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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 14/01/2026, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 44/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma N 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 602954 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 novembre 2024 la Soget s.p.a. – agente della riscossione – notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 602954 del 7.10.2024 avente a oggetto la Tarsu per gli anni
2005-2006-2011 dovuta al Comune di Martina Franca.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 131/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione ed eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Resisteva la Soget.
Il Comune di Martina Franca restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato richiama le ingiunzioni n. 422096, notificata il 28.8.2013, e n. 348304, notificata il
5.3.2014.
La Soget ha documentato che, successivamente sono state notificate, in data 9.11.2016, la intimazione n.
338564 e, in data 26.5.2021, la intimazione n. 4664.
Dette intimazioni hanno a oggetto, tra l'altro, le ingiunzioni n. 422096 e n. 348304.
Le notifiche delle intimazioni n. 338564 n. 4664 sono avvenute nei modi previsti dall'art. 60, lett. e), d.p.r.
600/ 1973 (“quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
Trattasi di notifiche per le quali non v'era la necessità della trasmissione della raccomandata informativa
(Cass. 13217/2024) e che, pertanto, appaiono ritualmente eseguite.
Ciò comporta che gli atti prodromici indicati nella intimazione impugnata devono ritenersi (per presunzione assoluta) conosciuti dal ricorrente (perché richiamati dalle intimazioni, non impugnate, n.
338564 n. 4664) sicché non era indispensabile che fossero allegati all'intimazione in esame.
Come è noto la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, con conseguente irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata precedentemente (Cass.
30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025; 20476/2025).
Pertanto, poiché, pacificamente, l'intimazione n. 338564 notificata in data 26.5.2021 non è stata impugnata, non si è verificata alcuna prescrizione, dato il tempo trascorso tra tale ultima data e quella di notifica dell'atto impugnato in questa sede.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Soget s.p.a., delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00,, oltre accessori come per legge.. Nulla sulle spese tra il ricorrente e il Comune di Martina Franca
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
NE VITO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 131/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Martina Franca - Piazza Roma N 32 74015 Martina Franca TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 602954 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 novembre 2024 la Soget s.p.a. – agente della riscossione – notificava a Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 602954 del 7.10.2024 avente a oggetto la Tarsu per gli anni
2005-2006-2011 dovuta al Comune di Martina Franca.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 131/2025 il Ricorrente_1 impugnava la predetta intimazione ed eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la conseguente intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
Resisteva la Soget.
Il Comune di Martina Franca restava contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato richiama le ingiunzioni n. 422096, notificata il 28.8.2013, e n. 348304, notificata il
5.3.2014.
La Soget ha documentato che, successivamente sono state notificate, in data 9.11.2016, la intimazione n.
338564 e, in data 26.5.2021, la intimazione n. 4664.
Dette intimazioni hanno a oggetto, tra l'altro, le ingiunzioni n. 422096 e n. 348304.
Le notifiche delle intimazioni n. 338564 n. 4664 sono avvenute nei modi previsti dall'art. 60, lett. e), d.p.r.
600/ 1973 (“quando nel Comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del Comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione”).
Trattasi di notifiche per le quali non v'era la necessità della trasmissione della raccomandata informativa
(Cass. 13217/2024) e che, pertanto, appaiono ritualmente eseguite.
Ciò comporta che gli atti prodromici indicati nella intimazione impugnata devono ritenersi (per presunzione assoluta) conosciuti dal ricorrente (perché richiamati dalle intimazioni, non impugnate, n.
338564 n. 4664) sicché non era indispensabile che fossero allegati all'intimazione in esame.
Come è noto la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, con conseguente irrilevanza della prescrizione eventualmente maturata precedentemente (Cass.
30911/2019; 1901/2020; Cass. n. 11800 del 2018; 27093/2022; 3733/2025; 20476/2025).
Pertanto, poiché, pacificamente, l'intimazione n. 338564 notificata in data 26.5.2021 non è stata impugnata, non si è verificata alcuna prescrizione, dato il tempo trascorso tra tale ultima data e quella di notifica dell'atto impugnato in questa sede.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della Soget s.p.a., delle spese processuali, che liquida in euro 1.000,00,, oltre accessori come per legge.. Nulla sulle spese tra il ricorrente e il Comune di Martina Franca