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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i P a r m a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Angela Casalini Componente dott. Andrea Fiaschi Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 184 del Ruolo Generale degli affari con- tenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. VALENTINO FRANCESCO parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._2 dall'Avv. GAETANI ALESSANDRO parte resistente
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale Ordinario di Parma
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI come in verbale di udienza in data 12/03/2025
pagina 1 di 8 F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 23/04/2024 dava atto di aver Parte_1
avuto una relazione sentimentale con alla quale erano nati due CP_1
figli, (nato il [...]) e (nata il [...]), riconosciuti da en- Per_1 Per_2
trambi i genitori;
il ricorrente proseguiva narrando che la relazione sentimentale con la madre dei minori si era progressivamente deteriorata, interrompendosi la convivenza nel 2022, quando lui decideva di trasferirsi altrove, lasciando nella ca- sa familiare la madre con i figli.
Ciò posto, il ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di disporre l'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, una regolamentazione delle visite paterne e la determinazione di un contributo a suo carico per il mantenimento dei figli nella misura di € 200,00 mensili (€ 100,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio la quale concordava sull'affido condi- CP_1
viso dei figli minori e sulla loro collocazione prevalente presso di sé; proponeva però un diverso regime di visite paterne, chiedendo che il contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli fosse determinato in € 500,00 mensili (€
250,00 cad..), oltre al 70% delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 10/06/2024, resa all'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti, il Giudice delegato, preso atto della mancata riconciliazione delle parti, assumeva i provvedimenti temporanei e urgenti di propria competenza;
disponeva, in particolare, l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, una regolamentazione ordinaria delle visite paterne, con la determinazione di un contributo in capo al padre per il mantenimento dei figli di € 300,00 mensili (€
150,00 cad.), oltre al 50% delle spese straordinarie;
dava, quindi, le disposizioni necessarie per la prosecuzione del giudizio, delegando anche i Servizi Sociali ai fini di un approfondimento della situazione familiare.
Acquisite le relazioni con gli approfondimenti richiesti da parte dei Servizi Sociali
e della NPIA, all'udienza del 12/03/2025 il Giudice delegato formulava alle parti,
pagina 2 di 8 ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., una proposta ai fini della definizione conciliativa del giudizio alle seguenti condizioni:
- definizione del presente giudizio con la conferma delle condizioni già det- tate in sede di provvedimenti temporanei ai fini della regolamentazione degli aspetti parentali ed economici, con introduzione di una fascia oraria serale, dalle 18:00 alle 19:00, per le chiamate tra i figli e il genitore che non li ha con sé in quel momento;
- conferma dell'incarico ai Servizi Sociali per lo svolgimento di un'attività di vigilanza, monitoraggio e mediazione sul nucleo, con impegno da parte di entrambi i genitori a partecipare ad un percorso congiunto di media- zione da attivarsi da parte dell'ente;
- compensazione integrale delle spese di lite
Entrambe le parti, personalmente presenti, dichiaravano di accettare la suddetta proposta ed i rispettivi procuratori precisavano le conclusioni in conformità, con rinuncia a termini per scritti conclusivi.
La causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 9/04/2025.
§
Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti nei termini di cui so- pra, in adesione alla proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato, non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizio- ni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali dei figli minori della coppia,
a cui è garantito un equo apporto di entrambe le figure genitoriali.
Le statuizioni concordate dalle parti possono, quindi, essere recepite e fatte pro- prie dal Tribunale, nei termini di cui in dispositivo.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto anche in relazione alla regolamentazione del- le spese di lite, sussistono i presupposti per una integrale compensazione delle stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
pagina 3 di 8 1. dispone che i figli minori (nato il [...]) e (nata il Per_1 Per_2
17/03/2022) siano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cure- ranno l'istruzione e l'educazione, e che continueranno entrambi ad esercitare la propria responsabilità genitoriale;
2. valutato il preminente interesse dei figli, stabilisce che gli stessi abbiano resi- denza anagrafica e collocazione prevalente con la madre presso l'abitazione familiare sita in Parma, loc. Viarolo, Via Cremonese n. 218/2, che rimane a lei assegnata;
3. dispone che il padre possa sentire i figli minori quando lo vorrà e, salvo diversi accordi tra i genitori, vederli e tenerli con sé secondo il seguente calendario or- dinario:
- a settimane alterne:
1° settimana: dal martedì all'uscita da scuola/asilo al mercoledì mattina - con pernottamento e riaccompagno a scuola/asilo, oltre al weekend dal venerdì dall'uscita da scuola/asilo sino alla domenica sera dopo cena;
2° settimana: dal mercoledì, dopo scuola/asilo, sino al venerdì mattina (con riaccompagno dei minori a scuola/asilo) quando il weekend che segue è di competenza della madre;
- durante i periodi estivi, inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascuno dei genitori due settimane, anche non consecutive, in luogo di vacanze o presso l'abitazione del genitore, garantendo una comunicazione telefonica quotidiana col genitore assente. Per consentire le dovute attività organizzative, i genitori dovranno comunicare reciprocamente i periodi in cui porteranno con sé il mi- nore in località di vacanza, e concordare in tal senso, entro il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo tra i genitori in merito al periodo di vacanza che ciascuno intenda trascorrere con il figlio, la madre deciderà per gli anni pari di propria spettanza, il padre in quelli dispari. In ogni caso i genitori dovranno re- ciprocamente comunicarsi preventivamente l'indirizzo di destinazione e recapi- to telefonico del luogo scelto per le vacanze estive;
- i minori trascorreranno le vacanze pasquali e natalizie per metà con ciascun genitore (periodi individuati con il calendario scolastico), alternando di anno in pagina 4 di 8 anno il giorno di Natale e Pasqua con l'uno e l'altro genitore, così come Capo- danno ed il Lunedì dell'Angelo;
- i minori festeggeranno il proprio compleanno in modo alternato, un anno con la madre e un anno con il padre;
- in ogni caso, ciascun genitore dovrà garantire all'altro la possibilità di sentire i figli tramite chiamata o video-chiamata nei giorni di propria spettanza con i minori in una fascia oraria serale tra le 18:00 e le 19:00;
4. conferma l'incarico ai Servizi Sociali per lo svolgimento di un'attività di vigi- lanza e monitoraggio sul nucleo familiare, con espressa delega per attivare un percorso congiunto di sostegno alla genitorialità, dando atto dell'impegno as- sunto da parte di entrambi i genitori alla partecipazione allo stesso;
5. dispone che versi a , con decor- Parte_1 CP_1
renza dalla data della domanda (aprile 2024), a titolo di contributo di manteni- mento dei figli minori la somma mensile di € 300,00 (€ 150,00 cad.), importo, annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno quindici d'ogni mese, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il Protocollo del Tribunale di Parma che di seguito si richiama:
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal
SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
pagina 5 di 8 • cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o distur- bo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private
convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria pro- grammazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel ca- so in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indi- sponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), com- prese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non
erogati dal SSN;
pagina 6 di 8 • Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sa- nitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, na- turopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo del- la mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezza- tura ed abbigliamento
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizio- ni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il
silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
pagina 7 di 8 Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestiva- mente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della
stessa.
Le parti avranno cura di specificare e documentare negli atti introduttivi le particolari esigen-
ze di spesa dei figli.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione me- dica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la
spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già
stati concordati prima della presentazione del ricorso
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere inte-
stati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicu- rativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie
tra i genitori determinata nel provvedimento.
6. dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data
09/04/2025.
Si comunichi ai Servizi Sociali per gli adempimenti delegati di cui al punto 4.
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Andrea Fiaschi
IL PRESIDENTE dott. Simone Medioli Devoto
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