TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/12/2025, n. 2206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2206 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2639/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2639/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, c.f. , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Terracina in via Badino, n.104, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Pietricola, giusta procura in atti,
-opponente-
pagina 1 di 6 E
- cf. – in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato in giudizio da , domiciliato
[...] Controparte_3
presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
CP_3
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 78/22.
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 23.12.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 78/2022 emessa dall Controparte_3
, con la quale è stata irrogata una sanzione di complessivi euro 18.017,20 per la
[...]
violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, per aver impiegato due lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
L'opponente deduceva, in via preliminare, la tempestività del ricorso, contestando la regolarità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione che sarebbe avvenuta mediante consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, non identificato, né qualificato come persona di famiglia convivente o addetta alla ricezione;
allegava, inoltre, la mancanza di prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notifica.
Nel merito, l'opponente negava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con i soggetti rinvenuti in sede di accesso ispettivo, deducendo che gli stessi si trovavano occasionalmente nella proprietà familiare quali ospiti di altri connazionali regolarmente pagina 2 di 6 soggiornanti.
Si costituiva l eccependo, in via preliminare e Controparte_3
assorbente, l'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardività, assumendo che l'ordinanza-
ingiunzione fosse stata regolarmente notificata il 6 aprile 2022, mediante consegna a persona di famiglia convivente ed insisteva comunque per il rigetto dell'opposizione anche nel merito.
Successivamente la causa veniva assunta in decisione.
L'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente è fondata.
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n.
150/2011, l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'ordinanza-ingiunzione n. 78/2022 è
stata spedita a mezzo raccomandata in data 5 aprile 2022 e consegnata il 6 aprile 2022
presso l'indirizzo del destinatario, come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti,
recante l'indicazione di consegna a persona qualificata dall'agente postale come
“familiare convivente”.
Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione produceva l'attestazione di dalla CP_4
quale risulta che in conformità alla disciplina della legge n. 890/1982 la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) è stata regolarmente spedita al destinatario.
Orbene, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la notificazione di un atto a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento della consegna del plico a persona abilitata alla ricezione presso il domicilio,
mentre la comunicazione di avvenuta notifica ha funzione meramente informativa e non pagina 3 di 6 incide sul perfezionamento della notifica stessa (cfr. Cass. civ., ord. n. 20736/2021; Cass. n.
10012/2021; Cass. n. 10554/2015).
Si rileva altresì, che l'avviso di ricevimento redatto dall'agente postale costituisce atto pubblico, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso quanto alle attestazioni relative alle operazioni compiute e alle dichiarazioni rese dal consegnatario. Nel caso di specie,
l'opponente non ha proposto querela di falso né ha fornito prova rigorosa idonea a dimostrare l'inesattezza dell'attestazione dell'agente postale.
Le deduzioni difensive dell'opponente, fondate sulla mancata identificazione nominativa del consegnatario e sulla contestazione della sua qualità, restano pertanto mere allegazioni,
inidonee a superare la presunzione di regolarità della notificazione, in assenza della querela di falso.
Sul tema si segnala che: “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto
dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività
direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai
fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel
codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la
dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità” ( cfr. Cass.
civ. Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 23/07/2003).
Ne consegue che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorreva dal 6 aprile 2022 e spirava il 6 maggio 2022, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 19 maggio 2022, risultando pertanto tardivo.
L'accertata tardività dell'opposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
con conseguente assorbimento di tutte le doglianze di merito, non potendosi procedere pagina 4 di 6 all'esame della legittimità sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di un rimedio giurisdizionale proposto oltre il termine perentorio stabilito dalla legge ( cfr. art. 6 comma 10
d.lg 150\11).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo valori prossimi ai medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- rdichiara inammissibile l'opposizione promossa da nella sua qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale;
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 78/2022 per l'importo complessivo di euro 18.017,20;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell Controparte_5
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.092,00
[...]
oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice
Latina, 23\12\2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata alla scadenza dei termini per il deposito delle note previste da Cass, Sezioni Unite Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01):
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Ex art. 429 cpc
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2639/2022 del R.G.A.C., a seguito di discussione orale e vertente
TRA
, c.f. , n.q. di titolare dell'omonima ditta individuale, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Terracina in via Badino, n.104, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Pietricola, giusta procura in atti,
-opponente-
pagina 1 di 6 E
- cf. – in persona del Direttore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentato in giudizio da , domiciliato
[...] Controparte_3
presso la sede in , viale Pier Luigi Nervi, 180 scala C, giusta delega in atti;
CP_3
- opposta -
OGGETTO: Opposizione a ordinanza ingiunzione n. 78/22.
CONCLUSIONI: nelle note sostitutive dell'udienza del 23.12.2025 le parti concludevano come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 6 d.lg 150/11, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta Parte_1
impugnava l'ordinanza ingiunzione n. 78/2022 emessa dall Controparte_3
, con la quale è stata irrogata una sanzione di complessivi euro 18.017,20 per la
[...]
violazione dell'art. 3, commi 3 e 3-quater, D.L. 12/2002, per aver impiegato due lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
L'opponente deduceva, in via preliminare, la tempestività del ricorso, contestando la regolarità della notifica dell'ordinanza-ingiunzione che sarebbe avvenuta mediante consegna del plico a soggetto diverso dal destinatario, non identificato, né qualificato come persona di famiglia convivente o addetta alla ricezione;
allegava, inoltre, la mancanza di prova della ricezione della comunicazione di avvenuta notifica.
Nel merito, l'opponente negava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con i soggetti rinvenuti in sede di accesso ispettivo, deducendo che gli stessi si trovavano occasionalmente nella proprietà familiare quali ospiti di altri connazionali regolarmente pagina 2 di 6 soggiornanti.
Si costituiva l eccependo, in via preliminare e Controparte_3
assorbente, l'inammissibilità dell'opposizione per la sua tardività, assumendo che l'ordinanza-
ingiunzione fosse stata regolarmente notificata il 6 aprile 2022, mediante consegna a persona di famiglia convivente ed insisteva comunque per il rigetto dell'opposizione anche nel merito.
Successivamente la causa veniva assunta in decisione.
L'eccezione sollevata dall'Amministrazione resistente è fondata.
Ai sensi dell'art. 22 della L. n. 689/1981, come modificato dall'art. 6 comma 6 del D.Lgs. n.
150/2011, l'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione deve essere proposta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.
Nel caso di specie, è documentalmente provato che l'ordinanza-ingiunzione n. 78/2022 è
stata spedita a mezzo raccomandata in data 5 aprile 2022 e consegnata il 6 aprile 2022
presso l'indirizzo del destinatario, come attestato dall'avviso di ricevimento prodotto in atti,
recante l'indicazione di consegna a persona qualificata dall'agente postale come
“familiare convivente”.
Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione produceva l'attestazione di dalla CP_4
quale risulta che in conformità alla disciplina della legge n. 890/1982 la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) è stata regolarmente spedita al destinatario.
Orbene, secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, la notificazione di un atto a mezzo posta si perfeziona, nei confronti del destinatario, nel momento della consegna del plico a persona abilitata alla ricezione presso il domicilio,
mentre la comunicazione di avvenuta notifica ha funzione meramente informativa e non pagina 3 di 6 incide sul perfezionamento della notifica stessa (cfr. Cass. civ., ord. n. 20736/2021; Cass. n.
10012/2021; Cass. n. 10554/2015).
Si rileva altresì, che l'avviso di ricevimento redatto dall'agente postale costituisce atto pubblico, assistito da fede privilegiata fino a querela di falso quanto alle attestazioni relative alle operazioni compiute e alle dichiarazioni rese dal consegnatario. Nel caso di specie,
l'opponente non ha proposto querela di falso né ha fornito prova rigorosa idonea a dimostrare l'inesattezza dell'attestazione dell'agente postale.
Le deduzioni difensive dell'opponente, fondate sulla mancata identificazione nominativa del consegnatario e sulla contestazione della sua qualità, restano pertanto mere allegazioni,
inidonee a superare la presunzione di regolarità della notificazione, in assenza della querela di falso.
Sul tema si segnala che: “nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività
legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale in forza del disposto
dell'art. 1 della legge n. 890 del 1982 gode della stessa fede privilegiata dell'attività
direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario stesso ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai
fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel
codice di rito sulle persone a cui l'atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la
dichiarazione resa dalla persona che riceve l'atto, indicativa delle propria qualità” ( cfr. Cass.
civ. Sez. 3, Sentenza n. 11452 del 23/07/2003).
Ne consegue che il termine di trenta giorni per la proposizione dell'opposizione decorreva dal 6 aprile 2022 e spirava il 6 maggio 2022, mentre il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 19 maggio 2022, risultando pertanto tardivo.
L'accertata tardività dell'opposizione comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
con conseguente assorbimento di tutte le doglianze di merito, non potendosi procedere pagina 4 di 6 all'esame della legittimità sostanziale dell'ordinanza-ingiunzione, in presenza di un rimedio giurisdizionale proposto oltre il termine perentorio stabilito dalla legge ( cfr. art. 6 comma 10
d.lg 150\11).
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione deve essere integralmente rigettata, con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite da liquidarsi secondo valori prossimi ai medi stabiliti dall' art. 9, comma 2, D.lgs n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
- rdichiara inammissibile l'opposizione promossa da nella sua qualità di titolare Parte_1
dell'omonima ditta individuale;
- conferma l'ordinanza ingiunzione n. 78/2022 per l'importo complessivo di euro 18.017,20;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell Controparte_5
, delle spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi euro 1.092,00
[...]
oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice
Latina, 23\12\2025 Dott. Gaetano Negro
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata alla scadenza dei termini per il deposito delle note previste da Cass, Sezioni Unite Sez. U - , Sentenza n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01):
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6