n. 7401 dell'8.9.2021 e condanna l'appellante al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta al minimo edittale per gli illeciti di cui ai punti n. 1 e n.2, per come quantificati nel verbale di accertamento del 7.10.2020;
2. compensa le spese grado di giudizio:
3.conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 1251 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con gli avv.ti PATURZO ANTONELLA Parte_1
FR E Controparte_1
appellante
E
con la Controparte_2 dirigente dott.ssa CARNUCCIO ANNARITA e i funzionari dott.ssa BALESTRIERI
e dott.ssa TROCINO ANTONELLA ai sensi dell'art. 9, comma 2, CP_3
D.Lgs. n. 149/2015
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18.10.2021 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 90/2021 emessa dall' Controparte_2
di in data 08.09.2021 e notificata il 16.09.2021, con la quale le veniva
[...] CP_2 ingiunto il pagamento di complessivi € 1.274,50 a titolo di sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia di lavoro e, più precisamente, per: -Violazione dell'art. 39 commi 1, 2 e 7, D.L. 112/2008, conv. in L. 133/2008 e succ. mod., per omessa registrazione corretta dei dati relativi al dipendente Persona_1
(infedele registrazione assenze periodo 05–15 luglio 2019) – sanzione € 487,50;
-Violazione dell'art.
4-bis, comma 2, D.lgs. 181/2000, come modificato dalla L.
183/2010, per mancata consegna al medesimo lavoratore della lettera di assunzione prima dell'inizio del rapporto – sanzione € 562,50;
-Violazione dell'art. 21 L. 264/1949, come sostituito dall'art. 6, comma 3, D.lgs.
297/2002, per mancata comunicazione della motivazione della cessazione del rapporto – sanzione € 200,00.
Deduceva la nullità dell'ordinanza opposta per mancata notificazione del verbale unico di accertamento n. KR0000/2020-121-01 del 07.10.2020, atto presupposto e prodromico alla stessa, precisando che nonostante istanza di accesso agli atti del 06.10.2021,
l' non aveva fornito prova della suddetta notifica;
lamentava la carenza CP_2 motivazionale dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 3, L. 241/1990 per genericità delle violazioni contestate e affermava che la sanzione di € 562,50 (per presunta mancata consegna della lettera di assunzione) fosse infondata, poichè la lettera era stata regolarmente consegnata al lavoratore, e la sanzione di € 200,00 (per presunta mancata comunicazione della motivazione della cessazione del rapporto) fosse illegittima, poiché la normativa di riferimento non prevede l'obbligo motivazionale ma solo il termine di cinque giorni dalla cessazione entro il quale effettuare la relativa comunicazione, deducendone nel caso di specie la tempestività, in quanto il rapporto di lavoro era cessato il 15.07.2019 e la comunicazione era stata effettuata il 17.07.2019.
Chiedeva in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza- ingiunzione impugnata e, nel merito, la declaratoria di nullità e/o irregolarità della stessa. In subordine, la riduzione delle sanzioni al minimo edittale ed, in via ulteriormente subordinata, la rateizzazione, vinte le spese di lite.
La parte opposta si costituiva tempestivamente in giudizio, a seguito della rinnovazione della notificazione, e chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma dell'ordinanza impugnata, rivendicando la fondatezza e correttezza delle risultanze ispettive.
Rappresentava di avere provveduto alla notificazione dell'atto conclusivo degli
Pag. 2 di 7 accertamenti in due distinte occasioni (02.11.2020 e 08.01.2021), ribadendo la completezza e l'adeguatezza motivazionale dell'ordinanza impugnata.
Il Tribunale di Crotone ha accolto parzialmente il ricorso annullando l'ordinanza opposta“nei limiti della sanzione comminata per l'omessa comunicazione al Centro per
l'impiego della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 15.7.2019, affermando che la normativa di riferimento (art. 21 L. 264/1949, nel testo ratione temporis applicabile) non prevedeva l'obbligo motivazionale.
Ha ritenuto“infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per omessa notifica del verbale di accertamento ispettivo” , in merito alla quale la parte opponente aveva lamentato una violazione del proprio diritto di difesa in sede amministrativa, richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
n. 1786/2010 “secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art.
18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento” e considerando che “gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale”, pur, tuttavia, ritenendo non provata da parte Con dell' la regolarità della notifica contestata, che ha ritenuto, comunque, “irrilevante ai fini del merito”. In merito alla notifica, ha rilevato come l' si sia limitato CP_2
“a dedurre la regolarità della notifica del verbale […] senza ulteriore specificazione in merito agli atti dai quali era stato tratto l'indirizzo di residenza dell'opponente”, che ne aveva dedotto l'erroneità.
Ha ritenuto sussistente, per mancata contestazione da parte dell'opponente, la violazione concernente l'infedele registrazione di n. 11 giorni di assenza ingiustificata da parte del dipendente e la violazione dell'obbligo di consegna tempestiva allo Persona_1 stesso della lettera di assunzione “avendo l'opponente prodotto lettera di assunzione del
4.7.22 priva di sottoscrizione delle parti (all. 5 ric.) ed avendo questi [ndr il dipendente] dichiarato nella denuncia del 14.10.2019 di non averlo mai ricevuto né sottoscritto (all
.10 res.)”.
Ha ritenuto invece non sussistente “la violazione dell'omessa comunicazione al Centro per l'impiego della cessazione del rapporto di lavoro avvenuta in data 15.7.2019, per circostanza pacifica fra le parti tempestivamente avvenuta (comunicazione del
Pag. 3 di 7 17.7.2019 all. 6 ric.)”, affermando che la normativa di riferimento (art. 21 L. 264/1949, nel testo ratione temporis applicabile) non prevedeva l'obbligo motivazionale.
Ha dichiarato “assorbite le questioni non espressamente affrontate” e compensato le spese di liti
Avverso tale decisione ha interposto gravame la ricorrente di primo grado, denunciandone la contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice di prime cure riconosciuto la mancanza di prova della corretta notifica del verbale ispettivo, ma allo stesso tempo respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata notifica dell'atto presupposto. Ha sottolineato che la predetta eccezione di nullità era fondata sul dedotto mancato ricevimento dell'avviso di giacenza relativo alla raccomandata contenente il verbale unico di accertamento e che la documentazione Con prodotta dall' ha dimostrato che la notifica era stata indirizzata ad un numero civico errato (via India n. 8 invece di via India n. 18), con conseguente inesistenza della compiuta giacenza. Ha richiamato sul punto giurisprudenza di legittimità, secondo cui un errore anche solo nel numero civico rende nulla la notifica e sottolineato il richiamo da parte del primo giudice di precedenti giurisprudenziali inconferenti (Cass. SS.UU.
1786/2010 e 11300/2018), riferiti a casi in cui la notifica del verbale presupposto era stata validamente effettuata. Ha concluso che l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta radicalmente nulla per vizio della notificazione dell'atto presupposto con conseguente violazione del diritto di difesa della parte opponente in sede amministrativa ma altresì perdita della possibilità di pagare le sanzioni comminate in misura ridotta.
Ha chiesto, dunque, la riforma della sentenza, anche in punto di compensazione delle spese di lite per la fondatezza integrale del ricorso proposto. Con Si è costituito l' di e, pur richiamando l'irrilevanza, ritenuta dal Tribunale, CP_2 della notifica del verbale ai fini della decisione nel merito, ha rimarcato che lo stesso verbale, quale atto conclusivo dell'accertamento, era stato notificato due volte (il
2.11.2020 e l'8.01.2021 per come evincibile dall'allegato n. 4 del fascicolo, contenente sia la ricevuta del mancato ritiro della raccomandata entro dieci giorni dalla notifica che Parte la ricevuta attestante la spedizione della ). Ha sottolineato che nella visura camerale estratta prima degli accertamenti, non veniva indicato alcun numero civico
(SNC) e che l'ispettore indicava nell'indirizzo il n. 8 perché detto numero civico veniva
Pag. 4 di 7 dichiarato dalla stessa ricorrente, unitamente al suo indirizzo di residenza, nella SIT, nella quale la stessa veniva identificata (atto per il quale l' aveva richiesto al CP_2 giudice del lavoro l'acquisizione, ex art. 421 cpc). Inoltre, ha eccepito che l'esito della notifica effettuata tramite , restituendo l'atto con causale “atto non ritirato al CP_5 decimo giorno” e non con l'indicazione “irreperibile” prova la regolarità della notifica e la consegna del relativo avviso al corretto indirizzo della parte opponente che, però, non provvedeva al pagamento delle sanzioni in misura ridotta, così legittimando l'ingiunzione per cui è causa. Ha dichiarato, infine, di prestare acquiescenza ai capi della sentenza non oggetto di appello ed ha concluso, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza gravata, con accertamento e declaratoria di parziale validità dell'ordinanza ingiunzione n. 90/22 (relativamente ai punti 1 e 2), prot. n. 7401 dell'8.9.2021.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, il Collegio decide la causa nei termini che seguono.
1.L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
Evidente è l'errore del numero civico relativo all'indiritto ove è stata effettuata la notifica del verbale di accertamento.
Si rileva che nella dichiarazione resa dalla (cfr SIT acquisibile anche se prodotta Pt_1
Con dall' dopo la costituzione in giudizio, perché nel rito in oggetto il termine previsto dall'art. 6 comma 8 del dlgs. n. 150/2011 per il deposito degli atti relativi all'accertamento non è perentorio cfr ex multis Cass. n. 9545/2018) non è ella che dichiara il numero civico, ma è il verbalizzante che trascrive sua carta d'identità il numero civico, evidentemente riportando anziché il n. 18 (cioè quello corretto), il numero 8 (errato); tant'è che nell'ordinanza-ingiunzione viene riportato il numero civico corretto e la notifica è stata effettuata in via India n. 18, a seguito della quale la ha proposto opposizione;
non rilevano gli avvisi prodotti perché sono Pt_1 incompleti, non risultando barrata la casella “irreperibilità relativa” sicchè non può essersi concretizzata una compiuta giacenza.
Ciò posto, secondo orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Cass. n. 30637/2022) “l'indicazione di un indirizzo inesatto, per un errore nella scrittura del numero civico, rende inesistente la notificazione (cfr pure Cass. nr. 40724
Pag. 5 di 7 del 2021; Cass., sez. un. n. 7607 del 2010; Cass nr. 21037 del 2016);“l'indicazione dell'esatto indirizzo del destinatario costituisce una formalità che non sfugge alla disponibilità del notificante”.
In conclusione la notifica dell'accertamento ispettivo è inesistente, vizio equiparabile all'omessa notifica.
In ordine alle conseguenze si richiamano le pronunce della Suprema Corte, secondo cui
l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per
l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione" (cfr Cass. S.U. n. 16412 del 2007; conf. Cass. SS.U.U. n. 5791/2008).
Applicando questi principi al caso di specie, si rileva che con il ricorso originario la aveva contestato anche il merito della pretesa ed il giudice di prime cure ha Pt_1 accolto solo in parte la sua domanda, affermando l'insussistenza solo del terzo degli tre illeciti, mentre ha testualmente affermato che “non è contestata la sussistenza della violazione concernente l'infedele registrazione di 11 giorni di assenza ingiustificata da parte di nel periodo dal 1 al 15 luglio 2019, giornate al contrario Persona_1
Co lavorate, trattandosi di circostanza specificatamente dedotta dall' in memoria e non contestata dall'opponente né in ricorso né in corso di causa (cfr. note del 23.3.22). Non risulta poi la prova che la lettera di assunzione sia stata effettivamente consegnata a prima della sua assunzione, avendo l'opponente prodotto lettera di Persona_1 assunzione del 4.7.22 priva di sottoscrizione delle parti (all. 5 ric.) ed avendo questi dichiarato nella denuncia del 14.10.2019 di non averlo mai ricevuto né sottoscritto (all
.10 res.)”.
Pag. 6 di 7 Su tali argomentazioni non sono state proposte censure con conseguente giudicato interno.
Sennonché si rileva che l'omessa notifica del verbale di accertamento ha in effetti impedito il pagamento della sanzione in misura ridotta per i due illeciti - che si devono considerare sussistenti - ex art. 13 della l. n. 124/2004 al minimo edittale (non risultando Con notificata all'indirizzo corretto neanche la diffida accertativa cfr doc. 7 del fasc. ), sicchè, in riforma parziale della gravata sentenza, si deve annullare l'ordinanza- ingiunzione anche in parte qua e condannare l'appellante al pagamento delle sanzioni in misura ridotta per gli illeciti di cui ai punti n. 1 e n.2, per come quantificati nel verbale di accertamento del 7.10.2020 al minimo edittale.
2. In considerazione dell'esito complessivo del giudizio, le spese del grado vengono integralmente compensate, confermandosi analoga statuizione di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con ricorso depositato il 13.12.2022, avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 774/2022, così provvede:
1.accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza, annulla l'ordinanza -ingiunzione n. 90/22 anche relativamente ai punti
1 e 2, prot. n. 7401 dell'8.9.2021 e condanna l'appellante al pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta al minimo edittale per gli illeciti di cui ai punti n. 1 e n.2, per come quantificati nel verbale di accertamento del 7.10.2020;
2. compensa le spese grado di giudizio:
3.conferma nel resto.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 8.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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