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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 2700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2700 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott.ssa Marina Cavallo Giudice
dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5980/2015 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Ennio Potuto, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Vincenzo Di Ruggero, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
nonché contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
-parte convenuta contumace-
avente ad oggetto: querela di falso proposta in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate all'udienza del 17.01.2025, sostituita, come disposto con
1 decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 22.09.2014, Pt_1
ha proposto, dinanzi al Giudice di Pace di opposizione
[...] CP_1 alla cartella di pagamento n. 01420140018239059000, notificatagli in data 04.08.2014, con la quale l'Equitalia Sud s.p.a. gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.571,44, a titolo di sanzioni amministrative, irrogate dalla Polizia municipale del CP_1 per violazione del Codice della Strada.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito di non aver mai avuto conoscenza dei verbali con i quali la Polizia Municipale di CP_1 aveva inflitto le sanzioni amministrative poste a base della cartella di pagamento de qua, ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Avendo il nel costituirsi in giudizio, CP_1 prodotto copia dei verbali accompagnati dalle relate di notifica, con atto depositato il 07.01.2015, sottoscritto anche dal Pt_1 personalmente, quest'ultimo ha presentato querela di falso avverso tutte le relate di notifica, prodotte della controparte, eccependo che la firma, ivi apposta, a lui attribuita era apocrifa, nonché, con esclusivo riferimento alla relata di notifica riguardante il verbale di accertamento n. 1252764/12 che anche tale firma, ricondotta alla madre, era falsa, essendo, per un verso, Per_1
2 la stessa residente in [...] anziché, sempre CP_1 in , alla via Silvio Dodaro n.9 e cominciando, per altro verso, CP_1 tale sottoscrizione con la lettera A, non corrispondente all'iniziale né del nome né del cognome della madre.
I.
5-Con ordinanza del 10.02.2015, comunicata alle parti in data
24.02.2015, il Giudice di Pace di , dopo aver autorizzato la CP_1 presentazione della querela, ha sospeso il giudizio, assegnando all'attore termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale.
I.
6-Con atto di citazione, notificato il 20.04.2015, il Pt_1 ha convenuto in giudizio il e l' CP_1 Controparte_3
(già Equitalia sud s.p.a.) chiedendo, in accoglimento
[...] della querela di falso, di dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulle relate di notifica, relative ai seguenti verbali:
• verbale n. 1252764/2012;
• verbale n. 483805/2012;
• verbale n. 488702/2012;
• verbale n. 486211/2012;
• verbale n. 488614/2012;
• verbale n. 489642/2012;
• verbale n. 490345/2012;
• verbale n. 490186/2012;
• verbale n. 498814/2012;
• verbale n. 1288027/2012;
• verbale n. 1290153/2012.
I.
7-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 29.09.2015, si è costituito il CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della querela, in quanto tardiva e chiedendone, in via gradata e nel merito, il rigetto con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
, nonostante la regolare Controparte_4 notifica dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
3 I.
9-Disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica, finalizzata ad accertare l'autografia della sottoscrizione apposta dal sulle relate di notifica de quibus, all'udienza del Pt_1
17.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della querela, presentata dal CP_1 incentrata sulla circostanza in base alla quale, avendo assegnato il Giudice di Pace di all'attore termine di sessanta giorni per CP_1
l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale con ordinanza del
16.02.2015, la riassunzione, effettuata con atto di citazione notificato il 20.04.2015, sarebbe tardiva.
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Rilevato, in particolare, che, come emerge dagli atti di causa, la suddetta ordinanza è stata comunicata alle parti a mezzo fax in data 24.02.2015, deve rilevarsi che la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 20.04.2015, risulta tempestiva, essendo il termine, assegnato dal Giudice di Pace, scaduto il 27.04.2015.
III.
1-Nel merito, la querela di falso, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
III.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che è inammissibile la querela di falso proposta nei confronti della firma attribuita alla madre dell'attore, apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente il verbale di accertamento n.1252764/2012, incentrata sulla circostanza che quest'ultima non avrebbe, a differenza di quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario,
4 sottoscritto l'avviso di ricevimento medesimo.
III.
3-Sotto questo profilo, si evidenzia, in particolare, che la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario fa fede sino a querela di falso limitatamente alle circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.
III.
4-Per quanto riguarda, invece, le informazioni acquisite dall'Ufficiale giudiziario sulla base delle dichiarazioni rese da terzi, le relative attestazioni, non essendo riconducibili ad accertamenti effettuati direttamente dal pubblico ufficiale, sono assistite da una mera presunzione iuris tantum, superabile dal destinatario della notifica, fornendo la prova contraria.
III.
5-Si veda, da ultimo, Cass. 12577/2023 “Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino
a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale;
viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione”.
III.
6-E, ancora, Cass. n. 15108/2019 “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano
l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere
"familiare convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice
5 di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario”.
III.
7-Nel caso di specie, rammentato che, con riferimento all'avviso di ricevimento relativo al verbale n.1252764/2012,
l'attore ha eccepito che lo stesso non è stato sottoscritto dalla madre, è, pertanto, inammissibile la querela di falso, CP_5 non essendo, per un verso, l'attestazione del rapporto di parentela del ricevente rispetto al destinatario dell'atto, effettuata dall'ufficiale giudiziario sulla base della mera dichiarazione del terzo, assistita da pubblica fede e potendo, per altro verso, il superare la presunzione semplice di veridicità, fornendo, nel Pt_1 giudizio principale, la prova contraria.
III.
8-Per quanto riguarda, invece, le relate di notifiche, relative agli altri verbali di accertamento, deve premettersi che il giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del
12.02.2019, ha disposto consulenza tecnica di ufficio, finalizzata ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sulla cartolina di ricevimento dei documenti di cui ai numeri da 1B a 1H,
1M e 1N del fascicolo di parte attrice, prodotti in copia e recanti la firma . Parte_1
III.
9-Ciò posto, la nominata CTU, dott.ssa Persona_2
Laureata in Tecniche Grafologiche, all'esito di un percorso logico- argomentativo, che, risultando immune da incongruenze ed incompletezze, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, nelle conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato il 18.12.2019 ha accertato che “tutte le sottoscrizioni disconosciute a nome apposte sulle relate di notifica Parte_1 inerenti a verbali di accertamento emessi dal di CP_1 seguito precisate:
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920188276-0 consegnato il 27.04.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200279-9 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200277-7 consegnato il 30.05.2012;
6 ▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200278-8 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200280-1 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920205823-9 consegnato il 11.06.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920205824-0 consegnato il 11.06.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920232216-0 consegnato il 13.08.2012; sono apocrife, non riferibili grafologicamente alla mano del sig.
. Parte_1
III.10-A tali conclusioni la dott.ssa è pervenuta, Per_2 effettuando, in primo luogo, sulle sottoscrizioni apposte sui documenti in originale i seguenti esami strumentali:
a) osservazione in luce diretta: ciascuna firma è stata osservata con lenti di ingrandimento di diverso spessore.
Non sono state notate cancellature, né abrasioni né alterazioni del substrato cartaceo in nessun documento ma anomale rettifiche nelle X1, X5, X6, X7 e X8;
b) osservazioni in luce radente: tutte le sottoscrizioni in verifica sono state osservata con luce radente avente basso angolo di incidenza rispetto all'orizzontale (circa
6-10°); in tali condizioni non sono stati notati sfregamenti riconducibili ad abrasioni o alterazioni superficiali né sono state notate sospette anomalie del letto fibroso.
c) osservazione con luce trasmessa: all'osservazione in trasparenza ciascuna firma presenta una normale distribuzione dei profili letterali;
non sono state notate zone più assottigliate, più traslucide o variamente colorate;
d) osservazione in luce Ultravioletta (UV): all'osservazione con lampada di Wood ciascuna firma presenta un aspetto uniforme e non sono emerse zone con sospette variazioni di fluorescenza;
e) osservazione con fotocamera all'Infrarosso (IR):
7 all'osservazione con infrarosso ciascuna firma risulta tracciata con la stessa qualità di penna in quanto presenta una stessa risposta alle sollecitazioni della radiazione.
III.11-La dott.ssa ha, inoltre, precisato che, fatta Per_2 eccezione per la firma contrassegnata dal numero X1, tutte le altre sottoscrizioni sono state vergate con strumento scrittorio portante inchiostro resinoso di colore nero.
III.12-La Consulente ha, quindi, confrontato le otto sottoscrizioni fra loro al fine di verificare se le stesse siano state apposte o meno da uno stesso soggetto.
III.13-All'esito di tale indagine, la dott.ssa ha Per_2 ritenuto riferibili ad una stessa persona le firme di cui ai numeri
X1, X6 ed X7, dovendo, invece, quelle contrassegnate dai numeri X2,
X3, X4, X5 e X8 essere attribuite ad una differente matrice psico- neuro-muscolare.
III.14-Con particolare riferimento alle firme di cui ai documenti X1, X6 e X7, la grafologa, nominata dal Tribunale, ha riscontrato che le stesse non sono contrassegnate da genuinità esecutiva perché propongono caratteristiche contraddittorie: la disinvoltura di alcuni tracciati, si contrappongono ad altri, risultati legnosi, controllati e abbozzati, ad indicare che la padronanza psicomotoria dell'esecutore è stata occultata in più punti allo scopo di aderire ad un prodotto scrittorio altrui.
III.15-Per quanto riguarda, invece, le X5 e le X8 la dott.ssa ha rilevato che le stesse presentano scarsa spontaneità perché Per_2 propongono correzioni ed introduzioni ingiustificate nelle maiuscole, rispettivamente nel nome della X5 e nel cognome della X8, tutti elementi che testimoniano la mancanza di automatismo e la ipervigilanza della corteccia cerebrale.
III.16-Per quanto riguarda, infine, le restanti sottoscrizioni, ovverosia quelle contrassegnate dai numeri X2, X3 e X4, la consulente, designata dal Tribunale, ha rilevato che le stesse, pur
8 essendo riconducibili alla stessa persona che ha apposto le sottoscrizioni di cui ai numeri X5 e X8, sono state eseguite con naturalezza, realizzando tracciati spigliati e coerenti.
III.17-La dott.ssa ha, quindi, proceduto al confronto Per_2 delle suddette sottoscrizioni con le scritture di comparazione, segnatamente costituite dalla firma apposta da sui Parte_1 seguenti atti:
▪ carta di identità N. rilasciata dal Comune di NumeroD_1
il 20.09.2018; CP_1
▪ cartellino di identità relativo alla C.I. N. NumeroD_1
rilasciata dal Comune di il 20.09.2018; CP_1
▪ mandato difensivo di cui all'atto di citazione datato
15.04.2015;
▪ atto di citazione in opposizione all'esecuzione – G.d.P.
(all.3 fasc. attore);
▪ carta di identità N. rilasciata dal Comune di Numero_2
il 14.10.2008 (all.6 fasc. attore erroneamente CP_1 indicato 14.10.2014);
▪ richiesta di fideiussione datata 23.06.2010 – Banca
Popolare di Bari (all.7 fasc. attore);
▪ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata
9.12.2014 (all.8 fasc. attore);
▪ contratto di locazione datato 11.10.2011 (all.9 fasc. attore);
▪ cessione di ramo d'azienda, redatto per atto pubblico del
– 30.09.2009 – Rep. 76539 – Racc. 25727 (all. 10 fasc. attore) dal notaio dott. Persona_3
▪ saggio grafico acquisito sotto dettatura dallo stesso
[...]
nel corso delle operazioni peritali. Pt_1
III.18-Da tale confronto è emerso che le firme disconosciute di cui ai numeri X1, X6 e X7 non presentano corrispondenze sostanziali, nemmeno sotto l'aspetto morfologico, rispetto alle scritture di
9 comparazione.
III.19-Tali sottoscrizioni, precisa la dott.ssa sono Per_2 apocrife ed imputabili ad un soggetto che non si è preoccupato di realizzare un'imitazione credibile e che non ha cercato di ripetere con scrupolo le forme tipiche delle firme di Parte_1
III.20-Non coincidono, peraltro, prosegue la grafologa, la canalizzazione dell'energia pressoria, la coesione interletterale, la dimensione, la struttura morfodinamica, la microgestualità (le asole delle “l”, i risvolti, i tagli delle “t”, ecc.), trattandosi di discordanze non attribuibili alla consueta variabilità che contraddistingue ogni soggetto scrivente, bensì di divergenze derivanti dalla dissimile matrice psiconeuromuscolare.
III.21- Durante la redazione delle grafie disconosciute il falsario, conclude la dott.ssa , non ha cercato di sopprimere Per_2
i propri personali automatismi e ha manifestato elementi grafici che non coincidono con quelli di Parte_1
III.22-Per quanto riguarda, infine, le altre sottoscrizioni, ovverosia quelle di cui ai numeri la perizia C.F._1
grafologica evidenzia che “il contraffattore ha tentato un'imitazione a mano libera sulla falsariga del modello delle reali firme del sig. di cui, probabilmente, possedeva uno o più Pt_1 esemplari”.
III.23-Quest'ultimo “ha cercato di riprodurre gli elementi più rappresentativi come le maiuscole, gli inizi di parola, i caratteri particolari, ma sono sfuggiti al suo controllo gli elementi accessori come le differenze di calibro, gli stacchi, le minuterie grafiche, che non corrispondono a quelli effettivamente posseduti dal reale autore”.
III.24-La validità dell'apparato logico-argomentativo, che sorregge la consulenza tecnica di ufficio, è, infine, corroborata dall'atteggiamento processuale, assunto dal il quale, CP_1 oltre a non trasmettere al CTU alcuna osservazione, nel termine
10 assegnato dal Tribunale ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. non ha contestato, nei successivi scritti difensivi, l'accertamento peritale effettuato nella consulenza tecnica d'ufficio.
III.25-In definitiva, avendo le risultanze processuali incontrovertibilmente accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte da sulle relate di notifica, relative ai verbali Parte_1 di accertamento, prodotti in copia dall'attore nel proprio fascicolo di parte nei documenti da 1B a 1H, 1M e 1N, deve essere, pertanto, dichiarata la falsità delle firme, attribuite al querelante, ivi contenute.
III.26-Deve essere, invece, rigettata la querela di falso con riferimento agli altri avvisi di ricevimento, non avendo le risultanze istruttorie consentito di accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni, attribuite al Pt_1
IV.
1-Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la richiesta, reiterata dal in sede di comparsa CP_1 conclusionale, di integrazione della CTU grafologica al fine di verificare che le sottoscrizioni, presenti sulle scritture disconosciute, appartengano ad un familiare convivente del Pt_1 trattandosi di un accertamento che, in disparte ogni valutazione sull'ammissibilità e sulla rilevanza del relativo espletamento, esula dall'oggetto della querela di falso per la quale il giudice, investito della causa principale, ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti al Tribunale.
V.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, considerato che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con riferimento ad una delle scritture, rigettata per altre due ed accolta per le restanti otto sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento de quibus, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse possono, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essere parzialmente compensate tra le parti, venendo poste per due terzi a carico dei convenuti e compensate tra le parti per il restante terzo.
11 V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità
(da € 26.001,00 a € 52.000,00).
V.
3-Vedasi Cass. 15642/2017 “Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità.”
V.
4-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutte le fasi.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00 FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO MEDIO
12 Studio 1.701,00 -20% 1.360,80 Introduttiva 1.204,00 -20% 963,20 Istruttoria 1.806,00 -20% 1.444,80 Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00
SUB TOTALE € 6.092,80 COMPENSAZIONE di un terzo € 2.030,93 TOTALE € 4.061,87
V.
5-Avendo la CTU accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte dall'attore sulle scritture in verificazioni, devono essere, infine, definitivamente poste a carico delle parti convenute le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23.12.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela, presentata in via incidentale da , con atto di citazione notificato Parte_1
il 22.09.2014, nei confronti del e dell' CP_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_2
così provvede:
A. DICHIARA inammissibile la querela di falso, presentata dall'attore con riferimento all'avviso di ricevimento relativo al verbale di accertamento n. 1252764/2012;
B. CONDANNA il querelante, al pagamento, in favore Parte_1
dell'Erario, della pena pecuniaria di € 20,00 prevista dall'art. 226 c.p.c.;
C. ACCERTA E DICHIARA la falsità della sottoscrizione, riferibile a , apposta sui seguenti documenti: Parte_1
1. avviso di ricevimento n. A.G. 77920188276-5 consegnato il
27.04.2012, relativo al verbale di accertamento n.
483805/2012;
2. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200279-9 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
13 488702/2012;
3. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200277-1 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
486211/2012;
4. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200278-2 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
488614/2012;
5. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200280-6 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
490186/2012;
6. avviso di ricevimento n. A.G. 77920205823-3 consegnato in data 11.06.2012, relativo al verbale di accertamento n.
489642/2012;
7. avviso di ricevimento n. A.G. 77920205824-5 consegnato in data 11.06.2012, relativo al verbale di accertamento n.
490345/2012;
8. avviso di ricevimento n. A.G. 77920232216-4 consegnato il
13.08.2012, relativo al verbale di accertamento n.120153/2012;
D. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda ad annotare sugli originali dei documenti indicati nel capo sub C) la cancellazione della firma imputabile a;
Parte_1
E. RIGETTA per il resto la querela di falso, presentata in via incidentale da;
Parte_1
F. CONDANNA il e l' CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
di due terzi delle spese processuali, parte che Parte_1
liquida in € 367.90 per esborsi ed € 4.061,87 per onorari, oltre
14 al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
G. COMPENSA le spese processuali tra le parti per il restante terzo;
H. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
23.12.2019, definitivamente a carico per metà dell'
[...]
e per la restante metà a carico del Controparte_2
condannando quest'ultimi, in solido tra loro, CP_1
a rifondere a quanto dallo stesso versato a tale Parte_1
titolo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
civile, addì 04.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
dott. Antonio Ruffino Presidente
dott.ssa Marina Cavallo Giudice
dott. Enzo Davide Ruffo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5980/2015 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Ennio Potuto, Parte_1
giusta procura in atti;
-parte attrice-
contro
, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. Vincenzo Di Ruggero, giusta procura in atti;
-parte convenuta-
nonché contro
in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore;
-parte convenuta contumace-
avente ad oggetto: querela di falso proposta in via incidentale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta,
depositate all'udienza del 17.01.2025, sostituita, come disposto con
1 decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai
Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 22.09.2014, Pt_1
ha proposto, dinanzi al Giudice di Pace di opposizione
[...] CP_1 alla cartella di pagamento n. 01420140018239059000, notificatagli in data 04.08.2014, con la quale l'Equitalia Sud s.p.a. gli aveva intimato il pagamento della somma di € 1.571,44, a titolo di sanzioni amministrative, irrogate dalla Polizia municipale del CP_1 per violazione del Codice della Strada.
I.
3-L'opponente, dopo aver eccepito di non aver mai avuto conoscenza dei verbali con i quali la Polizia Municipale di CP_1 aveva inflitto le sanzioni amministrative poste a base della cartella di pagamento de qua, ha chiesto di dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto opposto, con vittoria di spese e di competenze del giudizio.
I.
4-Avendo il nel costituirsi in giudizio, CP_1 prodotto copia dei verbali accompagnati dalle relate di notifica, con atto depositato il 07.01.2015, sottoscritto anche dal Pt_1 personalmente, quest'ultimo ha presentato querela di falso avverso tutte le relate di notifica, prodotte della controparte, eccependo che la firma, ivi apposta, a lui attribuita era apocrifa, nonché, con esclusivo riferimento alla relata di notifica riguardante il verbale di accertamento n. 1252764/12 che anche tale firma, ricondotta alla madre, era falsa, essendo, per un verso, Per_1
2 la stessa residente in [...] anziché, sempre CP_1 in , alla via Silvio Dodaro n.9 e cominciando, per altro verso, CP_1 tale sottoscrizione con la lettera A, non corrispondente all'iniziale né del nome né del cognome della madre.
I.
5-Con ordinanza del 10.02.2015, comunicata alle parti in data
24.02.2015, il Giudice di Pace di , dopo aver autorizzato la CP_1 presentazione della querela, ha sospeso il giudizio, assegnando all'attore termine di sessanta giorni per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale.
I.
6-Con atto di citazione, notificato il 20.04.2015, il Pt_1 ha convenuto in giudizio il e l' CP_1 Controparte_3
(già Equitalia sud s.p.a.) chiedendo, in accoglimento
[...] della querela di falso, di dichiarare la falsità della sottoscrizione apposta sulle relate di notifica, relative ai seguenti verbali:
• verbale n. 1252764/2012;
• verbale n. 483805/2012;
• verbale n. 488702/2012;
• verbale n. 486211/2012;
• verbale n. 488614/2012;
• verbale n. 489642/2012;
• verbale n. 490345/2012;
• verbale n. 490186/2012;
• verbale n. 498814/2012;
• verbale n. 1288027/2012;
• verbale n. 1290153/2012.
I.
7-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata all'udienza del 29.09.2015, si è costituito il CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della querela, in quanto tardiva e chiedendone, in via gradata e nel merito, il rigetto con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali.
, nonostante la regolare Controparte_4 notifica dell'atto di citazione, è rimasta contumace.
3 I.
9-Disposta consulenza tecnica d'ufficio grafologica, finalizzata ad accertare l'autografia della sottoscrizione apposta dal sulle relate di notifica de quibus, all'udienza del Pt_1
17.01.2025, sostituita, come disposto con decreto emesso ex art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, dal deposito telematico di note di trattazione scritta, sulle conclusioni precisate dalle parti, come in epigrafe, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione, con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità della querela, presentata dal CP_1 incentrata sulla circostanza in base alla quale, avendo assegnato il Giudice di Pace di all'attore termine di sessanta giorni per CP_1
l'introduzione del giudizio dinanzi al Tribunale con ordinanza del
16.02.2015, la riassunzione, effettuata con atto di citazione notificato il 20.04.2015, sarebbe tardiva.
II.
3-L'eccezione è infondata.
II.
4-Rilevato, in particolare, che, come emerge dagli atti di causa, la suddetta ordinanza è stata comunicata alle parti a mezzo fax in data 24.02.2015, deve rilevarsi che la notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 20.04.2015, risulta tempestiva, essendo il termine, assegnato dal Giudice di Pace, scaduto il 27.04.2015.
III.
1-Nel merito, la querela di falso, essendo parzialmente fondata, deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
III.
2-Deve, innanzitutto, osservarsi che è inammissibile la querela di falso proposta nei confronti della firma attribuita alla madre dell'attore, apposta sull'avviso di ricevimento relativo alla raccomandata contenente il verbale di accertamento n.1252764/2012, incentrata sulla circostanza che quest'ultima non avrebbe, a differenza di quanto attestato dall'Ufficiale giudiziario,
4 sottoscritto l'avviso di ricevimento medesimo.
III.
3-Sotto questo profilo, si evidenzia, in particolare, che la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario fa fede sino a querela di falso limitatamente alle circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale.
III.
4-Per quanto riguarda, invece, le informazioni acquisite dall'Ufficiale giudiziario sulla base delle dichiarazioni rese da terzi, le relative attestazioni, non essendo riconducibili ad accertamenti effettuati direttamente dal pubblico ufficiale, sono assistite da una mera presunzione iuris tantum, superabile dal destinatario della notifica, fornendo la prova contraria.
III.
5-Si veda, da ultimo, Cass. 12577/2023 “Quando l'ufficiale giudiziario attesti di non avere rinvenuto la società destinataria della notifica presso la sua sede legale, perché, secondo quanto appreso, questa aveva la sua sede effettiva altrove, e recatosi presso la sede effettiva, abbia fatto consegna a persona qualificatasi come "addetta" alla ricezione per la società, le attestazioni in parola sono da ritenersi assistite da fede fino
a querela di falso, riguardando esse circostanze frutto della diretta attività e percezione del pubblico ufficiale;
viceversa, il contenuto delle notizie apprese circa la sede effettiva e della dichiarazione di chi si sia qualificato "addetto" alla ricezione è assistito da presunzione "iuris tantum", che, in assenza di prova contraria, non consente al giudice di disconoscere la regolarità dell'attività di notificazione”.
III.
6-E, ancora, Cass. n. 15108/2019 “In materia di notificazione eseguita dall'agente postale, la corrispondente relata fa fede, fino a querela di falso, per le attestazioni che riguardano
l'attività svolta e le dichiarazioni ricevute dall'agente postale, sicché la dichiarazione del ricevente (nella specie, di essere
"familiare convivente"), secondo l'attestazione posta dall'agente sulla relazione di notificazione, legittima una presunzione semplice
5 di conformità al vero di quanto dichiarato, che spetta al destinatario vincere allegando e provando il contrario”.
III.
7-Nel caso di specie, rammentato che, con riferimento all'avviso di ricevimento relativo al verbale n.1252764/2012,
l'attore ha eccepito che lo stesso non è stato sottoscritto dalla madre, è, pertanto, inammissibile la querela di falso, CP_5 non essendo, per un verso, l'attestazione del rapporto di parentela del ricevente rispetto al destinatario dell'atto, effettuata dall'ufficiale giudiziario sulla base della mera dichiarazione del terzo, assistita da pubblica fede e potendo, per altro verso, il superare la presunzione semplice di veridicità, fornendo, nel Pt_1 giudizio principale, la prova contraria.
III.
8-Per quanto riguarda, invece, le relate di notifiche, relative agli altri verbali di accertamento, deve premettersi che il giudice istruttore, con ordinanza pronunciata all'udienza del
12.02.2019, ha disposto consulenza tecnica di ufficio, finalizzata ad accertare la genuinità delle sottoscrizioni apposte sulla cartolina di ricevimento dei documenti di cui ai numeri da 1B a 1H,
1M e 1N del fascicolo di parte attrice, prodotti in copia e recanti la firma . Parte_1
III.
9-Ciò posto, la nominata CTU, dott.ssa Persona_2
Laureata in Tecniche Grafologiche, all'esito di un percorso logico- argomentativo, che, risultando immune da incongruenze ed incompletezze, non offre al Tribunale motivo alcuno per discostarsene, nelle conclusioni formulate nell'elaborato peritale depositato il 18.12.2019 ha accertato che “tutte le sottoscrizioni disconosciute a nome apposte sulle relate di notifica Parte_1 inerenti a verbali di accertamento emessi dal di CP_1 seguito precisate:
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920188276-0 consegnato il 27.04.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200279-9 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200277-7 consegnato il 30.05.2012;
6 ▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200278-8 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920200280-1 consegnato il 30.05.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920205823-9 consegnato il 11.06.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920205824-0 consegnato il 11.06.2012;
▪ avviso di ricevimento A.G. 77920232216-0 consegnato il 13.08.2012; sono apocrife, non riferibili grafologicamente alla mano del sig.
. Parte_1
III.10-A tali conclusioni la dott.ssa è pervenuta, Per_2 effettuando, in primo luogo, sulle sottoscrizioni apposte sui documenti in originale i seguenti esami strumentali:
a) osservazione in luce diretta: ciascuna firma è stata osservata con lenti di ingrandimento di diverso spessore.
Non sono state notate cancellature, né abrasioni né alterazioni del substrato cartaceo in nessun documento ma anomale rettifiche nelle X1, X5, X6, X7 e X8;
b) osservazioni in luce radente: tutte le sottoscrizioni in verifica sono state osservata con luce radente avente basso angolo di incidenza rispetto all'orizzontale (circa
6-10°); in tali condizioni non sono stati notati sfregamenti riconducibili ad abrasioni o alterazioni superficiali né sono state notate sospette anomalie del letto fibroso.
c) osservazione con luce trasmessa: all'osservazione in trasparenza ciascuna firma presenta una normale distribuzione dei profili letterali;
non sono state notate zone più assottigliate, più traslucide o variamente colorate;
d) osservazione in luce Ultravioletta (UV): all'osservazione con lampada di Wood ciascuna firma presenta un aspetto uniforme e non sono emerse zone con sospette variazioni di fluorescenza;
e) osservazione con fotocamera all'Infrarosso (IR):
7 all'osservazione con infrarosso ciascuna firma risulta tracciata con la stessa qualità di penna in quanto presenta una stessa risposta alle sollecitazioni della radiazione.
III.11-La dott.ssa ha, inoltre, precisato che, fatta Per_2 eccezione per la firma contrassegnata dal numero X1, tutte le altre sottoscrizioni sono state vergate con strumento scrittorio portante inchiostro resinoso di colore nero.
III.12-La Consulente ha, quindi, confrontato le otto sottoscrizioni fra loro al fine di verificare se le stesse siano state apposte o meno da uno stesso soggetto.
III.13-All'esito di tale indagine, la dott.ssa ha Per_2 ritenuto riferibili ad una stessa persona le firme di cui ai numeri
X1, X6 ed X7, dovendo, invece, quelle contrassegnate dai numeri X2,
X3, X4, X5 e X8 essere attribuite ad una differente matrice psico- neuro-muscolare.
III.14-Con particolare riferimento alle firme di cui ai documenti X1, X6 e X7, la grafologa, nominata dal Tribunale, ha riscontrato che le stesse non sono contrassegnate da genuinità esecutiva perché propongono caratteristiche contraddittorie: la disinvoltura di alcuni tracciati, si contrappongono ad altri, risultati legnosi, controllati e abbozzati, ad indicare che la padronanza psicomotoria dell'esecutore è stata occultata in più punti allo scopo di aderire ad un prodotto scrittorio altrui.
III.15-Per quanto riguarda, invece, le X5 e le X8 la dott.ssa ha rilevato che le stesse presentano scarsa spontaneità perché Per_2 propongono correzioni ed introduzioni ingiustificate nelle maiuscole, rispettivamente nel nome della X5 e nel cognome della X8, tutti elementi che testimoniano la mancanza di automatismo e la ipervigilanza della corteccia cerebrale.
III.16-Per quanto riguarda, infine, le restanti sottoscrizioni, ovverosia quelle contrassegnate dai numeri X2, X3 e X4, la consulente, designata dal Tribunale, ha rilevato che le stesse, pur
8 essendo riconducibili alla stessa persona che ha apposto le sottoscrizioni di cui ai numeri X5 e X8, sono state eseguite con naturalezza, realizzando tracciati spigliati e coerenti.
III.17-La dott.ssa ha, quindi, proceduto al confronto Per_2 delle suddette sottoscrizioni con le scritture di comparazione, segnatamente costituite dalla firma apposta da sui Parte_1 seguenti atti:
▪ carta di identità N. rilasciata dal Comune di NumeroD_1
il 20.09.2018; CP_1
▪ cartellino di identità relativo alla C.I. N. NumeroD_1
rilasciata dal Comune di il 20.09.2018; CP_1
▪ mandato difensivo di cui all'atto di citazione datato
15.04.2015;
▪ atto di citazione in opposizione all'esecuzione – G.d.P.
(all.3 fasc. attore);
▪ carta di identità N. rilasciata dal Comune di Numero_2
il 14.10.2008 (all.6 fasc. attore erroneamente CP_1 indicato 14.10.2014);
▪ richiesta di fideiussione datata 23.06.2010 – Banca
Popolare di Bari (all.7 fasc. attore);
▪ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata
9.12.2014 (all.8 fasc. attore);
▪ contratto di locazione datato 11.10.2011 (all.9 fasc. attore);
▪ cessione di ramo d'azienda, redatto per atto pubblico del
– 30.09.2009 – Rep. 76539 – Racc. 25727 (all. 10 fasc. attore) dal notaio dott. Persona_3
▪ saggio grafico acquisito sotto dettatura dallo stesso
[...]
nel corso delle operazioni peritali. Pt_1
III.18-Da tale confronto è emerso che le firme disconosciute di cui ai numeri X1, X6 e X7 non presentano corrispondenze sostanziali, nemmeno sotto l'aspetto morfologico, rispetto alle scritture di
9 comparazione.
III.19-Tali sottoscrizioni, precisa la dott.ssa sono Per_2 apocrife ed imputabili ad un soggetto che non si è preoccupato di realizzare un'imitazione credibile e che non ha cercato di ripetere con scrupolo le forme tipiche delle firme di Parte_1
III.20-Non coincidono, peraltro, prosegue la grafologa, la canalizzazione dell'energia pressoria, la coesione interletterale, la dimensione, la struttura morfodinamica, la microgestualità (le asole delle “l”, i risvolti, i tagli delle “t”, ecc.), trattandosi di discordanze non attribuibili alla consueta variabilità che contraddistingue ogni soggetto scrivente, bensì di divergenze derivanti dalla dissimile matrice psiconeuromuscolare.
III.21- Durante la redazione delle grafie disconosciute il falsario, conclude la dott.ssa , non ha cercato di sopprimere Per_2
i propri personali automatismi e ha manifestato elementi grafici che non coincidono con quelli di Parte_1
III.22-Per quanto riguarda, infine, le altre sottoscrizioni, ovverosia quelle di cui ai numeri la perizia C.F._1
grafologica evidenzia che “il contraffattore ha tentato un'imitazione a mano libera sulla falsariga del modello delle reali firme del sig. di cui, probabilmente, possedeva uno o più Pt_1 esemplari”.
III.23-Quest'ultimo “ha cercato di riprodurre gli elementi più rappresentativi come le maiuscole, gli inizi di parola, i caratteri particolari, ma sono sfuggiti al suo controllo gli elementi accessori come le differenze di calibro, gli stacchi, le minuterie grafiche, che non corrispondono a quelli effettivamente posseduti dal reale autore”.
III.24-La validità dell'apparato logico-argomentativo, che sorregge la consulenza tecnica di ufficio, è, infine, corroborata dall'atteggiamento processuale, assunto dal il quale, CP_1 oltre a non trasmettere al CTU alcuna osservazione, nel termine
10 assegnato dal Tribunale ex art. 195, ultimo comma, c.p.c. non ha contestato, nei successivi scritti difensivi, l'accertamento peritale effettuato nella consulenza tecnica d'ufficio.
III.25-In definitiva, avendo le risultanze processuali incontrovertibilmente accertato l'apocrifia delle sottoscrizioni apposte da sulle relate di notifica, relative ai verbali Parte_1 di accertamento, prodotti in copia dall'attore nel proprio fascicolo di parte nei documenti da 1B a 1H, 1M e 1N, deve essere, pertanto, dichiarata la falsità delle firme, attribuite al querelante, ivi contenute.
III.26-Deve essere, invece, rigettata la querela di falso con riferimento agli altri avvisi di ricevimento, non avendo le risultanze istruttorie consentito di accertare l'apocrifia delle sottoscrizioni, attribuite al Pt_1
IV.
1-Deve essere, invece, dichiarata inammissibile la richiesta, reiterata dal in sede di comparsa CP_1 conclusionale, di integrazione della CTU grafologica al fine di verificare che le sottoscrizioni, presenti sulle scritture disconosciute, appartengano ad un familiare convivente del Pt_1 trattandosi di un accertamento che, in disparte ogni valutazione sull'ammissibilità e sulla rilevanza del relativo espletamento, esula dall'oggetto della querela di falso per la quale il giudice, investito della causa principale, ha sospeso il giudizio rimettendo gli atti al Tribunale.
V.
1-Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese, considerato che la querela di falso è stata dichiarata inammissibile con riferimento ad una delle scritture, rigettata per altre due ed accolta per le restanti otto sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento de quibus, sussistendo soccombenza reciproca, le stesse possono, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essere parzialmente compensate tra le parti, venendo poste per due terzi a carico dei convenuti e compensate tra le parti per il restante terzo.
11 V.
2-Alla liquidazione dei compensi deve procedersi, secondo la tariffa professionale di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55 (aggiornato al D.M. n. 147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto “Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successiva- mente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo
l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liqui- dazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo, come scaglione di riferimento, quello determinato dal valore delle cause di valore indeterminabile di bassa complessità
(da € 26.001,00 a € 52.000,00).
V.
3-Vedasi Cass. 15642/2017 “Ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, il valore della causa incidentale di querela di falso deve ritenersi indeterminabile atteso che lo stesso è connaturato sia al significato del risultato finale che la controversia di falso è diretta a raggiungere, che alle possibili implicazioni al di fuori del processo dell'accertamento della falsità.”
V.
4-Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, con la precisazione che la semplicità delle questioni giuridiche trattate giustifica la riduzione del 20% degli onorari di tutte le fasi.
Scaglione: da € 26.001,00 a € 52.000,00 FASI VALORE RIDUZIONE IMPORTO LIQUIDATO MEDIO
12 Studio 1.701,00 -20% 1.360,80 Introduttiva 1.204,00 -20% 963,20 Istruttoria 1.806,00 -20% 1.444,80 Decisoria 2.905,00 -20% 2.324,00
SUB TOTALE € 6.092,80 COMPENSAZIONE di un terzo € 2.030,93 TOTALE € 4.061,87
V.
5-Avendo la CTU accertato la falsità delle sottoscrizioni apposte dall'attore sulle scritture in verificazioni, devono essere, infine, definitivamente poste a carico delle parti convenute le spese della CTU, come liquidate con decreto del 23.12.2019.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla querela, presentata in via incidentale da , con atto di citazione notificato Parte_1
il 22.09.2014, nei confronti del e dell' CP_1 [...]
, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione Controparte_2
così provvede:
A. DICHIARA inammissibile la querela di falso, presentata dall'attore con riferimento all'avviso di ricevimento relativo al verbale di accertamento n. 1252764/2012;
B. CONDANNA il querelante, al pagamento, in favore Parte_1
dell'Erario, della pena pecuniaria di € 20,00 prevista dall'art. 226 c.p.c.;
C. ACCERTA E DICHIARA la falsità della sottoscrizione, riferibile a , apposta sui seguenti documenti: Parte_1
1. avviso di ricevimento n. A.G. 77920188276-5 consegnato il
27.04.2012, relativo al verbale di accertamento n.
483805/2012;
2. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200279-9 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
13 488702/2012;
3. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200277-1 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
486211/2012;
4. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200278-2 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
488614/2012;
5. avviso di ricevimento n. A.G. 77920200280-6 consegnato il
30.05.2012, relativo al verbale di accertamento n.
490186/2012;
6. avviso di ricevimento n. A.G. 77920205823-3 consegnato in data 11.06.2012, relativo al verbale di accertamento n.
489642/2012;
7. avviso di ricevimento n. A.G. 77920205824-5 consegnato in data 11.06.2012, relativo al verbale di accertamento n.
490345/2012;
8. avviso di ricevimento n. A.G. 77920232216-4 consegnato il
13.08.2012, relativo al verbale di accertamento n.120153/2012;
D. ORDINA che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il Cancelliere provveda ad annotare sugli originali dei documenti indicati nel capo sub C) la cancellazione della firma imputabile a;
Parte_1
E. RIGETTA per il resto la querela di falso, presentata in via incidentale da;
Parte_1
F. CONDANNA il e l' CP_1 Controparte_3
, in solido tra loro, al pagamento, in favore di
[...]
di due terzi delle spese processuali, parte che Parte_1
liquida in € 367.90 per esborsi ed € 4.061,87 per onorari, oltre
14 al rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
G. COMPENSA le spese processuali tra le parti per il restante terzo;
H. PONE le spese della CTU, come liquidate con decreto del
23.12.2019, definitivamente a carico per metà dell'
[...]
e per la restante metà a carico del Controparte_2
condannando quest'ultimi, in solido tra loro, CP_1
a rifondere a quanto dallo stesso versato a tale Parte_1
titolo.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione
civile, addì 04.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Enzo Davide Ruffo Antonio Ruffino
15