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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/08/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 597/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 597/2019 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO NICOLO' ed C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO N. 7 PALAGONIA
OPPONENTE
contro
c.f , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. CAMILLERI VITTORIO ed elettivamente domiciliato in VIA ASILO
S. AGATA 55 CATANIA
OPPOSTO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157/2019 reso il 18.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone su ricorso del con il quale gli veniva intimato il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 19.577,11, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, come risultante dalla fattura n.
087449295070368A del 23.11.2017. Eccepiva la prescrizione biennale del credito,
l'infondatezza della pretesa per difetto di prova essendo stata prodotta la sola fattura e non un valido contratto di somministrazione, l'inattendibilità dei conteggi effettuati e l'impossibilità di ricondurre all'opponente i consumi fatturati.
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza tenutasi il 4.11.2019 parte opponente chiedeva di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione dopodichè all'udienza dell'8.03.2021
produceva il verbale negativo della mediazione e, su richiesta delle parti, Parte_1
venivano concessi i termini ex art 183 cpc. In seguito, venivano escussi i testi Tes_1
e e successivamente, esaurita la fase istruttoria,
[...] Testimone_2
all'udienza del 13.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata
Agli atti parte opposta ha depositato il verbale n. 503105821 del 20.07.2017, nel quale si legge testualmente che “Al momento della verifica si riscontra un allaccio diretto su presa Enel. Tale allaccio è stato effettuato intercettando la presa Enel dal lato interno dell'immobile. Si è accertato in modo univoco che tale allaccio alimentava l'immobile sito in via Vita 50 Palagonia in uso a tale riconosciuto a mezzo CI Parte_1
….Si precisa che al momento della verifica vi è prelievo su detto allaccio”.
Dall'esame del suddetto verbale emerge che parte opponente era presente al momento dell'accertamento, lo ha sottoscritto e non l'ha contestato.
La fattura in contestazione nasce da un conteggio di consumi ricostruiti dalla società di distribuzione a seguito di un intervento da parte del competente distributore che ha accertato una fraudolenta sottrazione di energia elettrica da parte dell'opponente.
A nulla valgono le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio su richiesta di parte opponente in quanto le testi e sono Testimone_1 Testimone_2
apparse inattendibili ed interessate allorquando hanno riferito in merito alla fruizione di un'altra utenza, intestata alla madre dell'opponente alla quale era collegato l'immobile dell'attore con collegamento volante. Quanto dichiarato dalle testimoni è assolutamente smentito da quanto verbalizzato dai dipendenti Enel che in quanto incaricati di un pubblico servizio sono di certo più attendibili e disinteressati.
pagina 3 di 5 In merito all'eccepita prescrizione, il credito vantato da parte opposta non può
considerarsi estinto per intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art 1 comma 4
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha ridotto da cinque a due anni il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas poiché il comma 10 del medesimo articolo, limitatamente al settore elettrico, prevede che le nuove disposizioni si applicano solo alle fatture aventi scadenza successiva alla data del 1 marzo 2018, mentre la fattura 87449295070368A del 23.11.2017, oggetto di contestazione, reca la scadenza del 13.12.2017
Inoltre, nel caso di specie si applica il comma 5 del predetto articolo 1, il quale esclude espressamente dall'applicazione della nuova disciplina tutti i casi in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Anche a voler prendere in considerazione la prescrizione quinquennale la medesima non sussiste in quanto la stessa è stata interrotta dalla diffida di pagamento ricevuta in data 16.10.2018, giusto avviso di ricevimento versato in atti.
Il diritto di credito è stato provato con la produzione della fattura emessa in seguito al verbale di verifica con cui i tecnici Enel hanno accertato la sussistenza di un allaccio abusivo, pertanto, la società fornitrice ha provato il titolo della pretesa creditoria per cui
è causa avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.
pagina 4 di 5 Parte opponente, viceversa, non ha provato la sussistenza di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del credito né ha fornito a questo decidente prove concrete per confutare la pretesa del creditore.
Per tali ragioni la proposta opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 597/2019 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la proposta opposizione e, per gli effetti, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
157/2019 reso il 18.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n.1413/2018 R.G.
Condanna a corrispondere a il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.200,00 oltre Spese Gen Iva
e Cpa come per legge
Caltagirone, il 22/08/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Flora Domicoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 597/2019 promossa da:
, nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. GIGLIO NICOLO' ed C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA SAN DAMIANO N. 7 PALAGONIA
OPPONENTE
contro
c.f , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. CAMILLERI VITTORIO ed elettivamente domiciliato in VIA ASILO
S. AGATA 55 CATANIA
OPPOSTO
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 157/2019 reso il 18.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone su ricorso del con il quale gli veniva intimato il pagamento Controparte_1
dell'importo di € 19.577,11, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per la somministrazione di energia elettrica, come risultante dalla fattura n.
087449295070368A del 23.11.2017. Eccepiva la prescrizione biennale del credito,
l'infondatezza della pretesa per difetto di prova essendo stata prodotta la sola fattura e non un valido contratto di somministrazione, l'inattendibilità dei conteggi effettuati e l'impossibilità di ricondurre all'opponente i consumi fatturati.
Si costituiva il il quale chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'opposizione, eccepiva l'improcedibilità per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo.
Alla prima udienza tenutasi il 4.11.2019 parte opponente chiedeva di essere rimesso in termini per esperire il procedimento di mediazione dopodichè all'udienza dell'8.03.2021
produceva il verbale negativo della mediazione e, su richiesta delle parti, Parte_1
venivano concessi i termini ex art 183 cpc. In seguito, venivano escussi i testi Tes_1
e e successivamente, esaurita la fase istruttoria,
[...] Testimone_2
all'udienza del 13.01.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di rito
pagina 2 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, pertanto, va rigettata
Agli atti parte opposta ha depositato il verbale n. 503105821 del 20.07.2017, nel quale si legge testualmente che “Al momento della verifica si riscontra un allaccio diretto su presa Enel. Tale allaccio è stato effettuato intercettando la presa Enel dal lato interno dell'immobile. Si è accertato in modo univoco che tale allaccio alimentava l'immobile sito in via Vita 50 Palagonia in uso a tale riconosciuto a mezzo CI Parte_1
….Si precisa che al momento della verifica vi è prelievo su detto allaccio”.
Dall'esame del suddetto verbale emerge che parte opponente era presente al momento dell'accertamento, lo ha sottoscritto e non l'ha contestato.
La fattura in contestazione nasce da un conteggio di consumi ricostruiti dalla società di distribuzione a seguito di un intervento da parte del competente distributore che ha accertato una fraudolenta sottrazione di energia elettrica da parte dell'opponente.
A nulla valgono le deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio su richiesta di parte opponente in quanto le testi e sono Testimone_1 Testimone_2
apparse inattendibili ed interessate allorquando hanno riferito in merito alla fruizione di un'altra utenza, intestata alla madre dell'opponente alla quale era collegato l'immobile dell'attore con collegamento volante. Quanto dichiarato dalle testimoni è assolutamente smentito da quanto verbalizzato dai dipendenti Enel che in quanto incaricati di un pubblico servizio sono di certo più attendibili e disinteressati.
pagina 3 di 5 In merito all'eccepita prescrizione, il credito vantato da parte opposta non può
considerarsi estinto per intervenuta prescrizione biennale ai sensi dell'art 1 comma 4
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha ridotto da cinque a due anni il termine di prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas poiché il comma 10 del medesimo articolo, limitatamente al settore elettrico, prevede che le nuove disposizioni si applicano solo alle fatture aventi scadenza successiva alla data del 1 marzo 2018, mentre la fattura 87449295070368A del 23.11.2017, oggetto di contestazione, reca la scadenza del 13.12.2017
Inoltre, nel caso di specie si applica il comma 5 del predetto articolo 1, il quale esclude espressamente dall'applicazione della nuova disciplina tutti i casi in cui “la mancata o erronea rilevazione dei dati di consumo derivi da responsabilità accertata dell'utente”.
Anche a voler prendere in considerazione la prescrizione quinquennale la medesima non sussiste in quanto la stessa è stata interrotta dalla diffida di pagamento ricevuta in data 16.10.2018, giusto avviso di ricevimento versato in atti.
Il diritto di credito è stato provato con la produzione della fattura emessa in seguito al verbale di verifica con cui i tecnici Enel hanno accertato la sussistenza di un allaccio abusivo, pertanto, la società fornitrice ha provato il titolo della pretesa creditoria per cui
è causa avendo soddisfatto l'onere della prova su di essa incombente nel rispetto del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 2697 cod. civ.
pagina 4 di 5 Parte opponente, viceversa, non ha provato la sussistenza di fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del credito né ha fornito a questo decidente prove concrete per confutare la pretesa del creditore.
Per tali ragioni la proposta opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q. M.
Il Giudice Dott.ssa Antonella Flora Domicoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 597/2019 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza, così decide:
Rigetta la proposta opposizione e, per gli effetti, conferma il Decreto Ingiuntivo n.
157/2019 reso il 18.03.2019 dal Tribunale di Caltagirone nel procedimento iscritto al n.1413/2018 R.G.
Condanna a corrispondere a il Parte_1 Controparte_1
pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.200,00 oltre Spese Gen Iva
e Cpa come per legge
Caltagirone, il 22/08/2025
Il GIUDICE
dott. Antonella Flora Domicoli
pagina 5 di 5