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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3802/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3802/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione orale del 21 maggio 2025 e vertente
T R A
c.fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina, via dei Mille n.243 is.101, presso lo studio dell'Avv.
CAFFARELLA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 04/11/2024.
1 R.G. n. 3802/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 24.09.2024, Parte_1
premetteva: che dalla relazione sentimentale con
[...] CP_1
nascevano i figli il 01.04.2014, e
[...] Persona_1 [...]
, il 10.12.2018; che, nel mese di gennaio 2024, la Persona_2 CP_1
chiedeva al ricorrente di trasferirsi presso l'abitazione della madre insieme alla prole, manifestando il desiderio di voler restare da sola;
che, successivamente, la resistente aveva posto fine alla loro relazione e aveva comunicato al di non voler più Parte_1
avere contatti con lui avendo la stessa intrapreso una nuova relazione con altro uomo con il quale sarebbe andata a vivere altrove;
che il ricorrente aveva appreso che la stessa era tornata a Pavia, sua città d'origine; che, da quel momento, la non si era CP_1
più occupata, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo affettivo, dei due figli;
che, alla luce del disinteresse della resistente per i minori, sussistevano i presupposti per derogare all'affidamento condiviso della prole;
tutto ciò premesso, chiedeva che fossero emessi, ex art. 473bis15 cpc, i provvedimenti indifferibili a tutela della prole indicati in ricorso;
che i figli minori fossero affidati in via esclusiva all'istante e che fosse posto a carico della l'obbligo di corrispondere un assegno non inferiore ad € 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che fosse ordinato all'INPS di corrispondere al l'assegno Parte_1
unico per i minori;
chiedeva, infine, di essere autorizzato a richiedere il trasferimento della residenza dei minori ed ad adottare ogni altra decisione a loro tutela.
Con decreto del 04/10/2024, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e veniva dato mandato al Servizio Sociale presso il Comune di Roccella
Valdemone di accertare le condizioni di vita dei minori.
All'udienza del 16/12/2024, il Giudice delegato procedeva alla audizione del solo ricorrente, per l'assenza della resistente;
affidava, ex art. 473bis15 cpc, i minori in via esclusiva al padre, con facoltà per lo stesso di assumere da solo anche le decisioni di maggiore importanza;
onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del verbale alla e fissava l'udienza per la conferma, modifica o revoca del CP_1
provvedimento; concedeva, infine, termine perentorio per la rinnovazione della notifica
2 R.G. n. 3802/2024
per la trattazione del giudizio e rinviava, per la comparizione delle parti, all'udienza del
21.5.2025.
Infine, alla suddetta udienza, il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio.
Quanto all'affidamento della prole, la normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il medesimo articolo, al comma 2°, stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia e, nel caso in cui il Giudice ritenga di dovere affidare la prole in via esclusiva ad uno dei genitori, ha imposto uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e allegando il totale disinteresse manifestato dalla Persona_1 Persona_2
madre, la quale, trasferitasi in altra città, non ha intrattenuto più alcun rapporto con i figli, facendo loro mancare il suo fondamentale apporto e supporto, anche di natura economica.
3 R.G. n. 3802/2024
Peraltro, emerge dalle dichiarazioni del anche una completa assenza di Parte_1
collaborazione con la determinata dal fatto che la stessa ha dichiarato di non CP_1
voler avere alcun contatto con il ricorrente.
È evidente, allora, che la condotta della resistente rivela gravissime carenze genitoriali ed è sintomatica del fatto che la stessa non è capace di assicurare ai figli il necessario sostegno affettivo ed educativo, con evidente pregiudizio per il sereno sviluppo della personalità dei due minori che, come evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 28.11.2024, soffrono molto l'assenza della madre. Inoltre, la ha mostrato un assoluto disinteresse nei confronti della prole anche sotto il CP_1
profilo economico, non avendo corrisposto al ricorrente alcun contributo per il mantenimento dei due figli. È pacifico che, anche sotto questo aspetto, il comportamento della resistente rivela la sua inidoneità ad affrontare le responsabilità derivanti da un affidamento condiviso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che occorra, non solo, disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre, ma anche, attribuire a quest'ultimo il cosiddetto affido esclusivo
“rafforzato” o “c.d. “super-esclusivo”, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., che prevede la concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore affidatario anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, che attengono all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della prole. Va, infatti, evidenziato che la assoluta carenza di collaborazione con il ricorrente, da parte della nelle vicende relative alla vita dei figli appare non solo del tutto contraria CP_1 allo spirito dell'affido condiviso, il quale presuppone un necessario dialogo da parte dei genitori da svolgersi nell'interesse dei figli minori, ma rende anche indispensabile l'esclusione della resistente dal processo decisionale su questioni fondamentali per gli stessi.
Nulla deve disporsi in ordine ai tempi di permanenza, attesa la assoluta mancanza di rapporti tra la madre ed i minori ed il trasferimento della in altra città, che CP_1
non rendono al momento possibile una regolamentazione specifica degli incontri.
Quanto alle richieste di natura economica, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha
4 R.G. n. 3802/2024
diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché i minori vivono con il padre, che si fa carico di provvedere in via diretta ai loro bisogni, occorre, allora, che anche la madre contribuisca al loro mantenimento mediante la corresponsione di un assegno periodico.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter
c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Peraltro, il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
5 R.G. n. 3802/2024
Nel caso in esame, il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine alle condizioni economiche della Tuttavia, come riconosciuto dalla Suprema CP_1
Corte, anche nel caso di stato di disoccupazione il genitore non può essere esonerato dal contribuire al mantenimento dei figli. Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze della prole. Pertanto, ritiene il Collegio che la misura dell'assegno per il mantenimento dei minori possa essere determinata nella somma minima pari ad €
300,00 (in ragione di € 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti.
Le ulteriori domande formulate dal ricorrente risultano assorbite dall'accoglimento della domanda principale di affidamento super esclusivo.
Infine, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3802/2024 R.G., così provvede:
1. Affida i figli minori in via esclusiva al padre, attribuendo allo stesso anche la facoltà di assumere da solo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli;
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 300,00 (in ragione di € Parte_1
150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Compensa interamente le spese del giudizio.
6 R.G. n. 3802/2024
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona dei seguenti Magistrati:
dott. Corrado Bonanzinga Presidente
dott. Simona Monforte Giudice,
dott. Mirko Intravaia Giudice rel. est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3802/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione orale del 21 maggio 2025 e vertente
T R A
c.fisc. elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Messina, via dei Mille n.243 is.101, presso lo studio dell'Avv.
CAFFARELLA GIOVANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025, il procuratore di parte ricorrente ha concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 04/11/2024.
1 R.G. n. 3802/2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 24.09.2024, Parte_1
premetteva: che dalla relazione sentimentale con
[...] CP_1
nascevano i figli il 01.04.2014, e
[...] Persona_1 [...]
, il 10.12.2018; che, nel mese di gennaio 2024, la Persona_2 CP_1
chiedeva al ricorrente di trasferirsi presso l'abitazione della madre insieme alla prole, manifestando il desiderio di voler restare da sola;
che, successivamente, la resistente aveva posto fine alla loro relazione e aveva comunicato al di non voler più Parte_1
avere contatti con lui avendo la stessa intrapreso una nuova relazione con altro uomo con il quale sarebbe andata a vivere altrove;
che il ricorrente aveva appreso che la stessa era tornata a Pavia, sua città d'origine; che, da quel momento, la non si era CP_1
più occupata, né sotto il profilo materiale né sotto il profilo affettivo, dei due figli;
che, alla luce del disinteresse della resistente per i minori, sussistevano i presupposti per derogare all'affidamento condiviso della prole;
tutto ciò premesso, chiedeva che fossero emessi, ex art. 473bis15 cpc, i provvedimenti indifferibili a tutela della prole indicati in ricorso;
che i figli minori fossero affidati in via esclusiva all'istante e che fosse posto a carico della l'obbligo di corrispondere un assegno non inferiore ad € 300,00 CP_1
mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole, oltre al 50 % delle spese straordinarie;
che fosse ordinato all'INPS di corrispondere al l'assegno Parte_1
unico per i minori;
chiedeva, infine, di essere autorizzato a richiedere il trasferimento della residenza dei minori ed ad adottare ogni altra decisione a loro tutela.
Con decreto del 04/10/2024, veniva fissata l'udienza per la comparizione personale delle parti e veniva dato mandato al Servizio Sociale presso il Comune di Roccella
Valdemone di accertare le condizioni di vita dei minori.
All'udienza del 16/12/2024, il Giudice delegato procedeva alla audizione del solo ricorrente, per l'assenza della resistente;
affidava, ex art. 473bis15 cpc, i minori in via esclusiva al padre, con facoltà per lo stesso di assumere da solo anche le decisioni di maggiore importanza;
onerava parte ricorrente di provvedere alla notifica del ricorso e del verbale alla e fissava l'udienza per la conferma, modifica o revoca del CP_1
provvedimento; concedeva, infine, termine perentorio per la rinnovazione della notifica
2 R.G. n. 3802/2024
per la trattazione del giudizio e rinviava, per la comparizione delle parti, all'udienza del
21.5.2025.
Infine, alla suddetta udienza, il Giudice delegato, ritenendo che la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente, stante la regolare notifica dell'atto introduttivo nonché degli atti e provvedimenti successivi e la mancata costituzione in giudizio.
Quanto all'affidamento della prole, la normativa sostanziale di riferimento è contenuta nell'art. 337 ter c.c., in base al quale il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori. Il legislatore ha in tal modo precisato che pure nella disgregazione del nucleo familiare, ai minori spetta il diritto alla “bigenitorialità”, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Il medesimo articolo, al comma 2°, stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia e, nel caso in cui il Giudice ritenga di dovere affidare la prole in via esclusiva ad uno dei genitori, ha imposto uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Nel caso in esame, il ricorrente ha chiesto l'affidamento esclusivo a sé dei figli minori e allegando il totale disinteresse manifestato dalla Persona_1 Persona_2
madre, la quale, trasferitasi in altra città, non ha intrattenuto più alcun rapporto con i figli, facendo loro mancare il suo fondamentale apporto e supporto, anche di natura economica.
3 R.G. n. 3802/2024
Peraltro, emerge dalle dichiarazioni del anche una completa assenza di Parte_1
collaborazione con la determinata dal fatto che la stessa ha dichiarato di non CP_1
voler avere alcun contatto con il ricorrente.
È evidente, allora, che la condotta della resistente rivela gravissime carenze genitoriali ed è sintomatica del fatto che la stessa non è capace di assicurare ai figli il necessario sostegno affettivo ed educativo, con evidente pregiudizio per il sereno sviluppo della personalità dei due minori che, come evidenziato dalla relazione dei Servizi Sociali depositata in data 28.11.2024, soffrono molto l'assenza della madre. Inoltre, la ha mostrato un assoluto disinteresse nei confronti della prole anche sotto il CP_1
profilo economico, non avendo corrisposto al ricorrente alcun contributo per il mantenimento dei due figli. È pacifico che, anche sotto questo aspetto, il comportamento della resistente rivela la sua inidoneità ad affrontare le responsabilità derivanti da un affidamento condiviso.
Ritiene, pertanto, il Collegio che occorra, non solo, disporre l'affidamento esclusivo dei minori al padre, ma anche, attribuire a quest'ultimo il cosiddetto affido esclusivo
“rafforzato” o “c.d. “super-esclusivo”, ex art. 337 quater, comma 3, c.c., che prevede la concentrazione delle competenze genitoriali in capo al genitore affidatario anche con riferimento alle decisioni di maggiore interesse, che attengono all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale della prole. Va, infatti, evidenziato che la assoluta carenza di collaborazione con il ricorrente, da parte della nelle vicende relative alla vita dei figli appare non solo del tutto contraria CP_1 allo spirito dell'affido condiviso, il quale presuppone un necessario dialogo da parte dei genitori da svolgersi nell'interesse dei figli minori, ma rende anche indispensabile l'esclusione della resistente dal processo decisionale su questioni fondamentali per gli stessi.
Nulla deve disporsi in ordine ai tempi di permanenza, attesa la assoluta mancanza di rapporti tra la madre ed i minori ed il trasferimento della in altra città, che CP_1
non rendono al momento possibile una regolamentazione specifica degli incontri.
Quanto alle richieste di natura economica, costituisce principio consolidato in giurisprudenza che la prole, anche a seguito della disgregazione della unità familiare, ha
4 R.G. n. 3802/2024
diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza. Il mantenimento, infatti, mira a rendere omogeneo lo standard di vita dei genitori e dei figli, integrando in una comune condizione economico-sociale le persone legate dal rispettivo diritto e obbligo;
ciò spiega anche perché il diritto al mantenimento sorga al momento stesso in cui nasce il rapporto familiare su cui si fonda, tenuto conto che il fatto stesso della procreazione determina l'impegno e la responsabilità del genitore verso la prole.
Nel caso in esame, poiché i minori vivono con il padre, che si fa carico di provvedere in via diretta ai loro bisogni, occorre, allora, che anche la madre contribuisca al loro mantenimento mediante la corresponsione di un assegno periodico.
In ordine alla quantificazione del contributo, il legislatore ha previsto all'art. 337 ter
c.c., che “salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito”. Il legislatore ha, quindi, indicato i criteri che il Giudice deve seguire nel determinare la misura dell'assegno periodico, tra i quali vengono in considerazione le “esigenze del figlio”, “i tempi di permanenza presso ciascun genitore” e “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”. Occorre, pertanto, analizzare tutti gli elementi concreti rivelatori della capacità economica dei genitori, il contesto sociale di appartenenza dei figli, le loro abitudini di vita, le loro esigenze, tenendo presente che il dovere di provvedere al mantenimento, all'istruzione ed all'educazione della prole impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione.
Peraltro, il dovere di provvedere ai propri figli, derivante dal rapporto stesso di filiazione, secondo il principio di proporzionalità, è indipendente dalle capacità economiche dell'altro genitore, salvo che esse non siano tali da mutare radicalmente la capacità economica complessiva dei genitori.
5 R.G. n. 3802/2024
Nel caso in esame, il ricorrente non ha offerto alcuna dimostrazione in ordine alle condizioni economiche della Tuttavia, come riconosciuto dalla Suprema CP_1
Corte, anche nel caso di stato di disoccupazione il genitore non può essere esonerato dal contribuire al mantenimento dei figli. Sussiste, infatti, un dovere dei genitori di attivarsi per assicurare alla prole le indispensabili risorse per vivere in modo dignitoso, sicché in simili casi la misura dell'assegno va stabilita con riferimento prioritario alle essenziali esigenze della prole. Pertanto, ritiene il Collegio che la misura dell'assegno per il mantenimento dei minori possa essere determinata nella somma minima pari ad €
300,00 (in ragione di € 150,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. L'assegno unico dovrà essere diviso secondo la normativa vigente, salvo diverso accordo delle parti.
Le ulteriori domande formulate dal ricorrente risultano assorbite dall'accoglimento della domanda principale di affidamento super esclusivo.
Infine, tenuto conto della natura della controversia, della contumacia della resistente e delle determinazioni adottate, appare equo compensare interamente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3802/2024 R.G., così provvede:
1. Affida i figli minori in via esclusiva al padre, attribuendo allo stesso anche la facoltà di assumere da solo le decisioni sulle questioni di maggiore importanza nell'interesse dei figli;
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
un assegno mensile di € 300,00 (in ragione di € Parte_1
150,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento della prole, annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Compensa interamente le spese del giudizio.
6 R.G. n. 3802/2024
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale del 27.05.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Mirko Intravaia Dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la Dott.ssa Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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