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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/07/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13456/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Rosa Maria Parte_1 C.F._1 CATROPPA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luisa CIMBRI', Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta:.
“ Le parti come sopra rappresentate difese e domiciliate, dichiarano di voler addivenire a divorzio congiunto alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2)la casa coniugale sita in Torino via Oropa 129 bis, comprensiva di tutti gli arredi, resta assegnata alla moglie che ci vivrà con il figlio;
il marito si è già allontanato;
3) il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
4)il padre può incontrare liberamente il figlio, previo accordo con la mamma collocataria, almeno 24 ore prima;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario: pagina 1 di 4 -week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagno alla casa materna;
-nella settimana in cui trascorrerà il week end con la mamma, starà con il papà due Per_1 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) di cui una sera (mercoledì) con pernotto e l'altra sera con riaccompagnamento a casa entro le ore 21,30 circa;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, quest'ultimo potrà tenere con sé il Per_1 figlio un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì) con riaccompagno alla casa materna entro le ore 21,30;
-durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno, ovvero alternando periodi dal 23 sera al 30 sera e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà periodo delle vacanze pasquali con la madre e metà periodo con il padre;
-durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Per l'anno 2021, il padre ha tenuto con sé il figlio il primo periodo e la mamma il Per_1 secondo;
il giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
5)disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_ Istat, oltre al 50% dell'importo percepito dall' quale Assegno Unico, con l'onere di consegnare, a CP_ semplice richiesta della sig.ra documentazione e/o bancaria attestante l'importo CP_1 percepito;
6)disporre che le spese mediche non mutuabili, scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli vengano ripartite al 50% fra i genitori, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
7) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore;
8)spese di lite integralmente compensata fra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 20/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/10/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/09/2022.
Con ricorso depositato il 26/07/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 08/04/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi Controparte_1 alle domande di parte ricorrente.
Il Giudice delegato, vista la comparsa depositata dalla convenuta, revocava l'udienza del 12.05.2025 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni congiunte assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano le conclusioni congiunte e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Oropa 129 bis, comprensiva di tutti gli arredi, alla moglie che ci vivrà con il figlio;
il marito si è già allontanato.
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione Persona_1 prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente il figlio, previo accordo con la mamma collocataria, almeno 24 ore prima;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
-week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagno alla casa materna;
-nella settimana in cui trascorrerà il week end con la mamma, starà con il papà due pomeriggi Per_1 infrasettimanali, dall'uscita da scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) di cui una sera (mercoledì) con pernotto e l'altra sera con riaccompagnamento a casa entro le ore 21,30 circa;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio Per_1 un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì) con riaccompagno alla casa materna entro le ore 21,30;
pagina 3 di 4 -durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno, ovvero alternando periodi dal 23 sera al 30 sera e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà periodo delle vacanze pasquali con la madre e metà periodo con il padre;
-durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Per l'anno 2021, il padre ha tenuto con sé il figlio il primo periodo e la mamma il secondo;
il Per_1 giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_ Istat, oltre al 50% dell'importo percepito dall' quale Assegno Unico, con l'onere di consegnare, a CP_ semplice richiesta della sig.ra documentazione e/o bancaria attestante l'importo percepito;
CP_1
DISPONE che le spese mediche non mutuabili, scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli vengano ripartite al 50% fra i genitori, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13456/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Rosa Maria Parte_1 C.F._1 CATROPPA, presso il cui studio ha eletto domicilio
-ricorrente- contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Luisa CIMBRI', Controparte_1 C.F._2 presso il cui studio ha eletto domicilio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e convenuta:.
“ Le parti come sopra rappresentate difese e domiciliate, dichiarano di voler addivenire a divorzio congiunto alle seguenti
CONDIZIONI
1) i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto e dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
2)la casa coniugale sita in Torino via Oropa 129 bis, comprensiva di tutti gli arredi, resta assegnata alla moglie che ci vivrà con il figlio;
il marito si è già allontanato;
3) il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica e collocazione prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione;
4)il padre può incontrare liberamente il figlio, previo accordo con la mamma collocataria, almeno 24 ore prima;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario: pagina 1 di 4 -week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagno alla casa materna;
-nella settimana in cui trascorrerà il week end con la mamma, starà con il papà due Per_1 pomeriggi infrasettimanali, dall'uscita da scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) di cui una sera (mercoledì) con pernotto e l'altra sera con riaccompagnamento a casa entro le ore 21,30 circa;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, quest'ultimo potrà tenere con sé il Per_1 figlio un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì) con riaccompagno alla casa materna entro le ore 21,30;
-durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno, ovvero alternando periodi dal 23 sera al 30 sera e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà periodo delle vacanze pasquali con la madre e metà periodo con il padre;
-durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Per l'anno 2021, il padre ha tenuto con sé il figlio il primo periodo e la mamma il Per_1 secondo;
il giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
5)disporre che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_ Istat, oltre al 50% dell'importo percepito dall' quale Assegno Unico, con l'onere di consegnare, a CP_ semplice richiesta della sig.ra documentazione e/o bancaria attestante l'importo CP_1 percepito;
6)disporre che le spese mediche non mutuabili, scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli vengano ripartite al 50% fra i genitori, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino;
7) i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore;
8)spese di lite integralmente compensata fra le parti”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 20/07/2009.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 387 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009).
Dal matrimonio è nato un figlio: il 12/10/2009. Persona_1
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19/09/2022.
Con ricorso depositato il 26/07/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 08/04/2025 si costituiva in giudizio la sig.ra non opponendosi Controparte_1 alle domande di parte ricorrente.
Il Giudice delegato, vista la comparsa depositata dalla convenuta, revocava l'udienza del 12.05.2025 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni congiunte assegnando termine ex art. 127 ter cpc.
pagina 2 di 4 Le parti depositavano le conclusioni congiunte e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.
Spese di lite compensate come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Controparte_1 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DA' ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino via Oropa 129 bis, comprensiva di tutti gli arredi, alla moglie che ci vivrà con il figlio;
il marito si è già allontanato.
AFFIDA il figlio ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica e collocazione Persona_1 prevalente presso la mamma e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in merito alle questioni di ordinaria amministrazione.
DISPONE che il padre possa incontrare liberamente il figlio, previo accordo con la mamma collocataria, almeno 24 ore prima;
in assenza di accordo, secondo il seguente calendario:
-week end alternati, dal venerdì sera alla domenica sera, con riaccompagno alla casa materna;
-nella settimana in cui trascorrerà il week end con la mamma, starà con il papà due pomeriggi Per_1 infrasettimanali, dall'uscita da scuola (indicativamente il mercoledì e il giovedì) di cui una sera (mercoledì) con pernotto e l'altra sera con riaccompagnamento a casa entro le ore 21,30 circa;
nella settimana in cui trascorrerà il week end con il papà, quest'ultimo potrà tenere con sé il figlio Per_1 un pomeriggio infrasettimanale (indicativamente il martedì) con riaccompagno alla casa materna entro le ore 21,30;
pagina 3 di 4 -durante le vacanze natalizie, una settimana comprensiva (oltre che di tutti i pernotti) del Natale o del Capodanno, ovvero alternando periodi dal 23 sera al 30 sera e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
metà periodo delle vacanze pasquali con la madre e metà periodo con il padre;
-durante le vacanze estive, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodo da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo, ad anni alterni, dal 1° al 15 agosto e dal 16 al 31 agosto. Per l'anno 2021, il padre ha tenuto con sé il figlio il primo periodo e la mamma il secondo;
il Per_1 giorno del compleanno, ad anni alterni;
ponti e festività infrasettimanali, in alternanza con la madre;
DISPONE che il padre versi alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 225,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici CP_ Istat, oltre al 50% dell'importo percepito dall' quale Assegno Unico, con l'onere di consegnare, a CP_ semplice richiesta della sig.ra documentazione e/o bancaria attestante l'importo percepito;
CP_1
DISPONE che le spese mediche non mutuabili, scolastiche ed extra scolastiche relative ai figli vengano ripartite al 50% fra i genitori, con applicazione del Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Torino ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.
DA' ATTO che i coniugi prestano reciprocamente il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio minore.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 2.7.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Isabella Messina Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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