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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 25/10/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6450/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato le note depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalla parte ricorrente, la quale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
- rilevato che il 4.12.2024 si era regolarmente perfezionata la notifica via PEC del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione nei confronti della parte intimata;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 6450/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6450 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marcello CHESSA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a via Sonnino n. 147, presso lo studio del difensore;
Pt_1
parte intimante in riassunzione
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Maria Rosa GRAZIANO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata a Decimomannu, via Eleonora D'arborea n. 26, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 parte intimata in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte intimante (rassegnate nella memoria integrativa depositata il
28.1.2022 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.10.2025):
“
1. dichiarare il contratto di locazione del 21/11/2017 registrato all'agenzia delle entrate in data 19/12/2017 risolto di diritto per inadempimento del conduttore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.;
In via subordinata,
2. vedere dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore ex artt. 1453 c.c.- 1455
c.c. il contratto di locazione del 21/11/2017;
3. condannare la ( P.Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante ( cod fisc: P.IVA_2 CP_3
) a corrispondere alla ( partita C.F._3 Parte_1 iva: ), con sede legale in Via Dell'Artigianato 2 in persona del P.IVA_1 Pt_1
Presidente del Consorzio Sig. ( cod fisc: ) le somme dovute CP_4 CodiceFiscale_4
a titolo di interessi sui canoni relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021 e spese legali relative alla procedura di sfratto per morosità notificata in data 06/09/2021;
4. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Spese Generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Nell'interesse della parte intimata (rassegnate nella memoria difensiva depositata il
14.2.2022):
“1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice per la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti in ragione della sua acclarata mancata registrazione;
2) in via subordinata, in considerazione della circostanza che i locali oggetto di affitto sono stati, convenzionalmente, rilasciati in data 31.10.2021, rioccupati da terze persone (dal
Presidente sig. e dal Vicepresidente sig. nella stessa data del CP_4 CP_5
31.10.2021 e che i relativi canoni sono stati integralmente corrisposti antecedentemente alla prima udienza, voglia, previo rigetto della domanda attorea, dichiarare la cessazione della materia del contendere con quantificazione degli interessi maturati per i canoni di affitto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 corrisposti con leggero ritardo, ed eventualmente, se ritenute dovute, le spese legali per la sola fase della convalida dello sfratto, con condanna della parte intimante, al pagamento delle spese legali di parte intimata, relativamente alla fase di mediazione e per la fase meritoria del presente procedimento.
3) In via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda attorea, in quanto la risoluzione contrattuale non può essere pronunciata per la scarsa importanza dell'inadempimento, valutate tutte le circostanze afferenti al caso in esame”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata via PEC il 6.9.2021, la ha convenuto dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la esponendo quanto segue: CP_1
a. in virtù del contratto stipulato il 21.11.2017 (registrato il 19.12.2017 presso l'Agenzia delle entrate di al n. 008259-serie 3T), essa attrice aveva Pt_1
concesso in locazione alla convenuta il box identificato al n. 5, facente parte del più ampio fabbricato sito a via dell'Artigianato n. 2 (comprensivo di Pt_1
spazio cella frigorifero ed esposizione galleria, per un totale di mq 56), avente quale destinazione il confezionamento di prodotti ortofrutticoli e similari, in particolare:
i. era stata stabilita la durata annuale dal 25.11.2017 al 25.10.2018,
rinnovabile per eguale periodo, salva disdetta;
ii. era stato pattuito il canone pari a complessivi 1.049,20 euro (860,00 euro oltre a IVA di legge), da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 iii. era stata prevista la clausola risolutiva espressa in ipotesi di tardivo pagamento anche di una sola mensilità;
b. a suo dire, la conduttrice si era resa morosa nel pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2021, per complessivi 2.098,40 euro;
c. essa attrice intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa menzionata nel punto 1-a-iii che precede.
L'intimante ha quindi concluso domandando, in via principale, la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti o, in ipotesi di opposizione,
l'emissione dell'ordinanza di rilascio e la declaratoria di risoluzione, oppure, in subordine, la pronuncia costitutiva di risoluzione e la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile.
2. All'esito dell'udienza del 7.10.2021 – nella quale la parte intimante aveva rappresentato come, in seguito alla notifica dell'atto di citazione, la conduttrice avesse versato i canoni scaduti, non anche gli interessi e le spese – con ordinanza in pari data il giudice ha ordinato il mutamento del rito, ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
3. Con memoria integrativa, depositata il 28.1.2022, la Parte_1
[...]
a. ha esposto che, nelle more, la conduttrice aveva rilasciato l'immobile (in data
1.11.2021) ed era stato esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo;
b. ha insistito nelle domande (dichiarativa e, in subordine, costitutiva) di risoluzione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 del contratto e di condanna della conduttrice al pagamento degli interessi sui canoni relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021, nonché di rimborso delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
4. In seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini depositata l'11.2.2022,
con memoria integrativa depositata il 7.5.2022 la ha sostenuto quanto CP_6
segue:
Co con comunicazioni via PEC in data 2.11.2020, 6.10.2021 e 30.10.2021 essa convenuta aveva manifestato alla locatrice la volontà di recedere dal contratto,
liberando l'immobile il 31.10.2021;
b. la procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo a causa del contegno tenuto dalla locatrice, la quale non aveva neppure quantificato le somme pretese a titolo di spese legali, mentre riguardo agli interessi era dovuta la cifra irrisoria di 0,02 euro;
c. il contratto di locazione era comunque nullo per mancata registrazione dei vari rinnovi successivi alla sua prima scadenza (25.10.2018);
d. era cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risoluzione, in seguito all'accettazione del rilascio dell'immobile da parte della locatrice;
e. l'inadempimento ascritto a essa convenuta era di scarsa importanza, atteso che la morosità era stata sanata prima dell'udienza di convalida dello sfratto, tenuto peraltro conto delle difficoltà derivanti dalla crisi pandemica.
5. In seguito ad alcuni rinvii, con ordinanza pronunciata l'11.7.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2024) il giudice ha dichiarato l'interruzione del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 processo, sul rilievo dell'intervenuta cancellazione del difensore (avv. Maria Rosa
GRAZIANO) di parte convenuta dall'Albo degli avvocati.
6. In seguito alla riassunzione del processo da parte della Parte_1
nell'udienza del 10.7.2024 e con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
[...]
dell'11.4.2025 il giudice ha invitato quest'ultima a documentare il perfezionamento della notifica via PEC del ricorso ex art. 303 c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione nei confronti della convenuta.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle sue note la parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella sua memoria integrativa e, in data odierna, previa declaratoria di contumacia della convenuta, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
9. La domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di locazione oggetto di causa, formulata dalla convenuta, è infondata, per le ragioni che seguono.
a. Occorre anzitutto osservare che tale domanda – da trattarsi prioritariamente,
laddove al suo accoglimento conseguirebbe il rigetto della domanda di risoluzione formulata dalla parte attrice – non è impedita dalla contumacia della convenuta,
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “alla stregua del
collegamento della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 303 cod.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.,
dopo l'interruzione del processo, la parte destinataria dell'atto di riassunzione ha
l'onere di rinnovare la costituzione pena la dichiarazione di contumacia (Cass. n.
12638/1991; Cass. n. 12191/1998; Cass. n. 26372/2014), ma a ciò non consegue
che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via
riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali
domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di
tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (v. Cass.
3963/1998; Cass. n. 24331/2008)” (Cass. n. 30378/2024).
b. Nella sua memoria integrativa la convenuta ha ricondotto l'allegato vizio patologico all'omessa registrazione del contratto nelle annualità successive alla prima (25.11.2017-25.10.2018).
c. Tale ricostruzione non è condivisibile, sull'assorbente rilievo che, trattandosi di locazione ad uso commerciale, trova applicazione la disciplina dell'art. 27 della
Legge n. 392/1978, con conseguente operatività della durata minima inderogabile di sei anni (ossia fino al 25.11.2023, data successiva a quella della risoluzione di diritto, invocata dalla parte intimante), né essendo ravvisabile alcuna delle deroghe previste dai commi 5-6 della medesima disposizione (carattere transitorio o stagionale dell'attività esercitata nell'immobile locato).
d. Nel periodo compreso tra il 25.11.2017 e il 25.11.2023 non era quindi necessaria alcuna rinnovazione del contratto, il quale risulta regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di in data 19.12.2017 al n. 008259 -serie 3T Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 (doc. 1 atto di citazione).
10. La domanda con cui la ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione oggetto di causa è fondata,
per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. “I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva”.
b. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Tramite la
clausola risolutiva espressa le parti individuano di comune accordo l'obbligazione
o le obbligazioni il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto;
essa
attribuisce alla parte il diritto potestativo di risolvere il contratto in virtù della
semplice dichiarazione di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità
dell'inadempimento della controparte. Con la conseguenza che è precluso al
giudice ogni accertamento sulla gravità dell'inadempimento, atteso che detta
valutazione è stata operata ex ante dalle parti nell'esercizio della loro autonomia
contrattuale”, considerato peraltro come “oltre all'ovvia considerazione che un
inadempimento deve verificarsi, occorre considerare che della clausola risolutiva
espressa si può avvalere solo la parte che non è inadempiente. La pattuizione di
tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di
indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide infatti sugli altri
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né configura un'ipotesi di
responsabilità senza colpa, e non comporta deroghe al principio di buona fede,
inteso quale lealtà e correttezza nella esecuzione del rapporto, alla luce del quale
si valuta il comportamento delle parti (Cass. n. 20854/2014; Cass. n. 9356/2000;
Cass. n. 11717/ 2002)”, non essendo quindi “preclusa anche nel caso della
clausola risolutiva espressa la indagine sulla imputabilità del comportamento
(Cass. n. 2553/2007) e in generale la rispondenza del comportamento dei
contraenti al canone di buona fede. L'agire dei contraenti va infatti valutato,
anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale
della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del
conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sia con
riferimento al comportamento del debitore (Cass. n. 23868/2015; Cass. n.
8282/2023)” (Cass. n. 23036/2025).
È inoltre necessario evidenziare che “La dichiarazione del creditore della
prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto non
deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla
lite, potendo essa per converso manifestarsi del tutto legittimamente con lo stesso
atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass.,
04/05/2005, n. 9275; v. ex multis Cass., 08.05.2023, n. 12131; Cass., 28.02.2023,
n. 5955; Cass., 10.01.2023, n. 324” (Cass. n. 10400/2024).
c. La parte intimante ha fornito idonea di tutti i presupposti dell'invocata pronuncia dichiarativa, in particolare:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 i. Nel regolamento negoziale (art. 1 atto di citazione) si legge che “Il
mancato pagamento alle scadenze convenute, anche di una sola rata del
canone o di parte di essa ovvero di spese accessorie dà al locatore la
facoltà di risolvere il contratto a danno e spese del conduttore, senza
necessità di diffida o di costituzione in mora”;
ii. nell'atto introduttivo la locatrice ha allegato l'inadempimento della conduttrice in ordine al pagamento dei canoni relativi ai mesi di agosto e settembre 2021, mentre all'udienza del 7.10.2021 ha rappresentato che nelle more tale debito era stato saldato – circostanza espressamente affermata anche dalla convenuta nei suoi scritti difensivi – rispettivamente,
la mensilità di agosto il 14.9.2021 e la mensilità di settembre il 5.10.2021,
con conseguente integrazione dell'ipotesi prevista nella clausola risolutiva espressa;
iii. in disparte la considerazione che nella fattispecie de qua è preclusa al giudice qualsivoglia valutazione sulla gravità dell'inadempimento, non è
peraltro emerso in causa alcun elemento tale da indurre a ritenere giustificabile (in base al principio di buona fede) il tardivo pagamento da parte della conduttrice delle due mensilità sopra menzionate, né tantomeno contrario a detto canone l'esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte della locatrice.
d. Deve essere quindi dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in parola a far data dal 6.9.2021 – corrispondente al perfezionamento della notifica via PEC
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 dell'atto introduttivo del presente giudizio, contenente la dichiarazione ex art. 1456
c.c. – momento precedente quello (31.10.2021) nel quale, a detta della convenuta,
sarebbe divenuta efficace la disdetta comunicata via PEC il 6.10.2021 (doc. 2
memoria difensiva, la cui ricezione non è stata contestata dalla parte attrice),
mentre non vi è alcuna prova dell'invio tramite PEC della precedente comunicazione del 2.11.2020 (doc. 1 memoria difensiva).
11. In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione, deve essere accolta la domanda con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della conduttrice al pagamento degli interessi maturati sui canoni per i quali si era resa morosa e corrisposti (limitatamente al capitale) solo in corso di causa, in particolare:
a. sull'importo di 1.049,20 euro relativo alla mensilità di agosto 2021, sono dovuti gli interessi legali ordinari dal 5.8.2021 al 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n.
231/2002) dal 6.9.2021 al 14.9.2021;
b. sull'importo di 1.049,20 euro relativo alla mensilità di settembre 2021, sono dovuti gli interessi legali ordinari per la giornata del 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n.
231/2002) dal 6.9.2021 al 5.10.2021.
12. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio (o,
rectius, restituzione) dell'immobile oggetto del contratto di locazione, liberato dalla parte conduttrice il 31.10.2021, pretesa infatti non riproposta dall'intimante nella sua memoria
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 integrativa, depositata il 28.1.2022.
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della convenuta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00
euro, in particolare:
- con l'aumento della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto delle ulteriori difese articolate dall'intimante nella sua memoria integrativa depositata il 28.1.2022 (in seguito al tardivo pagamento dei canoni ed alla liberazione dell'immobile), rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione,
atteso che la fase sommaria di convalida dello sfratto deve essere considerata unitariamente alla presente fase successiva al mutamento del rito, trattandosi della medesima causa;
- con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, stante la natura squisitamente documentale della causa, in cui l'intimante non ha formulato istanze istruttorie;
- senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che il 28.5.2024 la parte attrice ha regolarmente depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara risolto, a far data dal 6.9.2021, il contratto di locazione stipulato il
21.11.2017 tra la e la Parte_2 CP_1
(registrato il 19.12.2017 presso l'Agenzia delle entrate di al n. 008259-serie Pt_1
3T);
b. condanna la a pagare alla CP_1 Parte_1
i. sull'importo di 1.049,20 (canone di locazione relativo al mese di agosto
2021), gli interessi legali ordinari dal 5.8.2021 al 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4-5
del D.Lgs. n. 231/2002) dal 6.9.2021 al 14.9.2021;
ii. sull'importo di 1.049,20 euro (canone di locazione relativo al mese di settembre 2021), gli interessi legali ordinari per la giornata del 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n. 231/2002) dal 6.9.2021 al 5.10.2021;
c. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione, formulata dalla
[...]
Parte_1
d. rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità, formulata dalla
CP_1
e. condanna la a rimborsare alla CP_1 Parte_1
e spese processuali, così liquidate:
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 € 637,50 (con aumento della metà) per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 637,50 (con aumento della metà) per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 49,00 per contributo unificato;
€ 2.627,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 25.10.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 25/10/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 22.10.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza e ha accettato le note depositate;
COSÌ PROVVEDE
- lette le note depositate dalla parte ricorrente, la quale ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti;
- rilevato che il 4.12.2024 si era regolarmente perfezionata la notifica via PEC del ricorso in riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione nei confronti della parte intimata;
Il Giudice
1. dichiara la contumacia della in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore;
2. pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 6450/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6450 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2021,
promossa da:
(C.F. ), in persona del Presidente Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Marcello CHESSA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a via Sonnino n. 147, presso lo studio del difensore;
Pt_1
parte intimante in riassunzione
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_2
patrocinio dell'avv. Maria Rosa GRAZIANO (C.F. ), elettivamente C.F._2
domiciliata a Decimomannu, via Eleonora D'arborea n. 26, presso lo studio del difensore;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 parte intimata in riassunzione contumace
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte intimante (rassegnate nella memoria integrativa depositata il
28.1.2022 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 20.10.2025):
“
1. dichiarare il contratto di locazione del 21/11/2017 registrato all'agenzia delle entrate in data 19/12/2017 risolto di diritto per inadempimento del conduttore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.;
In via subordinata,
2. vedere dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore ex artt. 1453 c.c.- 1455
c.c. il contratto di locazione del 21/11/2017;
3. condannare la ( P.Iva: Controparte_2
), in persona del legale rappresentante ( cod fisc: P.IVA_2 CP_3
) a corrispondere alla ( partita C.F._3 Parte_1 iva: ), con sede legale in Via Dell'Artigianato 2 in persona del P.IVA_1 Pt_1
Presidente del Consorzio Sig. ( cod fisc: ) le somme dovute CP_4 CodiceFiscale_4
a titolo di interessi sui canoni relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021 e spese legali relative alla procedura di sfratto per morosità notificata in data 06/09/2021;
4. con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre Spese Generali,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge”.
Nell'interesse della parte intimata (rassegnate nella memoria difensiva depositata il
14.2.2022):
“1) in via principale, rigettare la domanda di parte attrice per la nullità del contratto di locazione intercorso tra le parti in ragione della sua acclarata mancata registrazione;
2) in via subordinata, in considerazione della circostanza che i locali oggetto di affitto sono stati, convenzionalmente, rilasciati in data 31.10.2021, rioccupati da terze persone (dal
Presidente sig. e dal Vicepresidente sig. nella stessa data del CP_4 CP_5
31.10.2021 e che i relativi canoni sono stati integralmente corrisposti antecedentemente alla prima udienza, voglia, previo rigetto della domanda attorea, dichiarare la cessazione della materia del contendere con quantificazione degli interessi maturati per i canoni di affitto
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 corrisposti con leggero ritardo, ed eventualmente, se ritenute dovute, le spese legali per la sola fase della convalida dello sfratto, con condanna della parte intimante, al pagamento delle spese legali di parte intimata, relativamente alla fase di mediazione e per la fase meritoria del presente procedimento.
3) In via ulteriormente subordinata, rigettare la domanda attorea, in quanto la risoluzione contrattuale non può essere pronunciata per la scarsa importanza dell'inadempimento, valutate tutte le circostanze afferenti al caso in esame”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificata via PEC il 6.9.2021, la ha convenuto dinanzi a Parte_1
questo Tribunale la esponendo quanto segue: CP_1
a. in virtù del contratto stipulato il 21.11.2017 (registrato il 19.12.2017 presso l'Agenzia delle entrate di al n. 008259-serie 3T), essa attrice aveva Pt_1
concesso in locazione alla convenuta il box identificato al n. 5, facente parte del più ampio fabbricato sito a via dell'Artigianato n. 2 (comprensivo di Pt_1
spazio cella frigorifero ed esposizione galleria, per un totale di mq 56), avente quale destinazione il confezionamento di prodotti ortofrutticoli e similari, in particolare:
i. era stata stabilita la durata annuale dal 25.11.2017 al 25.10.2018,
rinnovabile per eguale periodo, salva disdetta;
ii. era stato pattuito il canone pari a complessivi 1.049,20 euro (860,00 euro oltre a IVA di legge), da corrispondere anticipatamente entro il giorno 5 di ciascun mese;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 iii. era stata prevista la clausola risolutiva espressa in ipotesi di tardivo pagamento anche di una sola mensilità;
b. a suo dire, la conduttrice si era resa morosa nel pagamento delle mensilità di agosto e settembre 2021, per complessivi 2.098,40 euro;
c. essa attrice intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa menzionata nel punto 1-a-iii che precede.
L'intimante ha quindi concluso domandando, in via principale, la convalida dello sfratto e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti o, in ipotesi di opposizione,
l'emissione dell'ordinanza di rilascio e la declaratoria di risoluzione, oppure, in subordine, la pronuncia costitutiva di risoluzione e la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile.
2. All'esito dell'udienza del 7.10.2021 – nella quale la parte intimante aveva rappresentato come, in seguito alla notifica dell'atto di citazione, la conduttrice avesse versato i canoni scaduti, non anche gli interessi e le spese – con ordinanza in pari data il giudice ha ordinato il mutamento del rito, ha invitato le parti a presentare la domanda di mediazione e ha assegnato i termini per il deposito delle memorie integrative.
3. Con memoria integrativa, depositata il 28.1.2022, la Parte_1
[...]
a. ha esposto che, nelle more, la conduttrice aveva rilasciato l'immobile (in data
1.11.2021) ed era stato esperito il tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo;
b. ha insistito nelle domande (dichiarativa e, in subordine, costitutiva) di risoluzione
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 del contratto e di condanna della conduttrice al pagamento degli interessi sui canoni relativi alle mensilità di agosto e settembre 2021, nonché di rimborso delle spese di entrambe le fasi del giudizio.
4. In seguito all'accoglimento dell'istanza di rimessione in termini depositata l'11.2.2022,
con memoria integrativa depositata il 7.5.2022 la ha sostenuto quanto CP_6
segue:
Co con comunicazioni via PEC in data 2.11.2020, 6.10.2021 e 30.10.2021 essa convenuta aveva manifestato alla locatrice la volontà di recedere dal contratto,
liberando l'immobile il 31.10.2021;
b. la procedura di mediazione si era conclusa con esito negativo a causa del contegno tenuto dalla locatrice, la quale non aveva neppure quantificato le somme pretese a titolo di spese legali, mentre riguardo agli interessi era dovuta la cifra irrisoria di 0,02 euro;
c. il contratto di locazione era comunque nullo per mancata registrazione dei vari rinnovi successivi alla sua prima scadenza (25.10.2018);
d. era cessata la materia del contendere riguardo alla domanda di risoluzione, in seguito all'accettazione del rilascio dell'immobile da parte della locatrice;
e. l'inadempimento ascritto a essa convenuta era di scarsa importanza, atteso che la morosità era stata sanata prima dell'udienza di convalida dello sfratto, tenuto peraltro conto delle difficoltà derivanti dalla crisi pandemica.
5. In seguito ad alcuni rinvii, con ordinanza pronunciata l'11.7.2024 (a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.7.2024) il giudice ha dichiarato l'interruzione del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 processo, sul rilievo dell'intervenuta cancellazione del difensore (avv. Maria Rosa
GRAZIANO) di parte convenuta dall'Albo degli avvocati.
6. In seguito alla riassunzione del processo da parte della Parte_1
nell'udienza del 10.7.2024 e con il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c.
[...]
dell'11.4.2025 il giudice ha invitato quest'ultima a documentare il perfezionamento della notifica via PEC del ricorso ex art. 303 c.p.c. e del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione nei confronti della convenuta.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 22.10.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
nelle sue note la parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate nella sua memoria integrativa e, in data odierna, previa declaratoria di contumacia della convenuta, il giudice ha pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
***
9. La domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di locazione oggetto di causa, formulata dalla convenuta, è infondata, per le ragioni che seguono.
a. Occorre anzitutto osservare che tale domanda – da trattarsi prioritariamente,
laddove al suo accoglimento conseguirebbe il rigetto della domanda di risoluzione formulata dalla parte attrice – non è impedita dalla contumacia della convenuta,
richiamato il consolidato insegnamento secondo cui “alla stregua del
collegamento della disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 303 cod.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 proc. civ. con quella di portata generale dell'art. 125 disp. att. cod. proc. civ.,
dopo l'interruzione del processo, la parte destinataria dell'atto di riassunzione ha
l'onere di rinnovare la costituzione pena la dichiarazione di contumacia (Cass. n.
12638/1991; Cass. n. 12191/1998; Cass. n. 26372/2014), ma a ciò non consegue
che le domande dalla stessa parte proposte con l'atto di citazione o in via
riconvenzionale debbano ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto tali
domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di
tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (v. Cass.
3963/1998; Cass. n. 24331/2008)” (Cass. n. 30378/2024).
b. Nella sua memoria integrativa la convenuta ha ricondotto l'allegato vizio patologico all'omessa registrazione del contratto nelle annualità successive alla prima (25.11.2017-25.10.2018).
c. Tale ricostruzione non è condivisibile, sull'assorbente rilievo che, trattandosi di locazione ad uso commerciale, trova applicazione la disciplina dell'art. 27 della
Legge n. 392/1978, con conseguente operatività della durata minima inderogabile di sei anni (ossia fino al 25.11.2023, data successiva a quella della risoluzione di diritto, invocata dalla parte intimante), né essendo ravvisabile alcuna delle deroghe previste dai commi 5-6 della medesima disposizione (carattere transitorio o stagionale dell'attività esercitata nell'immobile locato).
d. Nel periodo compreso tra il 25.11.2017 e il 25.11.2023 non era quindi necessaria alcuna rinnovazione del contratto, il quale risulta regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate di in data 19.12.2017 al n. 008259 -serie 3T Pt_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 (doc. 1 atto di citazione).
10. La domanda con cui la ha chiesto l'accertamento Parte_1
dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione oggetto di causa è fondata,
per le ragioni che seguono.
a. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. “I contraenti possono convenire espressamente che il
contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta
secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto
quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola
risolutiva”.
b. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Tramite la
clausola risolutiva espressa le parti individuano di comune accordo l'obbligazione
o le obbligazioni il cui inadempimento genera la risoluzione del contratto;
essa
attribuisce alla parte il diritto potestativo di risolvere il contratto in virtù della
semplice dichiarazione di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità
dell'inadempimento della controparte. Con la conseguenza che è precluso al
giudice ogni accertamento sulla gravità dell'inadempimento, atteso che detta
valutazione è stata operata ex ante dalle parti nell'esercizio della loro autonomia
contrattuale”, considerato peraltro come “oltre all'ovvia considerazione che un
inadempimento deve verificarsi, occorre considerare che della clausola risolutiva
espressa si può avvalere solo la parte che non è inadempiente. La pattuizione di
tale modalità di scioglimento dal contratto, pur eliminando ogni necessità di
indagine in ordine all'importanza dell'inadempimento, non incide infatti sugli altri
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 principi regolatori dell'istituto della risoluzione, né configura un'ipotesi di
responsabilità senza colpa, e non comporta deroghe al principio di buona fede,
inteso quale lealtà e correttezza nella esecuzione del rapporto, alla luce del quale
si valuta il comportamento delle parti (Cass. n. 20854/2014; Cass. n. 9356/2000;
Cass. n. 11717/ 2002)”, non essendo quindi “preclusa anche nel caso della
clausola risolutiva espressa la indagine sulla imputabilità del comportamento
(Cass. n. 2553/2007) e in generale la rispondenza del comportamento dei
contraenti al canone di buona fede. L'agire dei contraenti va infatti valutato,
anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, secondo il criterio generale
della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento che del
conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione, sia con
riferimento al comportamento del debitore (Cass. n. 23868/2015; Cass. n.
8282/2023)” (Cass. n. 23036/2025).
È inoltre necessario evidenziare che “La dichiarazione del creditore della
prestazione inadempiuta di volersi avvalere dell'effetto risolutivo di diritto non
deve essere necessariamente contenuta in un atto stragiudiziale precedente alla
lite, potendo essa per converso manifestarsi del tutto legittimamente con lo stesso
atto di citazione o con altro atto processuale ad esso equiparato” (Cass.,
04/05/2005, n. 9275; v. ex multis Cass., 08.05.2023, n. 12131; Cass., 28.02.2023,
n. 5955; Cass., 10.01.2023, n. 324” (Cass. n. 10400/2024).
c. La parte intimante ha fornito idonea di tutti i presupposti dell'invocata pronuncia dichiarativa, in particolare:
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 i. Nel regolamento negoziale (art. 1 atto di citazione) si legge che “Il
mancato pagamento alle scadenze convenute, anche di una sola rata del
canone o di parte di essa ovvero di spese accessorie dà al locatore la
facoltà di risolvere il contratto a danno e spese del conduttore, senza
necessità di diffida o di costituzione in mora”;
ii. nell'atto introduttivo la locatrice ha allegato l'inadempimento della conduttrice in ordine al pagamento dei canoni relativi ai mesi di agosto e settembre 2021, mentre all'udienza del 7.10.2021 ha rappresentato che nelle more tale debito era stato saldato – circostanza espressamente affermata anche dalla convenuta nei suoi scritti difensivi – rispettivamente,
la mensilità di agosto il 14.9.2021 e la mensilità di settembre il 5.10.2021,
con conseguente integrazione dell'ipotesi prevista nella clausola risolutiva espressa;
iii. in disparte la considerazione che nella fattispecie de qua è preclusa al giudice qualsivoglia valutazione sulla gravità dell'inadempimento, non è
peraltro emerso in causa alcun elemento tale da indurre a ritenere giustificabile (in base al principio di buona fede) il tardivo pagamento da parte della conduttrice delle due mensilità sopra menzionate, né tantomeno contrario a detto canone l'esercizio della facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa da parte della locatrice.
d. Deve essere quindi dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto in parola a far data dal 6.9.2021 – corrispondente al perfezionamento della notifica via PEC
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 dell'atto introduttivo del presente giudizio, contenente la dichiarazione ex art. 1456
c.c. – momento precedente quello (31.10.2021) nel quale, a detta della convenuta,
sarebbe divenuta efficace la disdetta comunicata via PEC il 6.10.2021 (doc. 2
memoria difensiva, la cui ricezione non è stata contestata dalla parte attrice),
mentre non vi è alcuna prova dell'invio tramite PEC della precedente comunicazione del 2.11.2020 (doc. 1 memoria difensiva).
11. In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa dell'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione, deve essere accolta la domanda con cui la parte attrice ha chiesto la condanna della conduttrice al pagamento degli interessi maturati sui canoni per i quali si era resa morosa e corrisposti (limitatamente al capitale) solo in corso di causa, in particolare:
a. sull'importo di 1.049,20 euro relativo alla mensilità di agosto 2021, sono dovuti gli interessi legali ordinari dal 5.8.2021 al 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n.
231/2002) dal 6.9.2021 al 14.9.2021;
b. sull'importo di 1.049,20 euro relativo alla mensilità di settembre 2021, sono dovuti gli interessi legali ordinari per la giornata del 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n.
231/2002) dal 6.9.2021 al 5.10.2021.
12. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio (o,
rectius, restituzione) dell'immobile oggetto del contratto di locazione, liberato dalla parte conduttrice il 31.10.2021, pretesa infatti non riproposta dall'intimante nella sua memoria
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 integrativa, depositata il 28.1.2022.
13. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico della convenuta, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 1.100,01 euro e 5.200,00
euro, in particolare:
- con l'aumento della metà per i compensi delle fasi di studio e introduttiva, tenuto conto delle ulteriori difese articolate dall'intimante nella sua memoria integrativa depositata il 28.1.2022 (in seguito al tardivo pagamento dei canoni ed alla liberazione dell'immobile), rispetto alle allegazioni contenute nell'atto di citazione,
atteso che la fase sommaria di convalida dello sfratto deve essere considerata unitariamente alla presente fase successiva al mutamento del rito, trattandosi della medesima causa;
- con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, stante la natura squisitamente documentale della causa, in cui l'intimante non ha formulato istanze istruttorie;
- senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che il 28.5.2024 la parte attrice ha regolarmente depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 14. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara risolto, a far data dal 6.9.2021, il contratto di locazione stipulato il
21.11.2017 tra la e la Parte_2 CP_1
(registrato il 19.12.2017 presso l'Agenzia delle entrate di al n. 008259-serie Pt_1
3T);
b. condanna la a pagare alla CP_1 Parte_1
i. sull'importo di 1.049,20 (canone di locazione relativo al mese di agosto
2021), gli interessi legali ordinari dal 5.8.2021 al 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt. 4-5
del D.Lgs. n. 231/2002) dal 6.9.2021 al 14.9.2021;
ii. sull'importo di 1.049,20 euro (canone di locazione relativo al mese di settembre 2021), gli interessi legali ordinari per la giornata del 6.9.2021 e gli interessi previsti per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (artt.
4-5 del D.Lgs. n. 231/2002) dal 6.9.2021 al 5.10.2021;
c. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di restituzione dell'immobile oggetto del contratto di locazione, formulata dalla
[...]
Parte_1
d. rigetta la domanda riconvenzionale di accertamento della nullità, formulata dalla
CP_1
e. condanna la a rimborsare alla CP_1 Parte_1
e spese processuali, così liquidate:
[...]
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 € 637,50 (con aumento della metà) per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 637,50 (con aumento della metà) per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 425,50 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 851,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 49,00 per contributo unificato;
€ 2.627,50 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 25.10.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 6450/2021 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15